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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 31.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5531 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Cioffi presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella alla via Del Carmine
n. 17;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro p.t.; NT
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: annullamento della rettifica di punteggio e riconoscimento anche giuridico del servizio svolto a seguito di rettifica di punteggio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 9.10.2023 , inserita nella graduatoria di Parte_1
circolo e d'istituto di terza fascia ATA, rappresentava di essere riuscita a stipulare nell'anno scolastico 2021/2022 contratto a tempo determinato dal
15.11.2021 al 30.12.2021 presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Besta -
Gloriosi” di Battipaglia ma di aver prestato servizio soltanto fino al 29.12.2021
data in cui il dirigente scolastico del predetto istituto, rettificato il punteggio originariamente assegnatole, annullava il predetto contratto e disponeva il riconoscimento del servizio prestato soltanto ai fini economici e non anche giuridici. Lamentando sia la tardività del controllo che l'illegittimità del riconoscimento soltanto degli effetti economici, chiedeva che il
[...]
fosse condannato sia a ripristinare il punteggio NT
originariamente riconosciutole sia a riconoscere il predetto periodo di servizio come valido a ogni effetto di legge (anche, cioè, a fini giuridici per l'attribuzione del punteggio, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera).
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il NT
sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
[...]
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c, ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e va, pertanto, accolto soltanto nei limiti che si vengono a illustrare.
Incontestati il motivo della rettifica del punteggio (contratto fuori nomina nel
2014 presso l'Istituto di Istruzione Superiore Statale Luigi Cossa di Pavia), la misura della decurtazione del punteggio (0,50) e l'annullamento del contratto,
attenendoci alle sole censure mosse dalla ricorrente, ciò di cui s'impone la disamina sono soltanto, da un lato, la tempestività del controllo e le conseguenze in caso di tardività dello stesso, dall'altro, se il servizio nel frattempo svolto dall'aspirante con l'assegnazione d'una supplenza possa essere o meno considerato anche ai fini giuridici.
Orbene, sovviene per entrambi i profili l'art. 6 del decreto del
[...]
n. 50 del 30.3.2021 riguardante le nuove graduatorie di circolo e Controparte_2
di istituto di terza fascia con validità per il triennio scolastico 2021/22 (e trattasi dell'anno qui in rilievo), 2022/23, 2023/24.
Segnatamente quanto alla tempistica dei controlli, il comma 11 prevede che
“L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla
base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza
delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni
presentate. Tali controlli devono riguardare il
complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in
cui il medesimo è risultato incluso”. Orbene, tale previsione, pur prevedendo che il controllo avvenga tempestivamente, va interpretata nel senso che il legislatore non ha inteso vincolare l'amministrazione scolastica all'osservanza di un termine fisso ma ha indicato una regola di ragionevole prontezza e tempestività nella verifica, da valutarsi caso per caso in relazione alle circostanze del caso concreto e alla complessità degli accertamenti preliminari, ragionevole prontezza e tempestività che non paiono nel caso di specie non osservate oltretutto che alla data del 29.12.2021 il contratto di lavoro a tempo determinato della ricorrente ancora non era scaduto.
Quanto, invece, alle conseguenze nel caso di annullamento del contratto, il comma 15 prevede che “l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza
del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla
base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di
circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso
dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato
di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato
negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun
punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della
progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”.
Segnatamente si pone la questione se la previsione si riferisca soltanto a dichiarazioni di titoli non posseduti / servizi non svolti o anche a dichiarazioni di titoli posseduti / servizi svolti ma non rilevanti. Orbene, per coerenza sistematica dichiarazioni mendaci sono anche qui da intendere le false dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione in un'autocertificazione che configurano il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 c.p., in forza del quale 'chiunque
attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto
è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si
tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere
inferiore a tre mesi'. L'art. 76 DPR n. 445/2000 (Testo Unico sulla
Documentazione Amministrativa), infatti, equipara espressamente l'autodichiarazione resa dal privato all'atto pubblico, statuendo che “1.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è
aumentata da un terzo alla metà.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non
più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell' articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per
ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
4-bis. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile”. L'art. 75 prevede poi - in disparte rispetto alle conseguenze di natura penale relative a dichiarazioni non veritiere ('Fermo restando quanto previsto dall'art. 76…'),
pacificamente non oggetto dell'odierno giudizio - una sanzione di natura amministrativa rappresentata dalla decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera emersa a seguito del controllo previsto dall'art. 71 del medesimo DPR.
Orbene, la validazione del servizio svolto dal docente soltanto ai fini economici non anche giuridici prevista dall'art. 6, comma 15, del decreto ministeriale n.
50/2021 rappresenta, appunto, un'ipotesi di decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera di cui al predetto art. 75 DPR 445/2000. Ragioni di coerenza sistematica impongono, allora, di assegnare all'espressione dichiarazioni mendaci lo stesso senso rilevante in sede penale. Ecco allora che la falsità
ricade sull'oggetto della rappresentazione documentale e insiste sul contenuto narrativo dell'atto. Per dichiarazione mendace deve intendersi una dichiarazione che non corrisponde a verità, dichiarando, ad esempio, un titolo che non si possiede realmente o quando si dichiara un servizio che non è stato svolto realmente. Più in generale, si dichiara il falso quando si dichiara un requisito\titolo che realmente non si possiede.
Non costituisce falsa dichiarazione, invece, dichiarare titoli effettivamente posseduti o servizi effettivamente svolti che si rivelino poi non valutabili. Quindi, quando si è realmente in possesso di un titolo o un servizio prestato la cui valutabilità è dubbia, non costituisce falsa dichiarazione l'averlo dichiarato (in tal senso del resto anche la stessa FAQ Ufficiale n. 19 Concorso 2018
che sebbene relativa a diversa fattispecie concorsuale NT
fornisce una risposta valida anche per la graduatoria di cui è causa).
Dichiarando la come servizio l'attività di assistente amministrativo in Pt_1
scuola statale di Pavia effettivamente svolta dal 17.10.2014 al 10.5.2015 ma non valutabile la non ha allora rilasciato alcuna dichiarazione mendace. Pt_1
Non può trovare applicazione allora la decadenza dal beneficio del riconoscimento a fini giuridici del servizio svolto sia pure per effetto di un punteggio erroneamente attribuito nell'anno scolastico 2021/2022 presso l'istituto “Besta - Gloriosi” di Battipaglia. Si tenga presente inoltre - e tanto basterebbe di per sé solo, per l'invero, a tacitare tutto - che il servizio prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali viene proposto dal sistema sulla base delle informazioni già presenti nel sistema informativo del
[...]
e difetta, quindi, un'autonoma determinazione e compilazione NT
sul punto da parte dell'aspirante.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico del convenuto. Per la CP_1
quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro) e al valore della causa (indeterminato). Orbene, il predetto d.m. 55/2014 stabilisce, all'art. 5, 6° comma, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia e, considerate nel caso di specie la semplicità
delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto dell'assenza d'una dichiarazione mendace da parte della ricorrente, appare congruo aver riguardo allo scaglione tariffario compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (non a quello superiore, tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) e ai relativi parametri minimi (non a quelli medi). Inoltre la circostanza che non sia stata svolta un'effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase. La
soccombenza reciproca determinata dall'accoglimento parziale del ricorso giustifica sia pure in parte la compensazione delle spese di lite, segnatamente nella misura ritenuta equa e opportuna, tenuto conto del peso dei rispettivi accertamenti, di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5531 del ruolo generale lavoro dell'anno
2023 promosso da nei confronti del Parte_1 NT
, in persona del Ministro p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie soltanto in parte il ricorso e, per l'effetto, accertata l'illegittimità della validazione del servizio prestato dalla nell'anno scolastico 2021/2022 Pt_2
presso l'istituto “Besta - Gloriosi” di Battipaglia soltanto ai fini economici e non anche giuridici, condanna il a riconoscere NT
anche a fini giuridici il predetto servizio;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) condanna il al pagamento in favore NT
della dei soli 2/3 delle spese di lite che liquida, per intero, in complessivi Pt_1
3.689,00 € oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché
IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario e compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 31.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 31.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5531 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Cioffi presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella alla via Del Carmine
n. 17;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro p.t.; NT
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: annullamento della rettifica di punteggio e riconoscimento anche giuridico del servizio svolto a seguito di rettifica di punteggio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 9.10.2023 , inserita nella graduatoria di Parte_1
circolo e d'istituto di terza fascia ATA, rappresentava di essere riuscita a stipulare nell'anno scolastico 2021/2022 contratto a tempo determinato dal
15.11.2021 al 30.12.2021 presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Besta -
Gloriosi” di Battipaglia ma di aver prestato servizio soltanto fino al 29.12.2021
data in cui il dirigente scolastico del predetto istituto, rettificato il punteggio originariamente assegnatole, annullava il predetto contratto e disponeva il riconoscimento del servizio prestato soltanto ai fini economici e non anche giuridici. Lamentando sia la tardività del controllo che l'illegittimità del riconoscimento soltanto degli effetti economici, chiedeva che il
[...]
fosse condannato sia a ripristinare il punteggio NT
originariamente riconosciutole sia a riconoscere il predetto periodo di servizio come valido a ogni effetto di legge (anche, cioè, a fini giuridici per l'attribuzione del punteggio, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera).
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il NT
sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
[...]
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c, ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e va, pertanto, accolto soltanto nei limiti che si vengono a illustrare.
Incontestati il motivo della rettifica del punteggio (contratto fuori nomina nel
2014 presso l'Istituto di Istruzione Superiore Statale Luigi Cossa di Pavia), la misura della decurtazione del punteggio (0,50) e l'annullamento del contratto,
attenendoci alle sole censure mosse dalla ricorrente, ciò di cui s'impone la disamina sono soltanto, da un lato, la tempestività del controllo e le conseguenze in caso di tardività dello stesso, dall'altro, se il servizio nel frattempo svolto dall'aspirante con l'assegnazione d'una supplenza possa essere o meno considerato anche ai fini giuridici.
Orbene, sovviene per entrambi i profili l'art. 6 del decreto del
[...]
n. 50 del 30.3.2021 riguardante le nuove graduatorie di circolo e Controparte_2
di istituto di terza fascia con validità per il triennio scolastico 2021/22 (e trattasi dell'anno qui in rilievo), 2022/23, 2023/24.
Segnatamente quanto alla tempistica dei controlli, il comma 11 prevede che
“L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla
base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza
delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni
presentate. Tali controlli devono riguardare il
complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in
cui il medesimo è risultato incluso”. Orbene, tale previsione, pur prevedendo che il controllo avvenga tempestivamente, va interpretata nel senso che il legislatore non ha inteso vincolare l'amministrazione scolastica all'osservanza di un termine fisso ma ha indicato una regola di ragionevole prontezza e tempestività nella verifica, da valutarsi caso per caso in relazione alle circostanze del caso concreto e alla complessità degli accertamenti preliminari, ragionevole prontezza e tempestività che non paiono nel caso di specie non osservate oltretutto che alla data del 29.12.2021 il contratto di lavoro a tempo determinato della ricorrente ancora non era scaduto.
Quanto, invece, alle conseguenze nel caso di annullamento del contratto, il comma 15 prevede che “l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza
del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla
base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di
circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso
dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato
di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato
negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun
punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della
progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”.
Segnatamente si pone la questione se la previsione si riferisca soltanto a dichiarazioni di titoli non posseduti / servizi non svolti o anche a dichiarazioni di titoli posseduti / servizi svolti ma non rilevanti. Orbene, per coerenza sistematica dichiarazioni mendaci sono anche qui da intendere le false dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione in un'autocertificazione che configurano il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 c.p., in forza del quale 'chiunque
attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto
è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si
tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere
inferiore a tre mesi'. L'art. 76 DPR n. 445/2000 (Testo Unico sulla
Documentazione Amministrativa), infatti, equipara espressamente l'autodichiarazione resa dal privato all'atto pubblico, statuendo che “1.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è
aumentata da un terzo alla metà.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non
più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell' articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per
ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
4-bis. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile”. L'art. 75 prevede poi - in disparte rispetto alle conseguenze di natura penale relative a dichiarazioni non veritiere ('Fermo restando quanto previsto dall'art. 76…'),
pacificamente non oggetto dell'odierno giudizio - una sanzione di natura amministrativa rappresentata dalla decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera emersa a seguito del controllo previsto dall'art. 71 del medesimo DPR.
Orbene, la validazione del servizio svolto dal docente soltanto ai fini economici non anche giuridici prevista dall'art. 6, comma 15, del decreto ministeriale n.
50/2021 rappresenta, appunto, un'ipotesi di decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera di cui al predetto art. 75 DPR 445/2000. Ragioni di coerenza sistematica impongono, allora, di assegnare all'espressione dichiarazioni mendaci lo stesso senso rilevante in sede penale. Ecco allora che la falsità
ricade sull'oggetto della rappresentazione documentale e insiste sul contenuto narrativo dell'atto. Per dichiarazione mendace deve intendersi una dichiarazione che non corrisponde a verità, dichiarando, ad esempio, un titolo che non si possiede realmente o quando si dichiara un servizio che non è stato svolto realmente. Più in generale, si dichiara il falso quando si dichiara un requisito\titolo che realmente non si possiede.
Non costituisce falsa dichiarazione, invece, dichiarare titoli effettivamente posseduti o servizi effettivamente svolti che si rivelino poi non valutabili. Quindi, quando si è realmente in possesso di un titolo o un servizio prestato la cui valutabilità è dubbia, non costituisce falsa dichiarazione l'averlo dichiarato (in tal senso del resto anche la stessa FAQ Ufficiale n. 19 Concorso 2018
che sebbene relativa a diversa fattispecie concorsuale NT
fornisce una risposta valida anche per la graduatoria di cui è causa).
Dichiarando la come servizio l'attività di assistente amministrativo in Pt_1
scuola statale di Pavia effettivamente svolta dal 17.10.2014 al 10.5.2015 ma non valutabile la non ha allora rilasciato alcuna dichiarazione mendace. Pt_1
Non può trovare applicazione allora la decadenza dal beneficio del riconoscimento a fini giuridici del servizio svolto sia pure per effetto di un punteggio erroneamente attribuito nell'anno scolastico 2021/2022 presso l'istituto “Besta - Gloriosi” di Battipaglia. Si tenga presente inoltre - e tanto basterebbe di per sé solo, per l'invero, a tacitare tutto - che il servizio prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali viene proposto dal sistema sulla base delle informazioni già presenti nel sistema informativo del
[...]
e difetta, quindi, un'autonoma determinazione e compilazione NT
sul punto da parte dell'aspirante.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico del convenuto. Per la CP_1
quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro) e al valore della causa (indeterminato). Orbene, il predetto d.m. 55/2014 stabilisce, all'art. 5, 6° comma, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia e, considerate nel caso di specie la semplicità
delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto dell'assenza d'una dichiarazione mendace da parte della ricorrente, appare congruo aver riguardo allo scaglione tariffario compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (non a quello superiore, tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) e ai relativi parametri minimi (non a quelli medi). Inoltre la circostanza che non sia stata svolta un'effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase. La
soccombenza reciproca determinata dall'accoglimento parziale del ricorso giustifica sia pure in parte la compensazione delle spese di lite, segnatamente nella misura ritenuta equa e opportuna, tenuto conto del peso dei rispettivi accertamenti, di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5531 del ruolo generale lavoro dell'anno
2023 promosso da nei confronti del Parte_1 NT
, in persona del Ministro p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie soltanto in parte il ricorso e, per l'effetto, accertata l'illegittimità della validazione del servizio prestato dalla nell'anno scolastico 2021/2022 Pt_2
presso l'istituto “Besta - Gloriosi” di Battipaglia soltanto ai fini economici e non anche giuridici, condanna il a riconoscere NT
anche a fini giuridici il predetto servizio;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) condanna il al pagamento in favore NT
della dei soli 2/3 delle spese di lite che liquida, per intero, in complessivi Pt_1
3.689,00 € oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché
IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario e compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 31.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro