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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2005/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giulio Negri (C.F.: ) del Foro di Benevento, elettivamente domiciliato C.F._2 presso e nel suo studio in Ariano Irpino (AV), via Calvario n. 5/2, (fax: 0825/827401 o all'indirizzo PEC: Email_1
- Appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Napoli, Via Medina n. 61 (80133) nell'ufficio legale dell' rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut (C.F.: CP_1
fax 0321088008, PEC t) C.F._3 Email_2
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.03.2023 dinnanzi al Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, , proponeva opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. n. 317 2022 00018813 29 000, notificato il 17 febbraio 2023, con il quale l' gli ingiungeva il pagamento di € 18.757,35 a titolo di contributi alla Gestione CP_1
Commercianti per il periodo 2016–2021, oltre somme aggiuntive e accessori.
1 Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'obbligo contributivo deducendo, in primo luogo, l'inesistenza del credito per non aver svolto più alcuna attività commerciale a decorrere dal 1° settembre 2015 allorquando aveva provveduto alla chiusura della partita IVA, ed invocando, in subordine, l'intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale previsto dalla legge.
Instaurato il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva dichiararsi parziale CP_1 cessazione della materia e rigetto dell'opposizione con conferma dell'avviso di addebito nella misura residua di € 11.609,06 in conseguenza dello sgravio disposto in autotutela successivamente alla notifica del ricorso introduttivo con riferimento alla contribuzione richiesta per il periodo da ottobre 2019 a dicembre 2021. A sostegno delle sue ragioni l'
esponeva che: 1) il ricorrente era stato originariamente iscritto alla Gestione CP_1
Commercianti per l' attività di “Affittacamere” cessata con effetto retroattivo dal 4 ottobre 2010 come da richiesta dell' interessato presentata in data 11.02.2021; 2) nel corso delle verifiche effettuate era, tuttavia, emerso che a far data dal 09.08.2013 il ricorrente aveva intrapreso una nuova attività commerciale – “ Agenzia d' affari per disbrigo pratiche e richiesta certificati” con denominazione “ Punto Servizi di Parente Leopoldo” – regolarmente denunciata con SCIA al Comune di San Leucio del Sannio e registrata alla CCIAA con apertura di unità locale;
3) conseguentemente, l' con provvedimento del CP_1
16.02.2021, notificato il 25.02.2021, aveva provveduto alla reiscrizione d' ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti a decorrere dal 01.01.2016; 4) sebbene la ditta “ Punto Servizi” risultasse ancora attiva, la successiva attività commerciale poteva dirsi formalmente cessata il 06.09.2019, data di chiusura della partita IVA accertata presso l' Agenzia delle Entrate;
5) considerata la cessazione della partita iva e dell' attività commerciale di disbrigo pratiche in data 06.09.2019, doveva riconoscersi la piena debenza dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti per il CP_1 periodo 01.01.2016 – 06.09.2019; 6) in ogni caso, alcuna prescrizione poteva dirsi maturata atteso che l'obbligo contributivo era stato richiesto nei limiti della prescrizione quinquennale con decorrenza dalla scadenza della prima rata del 2016 il cui termine di pagamento era il 16.05.2016.
Il Tribunale con sentenza n. 112/2024 pubbl. in data 07.02.2024 decideva la causa come segue :1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai contributi richiesti per il IV trimestre anno 2019 e per gli anni 2020-2021 e relative somme aggiuntive con l'avviso di addebito n. 317 2022 00018813 29 000; 2) rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa le spese in ragione di un terzo e condanna il ricorrente al pagamento dei restanti due terzi, che liquida in € 1.243,34 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Con ricorso depositato il 18.07.2024 presso questa Corte ha proposto tempestivo appello censurando innanzitutto l' errata valutazione dei fatti da parte del Parte_1 primo giudice in merito alla cessazione dell' attività commerciale e alla sussistenza dell' obbligo contributivo sostenendo che l'attività di agenzia d'affari per il disbrigo di pratiche e richiesta certificati era già cessata nel 2015 e che, pertanto, non sussistevano i presupposti per la reiscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti per il periodo 2016– 2019. Ha poi impugnato la statuizione sulle spese del primo grado laddove il Giudice, pur dando atto dello sgravio parziale disposto in corso di causa dall' , ha compensato CP_1 le spese in ragione di un terzo e condannato il ricorrente al pagamento dei restanti due
2 terzi;
al riguardo ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 32061/2022; infine, ha reiterato l'eccezione di prescrizione del credito. Ha pertanto concluso chiedendo la parziale riforma dell'impugnata sentenza con annullamento dell'avviso di addebito opposto e la compensazione parziale delle spese del primo grado, con condanna dell' alla rifusione della parte residua ovvero, in CP_1 subordine, la compensazione integrale con vittoria di quelle del presente grado di giudizio.
Costituitosi, l'appellato ha resistito al gravame chiedendone il rigetto poiché infondato.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L' appello è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
In ordine al primo motivo di appello osserva il Collegio che le allegazioni difensive dell'appellante volte a dimostrare l'assenza di attività commerciale a far data dal 1° settembre 2015 non sono assistite da idoneo supporto probatorio tale da sovvertire gli accertamenti compiuti dall' che trovano pieno riscontro nella documentazione CP_1 versata in atti.
L' Istituto ha invero dimostrato che la cancellazione dalla gestione commercianti, richiesta dal ricorrente in via telematica in data 11.02.2021 veniva disposta, a decorre dal 04.10.2010, in relazione all' attività di affittacamere, la cui sospensione risulta registrata nella visura camerale estratta dagli archivi della CCIAA IRPINIA-SANNIO (cfr. prod. primo grado). CP_1
Parimenti ha dimostrato che a partire dal 09.08.2013 il ricorrente aveva però intrapreso un altro tipo di attività ovvero quella di “agenzia d' affari per il disbrigo di pratiche e richieste certificati” con denominazione “Punto Servizi di Parente Leopoldo” che veniva regolarmente denunciata con SCIA trasmessa in pari data al Comune di San Leucio del Sannio e comunicata alla CCIAA in data 08.08.2014. Tale nuova attività ha, quindi, giustificato, con provvedimento del 16.02.2021, la reiscrizione d' ufficio del contribuente alla Gestione Commercianti a decorrere dal 01.01.2016.
Dall'istruttoria documentale è, inoltre, emerso che, sebbene la ditta Punto Servizi, risultasse ancora attiva, come da visura prodotta, la corrispondente partita Iva risultava cessata in data 6 settembre 2019 (cfr. Anagrafica Agenzia delle Entrate del 12.06.2023 prod. ragion per cui in corso di causa l' ha provveduto allo sgravio parziale CP_1 CP_1 dell'avviso di addebito opposto, riformulando la pretesa contributiva e limitandola all'importo complessivo di € 11.609,06.
A sostegno delle sue argomentazioni il ricorrente ha invece affermato di aver svolto l'ulteriore attività di disbrigo pratiche solo nel breve periodo 23.08.2013-31.08.2015 senza tuttavia alcuna documentazione idonea a dimostrare la cessazione dell'attività di agenzia d'affari anteriormente al 6 settembre 2019. L'estratto dell'Anagrafica del contribuente datato 27 marzo 2023, tratto dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, è da ritenersi privo di efficacia probatoria dirimente, sia perché successivamente superato dal documento più aggiornato del 12 giugno 2023 prodotto dall' , sia CP_1 perché, in ogni caso, riportante informazioni inerenti le attività esercitate come dichiarate
3 dallo stesso ricorrente nel Quadro G – Sezione 1 del modello AA9/7, il quale menzionava esclusivamente : 1) attività di affittacamere per il periodo 18.05.2005 – 31.08.2015 ( non coincidente, dunque, con la data di effettiva cessazione della suddetta attività indicata nella domanda telematica di cancellazione dalla Gestione Commercianti, accolta dall'
ossia 04.12.2010) e 2) l'indicazione di un codice attività (742A - attività tecniche di CP_1 geometri) diverso da quello proprio delle attività di disbrigo pratiche (829940) riportato nella visura camerale in atti.
In conclusione, in relazione al motivo di appello concernente l'insussistenza del credito va condiviso l'impianto motivazionale del primo giudice, che ha correttamente ritenuto la fondatezza della pretesa contributiva dal 2016 fino al III trimestre 2019.
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione.
Sul punto il ricorrente contesta l'avvenuta ricezione della comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti datata 16.2.2021 e l'idoneità della stessa a costituire valido atto interruttivo della prescrizione poiché non contenente l'esplicitazione di una specifica pretesa o richiesta di pagamento. La contestazione attorea, però, non coglie nel segno. Innanzi tutto, nonostante parte ricorrente deduca di non aver mai ricevuto il provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti, dalla disamina dei documenti depositati dall' convenuto emerge che la relativa comunicazione fu spedita il CP_1
16.2.2021 e notificata il 25.2.2021 (cfr. avviso di ricevimento prod. primo grado). In CP_1 secondo luogo, sul tema della idoneità della comunicazione di iscrizione ad una gestione previdenziale a costituire valido atto di interruzione del termine di prescrizione, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato che: “È applicabile anche al riconoscimento di debito il principio affermato da questa Corte in tema di costituzione in mora e di interruzione della prescrizione secondo il quale (Sez. 3, Sentenza n. 5681 del 15/03/2006, Rv. 588109 - 01), in tema di atti interruttivi della prescrizione, l'atto (di costituzione in mora) non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese” (Cass., ordinanza n. 31458 del 7.12.2024).
E ciò tanto più che, nel caso di specie, con la comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti l' ha rappresentato all'assicurato non solo che era stato iscritto alla CP_1 gestione commercianti, ma anche che il pagamento delle somme dovute - in adempimento del relativo obbligo contributivo - decorreva dal 01.01.2016.
Pertanto, considerata la notifica del provvedimento di reiscrizione alla Gestione Commercianti avvenuta in data 25.02.2021 e la richiesta di contribuzione a decorrere dalla scadenza del versamento del primo trimestre 2016 risulta pienamente rispettato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
Venendo al motivo di appello concernente la riforma della statuizione delle spese del primo grado, la doglianza risulta, invece, fondata.
Risulta dagli atti che l' ha disposto uno sgravio parziale dell'avviso solo dopo la CP_1 notifica del ricorso introduttivo, riducendo la propria pretesa da € 18.757,35 a € 4 11.609,06. Tale riconoscimento, intervenuto in corso di causa, ha determinato un accoglimento parziale dell'opposizione, limitata alla sussistenza dell'obbligo contributivo per gli anni 2016-2017-2018 e primi tre trimestri del 2019.
Rileva il collegio che le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass, SS.UU., sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022) hanno inteso risolvere il contrasto giurisprudenziale e dottrinale che si era creato in materia di accoglimento parziale di un'unica domanda proposta in giudizio, chiarendo la portata del concetto di reciproca soccombenza e condanna alle spese di lite.
Partendo dalla regola generale vigente nel nostro ordinamento per la quale “a sopportare le spese del processo sia colui che risulta vinto nella lotta giudiziale” e che “tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte”, la Suprema Corte ha vagliato il profilo della
“gravità ed eccezionalità” delle ragioni richieste ai fini della compensazione, nonché del rischio che la prospettiva di una condanna alle spese possa scoraggiare la parte che ha ragione dal far valere in giudizio i propri diritti, con conseguente menomazione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.
E' stato quindi affermato il principio di diritto secondo il quale “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
In sintesi, la Suprema Corte ha concluso nel senso di escludere la possibilità di condannare l'attore alle spese di lite in caso di accoglimento solo parziale (anche molto parziale) della domanda. Una tale situazione può invero chiaramente giustificare la compensazione delle spese di lite ma non la condanna di parte attrice, che potrebbe derivare invece dall'accoglimento di alcune soltanto delle richieste (e non parziale dell'unica richiesta) o in caso di proposizioni di domande incrociate.
Alla stregua di tale principio non può condividersi la sentenza impugnata nella parte in cui pone due terzi delle spese processuali a carico della parte opponente individuandolo quindi come parte soccombente nonostante l'evidente ridimensionamento della pretesa contributiva da parte dell' CP_1
In particolare, non può essere trascurato l'esito complessivo del giudizio contrassegnato dalla circostanza che l'odierno appellante è stato, di fatto, indotto ad agire in giudizio per ottenere una tutela che si è rivelata, almeno in parte, fondata. La riduzione dell'importo dovuto è, difatti, dipesa dall'iniziativa giudiziaria del ricorrente, e solo a seguito della notifica del ricorso l' ha riconosciuto in autotutela la non debenza di una parte CP_1 rilevante del credito inizialmente preteso.
5 Tale comportamento, valutato unitamente alla linearità della controversia e all'assenza di questioni giuridiche complesse, impone, in un'ottica di equità e ragionevolezza, la compensazione integrale delle spese del primo grado.
Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto si conferma, le spese del primo grado vengono integralmente compensate.
Le medesime ragioni, atteso l'esito del giudizio, giustificano l'integrale compensazione anche delle spese del presente grado.
PQM
La Corte così provvede:
-accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado;
- dichiara, altresì, integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 14 luglio 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2005/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giulio Negri (C.F.: ) del Foro di Benevento, elettivamente domiciliato C.F._2 presso e nel suo studio in Ariano Irpino (AV), via Calvario n. 5/2, (fax: 0825/827401 o all'indirizzo PEC: Email_1
- Appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Napoli, Via Medina n. 61 (80133) nell'ufficio legale dell' rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut (C.F.: CP_1
fax 0321088008, PEC t) C.F._3 Email_2
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.03.2023 dinnanzi al Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, , proponeva opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. n. 317 2022 00018813 29 000, notificato il 17 febbraio 2023, con il quale l' gli ingiungeva il pagamento di € 18.757,35 a titolo di contributi alla Gestione CP_1
Commercianti per il periodo 2016–2021, oltre somme aggiuntive e accessori.
1 Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'obbligo contributivo deducendo, in primo luogo, l'inesistenza del credito per non aver svolto più alcuna attività commerciale a decorrere dal 1° settembre 2015 allorquando aveva provveduto alla chiusura della partita IVA, ed invocando, in subordine, l'intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale previsto dalla legge.
Instaurato il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva dichiararsi parziale CP_1 cessazione della materia e rigetto dell'opposizione con conferma dell'avviso di addebito nella misura residua di € 11.609,06 in conseguenza dello sgravio disposto in autotutela successivamente alla notifica del ricorso introduttivo con riferimento alla contribuzione richiesta per il periodo da ottobre 2019 a dicembre 2021. A sostegno delle sue ragioni l'
esponeva che: 1) il ricorrente era stato originariamente iscritto alla Gestione CP_1
Commercianti per l' attività di “Affittacamere” cessata con effetto retroattivo dal 4 ottobre 2010 come da richiesta dell' interessato presentata in data 11.02.2021; 2) nel corso delle verifiche effettuate era, tuttavia, emerso che a far data dal 09.08.2013 il ricorrente aveva intrapreso una nuova attività commerciale – “ Agenzia d' affari per disbrigo pratiche e richiesta certificati” con denominazione “ Punto Servizi di Parente Leopoldo” – regolarmente denunciata con SCIA al Comune di San Leucio del Sannio e registrata alla CCIAA con apertura di unità locale;
3) conseguentemente, l' con provvedimento del CP_1
16.02.2021, notificato il 25.02.2021, aveva provveduto alla reiscrizione d' ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti a decorrere dal 01.01.2016; 4) sebbene la ditta “ Punto Servizi” risultasse ancora attiva, la successiva attività commerciale poteva dirsi formalmente cessata il 06.09.2019, data di chiusura della partita IVA accertata presso l' Agenzia delle Entrate;
5) considerata la cessazione della partita iva e dell' attività commerciale di disbrigo pratiche in data 06.09.2019, doveva riconoscersi la piena debenza dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti per il CP_1 periodo 01.01.2016 – 06.09.2019; 6) in ogni caso, alcuna prescrizione poteva dirsi maturata atteso che l'obbligo contributivo era stato richiesto nei limiti della prescrizione quinquennale con decorrenza dalla scadenza della prima rata del 2016 il cui termine di pagamento era il 16.05.2016.
Il Tribunale con sentenza n. 112/2024 pubbl. in data 07.02.2024 decideva la causa come segue :1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai contributi richiesti per il IV trimestre anno 2019 e per gli anni 2020-2021 e relative somme aggiuntive con l'avviso di addebito n. 317 2022 00018813 29 000; 2) rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa le spese in ragione di un terzo e condanna il ricorrente al pagamento dei restanti due terzi, che liquida in € 1.243,34 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Con ricorso depositato il 18.07.2024 presso questa Corte ha proposto tempestivo appello censurando innanzitutto l' errata valutazione dei fatti da parte del Parte_1 primo giudice in merito alla cessazione dell' attività commerciale e alla sussistenza dell' obbligo contributivo sostenendo che l'attività di agenzia d'affari per il disbrigo di pratiche e richiesta certificati era già cessata nel 2015 e che, pertanto, non sussistevano i presupposti per la reiscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti per il periodo 2016– 2019. Ha poi impugnato la statuizione sulle spese del primo grado laddove il Giudice, pur dando atto dello sgravio parziale disposto in corso di causa dall' , ha compensato CP_1 le spese in ragione di un terzo e condannato il ricorrente al pagamento dei restanti due
2 terzi;
al riguardo ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 32061/2022; infine, ha reiterato l'eccezione di prescrizione del credito. Ha pertanto concluso chiedendo la parziale riforma dell'impugnata sentenza con annullamento dell'avviso di addebito opposto e la compensazione parziale delle spese del primo grado, con condanna dell' alla rifusione della parte residua ovvero, in CP_1 subordine, la compensazione integrale con vittoria di quelle del presente grado di giudizio.
Costituitosi, l'appellato ha resistito al gravame chiedendone il rigetto poiché infondato.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L' appello è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
In ordine al primo motivo di appello osserva il Collegio che le allegazioni difensive dell'appellante volte a dimostrare l'assenza di attività commerciale a far data dal 1° settembre 2015 non sono assistite da idoneo supporto probatorio tale da sovvertire gli accertamenti compiuti dall' che trovano pieno riscontro nella documentazione CP_1 versata in atti.
L' Istituto ha invero dimostrato che la cancellazione dalla gestione commercianti, richiesta dal ricorrente in via telematica in data 11.02.2021 veniva disposta, a decorre dal 04.10.2010, in relazione all' attività di affittacamere, la cui sospensione risulta registrata nella visura camerale estratta dagli archivi della CCIAA IRPINIA-SANNIO (cfr. prod. primo grado). CP_1
Parimenti ha dimostrato che a partire dal 09.08.2013 il ricorrente aveva però intrapreso un altro tipo di attività ovvero quella di “agenzia d' affari per il disbrigo di pratiche e richieste certificati” con denominazione “Punto Servizi di Parente Leopoldo” che veniva regolarmente denunciata con SCIA trasmessa in pari data al Comune di San Leucio del Sannio e comunicata alla CCIAA in data 08.08.2014. Tale nuova attività ha, quindi, giustificato, con provvedimento del 16.02.2021, la reiscrizione d' ufficio del contribuente alla Gestione Commercianti a decorrere dal 01.01.2016.
Dall'istruttoria documentale è, inoltre, emerso che, sebbene la ditta Punto Servizi, risultasse ancora attiva, come da visura prodotta, la corrispondente partita Iva risultava cessata in data 6 settembre 2019 (cfr. Anagrafica Agenzia delle Entrate del 12.06.2023 prod. ragion per cui in corso di causa l' ha provveduto allo sgravio parziale CP_1 CP_1 dell'avviso di addebito opposto, riformulando la pretesa contributiva e limitandola all'importo complessivo di € 11.609,06.
A sostegno delle sue argomentazioni il ricorrente ha invece affermato di aver svolto l'ulteriore attività di disbrigo pratiche solo nel breve periodo 23.08.2013-31.08.2015 senza tuttavia alcuna documentazione idonea a dimostrare la cessazione dell'attività di agenzia d'affari anteriormente al 6 settembre 2019. L'estratto dell'Anagrafica del contribuente datato 27 marzo 2023, tratto dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, è da ritenersi privo di efficacia probatoria dirimente, sia perché successivamente superato dal documento più aggiornato del 12 giugno 2023 prodotto dall' , sia CP_1 perché, in ogni caso, riportante informazioni inerenti le attività esercitate come dichiarate
3 dallo stesso ricorrente nel Quadro G – Sezione 1 del modello AA9/7, il quale menzionava esclusivamente : 1) attività di affittacamere per il periodo 18.05.2005 – 31.08.2015 ( non coincidente, dunque, con la data di effettiva cessazione della suddetta attività indicata nella domanda telematica di cancellazione dalla Gestione Commercianti, accolta dall'
ossia 04.12.2010) e 2) l'indicazione di un codice attività (742A - attività tecniche di CP_1 geometri) diverso da quello proprio delle attività di disbrigo pratiche (829940) riportato nella visura camerale in atti.
In conclusione, in relazione al motivo di appello concernente l'insussistenza del credito va condiviso l'impianto motivazionale del primo giudice, che ha correttamente ritenuto la fondatezza della pretesa contributiva dal 2016 fino al III trimestre 2019.
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione.
Sul punto il ricorrente contesta l'avvenuta ricezione della comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti datata 16.2.2021 e l'idoneità della stessa a costituire valido atto interruttivo della prescrizione poiché non contenente l'esplicitazione di una specifica pretesa o richiesta di pagamento. La contestazione attorea, però, non coglie nel segno. Innanzi tutto, nonostante parte ricorrente deduca di non aver mai ricevuto il provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti, dalla disamina dei documenti depositati dall' convenuto emerge che la relativa comunicazione fu spedita il CP_1
16.2.2021 e notificata il 25.2.2021 (cfr. avviso di ricevimento prod. primo grado). In CP_1 secondo luogo, sul tema della idoneità della comunicazione di iscrizione ad una gestione previdenziale a costituire valido atto di interruzione del termine di prescrizione, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato che: “È applicabile anche al riconoscimento di debito il principio affermato da questa Corte in tema di costituzione in mora e di interruzione della prescrizione secondo il quale (Sez. 3, Sentenza n. 5681 del 15/03/2006, Rv. 588109 - 01), in tema di atti interruttivi della prescrizione, l'atto (di costituzione in mora) non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese” (Cass., ordinanza n. 31458 del 7.12.2024).
E ciò tanto più che, nel caso di specie, con la comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti l' ha rappresentato all'assicurato non solo che era stato iscritto alla CP_1 gestione commercianti, ma anche che il pagamento delle somme dovute - in adempimento del relativo obbligo contributivo - decorreva dal 01.01.2016.
Pertanto, considerata la notifica del provvedimento di reiscrizione alla Gestione Commercianti avvenuta in data 25.02.2021 e la richiesta di contribuzione a decorrere dalla scadenza del versamento del primo trimestre 2016 risulta pienamente rispettato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
Venendo al motivo di appello concernente la riforma della statuizione delle spese del primo grado, la doglianza risulta, invece, fondata.
Risulta dagli atti che l' ha disposto uno sgravio parziale dell'avviso solo dopo la CP_1 notifica del ricorso introduttivo, riducendo la propria pretesa da € 18.757,35 a € 4 11.609,06. Tale riconoscimento, intervenuto in corso di causa, ha determinato un accoglimento parziale dell'opposizione, limitata alla sussistenza dell'obbligo contributivo per gli anni 2016-2017-2018 e primi tre trimestri del 2019.
Rileva il collegio che le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass, SS.UU., sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022) hanno inteso risolvere il contrasto giurisprudenziale e dottrinale che si era creato in materia di accoglimento parziale di un'unica domanda proposta in giudizio, chiarendo la portata del concetto di reciproca soccombenza e condanna alle spese di lite.
Partendo dalla regola generale vigente nel nostro ordinamento per la quale “a sopportare le spese del processo sia colui che risulta vinto nella lotta giudiziale” e che “tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte”, la Suprema Corte ha vagliato il profilo della
“gravità ed eccezionalità” delle ragioni richieste ai fini della compensazione, nonché del rischio che la prospettiva di una condanna alle spese possa scoraggiare la parte che ha ragione dal far valere in giudizio i propri diritti, con conseguente menomazione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.
E' stato quindi affermato il principio di diritto secondo il quale “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
In sintesi, la Suprema Corte ha concluso nel senso di escludere la possibilità di condannare l'attore alle spese di lite in caso di accoglimento solo parziale (anche molto parziale) della domanda. Una tale situazione può invero chiaramente giustificare la compensazione delle spese di lite ma non la condanna di parte attrice, che potrebbe derivare invece dall'accoglimento di alcune soltanto delle richieste (e non parziale dell'unica richiesta) o in caso di proposizioni di domande incrociate.
Alla stregua di tale principio non può condividersi la sentenza impugnata nella parte in cui pone due terzi delle spese processuali a carico della parte opponente individuandolo quindi come parte soccombente nonostante l'evidente ridimensionamento della pretesa contributiva da parte dell' CP_1
In particolare, non può essere trascurato l'esito complessivo del giudizio contrassegnato dalla circostanza che l'odierno appellante è stato, di fatto, indotto ad agire in giudizio per ottenere una tutela che si è rivelata, almeno in parte, fondata. La riduzione dell'importo dovuto è, difatti, dipesa dall'iniziativa giudiziaria del ricorrente, e solo a seguito della notifica del ricorso l' ha riconosciuto in autotutela la non debenza di una parte CP_1 rilevante del credito inizialmente preteso.
5 Tale comportamento, valutato unitamente alla linearità della controversia e all'assenza di questioni giuridiche complesse, impone, in un'ottica di equità e ragionevolezza, la compensazione integrale delle spese del primo grado.
Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto si conferma, le spese del primo grado vengono integralmente compensate.
Le medesime ragioni, atteso l'esito del giudizio, giustificano l'integrale compensazione anche delle spese del presente grado.
PQM
La Corte così provvede:
-accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado;
- dichiara, altresì, integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 14 luglio 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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