Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 18/06/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione in appello notificato il 28/10/2024, il 5 e il 6/11/2024 ed iscritta a ruolo in data
6/11/2023 al n. 214/2024 promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
tutte rappr. e dif. dall'avv. Andrea Mantovani per mandato in atti di primo grado ed elett. dom.te presso lo studio in Trento dello stesso difensore;
APPELLANTI
CONTRO
dall'avv. Lorenzo Widmann per procura in atti di primo grado ed elett. dom.ta presso lo studio in Cles dello stesso difensore;
APPELLATA
E
, (c.f. ) Controparte_2 C.F._5
(c.f.. ); Controparte_3 C.F._6
(c.f. ) Controparte_4 C.F._7
in MORATTI (c.f. Controparte_5 C.F._8
(c.f. ) Controparte_6 C.F._9
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Appellanti:
1. in riforma della sentenza n.836/24 del Tribunale di Trento respingere le domande di Controparte_1
2. con vittoria di spese (anche generali) e compenso d'avvocato, Iva e Cnpa di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si oppongono all'ammissione dei capitoli di prova 1, 6, 8, 9
e 10 dell'attrice per le ragioni esposte nella memoria ex art.183/6 n.3 c.p.c.
e, nell'ipotesi di ammissione, chiedono d'esser autorizzate a controprova con i testimoni e indicati nella citata memoria.”. Testimone_1 Testimone_2
Appellata: “Nel merito: respingere le domande tutte ed il gravame proposto dalle appellanti avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 836/2024 dd.
31.08.2024 e pubblicata in data 2.09.2024, confermando la sentenza di primo grado.
In via istruttoria: si insiste nelle istanze tutte di cui alla “Seconda memoria ex art. 183 6° comma cpc per l'attrice ” dd. 14.10.2020, Controparte_1 depositata nel giudizio di primo grado rubricato sub RG 4577/2019 del
Tribunale di Trento.
In ogni caso: con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre ad IVA,
CPA e rimborso del 15% per spese generali.
FATTO
convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Parte_4
Trento Controparte_5 Controparte_6 Parte_1 CP_1
ed
[...] Parte_2 Controparte_4 Parte_3 [...]
per l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione Parte_5
dell'intera proprietà dei fondi pp.ff.92 in P.T.1099 e 93/2 in P.T.464, entrambe in , e sulla p.f.989/1 in P.T.1138 in C.C. Tassullo I, a CP_7
lei intestati per la quota di 30/108, e per le restanti quote in titolarità, al Libro
Fondiario, ai convenuti (per usufrutto, in capo ad quanto Parte_5
alle quote delle figlie e ). Espose che gli esiti Pt_1 Pt_2 Pt_3
tavolari relativi a quei fondi erano derivati dalle successioni intercorse in morte di in favore di (per la quota di 5/18), Persona_1 Controparte_8
di (per quota di 5/18), di , (per quota di 5/18) e di (per la Per_2 Per_3 Per_4
quota di 3/18) e che, in seguito, in morte di questi ultimi, in favore, rispettivamente, suo, di e di , e Controparte_9 Controparte_5 CP_6
, di e , oltre alla moglie di CP_4 Controparte_3 CP_2 CP_10
, e , oltre alla coniuge;
che Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_5
gli eredi di ( , e ER Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_5
), nel 1984 avevano introdotto una causa nei confronti del padre,
[...]
, e dei fratelli e , lamentando la lesione della CP_11 CP_8 Per_2
quota di riserva in relazione alla successione in morte di e Persona_1
e che tale contenzioso era stato definito con accordo Persona_6
transattivo di divisione del 22/12/1984, cui erano intervenuti e CP_11
, nonché, per gli eredi di , , Per_2 ER Parte_3 [...]
coniuge di , coniuge di Tes_1 Parte_1 Testimone_2 Parte_2 e, per gli eredi di , e lei stessa, e gli
[...] Controparte_8 Controparte_9
eredi di avevano accettato l'importo di £ 17.500.000,00 quale ER
compenso di ogni loro spettanza per la divisione materna e paterna di e a fronte dell'estinzione del giudizio intrapreso. ER
Soggiungeva che a seguito dell'accordo, e dapprima i suoi danti causa , Per_3
poi lei stessa aveva avuto il possesso uti domina dei fondi, provvedendo alla coltivazione a frutteto, rinnovando le relative piantagioni, raccogliendo e vendendo i frutti, con incasso dei relativi proventi e sostenendo i costi.
Con la resistenza di Parte_2 Parte_3 Parte_1
ed e in contumacia degli altri convenuti, il
[...] Parte_5
tribunale, assunte prove, con sentenza del 31/8/2024 accolse la domanda dell'attrice, dichiarandola proprietari dell'intera proprietà dei fondi, per intervenuta usucapione delle quote intestate ai convenuti, valorizzando il negozio transattivo intervenuto a chiusura della vertenza in materia di successione introdotta dalle eredi di ER Parte_1
ed . Parte_3 Parte_2 Parte_5
Avverso la sentenza, notificata in data 25/9/2023, hanno interposto appello (essendo Parte_2 Parte_3 Parte_1
deceduta dopo la notifica della sentenza), notificando Parte_5
citazione in appello a e ad in data Controparte_3 Controparte_2
28/10/2024.
Con unico motivo, le appellanti hanno contestato la valenza della scrittura del 22 dicembre 1984, valorizzata dal giudice di prime cure ai fini del ritenuto mutamento del possesso in capo agli attori, da compossesso a possesso esclusivo, eccependo che tale scrittura non ha valore giuridico, non ha contenuto di un accordo divisionale, non comprova il possesso dei fondi ed è inidonea a dimostrare il mutamento del titolo.
Ha resistito all'appello chiedendo l'integrale Controparte_1
conferma della sentenza gravata. Gli altri appellati sono rimasti tutti contumaci.
La causa perviene quindi in decisione sulle trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è causa riguarda l'usucapione di beni in comproprietà, specificamente in comunione ereditaria, avendo l'appellata ottenuto in prime cure sentenza di accertamento del suo Controparte_1
acquisto per usucapione delle quote di comproprietà dei fondi pp.ff.92 in
P.T.1099 e 93/2 in P.T.464, entrambe in C.C. e sulla p.f.989/1 in CP_7
P.T.1138 in C.C. I, a lei intestati per la quota di 30/108 e per il resto Per_7
alle controparti. A tale decisione il tribunale è pervenuto valorizzando la scrittura del 22/12/1984 del seguente letterale tenore: “I sottofirmati
[...]
e accettano per loro e per conto degli Persona_8 Testimone_2
eredi di la somma di lire 17.500.000 ER
diciasettemilionicinquecentomila lire quale compenso di ogni loro spettanza per la divisione dell'eredità materna e paterna di – I ER
sottofirmati si impegnano inoltre di ritirare l'atto di citazione depositato presso il Tribunale di Trento- La somma verrà corrisposta alla firma del regolare rogito notarile – Nella somma di cui sopra è compresa la cessione di proprietà della p.f. 93/1 (1/4 di sua proprietà) – Per la controparte sono presenti i sig. , , per i figli CP_11 CP_12 Controparte_8
e , – Testimoni e CP_9 CP_1 Controparte_2 Testimone_3
”. Tale accordo era stato sottoscritto da CP_13 Parte_3
dal marito di , dal marito di Parte_6 Parte_7
per loro e per conto degli eredi di nonché da
[...] ER
, , , la stessa , CP_11 CP_12 Controparte_9 Controparte_1
e dai testimoni e , a Controparte_2 Testimone_3 Testimone_4
seguito dell'introduzione del giudizio per la divisione delle eredità di e danti causa dei fratelli , , Persona_1 Persona_6 Per_4 Per_3
ed in cui le odierne appellanti avevano agito, quali Per_2 Controparte_8 eredi di contro , ed (i cui eredi ER Per_2 Per_3 Controparte_8
sono, rispettivamente, e e la vedova poi CP_2 Controparte_3 Persona_9
deceduta per , , e per , ed Per_3 CP_4 CP_5 CP_6 Per_2 CP_1
, poi deceduto, per ). CP_9 CP_8
Secondo quanto deciso in prime cure, a seguito della sottoscrizione di tale accordo si sarebbe verificato, per il mutamento del Controparte_1
titolo del possesso, da uti condomina ad uti domina, stante la rinuncia immediata ad ogni spettanza, non subordinata alla stipula dell'atto notarile, rispetto alla controversa successione, e quindi ai fondi che ne formavano oggetto oltre che al fondo p.f. 93/1.
L'unico motivo di appello investe il rilievo dato dal tribunale a tale accordo, da cui è stata tratta la prova dell'elemento soggettivo del possesso a fondamento dell'usucapione.
In punto di diritto l'insegnamento della S.C., richiamato sia in sentenza che dalle appellanti, è assolutamente consolidato nel senso che il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (tra le tante v. CASS. 6452/2025; CASS. 35067/2022;
CASS. 24781/2017; CASS. 11903/2015; CASS. 23539/2011; CASS.
12775/2008; CASS. 9003/2006; CASS. 12260/2002); ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva.
Nella fattispecie in esame è pacifico come, dal punto di vista della relazione materiale tra l'appellata e i fondi oggetto di causa, nulla sia mutato nel tempo e che la stessa abbiano continuato a compiere nel tempo sui fondi le stesse attività; la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo riguarderebbe soltanto il profilo dell'elemento soggettivo, che secondo l'appellata, e così come ritenuto dal primo giudice, si sarebbe trasformato in animus possidendi uti domina, e non più uti condomina dal momento dell'accordo del 22/12/1984.
L'elemento soggettivo della condotta umana deve essere accertato sulla base delle manifestazioni esteriori o comunque sulla base di fatti storici atti a comprovarlo;
in particolare, nel caso in esame, perché possa dirsi accertato il mutamento da animus possidendi uti condominus ad animus possidendi uti dominus dovrebbero constare determinati avvenimenti da cui desumere siffatto mutamento secondo un ragionamento deduttivo.
Orbene, contrariamente a quanto opinato in prime cure, non ritiene la
Corte che l'accordo summenzionato abbia siffatta valenza, non essendo sufficiente la sua sottoscrizione per connotare il possesso dei fondi da parte di come possesso esclusivo anziché come compossesso, Controparte_1
rispetto agli altri comproprietari, eredi dei danti causa e Persona_1
Persona_6
La volontà di di possedere uti domina avrebbe Controparte_1
potuto presumersi dal momento in cui la stessa avesse corrisposto ai comproprietari il prezzo convenuto di £ 17.500.000, in quanto a seguito di ciò si poteva delineare la sua convinzione di aver liquidato i coeredi, soddisfacendo ogni loro pretesa sulle eredità e di essere divenuta quindi l'unica proprietaria di quei fondi caduti in successione, con la correlata e simmetrica convinzione dei coeredi, percettori del corrispettivo, di aver conseguito con ciò ogni spettanza e di non poter accampare più alcun diritto sui fondi oggetto dell'eredità.
Senonché le appellanti hanno contestato di aver ricevuto l'importo e l'appellata ha dedotto di non poterne dare dimostrazione, avendo smarrito la quietanza, dati i lunghi anni trascorsi da allora.
La prova del pagamento non può d'altra parte essere desunta dall'avvenuto abbandono del giudizio all'epoca introdotto dalle eredi di ER
Anche se tale abbandono era stato previsto nell'accordo, la sua ragione non si può ricondurre in modo inequivoco all'avvenuto pagamento del corrispettivo, ben potendo essere stato determinato anche solo dalla soddisfazione di aver raggiunto l'accordo per la divisione, procastinandone l'esecuzione, senza più la necessità di coltivare il giudizio di divisione;
del resto, a tenore di accordo, il versamento del prezzo avrebbe dovuto avvenire al momento del rogito che, pacificamente, non vi è stato.
Desumere dal fatto, noto, dell'abbandono del giudizio, il fatto, che è ignoto, dell'avvenuto pagamento e, da tale fatto, l'intervenuta acquisizione, in capo all'appellata, della convinzione di essere divenuta proprietaria esclusiva dei fondi reclamati in giudizio, ovvero la trasformazione dell'elemento soggettivo del suo possesso da uti condomina ad uti domina, significherebbe applicare la c.d. praesumptio de praesumpto, che è inammissibile, non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto per derivarne da essa un'altra presunzione (cfr. CASS. 1278/2019; CASS. 5045/2002).
Ne deve conseguire che manca la prova di fatti inequivocabilmente idonei a comprovare la trasformazione dell'elemento soggettivo del possesso dell'appellata, e per l'effetto la mancanza di prova degli elementi costitutivi dell'usucapione delle quote facenti capo ai comproprietari.
La domanda di usucapione di non poteva quindi essere Controparte_1
accolta e l'appello risulta fondato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022, per ambo i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e avverso la
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_5
sentenza del tribunale di Trento n. 835/2024 del 2/9/2024
In accoglimento dell'appello,
Respinge la domanda di;
Controparte_1
Condanna a rifondere in favore di , Controparte_1 Parte_1
, e le spese del giudizio Parte_3 Parte_2 Parte_5
liquidate, quanto al primo grado, in € 5.077,00 quale compenso per la difesa oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al secondo grado, in € 391,06 per esborsi ed € 4.877,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Trento, 23/5/2025
Il c. est. Il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Dr. Ugo Cingano