Decreto 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
Il giudice designato dal Presidente
(legge 24.03.2001 n. 89, e successive modifiche)
D E C R E T O
letto il ricorso depositato il 25/02/2025 (R.G. 217/2025 v.g.) nell'interesse di Parte_1
nata DA (Venezuela) il 05.04.1970 C.F. e
[...] C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] C.F. , elettivamente domiciliati
[...] CodiceFiscale_2 in Milazzo Via Acqueviole n. 49, presso lo studio dell'avv. Antonella Lopresti che li rappresenta e difende in forza della procura in atti;
visti gli atti, allegati in copia autentica, dei procedimenti presupposti, costituiti da domanda in materia di successione e premessa la competenza per territorio di questo ufficio, atteso che il primo grado del giudizio si è svolto innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
ritenuto che la domanda indennitaria risulta correttamente proposta nei confronti del
, atteso che il predetto procedimento è stato celebrato innanzi a Controparte_1 giudice ordinario;
constatato che il secondo grado è pendente innanzi a questa Corte;
ritenuto pertanto che la domanda indennitaria è tempestiva in quanto proposta nel termine di cui all'art. 4 della Legge 24.03.2001 n. 89 e successive modifiche;
rilevato che il giudizio presupposto ha avuto inizio con notifica dell'atto di citazione il
28/08/2006 (per ) e il 04/09/2006 (per ) ed il primo Parte_1 Parte_2 grado si è concluso con la pubblicazione di sentenza il 06/12/2023 in anni diciassette, mesi tre e giorni otto per ed anni diciassette, mesi tre e giorni due per Parte_1
; Parte_2
premesso che la normativa fissa delle durate “minime” del procedimento, considerate come ragionevoli, e non esclude che, a motivo delle peculiarità del caso, si spieghino pendenze di maggior periodo;
ritenuto che a causa della sospensione dei termini processuali legati all'emergenza Covid 19 si giustifica un ritardo di mesi due e giorni tre da non calcolare come pure un ritardo di mesi sette per interruzione dovuta a morte dii una parte in causa e di mesi sette e giorni tre per rinvio chiesto al fine di tentare bonario componimento;
ritenuto che si perviene nel giudizio di primo grado ad un ritardo di anni dodici, mesi undici e giorni due per e anni dodici, mesi dieci e giorni ventisette per Parte_1
e quindi con frazione di anno superiore a mesi sei (= anni tredici); Parte_2
ritenuto che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 quinquies dell'art. 2 della suddetta legge;
ritenuto che, per l'individuazione del parametro di liquidazione, va tenuto conto della natura solo economica del giudizio e per importo non elevato, per cui non si verteva in materia in cui restassero coinvolti diritti della persona o di maggior rango e pertanto di assumere il parametro di Euro 450,00 ad anno, forfettariamente comprensivo dell'aumento/percentuale facoltativo per il ritardo superiore al terzo anno, tenuto conto dei rimedi preventivi adottati o meo dai ricorrenti;
ritenuto quindi che si perviene all'indennizzo di Euro 5.850,00 per gli anni di ritardo e considerato che detto importo non oltrepassa il limite di cui al comma terzo dell'art. 2 bis della suddetta legge;
ritenuto che sull'indennizzo riconosciuto per pregiudizio non patrimoniale competono
(solo) i chiesti interessi legali, decorrenti dalla proposizione della domanda (Cass. Sez. I
25/11/2011 n. 24962; Cass. Sez. VI 28/07/2016 n. 15732; Cass. Sez. VI 19/12/2016 n.
26206);
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ritenuto che
vanno liquidate le spese del presente procedimento ai sensi della tariffa contenuta nel d.m. n. 55 del 2014, applicando la tabella per procedimento monitorio;
ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;
I N G I U N G E
al , in persona del legale rappresentante, il pagamento, senza Controparte_1
dilazione, in favore di e di della somma di Euro Parte_1 Parte_2
5.850,00 (cinquemilaottocentocinquanta/00) cadauno, a titolo di equa riparazione in relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda ed oltre le spese del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c. liquidate in Euro 27,00 per spese ed Euro 650,00 per compensi (tenuto conto della difesa congiunta di due soggetti), oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA;
A U T O R I Z Z A
in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione;
M A N D A
alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l.
89/2001, e successive modifiche.
Messina, 08/03/2025 Il giudice designato
Arturo Oliveri
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