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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 10/02/2026, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2025/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COLOSIMO ANTONELLO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5017/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240256957503000 IRAP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1272/2026 depositato il
05/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240256957503000, notificata in data 27/11/2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate accertava l'omesso versamento dell'imposta IRAP per l'anno 2021, per un importo complessivo di € 6.526,15 comprensivo di interessi e sanzioni.
La ricorrente deduceva la nullità dell'atto per carenza di motivazione, per violazione dell'art.3, comma 3, della Legge 241/90, dell'art.7 della Legge 212/2000, dell'art.2697 c.c. e dell'art.7, comma 5 bis, del D.Lgs.
546/1992; la nullità dell'atto esattivo per inesistenza della notifica, per vizi di notifica essendo la stessa notificata a mezzo PEC e la non applicabilità dell'art.156 cpc., nonché la violazione dell'art.
3-bis della L.
53/1994 e dell'art. 16-ter del DL 179/2012 (conv. dalla L. 221/2012), degli artt. 26 e 60 DPR 633/72; la violazione dell'art.3 della Costituzione, nonché la nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relativi agli interessi e alle sanzioni e la metodica di calcolo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, contestando integralmente il ricorso e le eccezioni ex adverso spiegate sostenendo la legittimità dell'atto impositivo emesso, deducendo la regolarità della notifica dell'atto prodromico, l'indicazione dettagliata dell'imposta di cui è stato omesso il versamento, nonché la legittimità della notifica effettuata a mezzo PEC.
All'udienza del 02/02/ 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
L'eccezione di inesistenza o nullità della notifica è infondata. La notifica a mezzo PEC delle cartelle di pagamento è espressamente prevista dall'art. 26, comma 2, DPR 602/1973, nonché dall'art. 60, DPR
600/1973, come modificato dalla normativa sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Nel caso di specie, come chiarito e documentato dall'ente resistente, la notifica è avvenuta tramite un indirizzo PEC riconducibile all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e idoneo a garantire la provenienza certa del messaggio,
l'integrità del contenuto e la tracciabilità dell'invio e della ricezione. In argomento, la giurisprudenza di
Cassazione ha chiarito che, notifica PEC è valida anche se l'indirizzo del mittente non risulta iscritto in pubblici registri, essendo sufficiente la riconducibilità certa all'ente notificante (Cass. n. 10528/2017; Cass.
n. 30948/2019). Quanto all'eccezione relativa alla mancata iscrizione dell'indirizzo PEC del mittente nei pubblici registri, la normativa di riferimento (art.
6-bis CAD;
art. 26 DPR 602/1973) richiede l'iscrizione nei registri pubblici dell'indirizzo PEC del destinatario, non anche del notificante pubblico.
Sull'inapplicabilità dell'art. 156 c.p.c., secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la notifica è inesistente solo quando manchi del tutto l'attività di trasmissione o il collegamento tra atto e destinatario, mentre ogni altra irregolarità integra mera nullità sanabile (Cass. SS.UU. n. 14916/2016; Cass.
n. 7665/2016). Nel caso in esame, l'atto è stato effettivamente trasmesso.
Sulla dedotta carenza di motivazione della cartella va ricordato che, ai sensi dell'art. 7, legge 212/2000 e dell'art. 25 DPR 602/1973, la cartella deve contenere gli elementi essenziali per consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria. Nel caso in esame, come risulta dalla documentazione in atti, la cartella di pagamento opposta indica chiaramente il tipo di tributo, specifica l'anno d'imposta, riporta gli importi di imposta, interessi e sanzioni e richiama il mancato versamento integrale del tributo dichiarato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la cartella emessa per controllo automatizzato o per omesso versamento di imposta dichiarata non necessita di motivazione ulteriore rispetto al richiamo ai dati dichiarativi (Cass. n,
25329/2014; Cass. n. 21804/2019). Ne consegue la piena legittimità dell'atto sotto il profilo motivazionale.
Infine, sulla mancata indicazione delle norme sugli interessi va rilevato che, la cartella indica l'importo degli interessi applicati e la loro natura, essendo sufficiente, secondo la giurisprudenza, che il contribuente sia posto in grado di verificare la correttezza del calcolo, senza necessità di specificare puntualmente ogni singola disposizione normativa applicata (Cass. n. 4516/2012; Cass. n. 9770/2020). Inoltre, nel caso di imposte dichiarate e non versate, gli interessi discendono direttamente dalla legge e non richiedono autonoma motivazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese in favore di ADER per 600 euro (seicento) oltre spese generali nella misura del 15% come per legge se dovuti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COLOSIMO ANTONELLO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5017/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240256957503000 IRAP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1272/2026 depositato il
05/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240256957503000, notificata in data 27/11/2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate accertava l'omesso versamento dell'imposta IRAP per l'anno 2021, per un importo complessivo di € 6.526,15 comprensivo di interessi e sanzioni.
La ricorrente deduceva la nullità dell'atto per carenza di motivazione, per violazione dell'art.3, comma 3, della Legge 241/90, dell'art.7 della Legge 212/2000, dell'art.2697 c.c. e dell'art.7, comma 5 bis, del D.Lgs.
546/1992; la nullità dell'atto esattivo per inesistenza della notifica, per vizi di notifica essendo la stessa notificata a mezzo PEC e la non applicabilità dell'art.156 cpc., nonché la violazione dell'art.
3-bis della L.
53/1994 e dell'art. 16-ter del DL 179/2012 (conv. dalla L. 221/2012), degli artt. 26 e 60 DPR 633/72; la violazione dell'art.3 della Costituzione, nonché la nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relativi agli interessi e alle sanzioni e la metodica di calcolo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, contestando integralmente il ricorso e le eccezioni ex adverso spiegate sostenendo la legittimità dell'atto impositivo emesso, deducendo la regolarità della notifica dell'atto prodromico, l'indicazione dettagliata dell'imposta di cui è stato omesso il versamento, nonché la legittimità della notifica effettuata a mezzo PEC.
All'udienza del 02/02/ 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
L'eccezione di inesistenza o nullità della notifica è infondata. La notifica a mezzo PEC delle cartelle di pagamento è espressamente prevista dall'art. 26, comma 2, DPR 602/1973, nonché dall'art. 60, DPR
600/1973, come modificato dalla normativa sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Nel caso di specie, come chiarito e documentato dall'ente resistente, la notifica è avvenuta tramite un indirizzo PEC riconducibile all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e idoneo a garantire la provenienza certa del messaggio,
l'integrità del contenuto e la tracciabilità dell'invio e della ricezione. In argomento, la giurisprudenza di
Cassazione ha chiarito che, notifica PEC è valida anche se l'indirizzo del mittente non risulta iscritto in pubblici registri, essendo sufficiente la riconducibilità certa all'ente notificante (Cass. n. 10528/2017; Cass.
n. 30948/2019). Quanto all'eccezione relativa alla mancata iscrizione dell'indirizzo PEC del mittente nei pubblici registri, la normativa di riferimento (art.
6-bis CAD;
art. 26 DPR 602/1973) richiede l'iscrizione nei registri pubblici dell'indirizzo PEC del destinatario, non anche del notificante pubblico.
Sull'inapplicabilità dell'art. 156 c.p.c., secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la notifica è inesistente solo quando manchi del tutto l'attività di trasmissione o il collegamento tra atto e destinatario, mentre ogni altra irregolarità integra mera nullità sanabile (Cass. SS.UU. n. 14916/2016; Cass.
n. 7665/2016). Nel caso in esame, l'atto è stato effettivamente trasmesso.
Sulla dedotta carenza di motivazione della cartella va ricordato che, ai sensi dell'art. 7, legge 212/2000 e dell'art. 25 DPR 602/1973, la cartella deve contenere gli elementi essenziali per consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria. Nel caso in esame, come risulta dalla documentazione in atti, la cartella di pagamento opposta indica chiaramente il tipo di tributo, specifica l'anno d'imposta, riporta gli importi di imposta, interessi e sanzioni e richiama il mancato versamento integrale del tributo dichiarato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la cartella emessa per controllo automatizzato o per omesso versamento di imposta dichiarata non necessita di motivazione ulteriore rispetto al richiamo ai dati dichiarativi (Cass. n,
25329/2014; Cass. n. 21804/2019). Ne consegue la piena legittimità dell'atto sotto il profilo motivazionale.
Infine, sulla mancata indicazione delle norme sugli interessi va rilevato che, la cartella indica l'importo degli interessi applicati e la loro natura, essendo sufficiente, secondo la giurisprudenza, che il contribuente sia posto in grado di verificare la correttezza del calcolo, senza necessità di specificare puntualmente ogni singola disposizione normativa applicata (Cass. n. 4516/2012; Cass. n. 9770/2020). Inoltre, nel caso di imposte dichiarate e non versate, gli interessi discendono direttamente dalla legge e non richiedono autonoma motivazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese in favore di ADER per 600 euro (seicento) oltre spese generali nella misura del 15% come per legge se dovuti.