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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NZ
Il Tribunale Ordinario di NZ , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.5063/2022 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 6.10.2022 da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
C.F.: ) Parte_2 C.F._2
(C.F.: ) Parte_3 C.F._3
C.F.: ) Parte_4 C.F._4
C.F.: ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F.: ) Parte_7 C.F._7
(C.F.: ) Parte_8 C.F._8
(C.F. ) Parte_9 C.F._9
(C.F.: rappresentata e difesa Parte_10 C.F._10 dall'avv. VINCI PIERLUIGI (C.F. e dall'avv. con domicilio C.F._11 eletto presso lo studio dello stesso in NZ – Borgo Scroffa 37
Attori
CONTRO
(GIÀ Controparte_1 [...]
, con sede legale a Milano, Via dei Valtorta n. 48, Controparte_1 capitale sociale € 25.199.000,00, C.F. e P. IVA , in persona del P.IVA_1
Procuratore Speciale, dott. giusta i poteri a lui conferiti dalla Controparte_2 società come da procura in autentica del Notaio del 20 dicembre Parte_11
2017 (Rep. 19807, Racc. 9458), rappresentata e difesa dall'avv. MARA PACCHIANA (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso CodiceFiscale_12 lo studio dell'avv. ANTONELLA CARRARINI, sito a NZ, Contrà Lioy n. 21
convenuta
1 Conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER GLI ATTORI NEL MERITO:
preliminarmente, accertato e dichiarato l'inadempimento per l'insolvenza/decozione di ed accertata l'esistenza della polizza Parte_12 assicurativa contratta da con per conto Parte_12 Controparte_1 terzi avente n. 10014299000465, dichiarare la sussistenza della legittimazione attiva degli odierni Attori all'azione diretta nei confronti della Compagnia assicurativa convenuta ai sensi dell'art. 1819 c.c. e delle norme del Codice del Turismo, come dedotto in narrativa;
in via principale e per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_1 al rimborso / indennizzo della somma di € 1.300,00 pro capite per ciascun
[...] attore, oltre interessi e rivalutazione su ogni singolo importo dal dovuto al saldo come pe Legge, e così per la somma complessiva di € 13.000,00, salva diversa, maggiore o minore, somma che risulterà all'esito di istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione dalla data dell'annullamento del viaggio al saldo effettivo.
IN OGNI CASO Con rifusione delle spese e delle competenze della presente causa, nonché di quelle relative alla procedura di mediazione ex D.L. 28/2010, con distrazione a favore del sottoscritto Procuratore che se ne dichiara anticipatario. IN VIA ISTRUTTORIA Si richiamano i documenti prodotti in atti nonché le eventuali ulteriori istanze istruttorie formulate entro i termini di rito e non ammesse
CONCLUSIONI PER Controparte_1 in via principale nel merito:
rigettare le domande formulate dai SInori , Parte_13 Pt_14
, e , anche
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 nella loro qualità di genitori di , , anche nella sua qualità Parte_7 Parte_8 di genitore di , e in quanto totalmente Parte_9 Parte_10 infondate in fatto e in diritto e prive di adeguato supporto probatorio;
in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di domande degli atto-ri., limitare la condanna di alla minor somma Controparte_1 che sarà accertata in corso di causa, il tutto entro i limiti del massimale previsto dalla polizza;
in via istruttoria:
qualora ritenuto opportuno disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di e/o dell'avv. Veronica Scaletta, suo difensore, con Parte_15 riferimento a tutte le diffide ricevute da stessa dopo gli Parte_15
2 annullamenti dei viaggi programmati nel periodo 21 dicembre 2019 – 4 gennaio
2020; Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA 4% e rimborso forfettario spese ex art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato gli attori, premesso:
-di avere acquistato un pacchetto turistico per un viaggio in Brasile dal 1.1.2020 al 7.1.2020 presso la agenzia di Pozzuoli, la quale due giorni prima Parte_12 della partenza aveva comunicato che per propria insolvenza non era possibile effettuare il viaggio e aveva comunicato i dati della propria compagnia assicuratrice;
- che aveva stipulato con la polizza Parte_12 Controparte_1 assicurativa Amitravel Protection n. 10014299000465, ai sensi dell'art. 19 del c.d. Codice del Turismo, allegato al Decreto legislativo 23/05/2011 n. 79, così come modificato, da ultimo, dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238, che prevede l'obbligo per le Agenzie di viaggio di stipulare “congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti” , polizze che, in particolare ai sensi dell'art. 47 del Codice del Turismo, “per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro”;
-che nonostante reiterate richieste degli attori anche a mezzo del loro difensore, la ribadiva il proprio rifiuto a procedere al Controparte_3 rimborso, sostenendo che “il contratto di assicurazione sottoscritto dalla contraente ha ad oggetto l'annullamento del viaggio prima della partenza, Parte_12 inteso come impossibilità totale di fruire dei servizi acquistati e compresi nel pacchetto turistico, prevedendo l'indennizzo all'assicurato solo nell'ipotesi di fallimento o insolvenza del contraente (art.
1.1 condizioni di assicurazione). La Società risulta ora essere impresa attiva e lo era anche alla data Parte_12 dell'apertura dei sinistri da parte dei Suoi assistiti. Le cause che hanno determinato l'impossibilità per i Suoi assistiti di godere del pacchetto turistico acquistato presso l'agenzia di viaggi non rientrano tra quelle ricomprese nei termini di polizza e andranno senz'altro ricercate altrove” ;
- che invece, al momento del diniego di controparte (14.2.2020, doc.6) Parte_12 risultava in scioglimento dal 1.2.2020 (doc.19) e con partita IVA cessata al 31.1.2020
(doc.18);
3 - che all'udienza di mediazione ex D.L. 28/2010 nessuno compariva in nome della compagnia all'incontro di mediazione, come risulta da verbale dell'8.11.2021 (doc.17); tutto ciò premesso gli attori chiedevano la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo integrale della somma dagli stessi versata, pari ad € 1.300,00 cadauno oltre interessi e rivalutazione su ogni singolo importo dal dovuto al saldo e, così, per un ammontare complessivo di € 13.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo effettivo.
Parte convenuta ”, Controparte_1 costituitasi, confermava di avere stipulato con la polizza n. Parte_12
10014299000465 ai sensi dell'art. 47 Codice del Turismo a favore di coloro che acquistano un pacchetto turistico, per le ipotesi di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore o del venditore, convenzione stipulata dall'agenzia di viaggi a favore dei singoli clienti dei pacchetti turistici, di tal che ogni volta che viene acquistato un viaggio, l'acquirente aderisce alla convenzione e diventa così assicurato ai sensi di polizza . In particolare, l'art.
1.1 del contratto prevedeva che “l'Impresa, in caso d'insolvenza
o di fallimento del Contraente che determinino l'impossibilità totale di usufruire dei servizi acquistati e compresi nel Pacchetto Turistico, indennizzerà all'Assicurato una somma pari all'importo da questi versato al Contraente per l'acquisto del Pacchetto Turistico stesso. Sarà onere dell'Assicurato comprovare tramite apposita documentazione fiscale (ricevuta, fattura, ecc.) l'ammontare delle somme effettivamente versate al Contraente”. La convenzione prevede due garanzie : annullamento viaggio prima della partenza (sez.1), rientro immediato/rimborso servizi non goduti/prosecuzione del viaggio (sez. 2), che decorrono, ai sensi dell'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nei confronti del singolo assicurato, quella della sez. 1 “ dalla data di acquisto del pacchetto turistico intermediato od organizzato dal Contraente e termina il giorno della partenza, al momento in cui l'Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente”,quella della sez. 2 “decorre dal momento della partenza del viaggio e cessa al termine dei servizi contemplati nel Pacchetto Turistico”. Quindi nel caso di specie la garanzia operava dal momento della prenotazione del pacchetto (avvenuta in date comprese tra il 17 e il 29 luglio 2019) al 1° gennaio 2020, data in cui avrebbero dovuto partire. Ciò premesso, la convenuta eccepiva: che dalla e-mail del 30 dicembre 2019 inviata ai vari partecipanti al viaggio da risultava che l'agenzia “avrebbe Parte_15 pagato i vari fornitori per poter far partire i viaggiatori ma che questi si sarebbero trovati in una situazione di insolvenza e che, pertanto, sarebbe stato impossibile adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di viaggio (doc. 2).”, quindi “la polizza non potrebbe operare perché la situazione di insolvenza che ha reso impossibile la partenza non ha riguardato l'agenzia viaggi ma i suoi fornitori”.
4 Eccepiva inoltre che, in ogni caso , affinché possa operare la garanzia, l'evento dedotto in contratto avrebbe dovuto verificarsi entro il periodo di decorrenza della copertura, quindi il 1.1.2020 si sarebbe dovuta trovare Parte_12 effettivamente in una situazione di insolvenza, definita in polizza come “la condizione del contraente che dimostra come lo stesso non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Viaggio nei confronti dell'Assicurato. La condizione di insolvenza si considera manifesta e idonea ad attivare le garanzie previste dalla presente Polizza in caso di:
• • Ricorso ad una delle procedure concorsuali previse dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare) a carico del Contraente;
• • Cessazione dell'attività d'impresa del Contraente risultante dall'annotazione presso la Camera di Commercio competente;
• • Chiusura dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa del Contraente;
• • Fuga e/o irreperibilità e/o latitanza del Contraente;
• • Trafugamento, sostituzione o alterazione fraudolenta dell'attivo da parte del Contraente, che risulti giudizialmente accertato” (v. Glossario Condizioni Generali di Assicurazione sub. doc. 1). Invece era stata sciolta in data 1° febbraio 2020, con cancellazione Parte_12 dal Registro delle Imprese richiesta in data 19 maggio 2020 (doc. 3 e 4), mentre il rilascio dell'immobile a seguito dell'accordo raggiunto con i locatori a seguito dello sfratto è del 24 giugno 2020 (doc. 5), eventi tutti verificati dopo la cessazione dell'operatività della garanzia di annullamento viaggio, che appunto terminava il 1° gennaio 2020. Eccepiva inoltre che un eventuale indennizzo doveva essere comunque contenuto entro il limite del massimale previsto dall'art. 1 delle Norme Comuni a tutte le sezioni di polizza, secondo cui “Le coperture di cui alla presente Polizza sono prestate fino all'ammontare complessivo delle somme effettivamente versate dall'Assicurato al Contraente, documentalmente provate, per i servizi acquistati e non fruiti nel limite per sinistro/evento/anno e in aggregato per tutti gli Assicurati di un massimo del 20% (venti) dell'ultimo Volume d'affari o Volume d'affari stimato (allegato alla richiesta di copertura e facente parte del contratto assicurativo) e, comunque, con il limite massimo complessivo di 150.000,00€ (centicinquanta mila). Qualora l'importo dei sinistri liquidabili fosse superiore al massimale previsto, la Compagnia provvederò a liquidare il singolo sinistro applicando il criterio di proporzionalità” (doc. 1). Nel caso di specie, in sede di stipula, aveva stimato ricavi per il 2019 pari a € 900.000,00 (doc. Parte_15
6). Il 20% di tale importo supera il limite massimo di € 150.000,00 previsto dalla polizza, che deve quindi essere conside-rato quale massimale. Gli attori non erano gli unici partecipanti al viaggio e, dunque, anche altri potrebbero avanzare pretese di rimborso. Non solo. L'annullamento è avvenuto a ridosso delle partenze di Capodanno e, quindi, certamente ci saranno anche altri viaggiatori, non diretti in
Brasile, che si sono visti annullare la vacanza. Pertanto, qualora dovesse emergere in corso di causa che è stato superato il massimale di € 150.000,00, non potrà che
5 essere applica-to il criterio di proporzionalità nella liquidazione dei sinistri delle controparti.” La convenuta formulava quindi le sopra epigrafate conclusioni.
Con comparse di intervento volontario depositate in data 14.09.2023 e 18.10.2024 si costituivano in proprio gli attori, e , in precedenza Parte_9 Parte_7 costituiti per il tramite dei genitori, in quanto nelle more del giudizio divenuti maggiorenni, aderendo alle domande attoree. Nel corso della fase istruttoria si procedeva all'assunzione di prove testimoniali e la causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.2.2005. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti o superflue alla luce dell'attività istruttoria già espletata. Il contratto concluso da con Parte_12 Controparte_1 costituisce una forma di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, prevista dall'art, 1891 c.c., e riconducibile al contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c., in forza del quale i viaggiatori, acquistando il pacchetto turistico offerto da contraente-agenzia, divengono assicurati e dispongono di azione diretta contro l'assicurazione. Gli attori hanno provato la sottoscrizione dei contratti e l'avvenuto pagamento del pacchetto turistico per l'importo di euro 1300,00 a testa (doc.1, 21- 23).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla assicurazione convenuta, l'agenzia aveva comunicato agli attori che il viaggio non si poteva tenere per la Pt_12 situazione di insolvenza che riguardava proprio , e non i fornitori della Pt_12 stessa. Infatti nella mail inviata dall'agenzia ( doc. 2 prodotto dalla convenuta corrispondente al doc. 5 attoreo) e datato 30.12.2019, si legge testualmente:
“Gentili Clienti, con la presente dobbiamo comunicare che un grave episodio di inadempienza che ha coinvolto il settore turistico, ha coinvolto anche noi. Nostro malgrado dobbiamo purtroppo informarvi che non siamo più in grado di soddisfare gli impegni presi trovandoci in stato di momentanea insolvenza e dovendo pertanto sospendere le partenze in programmazione fino alla prima decade di gennaio. …”. L'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nei confronti del singolo assicurato, quella della sez. 1 “decorre dalla data di acquisto del pacchetto turistico intermediato od organizzato dal Contraente e termina il giorno della partenza, al momento in cui l'Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente”. Quindi la garanzia opera dal momento della prenotazione del pacchetto (avvenuta in date comprese tra il 17 e il 29 luglio 2019) al 1° gennaio 2020, data in cui gli odierni attori avrebbero dovuto partire, e l'evento dedotto in contratto deve essersi verificato entro il periodo di decorrenza della copertura assicurativa, ossia l'insolvenza del soggetto deve essersi verificata prima Parte_12 dell'annullamento del viaggio. Gli indici di insolvenza sono previsti dalle
“Condizioni di assicurazione comprendenti glossario” (doc. 1 della convenuta) e sotto la voce “insolvenza” si legge: “la condizione del contraente che dimostra come lo
6 stesso non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Viaggio nei confronti dell'Assicurato. La condizione di insolvenza si considera manifesta e idonea ad attivare le garanzie previste dalla presente Polizza in caso di:
• • Ricorso ad una delle procedure concorsuali previse dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare) a carico del Contraente;
• • Cessazione dell'attività d'impresa del Contraente risultante dall'annotazione presso la Camera di Commercio competente;
• • Chiusura dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa del Contraente;
• • Fuga e/o irreperibilità e/o latitanza del Contraente;
• Trafugamento, sostituzione o alterazione fraudolenta dell'attivo da parte del Contraente, che risulti giudizialmente accertato”.
Come visto nella mail del 30.12.2019 aveva già ammesso la propria Parte_12
“momentanea insolvenza”, tuttavia parte convenuta osserva che nella stessa mail veniva prospettata la presenza in agenzia per l'indomani. Tuttavia i testimoni sentiti nel corso della fase istruttoria, non parenti degli attori e privi di interesse in causa, hanno confermato che subito dopo la comunicazione del 30.12.2019 il titolare dell'agenzia si era reso di fatto irreperibile: infatti le testimoni colleghe di lavoro di hanno dichiarato di avere assistito a numerosi tentativi, da Parte_1 parte della , di telefonare all'Agenzia, senza che alcuno le rispondesse . La Pt_1 teste ha dichiarato: “a fine dicembre, mentre lavoravamo Testimone_1 insieme, ( ) ricevette una telefonata e, vistala turbata, le chiesi cosa fosse Pt_1 avvenuto. Mi disse che il viaggio per il quale doveva partire era stato annullato e che gli sarebbe arrivata una mail in tal senso. La mattina dopo, allorquando ci ritrovammo al lavoro, mi disse che aveva ricevuto la mail di annullamento e mi chiese di poter fare delle telefonate durante il lavoro per avere informazioni sul viaggio. Ricordo che quel giorno fece diverse telefonate ma che nessuno le rispose…. la mattina del 31 dicembre la SI.ra contattò telefonicamente una sua Pt_1 amica in Pozzuoli per chiederle di recarsi in agenzia. Nella stessa mattinata la SI.ra
ricevette una seconda telefonata dalla sua amica che le riferiva che Pt_1
l'agenzia era chiusa;
ho assisto alla telefonata ed ho sentito lo scambio tra AN e la sua amica.
Analoghe dichiarazioni sono state rese da , la quale ha dichiarato Testimone_2 che il 31 dicembre, in presenza sua e della teste , Testimone_1 Parte_1 aveva ricevuto una telefonata da un'amica la quale le disse che era passata dall'agenzia ma l'aveva trovata chiusa.
La persona che era andata a controllare è stata a propria volta sentita come testimone: la teste , ha dichiarato di essere conoscente e collega di Testimone_3
, che è cugina della SI.ra , amica di Parte_3 Parte_1
7 famiglia del SI. e dei suoi famigliari, moglie e cugini, tra cui Parte_6 anche tutti gli attori del presente giudizio…tra il 30 e 31 dicembre sono stata contattata telefonicamente sia da sia da , che, Parte_1 Parte_3 preoccupate, mi dissero, entrambe, di aver cercato di contattare telefonicamente il SI. e la sua Agenzia di viaggi, senza però riuscirvi. Io stessa provai a Per_1 chiamare per loro ma non ci riuscii”. La teste ha dichiarato inoltre che ai primi di gennaio aveva appreso da un parcheggiatore del posto che da vari giorni l'agenzia risultava chiusa .
E dunque provato che entro il 1.1.2020 – periodo di validità della copertura assicurativa- si erano verificati almeno due dei presupposti previsti, in via disgiuntiva- dalle condizioni di assicurazione quali indici della insolvenza del contraente: la “chiusura dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa del Contraente” e ciò a prescindere dalla risoluzione del contratto avvenuta secondo parte convenuta più tardi, e la “fuga e/o irreperibilità e/o latitanza del Contraente” atteso che il titolare di non rispondeva più né a telefonate né a mail. Parte_12
Infatti chiusura dei locali e irreperibilità del contraente sono situazioni di fatto, da cui emerge la oggettiva e definitiva impossibilità, per i clienti, di ottenere, se non il viaggio sperato, almeno la restituzione di quanto invano sborsato.
La convenuta però ha replicato che : nell'e-mail del 30 dicembre 2019 Parte_15 scrive di essere disponibile alle 10 del giorno successivo (ossia il 31 dicembre)
[...] presso la propria sede per incontrare i viaggiatori e verificare se vi fosse la possibilità di trovare soluzioni alternative all'annullamento (doc. 7), e che anche il 31 dicembre 2019 aveva inviato una e-mail ai passeggeri cui era stata Parte_15 annullata la partenza (doc. 8). Si osserva in proposito che tali circostanze non sono SInificative atteso che una mail può essere spedita da dovunque, e che, comunque, anche con la seconda mail ibadiva solo che i clienti si sarebbero Parte_12 potuti rivolgere a : Controparte_1
Parimenti irrilevanti appaiono le ulteriori circostanze addotte dalla convenuta, ossia:
-il fatto che le utenze telefoniche dell'agenzia fossero ancora attive : circostanza irrilevante visto che nessuno rispondeva alle chiamate degli attori e della teste
[...]
Tes_3
-il fatto che nei mesi successivi avesse ricevuto presso la propria Parte_15 sede diverse diffide e messe in mora da passeggeri e/o loro legali inviate a mezzo raccomandata A.R. – circostanze non verificabili visto che sul doc. 9 vi è solo una SIla, sul 10 una firma illeggibile , quindi potrebbero essere state ricevute dal portiere dello stabile o da chiunque;
8 -il fatto che in data 23 .10. 2020 avesse ricevuto la notifica di un Parte_12 ricorso per decreto ingiuntivo a mezzo del servizio postale , tanto da proporvi opposizione : l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo è atto di un avvocato, il cui assistito non necessariamente è reperibile per gli altri soggetti e in particolare, nel caso di specie, per gli ex clienti dell'agenzia odierni attori.
Essendosi pertanto verificate almeno due delle situazioni cui le condizioni di assicurazione riconducono, in via disgiuntiva, lo stato di insolvenza dell'agenzia di viaggi , l' assicurazione convenuta è obbligata al pagamento dell'indennizzo oltre rivalutazione e interessi a decorrere dalla domanda ( PEC dell'avv. Vinci del 24.6.2020) . Quanto, infine alla possibilità di riduzione proporzionale dell'indennizzo in caso di richiesta da parte di più assicurati, sarebbe stato onere della convenuta allegare e provare il concorso di altri assicurati e il conseguente superamento del massimale, mentre nel caso di specie gli indennizzi dovuti per i dieci assicurati rientrano sicuramente entro il limite massimo indicato.
La domande attoree meritano quindi integrale accoglimento. Il regolamento delle spese di lite, comprensive della fase della mediazione, segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
Vista la mancata comparizione della convenuta, senza giustificato motivo, al primo incontro del procedimento di mediazione (v.verbale del 18.11.2021- doc.17 attoreo), segue altresì la condanna ex art 12 bis D.Lgs 28/2010 (testo ratione temporis vigente) al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) condanna la convenuta Controparte_1
(GIÀ a pagare la somma di € 1.300,00
[...] Controparte_1 pro capite per ciascun attore, e quindi nel totale euro 13.000,00 oltre interessi e rivalutazione su ogni singolo importo dalla domanda al saldo;
2) condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in euro 264,00 per anticipazioni ed euro 8585,10 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, con distrazione a favore del procuratore che se ne dichiara anticipatario,
9 3) visto l'art 12 bis D.Lgs 28/2010 condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in NZ il 16.6.2025 Il giudice Dott. Eloisa Pesenti
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