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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 934/ 2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
10 luglio 2019
d a
C.P. in persona del legale rappresentante pro tempore, di Parte_1
cui è stato dichiarato il fallimento in corso di giudizio, e da Parte_2
, (C.F.
[...] C.F._1
Parte APPELLANTE
c o n t r o
con sede legale in Conegliano, Via v. Vittorio Alfieri n. 1, Controparte_1
iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. , e per essa, P.IVA_1 CP_2 pagina 1 di 26 - con sede in 20159 Milano, Via Valtellina 15/17, C.F. Controparte_3
, in persona di (C.F. ), P.IVA_2 Controparte_4 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PESENTI MARCO (C.F. ), C.F._3
procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e già (C.F. Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. PESENTI MARCO (C.F. ) C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elisa Burni, in Chiari (BS),
Via Maffoni 41.
APPELLATO
e con sede legale in Milano - Bastioni di Porta Nuova n. 19, Controparte_7
C.F. , iscritta al R.E.A. di Milano al numero 2521466, in persona della P.IVA_4
Dott.ssa (C.F. ), nella qualità di mandataria di CP_8 CodiceFiscale_4
società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV) Via V. Controparte_9
Alfieri n. 1 (C.F. in forza di procura speciale conferita in data P.IVA_5
17.12.2021 (Rep. n. 423511 Racc. n. 19930, registrata a Fermo, in data 17/12/2021, al n. 4280, serie 1T) rappresentata e difesa dall'Avv. DEL LIMA SOUZA GIANLUCA
(C.F. del Foro di Napoli, procuratore domiciliatario come da C.F._5
procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
e on sede legale in Milano, Corso Italia n.8, C.F. n. , CP_10 P.IVA_6 in persona dell'Amministratore Delegato p.t., dott. (C.F. CP_11
Con
) nella qualità di mandataria di con C.F._6 Parte_3
sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, C.F. , rappresentata e difesa P.IVA_7 dall'avv. DE LIMA SOUZA GIANLUCA (C.F. , procuratore C.F._5 pagina 2 di 26 domiciliatario come da procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
Causa interrotta in corso di giudizio a seguito del fallimento della società appellante e quindi riassunta su istanza del solo Parte_4 Parte_2
, (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. FONTANELLI
[...] C.F._1
ALDO (C.F. del Foro di Roma e dall'Avv. TAISCH C.F._7
SIMONA (C.F. del Foro di Milano, con elezione di domicilio C.F._8
presso lo studio dell'avv. Aldo Fontanelli, sito in Roma, 00198, alla Via Andrea
Bregno n.45,
e posta in decisione all'udienza collegiale del 13/11/2024 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 31/05/2019 con il n. 1287/2019
CONCLUSIONI
Di parteappellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in totale riforma della Sentenza del Tribunale di Bergamo, n.
1287/2019, (Rg:11439/2016), pubblicata il 31 maggio 2019 e notificata il 10 giugno
2019, sulla base degli atti difensivi e dei documenti già depositati in primo grado e delle deduzioni svolte in questa sede di gravame:
- In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza della legittimazione attiva della e dunque della sua mandataria non Controparte_13 CP_10
essendo stata provata la cessione del credito da a Controparte_5 CP_9
a sua volta cedente di attuale comparente, con
[...] Controparte_13
pagina 3 di 26 consequenziale pronuncia di inammissibilità e di rigetto delle domande da essa avanzate e con condanna alle spese di lite
- In via principale: 1) revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il D.I. opposto N.
4002/2016, R.G. 8553/2016, REP. N. 5646/2016, EMESSO DAL TRIBUNALE DI
BERGAMO, G. DOTT. IN DATA 06.09.2016 E DEPOSITATO Parte_5
IN DATA 07.09.2016, NOTIFICATO IN DATA 03.10.2016, e rigettare le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e del tutto sfornite di prova, per le causali di cui in narrativa ed anche sulla base delle perizie econometriche a firma della dott.ssa doc. Nn. 5, 6 e 7 allegati al Persona_1
fascicolo di primo grado di parte opponente;
- sempre nel merito ed in via principale, nei confronti di (già Controparte_5
: CP_6
2) Quanto al mutuo ipotecario del 28.11.2006, accertare e dichiarare che:
a) il contrasto insanabile tra le prescrizioni del contratto del mutuo in esame ed il piano di ammortamento ad esso collegato ha reso impossibile per il mutuatario provvedere ai rimborsi senza violare il contratto o il suo piano di ammortamento a partire dalla prima scadenza successiva alle prime ventiquattro rate di rimborso destinate a soli interessi;
b) pertanto quanto è stato versato in più da parte della mutuataria non era dovuto a causa dell'impossibilità Parte_6
sopravvenuta della prestazione di rimborso da imputare esclusivamente alla Banca e deve dunque essere fatto oggetto di integrale restituzione alla mutuataria medesima;
c) il contratto di mutuo in esame contiene la convenzione di un tasso di mora usurario, e ciò comporta la necessaria disapplicazione di qualsiasi tipo di interessi con riferimento al contratto medesimo.
3) in subordine, nel merito: ove non si ritenga di accogliere le eccezioni di impossibilità sopravvenuta e di usurarietà del tasso di mora, disporre, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio:
a) la redazione di un nuovo piano di ammortamento che rispetti le pattuizioni contrattuali;
b) la revisione dell'intera contabilità del contratto di mutuo in questione attenendosi ai seguenti criteri: pagina 4 di 26 A) determinare le prime ventiquattro rate di rimborso nella loro sola quota capitale
(non essendo dovuti interessi per l'usurarietà del tasso di mora), e limitare al loro complessivo importo l'obbligazione di restituzione da riferire al mutuatario (non potendosi considerare le rate successive a causa dell'impossibilità sopravvenuta imputabile alla Banca);
B) determinare l'importo da restituire al mutuatario per i versamenti effettuati in eccesso rispetto alle sue obbligazioni come sopra rideterminate;
4) in via di ulteriore subordine, nel merito: ove non si ritenga di accogliere le eccezioni di impossibilità sopravvenuta e di usurarietà del tasso di mora, rapportare anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio al nuovo piano di ammortamento quanto dovuto e quanto versato dal mutuatario e stabilire il legittimo saldo del mutuo.
Quanto a , quale procuratore di Controparte_14 [...]
: CP_1
5) Quanto all'apertura di credito del 3.02.2010, accertare e dichiarare che: il saldo preteso dalla risulta errato in eccesso per tutte le ragioni esposte e provate CP_6
dagli opponenti (illecito anatocismo dall'1.01.2014, applicazione di tassi di interesse non pattuiti, abusiva riduzione dell'importo del fido accordato, ecc.); Disporre anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio la revisione dell'intera contabilità del contratto di apertura di credito in conto corrente, ricalcolando il legittimo saldo del conto n. 838 di regolamento dell'apertura di credito medesimo, attenendosi ai seguenti criteri:
1) eliminare gli effetti prodotti dall'applicazione dell'illegittimo anatocismo a partire dall'1.01.2014;
2) disapplicare tutti i tassi di interesse non previsti in contratto in quanto non riferiti all'EURIBOR;
3) considerare il legittimo importo del fido accordato di € 700.000,00 e non nel diverso e minore importo di €.500.000,00 portato a base dalla Banca Opposta.
6) Quanto alle obbligazioni del fideiussore, accertare e dichiarare che: nulla è dovuto dal garante Signor alla Parte_2
Banca opposta e alla , quale procuratore della Controparte_14 pagina 5 di 26 cessionaria del rapporto di conto corrente a fronte della fidejussione CP_1
dal predetto rilasciata a causa della condotta abusiva e di malafede tenuta dalla
Banca medesima nello svolgimento di tutti i rapporti con la adesso fallita
[...]
(già e con il suo garante. Parte_4 Controparte_15
7) IN VIA RICONVENZIONALE: Stante tutto quanto sopra premesso, il Signor insiste per l'accoglimento della domanda riconvenzionale già Parte_2
articolata in primo grado nei confronti della , ora Controparte_16
quale mandataria di Controparte_17 Controparte_1 cessionaria dei crediti di e di quest'ultima Controparte_6 Controparte_6
accertata e dichiarata la responsabilità della medesima nei fatti di cui alla CP_6
narrativa sopra esposta, per l'effetto chiedono la condanna della detta Appellata:
a) al risarcimento del danno subito alla propria reputazione e alla propria immagine economica e commerciale per la segnalazione in sofferenza in Centrale Rischi Banca
d'Italia, oltre che per tutti i danni derivati da applicazione costante di tassi usurari ed illeciti;
b) al risarcimento del danno patrimoniale per danno emergente e lucro cessante, e, non patrimoniale subito alla propria reputazione e alla propria immagine economica
e commerciale, per causa imputabile all'operato della medesima costituito dalla illegittima e/o errata segnalazione della posizione a sofferenza alla centrale rischi della Banca d'Italia degli opponenti e per ognuno nelle somme specificatamente indicate nelle rispettive perizie prodotte in primo grado da intendersi qui ritrascritte, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ovvero da determinarsi in via equitativa avendo come riferimento i parametri sopra richiamati e determinati dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza del 09/07/2014 n.° 15609, anche a seguito di espletanda CTU;
c) al risarcimento del danno della e per essa della odierna appellata CP_6
Comparente in favore dell'opponente, nella somma da determinarsi in via equitativa, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in conformità alle censure di cui alle premesse narrative in primo grado ed in questa sede di gravame ulteriormente reiterate.
8) In ogni caso ed in via gradata e suppletiva, non essendo possibile determinarne una stima secondo parametri specifici, se ne chiede la quantificazione in via pagina 6 di 26 equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
9) In via istruttoria: si chiede di voler disporre mediante idonea CTU la revisione della contabilità relativa al mutuo ipotecario del 28 novembre 2006 e del suo conto corrente di regolamento n. 99578 e del contratto di finanziamento concesso tramite apertura di credito regolata in conto corrente stipulato con atto notarile in data
3.2.2010 e del conto n. 838 di regolamento dell'apertura di credito medesimo, seguendo i criteri indicati in dettaglio dagli Opponenti, odierni Appellanti nelle
“Conclusioni” che precedono ai num. 3 lett. a) e b) e A) e B), 4 e 5, num.: 5.1,5,2 e
5.3.
- Con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, maggiorati dalle spese generali e con condanna delle parti appellate, alla restituzione delle somme tutte da parte Appellante eventualmente e medio tempore corrisposte alla controparte in adempimento della sentenza di cui si chiede la riforma, maggiorate dagli interessi maturati e sino all'effettuato rimborso.”
Dell'appellato Controparte_5
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte adita così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.;
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare la sentenza
n.1287/2019 emessa dal Tribunale di Bergamo il 30.05.2019 e depositata il
31.05.2019;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingere le istanze ex adverso formulate;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 7 di 26 Dell'appellato Controparte_14
“Voglia l'Illustrissima Corte così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e / o all'art. 348 bis c.p.c.;
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1287/2019 emessa dal Tribunale di Bergamo il 30.05.2019 e depositata il
31.05.2019;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingere le istanze ex adverso formulate;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio.”
Controparte_18
“ quale mandataria di come sopra Controparte_7 Controparte_9
rappresentata e difesa, richiama integralmente e fa propri tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla Banca cedente ribadendo e Controparte_5
facendo proprie le conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione dell'11/01/2019 nonché le relative istanze e richieste ivi formulate”
Controparte_19
“Voglia l'Illustrissima Corte di Appello di Brescia così decidere:
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 8 di 26 - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e / o all'art. 348 bis c.p.c.;
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1287/2019 emessa dal Tribunale di Bergamo il 30.05.2019 e depositata il
31.05.2019;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingere le istanze ex adverso formulate;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14/11/2016 la e Parte_4 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4002/2016 Parte_2
r.g., emesso in data 06/09/2016 dal Tribunale di Bergamo su ricorso di CP_20
con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di euro 3.815.950,68 oltre accessori a titolo di omesso rimborso di quanto dovuto in forza di contratto di mutuo fondiario e di finanziamento concesso tramite apertura di credito bancario con garanzia ipotecaria.
A fondamento dell'opposizione le parti opponenti eccepivano, in via preliminare, che i documenti non erano stati dichiarati conformi agli originali secondo quanto previsto dalla L. n. 179/2012 e che il ricorso monitorio non era stato corredato dalla necessaria documentazione.
Quanto al merito, il fideiussore opponente disconosceva la fideiussione allegata in copia dalla banca, ed entrambi gli opponenti contestavano la debenza degli importi richiesti in quanto erano stati calcolati in violazione delle norme antiusura ed in contrasto con il divieto di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
In conclusione, le parti opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, e la pagina 9 di 26 condanna della banca al risarcimento dei danni patiti determinati dall'abusiva segnalazione della società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Costituendosi in giudizio la banca contestava integralmente le domande proposte.
Il tribunale riteneva l'opposizione infondata in quanto, preliminarmente, veniva rilevata la correttezza della produzione dei documenti da parte dell'opposta a sostegno della propria domanda.
Quanto poi alle doglianze concernenti gli estratti conto il tribunale osservava che erano stati prodotti dalla banca i contratti di mutuo e di finanziamento concesso tramite apertura di credito regolata in conto corrente.
Ulteriormente il tribunale rilevava che quanto al mutuo gli opponenti non avevano negato l'erogazione delle somme, né vi era stata contestazione circa la concessione di disponibilità nel contratto di finanziamento in conto corrente.
Inoltre, la banca aveva prodotto a sostegno delle proprie ragioni gli estratti conto relativi ad entrambi i rapporti.
Il tribunale ulteriormente riteneva infondata la doglianza relativa all'applicazione di interessi anatocistici ed usurari, poiché quanto all'anatocismo il contratto di finanziamento con apertura di credito bancario prevedeva espressamente il conteggio con eguale periodicità degli interessi creditori e debitori secondo quanto indicato dalla delibera CICR del 9/02/2000.
Quanto al mutuo, gli importi corrispondevano alle condizioni previste nel piano di ammortamento pure tempestivamente prodotto, ed inoltre il tribunale osservava che in assenza di deduzioni più specifiche l'ammortamento alla francese non comportava alcun fenomeno di anatocismo vietato, in quanto gli interessi che componevano la rata da pagare erano calcolati sulla sola quota di capitale. Dunque, a fronte di un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore doveva corrispondere rate di importo costante costituite da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente: quindi non vi era alcuna illegittima capitalizzazione.
La doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari veniva rigettata per carenza pagina 10 di 26 probatoria;
il tribunale rilevava la genericità delle contestazioni;
osservava che il metodo di calcolo utilizzato non era conforme alle istruzioni della Banca d'Italia; e che in ogni caso le pattuizioni contenute nel contratto erano inferiori ai tassi soglia di riferimento.
Infine, il tribunale riteneva che fossero tardive le eccezioni e deduzioni relative alle commissioni di messa a disposizione fondi, non essendo incluse né nella comparsa di costituzione né nella successiva memoria ex art. 183, VI comma n.1 c.p.c.; analogamente tardive erano le eccezioni di indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
In considerazione di quanto premesso veniva rigettata la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto alla validità della fideiussione il giudice di prime cure rilevava che il documento sottoscritto era stato prodotto in copia con il ricorso monitorio e successivamente, alla prima udienza, era stato esibito in originale. In quella sede nessun disconoscimento specifico era stato effettuato da parte dell'opponente.
In conclusione, il tribunale rigettava l'opposizione e, in applicazione del principio della soccombenza, condannava gli opponenti a rifondere in solido le spese processuali liquidate in €. 20.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza e Parte_4
formulando un primo motivo avente ad oggetto l'errata Parte_2
determinazione dei giusti rapporti di debito e credito fra le parti.
All'interno del suddetto motivo vengono proposte le seguenti doglianze:
1.mutuo del 28/11/2006: inconciliabilità fra le condizioni del mutuo ed il suo piano di ammortamento: parte appellante contesta che il piano di ammortamento pattuito consentirebbe la determinazione delle prime 24 rate di preammortamento applicando i tassi indicati in contratto, ma a seguito della venticinquesima rata il piano di ammortamento non fornisce alcuna indicazione sulla rata da pagare, la quale pagina 11 di 26 risulterebbe comprensiva di capitale ed interessi.
Pertanto, l'importo da corrispondere ad ogni rata rimarrebbe affidato alla scadenza all'arbitrio della banca.
2. Mutuo del 28/11/2006- Usurarietà: parte appellante riporta che il contratto di mutuo considerato prevede inizialmente un tasso corrispettivo del 4,50% che con le commissioni di istruttoria, di incasso rata e di invio comunicazioni determina un ISC del 4,60%, una commissione per rimborso o estinzione anticipata dell'1,00%, ed un tasso di mora di due punti maggiore del tasso corrispettivo.
Quindi, per determinare il costo del credito dal punto di vista della mora occorrerebbe sommare quanto meno il tasso corrispettivo del 4,50% più l'1,00% della commissione suindicata, più il 2,00% di incremento rispetto al tasso corrispettivo. La somma di tali voci, ovvero di 4,50% + 1,00% + 2%, è uguale a 7,50% ed è superiore alla soglia del 7,155%.
Dunque, il tasso di mora pattuito risulta usurario, e conseguentemente nessun importo deve essere addebitato per interessi, ex art. 1815, comma 2 c.c..
3. Apertura di credito del 3.02.2010 – Illecito anatocismo: parte appellante contesta che il tribunale avrebbe omesso di rilevare l'illecito anatocismo applicato dalla banca sul conto n. 838.
4. Apertura di credito del 3.02.2010 – Illegittimità ulteriori: parte appellante contesta che il saldo conto risulterebbe alterato in quanto frequentemente accanto ai tassi di importo dispari rapportati all'Euribor, in conformità alla previsione contrattuali, sono stati applicati anche altri notevolmente superiori e di importo intero.
Inoltre, in alcuni estratti conto risulta evidente che non sia stato rispettato l'importo dell'apertura di credito di €. 700.000,00 inizialmente accordato e successivamente prorogato.
5.Onere della prova: parte appellante contesta che la banca non avrebbe adempiuto il proprio onere probatorio.
Con il secondo motivo parte appellante contesta invece l'errata e carente motivazione pagina 12 di 26 in ordine alle condizioni che implicherebbero l'obbligo del fideiussore di far fronte agli impegni di garanzia pur in presenza di rilevanti violazioni degli obblighi di correttezza e buonafede contrattuale della banca.
In particolare, parte appellante contesta la nullità della fideiussione per violazione di norme imperative, nello specifico della normativa antitrust, in quanto la fideiussione riproduce l'illegittimo schema ABI del 2003.
Essendo la normativa anticoncorrenziale norma inderogabile, parte appellante osserva la sua rilevabilità d'ufficio ed allega nel presente giudizio una copia del Modello
Uniforme predisposto dall'ABI ed una copia del provvedimento del 22 maggio 2005 della Banca d'Italia.
***
Costituendosi in giudizio la banca domanda il rigetto integrale dell'appello proposto, essendo infondato in fatto ed in diritto.
In data 19 giugno 2023 è intervenuta in giudizio con sede Controparte_7
legale in Milano - Bastioni di Porta Nuova n. 19, C.F. , iscritta al R.E.A. P.IVA_4
di Milano al numero 2521466, in persona della Dott.ssa (C.F. CP_8 [...]
) nella qualità di mandataria di società C.F._4 Controparte_9
unipersonale con sede legale in Conegliano (TV) Via V. Alfieri n. 1 (C.F.
) affermando che: P.IVA_5
- con atto di fusione del 26/3/2021, a rogito del Notaio dott. (rep. Persona_2
16080 / racc. 8638), veniva fusa per incorporazione in CP_6 [...]
(C.F. ), con decorrenza dal 12/4/2021, subentrando ai CP_5 P.IVA_8 sensi dell'art. 2504 bis c.c., ipso iure in tutti i rapporti, anche processuali che facevano capo a quest'ultima;
- in virtù di un contratto di cessione di crediti stipulato il 10/12/2021, Controparte_5
cedeva a titolo oneroso e pro soluto a (C.F. , ai
[...] Controparte_9 P.IVA_9
sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione– un portafoglio di crediti, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (Parte II) n. 148 del 14.12.2021; pagina 13 di 26 - che in forza della predetta cessione, acquistava il credito vantato Controparte_9
da nei confronti di e Controparte_5 Parte_4 Parte_2
in relazione al solo mutuo fondiario di originari € 5.140.000,00 stipulato in data
[...]
28/11/2006 tra la e la Controparte_16 Controparte_21
(ora .
[...] Parte_4
Dunque, quale mandataria di si Controparte_7 Controparte_9
costituiva in giudizio, subentrando nella medesima posizione processuale e sostanziale di richiamando integralmente e facendo propri Controparte_5
tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla Banca cedente, ribadendo e facendo proprie le conclusioni adottate, istanze e richieste comunque avanzate dai precedenti titolari del credito.
In particolare, e, per essa, chiedeva che Controparte_9 Controparte_7
venisse dichiarata l'interruzione del processo atteso l'intervenuto fallimento dell'appellante come da sentenza n. 226/2022 Parte_4
pubblicata in data 09/05/2022 dal Tribunale di Milano.
In data 21 giugno 2023 la presente Corte interrompeva il giudizio in considerazione del fallimento della società.
In data 20 ottobre 2023 il sig. riassumeva il presente giudizio. Parte_2
Successivamente in data 22 maggio 2024 interveniva in giudizio CP_10
con sede legale in Milano, Corso Italia n.8, C.F. n. , in persona P.IVA_6 dell'Amministratore Delegato p.t., dott. (C.F. CP_11
) nella qualità di mandataria di con C.F._6 Controparte_13
sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, C.F. , premettendo che in P.IVA_7
virtù di contratto di cessione dei crediti stipulato in data 22.12.2023, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione 130 del 30.04.1999 e art. 58
D.LGS. 385/93, a titolo oneroso e pro soluto, (C.F. Controparte_9
) cedeva a il credito costituito dal decreto P.IVA_5 Controparte_13
ingiuntivo n. 4002/2016, emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di
Bergamo il 06/09/2016, depositato il 07/09/2016, munito di formula esecutiva in data pagina 14 di 26 19/09/2016 e dal contratto di mutuo fondiario di originari € 5.140.000,00, stipulato in data 28/11/2006 tra e Controparte_16 [...]
il quale veniva ceduto con tutti i Controparte_21
relativi accessori, comprese le spese legali sostenute per il recupero degli stessi, gli interessi maturati e maturandi, i privilegi, le garanzie personali e/o reali da chiunque prestati o comunque esistenti che conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, le cause di prelazione che, ove esistenti li assistono, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa.
Dell'avvenuta cessione veniva data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n. 7 del 18/01/2024, ai sensi degli artt. 1 e
4 della L. 30 aprile 1999 n.130 e dell'art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385
(T.U.B) e informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.
Tanto premesso, nella qualità di mandataria di CP_10 CP_13
si costituiva nel presente giudizio, in sostituzione di già
[...] CP_9
cessionaria di di cui chiede l'estromissione, richiamando Controparte_5 integralmente e facendo propri tutti i precedenti atti difensivi depositati nell'interesse della cedente, ovvero le domande, conclusioni, istanze e richieste ivi formulate dai precedenti difensori nell'interesse di parte appellata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 novembre 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare di rito si rileva che le parti appellate eccepiscono l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata in quanto l'appello formulato contiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., ovvero vengono indicate le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
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Ulteriormente, in via preliminare si rileva che il sig. ha eccepito la Parte_2
carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito di Controparte_22
mandante della Reivest S.p.a.. Controparte_9
Preso atto che intervenendo in giudizio ha prodotto sia Controparte_22
l'estratto della Gazzetta Ufficiale riguardante la cessione del credito, sia l'accettazione del contratto di cessione del credito, datata 22/12/2023, il cui allegato
B concerne specificatamente la descrizione del credito oggetto della presente controversia, il Collegio dichiara infondata l'eccezione proposta.
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Infine, in via preliminare il Collegio rigetta la richiesta di estromissione formulata da nella qualità di mandataria di di CP_10 Controparte_13 [...]
cessionaria di , preso atto dell'assenza di una comune CP_9 Controparte_5
volontà delle parti sul punto.
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Rilevato che il primo motivo di appello è costituito da molteplici doglianze, per organicità il Collegio reputa opportuno trattare congiuntamente le stesse.
In primo luogo, parte appellante eccepisce l'inconciliabilità fra le condizioni del mutuo, stipulato in data 28/11/2006, ed il suo piano di ammortamento, e nello specifico che dalle pattuizioni contrattuali non sarebbe possibile determinare l'ammontare delle rate successive alla venticinquesima.
Si rileva che l'art. 2 del contratto di mutuo, rubricato “Termini e modalità di rimborso
– Eventuale Assicurazione infortuni”, prevede che “la somma capitale mutuata dovrà essere restituita da parte del mutuatario, che al riguardo espressamente si impegna, entro 240 (duecentoquaranta) mesi ad oggi, maggiorata degli interessi, mediante:
- n.216 (duecentosedici) rate mensili posticipate di ammortamento,
comprensive di capitale ed interessi, precedute da:
- n. 24 (ventiquattro) rate mensili posticipate di preammortamento, con le quali
pagina 16 di 26 saranno corrisposti alla i soli interessi sulle somme erogate dal giorno CP_6 dell'erogazione alla scadenza del periodo di ammortamento.
L'ammontare delle rate di ammortamento è determinato secondo il metodo di ammortamento “alla francese” e pertanto, sulla base del tasso d'interesse inziale, pattuito nel successivo articolo 3, e con riferimento all'intero importo del mutuo, ciascuna rata ammonta attualmente ad euro 34.767,42.
Tutte le rate di cui sopra scadranno nello stesso giorno di calendario in cui è stipulato il presente contratto. Qualora il contratto sia stipulato nell'ultimo giorno del mese, le rate di cui sopra scadranno sempre il giorno della fine di ogni mese di scadenza delle rate stesse anche se non coincidente con il giorno di stipula”.
La sopracitata previsione contrattuale indica pertanto in modo dettagliato le modalità di attuazione del piano di ammortamento e consente l'individuazione della metodologia di determinazione di tutte le rate, in quanto come espressamente pattuito vengono indicate le modalità di determinazione sia delle iniziali 24 rate di preammortamento, sia delle successive 216 rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, quest'ultimi puntualmente pattuiti nel contratto.
Inoltre, è stato espressamente stabilito che il piano di ammortamento applicato è il c.d. ammortamento alla francese.
Con riferimento ad esso si rileva che l'utilizzo della tipologia di ammortamento alla francese non determina alcuna ipotesi di nullità ex art. 117 TUB. Infatti, il piano di rimborso a rate costanti non importa indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi secondo il regime della c.d. capitalizzazione composta;
esso non si pone in contrasto con il divieto di anatocismo trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente.
Si tratta, quindi, di una modalità per il calcolo degli interessi in ogni singola rata che pagina 17 di 26 consente di prevedere analiticamente la composizione delle rate medesime, quanto a quota capitale e a quota interessi;
tale ultima quota è sempre calcolata sul capitale da restituire e quindi non genera alcun anatocismo.
Tale tipologia di ammortamento, così come tutte le forme di rimborso che prevedano il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente, configura una situazione nel complesso equivalente, quanto a onere per il debitore, a quella conseguente all'utilizzo dell'interesse composto, la cui formula viene impiegata, nel caso specifico, per il solo calcolo dell'importo della rata costante. Ciò non toglie però che, una volta fissato l'importo della rata, gli interessi in essa ricompresi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e non sugli interessi già maturati, escludendosi così ogni forma di anatocismo e incertezza sull'importo degli stessi.
La Suprema Corte nella sentenza n. 11400/2014 ha affermato che <la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne
l'autonomia>>.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
Ulteriormente infondata risulta la seconda doglianza formulata con la quale parte appellante eccepisce l'usurarietà del tasso di mora, affermando che per determinare il costo del tasso di mora nel caso di specie bisognerebbe sommare il tasso corrispettivo del 4,50% più l'1,00% della commissione per rimborso o estinzione anticipata, più il
2,00% di incremento rispetto al tasso corrispettivo.
Si osserva che relativamente alla disciplina degli interessi di mora, va richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020, la quale ha compiutamente affrontato la questione.
pagina 18 di 26 Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sull'applicabilità della disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpv c.c., 644 c.p., art. e L 108/1996, d. l. 394/2000 convertito nella l. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) anche agli interessi moratori e se in presenza di riscontrata nullità ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale.
La Suprema Corte ha esaminato le questioni con ampia ed articolata motivazione che, per gli aspetti che sono di stretta rilevanza per l'oggetto della presente causa, può essere sintetizzata nei seguenti termini: “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”.
“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.
“Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
Preso atto dell'applicabilità della disciplina anti-usura agli interessi moratori, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che ai fini della verifica del superamento pagina 19 di 26 della soglia usura possano essere computati agli interessi di mora ulteriori voci, aventi una differente finalità e funzione.
Nello specifico la Corte di Cassazione ha escluso la sommatoria degli interessi corrispettivi agli interessi moratori, affermando che “in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso,
e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Sez. 1,
Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022).
Egualmente, la Corte di Cassazione con riferimento alla clausola di estinzione anticipata ha affermato che “non sono accumunabili, nella comparazione necessaria alla verifica (del superamento) delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. In particolare, è impossibile cumulare la commissione di estinzione di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venire meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio.” (Cassazione civile sez. III, 07/03/2022,
n.7352, in senso conforme Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109)
Dunque, quale principio generale la Suprema Corte ha affermato che non possano essere computati ai fini della verifica del superamento della soglia di usura voci di costo aventi “distinte funzioni”.
Nel caso in esame, le spese dedotte da parte appellante, le quali andrebbero cumulate al tasso di mora, sono state pattuite per differenti funzioni, pertanto, non è possibile procedere alla sommatoria con il tasso di mora contrattualmente pattuito.
pagina 20 di 26 Con la terza doglianza parte appellante eccepisce l'applicazione da parte della banca di anatocismo sul c/c 838.
Si osserva che le parti appellate, sia ora fusa in Controparte_6 Controparte_5
sia nelle proprie comparse di costituzione
[...] Controparte_14
hanno affermato che il saldo del rapporto del c/c 838 è stato epurato dall'effetto anatocistico, deduzione che era già stata affermata durante il giudizio di primo grado.
Considerato che tale affermazione non è stata puntualmente contestata da parte appellante, consegue in forza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. la sua efficacia probatoria, e pertanto il Collegio rigetta la presente doglianza.
Quanto alla quarta doglianza, con la quale parte appellante contesta ulteriori illegittimità del contratto di apertura di credito del 03/02/2010, il Collegio ne rileva l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. essendo tale censura nuova.
Infine, parte appellante contesta il mancato soddisfacimento da parte della banca del proprio onere probatorio. Il Collegio, in conformità a quanto affermato dal giudice di prime cure, osserva che la banca ha prodotto in giudizio tutti i contratti oggetto di causa, nonché i relativi estratti conto, fornendo in tal modo la prova della sussistenza del proprio credito.
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta il primo motivo di appello, cui consegue il rigetto delle richieste istruttorie formulate.
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Con il secondo motivo parte appellante contesta la nullità della fideiussione per violazione di norme imperative, nello specifico della normativa antitrust, in quanto la fideiussione riprodurrebbe l'illegittimo schema ABI del 2003.
In primo luogo, il Collegio rileva che la presente questione è stata proposta unicamente in appello, e che i documenti prodotti (nello specifico la copia del
Modello Uniforme predisposto dall'ABI e la copia del provvedimento del 22 maggio
2005 della Banca d'Italia) risultano tardivi, cui consegue la loro inammissibilità ex art. 345 c.p.c.
pagina 21 di 26 Quanto all'eventuale rilevabilità d'ufficio della questione si osserva che la Corte di
Cassazione nella recente pronuncia n. 1851/2025 ha affermato che “ va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024 conforme a
Cass. n. 20713/2023).”
Nel caso in esame la tardività della documentazione prodotta da parte appellante preclude la rilevabilità d'ufficio della questione.
In ogni caso per esaustività il Collegio osserva che la fideiussione oggetto di causa è stata stipulata in data 12/10/2010, e che non si può presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di Vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n.
287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, la fideiussione in questione è stata sottoscritta in epoca di molto successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
pagina 22 di 26 Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame, stipulate in un periodo ben lontano.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza delle clausole, non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nel contratto di garanzia delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
In considerazione di quanto premesso il Collegio rigetta il secondo motivo di appello.
pagina 23 di 26 Spese
Quanto alle spese di lite il Collegio, in applicazione del principio della soccombenza, condanna parte appellante a rimborsare a a Controparte_5 [...]
quale mandataria di le spese del Controparte_17 Controparte_1
grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro
2.000.000,01 sino ad euro 4.000.000,00). Tenuto conto che le suddette parti sono assistite in giudizio dal medesimo difensore e che stanno proposto strategie difensive comuni, il Collegio liquida le spese complessivamente con aumento del 20% per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ai sensi dell'art. 4, comma
2 del sopracitato decreto.
Per quanto riguarda le spese della intervenuta mandataria di Controparte_7
rileva il Collegio che la cessionaria del credito ha spiegato Controparte_9
l'intervento in questo grado come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art.111 c.p.c., proponendo le seguenti conclusioni:
“richiama integralmente e fa propri tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla Banca cedente ribadendo e facendo proprie le Controparte_5 conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione dell'11/01/2019 nonché le relative istanze e richieste ivi formulate”
Si tratta, pertanto, di soggetto nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.
In base al principio di causalità che regola le spese processuali non possono, quindi, essere poste a carico dell'appellante, oltre che le spese dovute alla controparte processuale, anche quelle della cessionaria, giustificandosi, pertanto, nei confronti di quest'ultima, la compensazione delle spese del grado. In particolare, occorre tener conto del fatto che il cessionario del credito è successore particolare del diritto controverso nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.
pagina 24 di 26 Pertanto, in base al principio di causalità che regola le spese processuali non può farsi carico all'appellante della duplicazione delle spese conseguenti all'intervento del cessionario.
Infine, per quanto concerne invece l'intervento in giudizio di CP_10
nella qualità di mandataria di preso atto della contestazione Controparte_13
formulata da parte appellante con riferimento alla carenza di legittimazione attiva della stessa, il Collegio, in applicazione del principio della soccombenza, condanna parte appellante a rimborsare a nella qualità di mandataria di CP_10 [...]
le spese della fase decisionale, alla cui liquidazione, di cui al Controparte_13
dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 2.000.000,01 sino ad euro 4.000.000,00), nella misura del minimo.
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello avverso la sentenza Tribunale di Bergamo pubblicata in data
31/05/2019 con il n. 1287/2019;
-condanna a rimborsare a e a Parte_2 Controparte_5
quale mandataria di le Controparte_17 Controparte_1
spese del grado, che si liquidano complessivamente in euro 9.643,00 per la “fase di studio”, euro 5.607,00 per la “fase introduttiva”, euro 6.459,00 per la fase istruttoria ed euro 16.033,00 per la “fase decisionale”, con aumento del 20% per presenza di più parti aventi la medesima posizione processuali pari a euro 7.548,40, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-compensa le spese di lite fra parte appellante e mandataria Controparte_7
di Controparte_9
pagina 25 di 26 -condanna parte appellante a rimborsare a nella qualità di CP_10 mandataria di le spese per la “fase decisionale” in euro Controparte_13
8.017,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 09/04/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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