TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/05/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
seconda sezione civile
R.P.U. 24-1/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei beni dei sig.ri Pt_1
(C.F. ) e (C.F. ,
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
residenti a [...]10
letto il ricorso depositato dagli stessi debitori;
sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letti il ricorso e la documentazione allegata;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo i debitori residenti nel circondario di Udine;
rilevato che i ricorrenti, coniugi, chiedono l'apertura di un'unica procedura di liquidazione controllata familiare, evidenziando di essere conviventi, come da certificato di stato di famiglia prodotto;
rilevato che l'art. 66 del CCII, titolato “Procedure familiari” consente ai membri della stessa famiglia di presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'art. 65 c. 1,
quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento ha origine comune;
rilevato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 66 CCII, che costituisce applicazione del principio di cui all'art. 2740 c.c., nel caso di apertura di un'unica procedura familiare resta ferma la distinzione delle masse attive e passive, che comporta che l'attivo di ciascun debitore dovrà esser destinato alla soddisfazione dei creditori personali e di quelli comuni e non potrà invece essere impiegato per il pagamento dei creditori personali dell'altro familiare;
ne consegue che il liquidatore dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 272 CCII, nonché alla formazione del passivo, alla rendicontazione e ai riparti tenendo distinte le posizioni dei ricorrenti;
ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata degli istanti, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCI, in quanto: a) sono persone fisiche non assoggettabili a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
b) sono in stato di sovraindebitamento, risultando la loro insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che: ▪i debiti personali del sig. ammontano ad € 429.173,22, quelli personali della sig.ra ad € Pt_2 Pt_1
760.592,18; ▪i coniugi ricorrenti indicano come necessario al loro sostentamento un importo di €
2.581,83 (impregiudicate le future valutazioni del giudice delegato); ▪la sig.ra è Pt_1
comproprietaria per quota del 30,55% di un'abitazione e relative pertinenze e, per pari quota, di alcuni terreni, mentre il sig. è proprietario di un motociclo elettrico e di un'autovettura;; ▪i redditi Pt_2
da lavoro netti mensili percepiti dai ricorrenti ammontano a € 1.600,00 circa per il sig. e a € Pt_2
1.400,00 circa per la sig.ra (per tredici mensilità); Pt_1
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi “I Diritti del Debitore-Segretariato Sociale Comune di
Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 sez. A Registro Organismi del Ministero della Giustizia), dott.ssa nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei Persona_1 debitori ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del
CCII;
ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 268-270 CCII, competa al giudice delegato alla procedura di determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro dei ricorrenti non sia compreso nella liquidazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 146 CCI per la liquidazione giudiziale;
rilevato che il divieto di inizio e di prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII e che spetta al giudice delle esecuzioni pendenti adottare le conseguenti determinazioni;
ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 66, 269, 270 CCI:
-dichiara l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei beni dei sig.ri
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, residenti a [...]10; C.F._2
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi,
dott.ssa ( , con studio a Tavagnacco in via Udine n. 26/A; Persona_1 C.F._3
-ordina ai debitori il deposito entro sette giorni delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché degli elenchi dei rispettivi creditori;
-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dagli elenchi depositati il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma
3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;
-ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di
Udine;
-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore;
-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Udine, 15 maggio 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan