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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18776 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 9062 del 2024, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Fabris Pea, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
( ), nata a [...] in data [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente in [...];
-resistente contumace-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario a Maserada sul Piave (TV) con in data 08.08.1998 e dalla CP_1 Per_ loro unione era nata la figlia (04.09.1999); con sentenza n. 2655 del 06.11.2008, confermata in appello, il Tribunale di Venezia aveva pronunciato la separazione personale delle parti, affidando l'allora figlia minore ad entrambi con collocazione prevalente presso la madre a Roma, ove quest'ultima si era trasferita con la figlia, ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 800, oltre l'80% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento di € 1.400 in favore della moglie;
con sentenza non definitiva n. 24233/2011 del 18.11.2011 il Tribunale di Roma dichiarava dapprima la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con sentenza n. 9463 del Per_ 29.04.2014 affidava la figlia ad entrambi i genitori collocandola presso la madre, disponendo un contributo paterno in favore della figlia di € 1.000, oltre all'80% delle spese straordinarie;
con ricorso depositato il 27.06.2014 la sig.ra proponeva appello CP_1 avverso alla suindicata sentenza, chiedendo che gli assegni disposti in favore suo e della figlia venissero riformulati in €5.000; con sentenza n. 512 del 27.01.2017 la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava un assegno divorzile di € 1.500 mensili e confermava l'assegno di mantenimento per la figlia di €1.000, ripartendo le spese straordinarie nella misura dell'80% in capo al padre e del 20% in capo alla madre;
ad oggi, stante la rivalutazione ISTAT, l'importo dell'assegno divorzile per la signora è pari a € 1.768,50 mensili, mentre quello per il CP_1 Per_ mantenimento della figlia è di €1.180 mensili;
nel tempo la figlia , divenuta maggiorenne e avendo terminato il proprio percorso di studi nel mese di ottobre 2023, conseguendo la laurea magistrale in Ingegneria Chimica presso la facoltà di Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano, aveva deciso di rimanere a vivere nel capoluogo lombardo iniziando peraltro a frequentare un corso di dottorato di ricerca sempre presso il Politecnico di Milano (cfr. doc. 5 ricorso introduttivo), per il quale le veniva erogata una borsa di studio di circa € 1.200 mensili.
Pertanto, parte ricorrente, avuto riguardo della oramai stabile residenza della figlia (dal mese di ottobre 2021, dall'inizio del corso di laurea magistrale) a Milano, ove la stessa aveva stabilito il proprio centro di interessi personali e lavorativi, chiedeva la revoca dell'obbligo di corrispondere alla sig.ra l'assegno per il mantenimento della figlia CP_1 sul presupposto del fatto che la ragazza non coabitava più con la madre.
Nessuno si costituiva per parte resistente.
All'udienza del 26.11.2024 il GD, verificata preliminarmente la notifica a parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, riservava al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Deve essere esaminata la richiesta di revocare l'obbligo in capo al padre, ricorrente, di corrispondere alla madre l'assegno per Per_ il mantenimento di (25 anni), che da anni vive a Milano
.
Per_
, dopo aver conseguito la laurea triennale in ingegneria industriale all'Università Campus biomedico di Roma, dal mese di ottobre del 2021 si è trasferita a Milano presso un appartamento in Viale Monza 6, per il quale ha sottoscritto un contratto di locazione (4+4, con scadenza il 17.10.2025, cfr. doc.
6-7 ricorso introduttivo), il cui canone di € 700 mensili è garantito giusto contratto di fidejussione (cfr. doc. 8 ricorso introduttivo) sottoscritto dal padre. A Milano, la ragazza ha terminato il percorso di studi conseguendo la laurea magistrale in Ingegneria Chimica presso la facoltà di Ingegneria del Politecnico ed è risultata vincitrice di un bando di dottorato sempre presso il Politecnico di Milano, percependo una retribuzione mensile netta di circa € 1.200
Pertanto, sulla scorta della documentazione depositata, vi è carenza di legittimazione attiva della madre a percepire l'assegno di mantenimento per la figlia che vive altrove, per mancanza del requisito della coabitazione, con conseguente cessazione dell'obbligo Per_ del padre di corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento per , a far data dal mese di dicembre 2024, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza.
Il padre ha manifestato la disponibilità ad accordarsi direttamente con la figlia per corrisponderle quanto necessario per il suo mantenimento.
Stante la natura del giudizio e la contumacia di parte resistente, le spese devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico in sede, in parziale modifica della Parte_2 sentenza n. 9463/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 72994/2010 del Tribunale di Roma, modificata dalla sentenza n. 512/2017 pubbl. il 27/01/2017 RG n. 4183/2014 della Corte d'Appello di Roma, così decide:
- dichiara cessato l'obbligo gravante sul sig. di versare alla signora Parte_1 Per_ il contributo per il mantenimento della figlia , a decorrere dal mese di CP_1 dicembre 2024;
- dischiara irripetibili spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.11.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 9062 del 2024, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Fabris Pea, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
( ), nata a [...] in data [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente in [...];
-resistente contumace-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario a Maserada sul Piave (TV) con in data 08.08.1998 e dalla CP_1 Per_ loro unione era nata la figlia (04.09.1999); con sentenza n. 2655 del 06.11.2008, confermata in appello, il Tribunale di Venezia aveva pronunciato la separazione personale delle parti, affidando l'allora figlia minore ad entrambi con collocazione prevalente presso la madre a Roma, ove quest'ultima si era trasferita con la figlia, ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 800, oltre l'80% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento di € 1.400 in favore della moglie;
con sentenza non definitiva n. 24233/2011 del 18.11.2011 il Tribunale di Roma dichiarava dapprima la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con sentenza n. 9463 del Per_ 29.04.2014 affidava la figlia ad entrambi i genitori collocandola presso la madre, disponendo un contributo paterno in favore della figlia di € 1.000, oltre all'80% delle spese straordinarie;
con ricorso depositato il 27.06.2014 la sig.ra proponeva appello CP_1 avverso alla suindicata sentenza, chiedendo che gli assegni disposti in favore suo e della figlia venissero riformulati in €5.000; con sentenza n. 512 del 27.01.2017 la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava un assegno divorzile di € 1.500 mensili e confermava l'assegno di mantenimento per la figlia di €1.000, ripartendo le spese straordinarie nella misura dell'80% in capo al padre e del 20% in capo alla madre;
ad oggi, stante la rivalutazione ISTAT, l'importo dell'assegno divorzile per la signora è pari a € 1.768,50 mensili, mentre quello per il CP_1 Per_ mantenimento della figlia è di €1.180 mensili;
nel tempo la figlia , divenuta maggiorenne e avendo terminato il proprio percorso di studi nel mese di ottobre 2023, conseguendo la laurea magistrale in Ingegneria Chimica presso la facoltà di Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano, aveva deciso di rimanere a vivere nel capoluogo lombardo iniziando peraltro a frequentare un corso di dottorato di ricerca sempre presso il Politecnico di Milano (cfr. doc. 5 ricorso introduttivo), per il quale le veniva erogata una borsa di studio di circa € 1.200 mensili.
Pertanto, parte ricorrente, avuto riguardo della oramai stabile residenza della figlia (dal mese di ottobre 2021, dall'inizio del corso di laurea magistrale) a Milano, ove la stessa aveva stabilito il proprio centro di interessi personali e lavorativi, chiedeva la revoca dell'obbligo di corrispondere alla sig.ra l'assegno per il mantenimento della figlia CP_1 sul presupposto del fatto che la ragazza non coabitava più con la madre.
Nessuno si costituiva per parte resistente.
All'udienza del 26.11.2024 il GD, verificata preliminarmente la notifica a parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, riservava al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Deve essere esaminata la richiesta di revocare l'obbligo in capo al padre, ricorrente, di corrispondere alla madre l'assegno per Per_ il mantenimento di (25 anni), che da anni vive a Milano
.
Per_
, dopo aver conseguito la laurea triennale in ingegneria industriale all'Università Campus biomedico di Roma, dal mese di ottobre del 2021 si è trasferita a Milano presso un appartamento in Viale Monza 6, per il quale ha sottoscritto un contratto di locazione (4+4, con scadenza il 17.10.2025, cfr. doc.
6-7 ricorso introduttivo), il cui canone di € 700 mensili è garantito giusto contratto di fidejussione (cfr. doc. 8 ricorso introduttivo) sottoscritto dal padre. A Milano, la ragazza ha terminato il percorso di studi conseguendo la laurea magistrale in Ingegneria Chimica presso la facoltà di Ingegneria del Politecnico ed è risultata vincitrice di un bando di dottorato sempre presso il Politecnico di Milano, percependo una retribuzione mensile netta di circa € 1.200
Pertanto, sulla scorta della documentazione depositata, vi è carenza di legittimazione attiva della madre a percepire l'assegno di mantenimento per la figlia che vive altrove, per mancanza del requisito della coabitazione, con conseguente cessazione dell'obbligo Per_ del padre di corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento per , a far data dal mese di dicembre 2024, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza.
Il padre ha manifestato la disponibilità ad accordarsi direttamente con la figlia per corrisponderle quanto necessario per il suo mantenimento.
Stante la natura del giudizio e la contumacia di parte resistente, le spese devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico in sede, in parziale modifica della Parte_2 sentenza n. 9463/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 72994/2010 del Tribunale di Roma, modificata dalla sentenza n. 512/2017 pubbl. il 27/01/2017 RG n. 4183/2014 della Corte d'Appello di Roma, così decide:
- dichiara cessato l'obbligo gravante sul sig. di versare alla signora Parte_1 Per_ il contributo per il mantenimento della figlia , a decorrere dal mese di CP_1 dicembre 2024;
- dischiara irripetibili spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.11.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi