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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio in primo grado iscritto al n. 8417/24 RG in data 6.11.24 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Michele Zasa, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Salerno alla via P. Rufolo n. 16;
RICORRENTE
E
(CF: ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 6.2.25, all'esito della discussione orale di parte ricorrente, la causa era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.24 premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in data 2.1.00 e che dalla loro unione erano nati i CP_1
figli (30.1.00), (29.6.02), (19.5.05) e (8.10.11), Per_1 Persona_2 Per_3 Per_4
chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge, proponendo domanda di addebito per le condotte violente e prevaricatrici poste in essere in suo danno ad opera del resistente nonché chiedendo l'affido esclusivo della minore, previa emissione di un provvedimento indifferibile di autorizzazione all'intervento di adenoide per la figlia, in quanto necessario.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente, anche dopo la rinnovazione della notifica per i provvedimenti indifferibili, essendo stata autorizzata la madre anche a chiedere da sola il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio, il cambio di residenza nonché l'iscrizione scolastica per le superiori per
Per_4
All'esito della comparizione della ricorrente, dichiarata la contumacia del resistente, sulla discussione orale del procuratore della parte la causa era riservata al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da parte ricorrente, corroborata anche dalla sentenza penale in atti, passata in giudicato, dalla quale si evince il venir meno di un rapporto affettivo tra i coniugi.
Deve, pertanto, ritenersi insussistente ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta ed accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, prima fra tutte quella di addebito.
La ricorrente, in particolare, lamenta che poco prima della nascita dell'ultima figlia vi sarebbero state condotte violente del resistente assunte anche in presenza dei figli dovute, tra l'altro, all'assunzione di sostanze stupefacenti, con continui maltrattamenti intensificatisi sempre di più, tanto che lo stesso resistente prima veniva sottoposto alla
Pag. 2 di 5 misura del divieto di avvicinamento e poi veniva condannato in sede penale per i fatti di cui sopra.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e come tale vada accolta.
Sul punto, si ricorda che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2,
c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 20.12.2021, n. 40795).
Pertanto, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16691).
Per quanto in questa sede di specifico interesse va rimarcato che, ad avviso della S.C., le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse: il loro accertamento esonera, invero, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei
(cfr. Cass. civ., sez. I, 24/10/2022, n. 31351; Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n.
Pag. 3 di 5 31901).
Nel caso di specie, è stata prodotta la sentenza penale in atti, passata in giudicato, dalla quale si evince che dall'inizio del febbraio 2023 si avevano maltrattamenti in danno della ricorrente ad opera del coniuge, continui atti intimidatori, violenze morali e fisiche, anche legate al suo stato di tossicodipendenza.
La tra l'altro, veniva minacciata dal marito con un grosso paio di forbici e, in Pt_1 un'altra occasione, con un grosso coltello da cucina. Di tali episodi è il giudice penale che dà atto, affermando che dal compendio probatorio emergono “nitidamente molteplici episodi di vessazione, di minaccia, violenza di carattere fisico e morale perpetrati” dal in danno della moglie ed anche alla presenza dei figli, CP_1 sicuramente anche di all'epoca minorenne. Per_3
A fronte di tali circostanze come comprovate dalla sentenza irrevocabile penale, non può che accogliersi la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
Quanto alle ulteriori domande relative all'affido della figlia minore e del mantenimento per i figli e per la stessa moglie, ritiene il Tribunale di dover rimettere la causa sul ruolo, apparendo necessario procedere ad accertamenti della Guardia di Finanza per meglio comprendere la situazione patrimoniale del resistente.
Le spese di lite saranno oggetto di disciplina all'esito della definizione dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- dichiara la separazione personale di , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], contratto in Salerno in data 20.1.00;
[...]
- accoglie la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune);
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo;
Pag. 4 di 5 - spese al definitivo.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.2.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio in primo grado iscritto al n. 8417/24 RG in data 6.11.24 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Michele Zasa, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Salerno alla via P. Rufolo n. 16;
RICORRENTE
E
(CF: ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 6.2.25, all'esito della discussione orale di parte ricorrente, la causa era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.24 premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in data 2.1.00 e che dalla loro unione erano nati i CP_1
figli (30.1.00), (29.6.02), (19.5.05) e (8.10.11), Per_1 Persona_2 Per_3 Per_4
chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge, proponendo domanda di addebito per le condotte violente e prevaricatrici poste in essere in suo danno ad opera del resistente nonché chiedendo l'affido esclusivo della minore, previa emissione di un provvedimento indifferibile di autorizzazione all'intervento di adenoide per la figlia, in quanto necessario.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente, anche dopo la rinnovazione della notifica per i provvedimenti indifferibili, essendo stata autorizzata la madre anche a chiedere da sola il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio, il cambio di residenza nonché l'iscrizione scolastica per le superiori per
Per_4
All'esito della comparizione della ricorrente, dichiarata la contumacia del resistente, sulla discussione orale del procuratore della parte la causa era riservata al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da parte ricorrente, corroborata anche dalla sentenza penale in atti, passata in giudicato, dalla quale si evince il venir meno di un rapporto affettivo tra i coniugi.
Deve, pertanto, ritenersi insussistente ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta ed accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, prima fra tutte quella di addebito.
La ricorrente, in particolare, lamenta che poco prima della nascita dell'ultima figlia vi sarebbero state condotte violente del resistente assunte anche in presenza dei figli dovute, tra l'altro, all'assunzione di sostanze stupefacenti, con continui maltrattamenti intensificatisi sempre di più, tanto che lo stesso resistente prima veniva sottoposto alla
Pag. 2 di 5 misura del divieto di avvicinamento e poi veniva condannato in sede penale per i fatti di cui sopra.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e come tale vada accolta.
Sul punto, si ricorda che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2,
c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 20.12.2021, n. 40795).
Pertanto, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16691).
Per quanto in questa sede di specifico interesse va rimarcato che, ad avviso della S.C., le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse: il loro accertamento esonera, invero, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei
(cfr. Cass. civ., sez. I, 24/10/2022, n. 31351; Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n.
Pag. 3 di 5 31901).
Nel caso di specie, è stata prodotta la sentenza penale in atti, passata in giudicato, dalla quale si evince che dall'inizio del febbraio 2023 si avevano maltrattamenti in danno della ricorrente ad opera del coniuge, continui atti intimidatori, violenze morali e fisiche, anche legate al suo stato di tossicodipendenza.
La tra l'altro, veniva minacciata dal marito con un grosso paio di forbici e, in Pt_1 un'altra occasione, con un grosso coltello da cucina. Di tali episodi è il giudice penale che dà atto, affermando che dal compendio probatorio emergono “nitidamente molteplici episodi di vessazione, di minaccia, violenza di carattere fisico e morale perpetrati” dal in danno della moglie ed anche alla presenza dei figli, CP_1 sicuramente anche di all'epoca minorenne. Per_3
A fronte di tali circostanze come comprovate dalla sentenza irrevocabile penale, non può che accogliersi la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
Quanto alle ulteriori domande relative all'affido della figlia minore e del mantenimento per i figli e per la stessa moglie, ritiene il Tribunale di dover rimettere la causa sul ruolo, apparendo necessario procedere ad accertamenti della Guardia di Finanza per meglio comprendere la situazione patrimoniale del resistente.
Le spese di lite saranno oggetto di disciplina all'esito della definizione dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- dichiara la separazione personale di , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], contratto in Salerno in data 20.1.00;
[...]
- accoglie la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune);
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo;
Pag. 4 di 5 - spese al definitivo.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.2.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi
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