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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/06/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso giudice nel procedimento r.g.v.g. n. 2646/2024
TRA ato Massa di Somma il 15.08.2002 rappresentato e difeso Parte_1 giusta procura in atti dall'avv.to Rosa Gallo presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cercola alla via Napoli n. 73;
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...] elettivamente CP_1 domiciliata, in virtù di procura in calce al presente atto, in Sant'Anastasia alla via
M. De Rosa, 65, presso lo studio degli avv.ti avv. Maurizio Maiello ed Assunta
Picardi;
- resistente – avv.to Maria Masi nella qualità di curatore speciale del minore nato a Per_1
Castellammare di Stabia il 14.03.2024;
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui alle note depositate per l'udienza del 4.06.2025 da intendersi sul punto integralmente richiamate e trascritte ha emesso la seguente
1 SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta del ricorrente di procedere ex art. 250 c.c. al riconoscimento del figlio nato a [...] Per_1
il 14.03.2024 dalla relazione intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe con conseguente regolamentazione dei doveri genitoriali.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, si opponeva al riconoscimento deducendo che durante la breve relazione intercorsa con il questi si era rivelato Pt_1 soggetto violento e ossessivo nei suoi confronti oltre che dedico all'uso di alcool e di sostanze stupefacenti. Chiedeva, in subordine, che, per il caso di accoglimento della domanda del ricorrente, fosse dichiarata la decadenza del dalla Pt_1
responsabilità genitoriale.
Tanto premesso, ritiene il tribunale che la domanda proposta da parte ricorrente meriti di essere accolta. Se è vero, infatti, che il ricorrente è stato effettivamente condannato per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. p.o. la signora , CP_1
non è men vero che il si è sottoposto con esito positivo sia al percorso Pt_1
svolto presso il SERD ASL Na 2 NORD (cfr. relazione del 30.04.2025) sia al percorso di valutazione delle competenze genitoriali. In particolare, dalla relazione del DS n. 47 di Casalnuovo di Napoli del 22.04.2025 è emerso che “il si è Pt_1
sempre presentato agli incontri in modo curato e appropriato con buon controllo emotivo, presenta un normale funzionamento genitoriale senza alcuna particolare nota sulle modalità di attaccamento. In conclusione, all'indagine clinico – psicologica è emerso un funzionamento psico emotivo indirizzato ad un idoneo supporto della sfera psicoaffettiva, all'uso delle migliori risorse per operare una piena comprensione della responsabilità genitoriale, a proseguire con stili ed abitudini di vita e progettualità congrue al tipo di impegno ed operare nell'interesse esclusivo del minore. All'osservazione il mostra una importante ed attiva Pt_1
volontà alla riflessione e alla comprensione di dover raggiungere i migliori adattamenti, motivazioni, giudizi ed esami di realtà riconoscendo l'importanza dell'inclusione triadica. La personale esperienza ha costituito premessa perché possano operare ancora quelle indispensabili elaborazioni atte all'evitamento degli elementi disfunzionali e partecipare alla complessa gestione del minore nella
2 prospettiva di seguirne l'evoluzione o sviluppo dei necessari legami di attaccamento ad entrambe le figure genitoriali, al loro contesto familiare ed educativo. Il Pt_1
appare determinato e disponibile a voler adottare tutti gli indispensabili fattori di protezione per il generale benessere del figlio, consapevole del bisogno di favorire la bigenitorialità che, nella particolare circostanza, assume la primaria esigenza di superare la criticità dovuta alla sua involontaria assenza nella vita del bambino”.
Ancora, il ricorrente ha seguito percorso per soggetti maltrattanti presso l'associazione Nessun Dorma con cadenza di due volte alla settimana. Il percorso si è concluso positivamente “sia dal punto di vista del percorso di recupero volto a scongiurare il rischio di recidiva attraverso una rielaborazione dei propri vissuti, sia dal punto di vista psicologico, atteso che il ricorrente ha mostrato un positivo processo di crescita personale, di sana consapevolezza del sé, giungendo ad un livello di integrazione con il mondo circostante. Gli indici grafici mostrano che il soggetto è in fase migliorativa improntata alla parte sana e volitiva del suo essere”
(cfr. relazione Nessun Dorma del 4.10.2024).
Orbene, ritiene il tribunale che il positivo percorso svolto dal ricorrente successivamente alla nascita del minore, consenta una prognosi positiva in merito allo sviluppo di una sana capacità genitoriale. Si ritiene, pertanto, anche considerate le conclusioni espresse sul punto dal curatore speciale e tenuto conto della tenera età del minore, il quale ben può recuperare il rapporto con il paterno, di consentire al ricorrente di procedere al riconoscimento del figlio minore . Per_1
Quanto alla regolamentazione dei doveri genitoriali, ritiene il tribunale, di affidare il minore alla madre in via esclusiva sia perché allo stato il minore non conosce il padre, sia in quanto si rende opportuno monitorare l'evoluzione del rapporto padre
– figlio nonché la condizione personale del ricorrente posto che, nonostante gli esiti positivi dei percorsi svolti, il ha mostrato anche “segni di un'evoluzione Pt_1
dei pattern di responsabilità ossessiva – compulsiva e schizoide, sopravvalutazione di aspetti di sé quali la disciplina, il perfezionismo e la prudenza con possibilità di fare ricorso al meccanismo della formazione reattiva” (cfr. relazione Nessun
Dorma), aspetti che meritano, nonostante i positivi sviluppi di cui alla successiva relazione del 18.04.2025 dell' un attento monitoraggio. Parte_2
Il minore viene invece adeguatamente accudito dalla madre in un contesto sereno e adeguato. Ne deriva che la signora potrà adottare ogni determinazione di Per_1
ordinaria e di maggiore interesse per il minore secondo il modello del cd. affido
3 super – esclusivo. Il minore andrà altresì collocato presso la madre.
Il padre potrà vedere il minore solo presso spazi neutri individuati a cura dei SS di
Volla, anche presso centri convenzionati, alla presenza di personale esperto e, inizialmente, anche alla presenza della madre o di persona di fiducia del minore
(stante la tenera età del piccolo) secondo un calendario di incontri da elaborarsi a cura dei SS di Volla ma per non meno di una volta alla settimana.
Il sig. è onerato a continuare percorsi di rafforzamento delle capacità Pt_1
genitoriali e percorsi psicologici individuali da svolgersi presso struttura pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei SS di Casalnuovo di Napoli, con funzione di monitoraggio e consolidamento dei risultati raggiunti.
Si invita altresì la ricorrente a proseguire percorso psicologico individuale già intrapreso e ad intraprendere percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali in vista di una ripresa di dialogo con il Pt_1
Quanto alle questioni economiche, considerato che la signora allo stato non Per_1
lavora in quanto impegnata nella crescita del minore, vive presso la famiglia di origine da cui è supportata economicamente e nella cura del minore, che il sig. percepisce una retribuzione di circa 1000,00 euro al mese, svolge attività Pt_1
lavorativa nel tempo libero presso la paninoteca dei genitori, si stima congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla signora entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico su IBAN che la resistente Per_1
avrà cura di fornire a mezzo PEC e a mezzo legali al sig. entro gg 10 dalla Pt_1
pubblicazione della decisione, la somma pari ad euro 300,00, importo rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021.
Nulla andrà disposto in merito al cognome del minore, mancando una specifica richiesta delle parti sul punto e ritenendo in ogni caso il tribunale necessaria una ulteriore valutazione, da effettuarsi in altra sede, successivamente al monitoraggio dell'andamento dei rapporti padre - figlio.
All'uopo si incaricano i SS di Volla e Casalnuovo di Napoli del compito di monitorare il nucleo, l'evoluzione dei rapporti padre – minore, rapporti tra i genitori, svolgimento dei percorsi indicati.
Si dispone, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento e delle relazioni in atti al GT ex art. 337 c.c.
4 Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste andranno integralmente compensate tra le parti, stante la natura del giudizio e la collaborazione mostrata dal ricorrente nel seguire tutti i percorsi indicati dal tribunale.
PQM
1) autorizza il riconoscimento del minore da parte del ricorrente;
Per_1
2) affida il minore in via esclusiva alla madre la quale potrà Per_1
assumere ogni determinazione di ordinaria amministrazione e di maggiore interesse per il minore;
3) colloca il minore presso la madre.
4) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
5) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla signora entro il 5 Per_1
di ogni mese a mezzo bonifico un contributo di euro 300,00 mensili per il mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie come in parte motiva;
6) onera il ricorrente a proseguire/intraprendere i percorsi di cui alla parte motiva;
7) invita la resistente a proseguire/intraprendere i percorsi di cui alla parte motiva;
8) incarica i SS di Volla e Casalnuovo di Napoli del compito di monitorare il nucleo, l'evoluzione dei rapporti padre – minore, rapporti tra i genitori, svolgimento dei percorsi indicati.
9) dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento e delle relazioni in atti al GT ex art. 337 c.c.
10) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
5
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso giudice nel procedimento r.g.v.g. n. 2646/2024
TRA ato Massa di Somma il 15.08.2002 rappresentato e difeso Parte_1 giusta procura in atti dall'avv.to Rosa Gallo presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cercola alla via Napoli n. 73;
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...] elettivamente CP_1 domiciliata, in virtù di procura in calce al presente atto, in Sant'Anastasia alla via
M. De Rosa, 65, presso lo studio degli avv.ti avv. Maurizio Maiello ed Assunta
Picardi;
- resistente – avv.to Maria Masi nella qualità di curatore speciale del minore nato a Per_1
Castellammare di Stabia il 14.03.2024;
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui alle note depositate per l'udienza del 4.06.2025 da intendersi sul punto integralmente richiamate e trascritte ha emesso la seguente
1 SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta del ricorrente di procedere ex art. 250 c.c. al riconoscimento del figlio nato a [...] Per_1
il 14.03.2024 dalla relazione intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe con conseguente regolamentazione dei doveri genitoriali.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, si opponeva al riconoscimento deducendo che durante la breve relazione intercorsa con il questi si era rivelato Pt_1 soggetto violento e ossessivo nei suoi confronti oltre che dedico all'uso di alcool e di sostanze stupefacenti. Chiedeva, in subordine, che, per il caso di accoglimento della domanda del ricorrente, fosse dichiarata la decadenza del dalla Pt_1
responsabilità genitoriale.
Tanto premesso, ritiene il tribunale che la domanda proposta da parte ricorrente meriti di essere accolta. Se è vero, infatti, che il ricorrente è stato effettivamente condannato per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. p.o. la signora , CP_1
non è men vero che il si è sottoposto con esito positivo sia al percorso Pt_1
svolto presso il SERD ASL Na 2 NORD (cfr. relazione del 30.04.2025) sia al percorso di valutazione delle competenze genitoriali. In particolare, dalla relazione del DS n. 47 di Casalnuovo di Napoli del 22.04.2025 è emerso che “il si è Pt_1
sempre presentato agli incontri in modo curato e appropriato con buon controllo emotivo, presenta un normale funzionamento genitoriale senza alcuna particolare nota sulle modalità di attaccamento. In conclusione, all'indagine clinico – psicologica è emerso un funzionamento psico emotivo indirizzato ad un idoneo supporto della sfera psicoaffettiva, all'uso delle migliori risorse per operare una piena comprensione della responsabilità genitoriale, a proseguire con stili ed abitudini di vita e progettualità congrue al tipo di impegno ed operare nell'interesse esclusivo del minore. All'osservazione il mostra una importante ed attiva Pt_1
volontà alla riflessione e alla comprensione di dover raggiungere i migliori adattamenti, motivazioni, giudizi ed esami di realtà riconoscendo l'importanza dell'inclusione triadica. La personale esperienza ha costituito premessa perché possano operare ancora quelle indispensabili elaborazioni atte all'evitamento degli elementi disfunzionali e partecipare alla complessa gestione del minore nella
2 prospettiva di seguirne l'evoluzione o sviluppo dei necessari legami di attaccamento ad entrambe le figure genitoriali, al loro contesto familiare ed educativo. Il Pt_1
appare determinato e disponibile a voler adottare tutti gli indispensabili fattori di protezione per il generale benessere del figlio, consapevole del bisogno di favorire la bigenitorialità che, nella particolare circostanza, assume la primaria esigenza di superare la criticità dovuta alla sua involontaria assenza nella vita del bambino”.
Ancora, il ricorrente ha seguito percorso per soggetti maltrattanti presso l'associazione Nessun Dorma con cadenza di due volte alla settimana. Il percorso si è concluso positivamente “sia dal punto di vista del percorso di recupero volto a scongiurare il rischio di recidiva attraverso una rielaborazione dei propri vissuti, sia dal punto di vista psicologico, atteso che il ricorrente ha mostrato un positivo processo di crescita personale, di sana consapevolezza del sé, giungendo ad un livello di integrazione con il mondo circostante. Gli indici grafici mostrano che il soggetto è in fase migliorativa improntata alla parte sana e volitiva del suo essere”
(cfr. relazione Nessun Dorma del 4.10.2024).
Orbene, ritiene il tribunale che il positivo percorso svolto dal ricorrente successivamente alla nascita del minore, consenta una prognosi positiva in merito allo sviluppo di una sana capacità genitoriale. Si ritiene, pertanto, anche considerate le conclusioni espresse sul punto dal curatore speciale e tenuto conto della tenera età del minore, il quale ben può recuperare il rapporto con il paterno, di consentire al ricorrente di procedere al riconoscimento del figlio minore . Per_1
Quanto alla regolamentazione dei doveri genitoriali, ritiene il tribunale, di affidare il minore alla madre in via esclusiva sia perché allo stato il minore non conosce il padre, sia in quanto si rende opportuno monitorare l'evoluzione del rapporto padre
– figlio nonché la condizione personale del ricorrente posto che, nonostante gli esiti positivi dei percorsi svolti, il ha mostrato anche “segni di un'evoluzione Pt_1
dei pattern di responsabilità ossessiva – compulsiva e schizoide, sopravvalutazione di aspetti di sé quali la disciplina, il perfezionismo e la prudenza con possibilità di fare ricorso al meccanismo della formazione reattiva” (cfr. relazione Nessun
Dorma), aspetti che meritano, nonostante i positivi sviluppi di cui alla successiva relazione del 18.04.2025 dell' un attento monitoraggio. Parte_2
Il minore viene invece adeguatamente accudito dalla madre in un contesto sereno e adeguato. Ne deriva che la signora potrà adottare ogni determinazione di Per_1
ordinaria e di maggiore interesse per il minore secondo il modello del cd. affido
3 super – esclusivo. Il minore andrà altresì collocato presso la madre.
Il padre potrà vedere il minore solo presso spazi neutri individuati a cura dei SS di
Volla, anche presso centri convenzionati, alla presenza di personale esperto e, inizialmente, anche alla presenza della madre o di persona di fiducia del minore
(stante la tenera età del piccolo) secondo un calendario di incontri da elaborarsi a cura dei SS di Volla ma per non meno di una volta alla settimana.
Il sig. è onerato a continuare percorsi di rafforzamento delle capacità Pt_1
genitoriali e percorsi psicologici individuali da svolgersi presso struttura pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei SS di Casalnuovo di Napoli, con funzione di monitoraggio e consolidamento dei risultati raggiunti.
Si invita altresì la ricorrente a proseguire percorso psicologico individuale già intrapreso e ad intraprendere percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali in vista di una ripresa di dialogo con il Pt_1
Quanto alle questioni economiche, considerato che la signora allo stato non Per_1
lavora in quanto impegnata nella crescita del minore, vive presso la famiglia di origine da cui è supportata economicamente e nella cura del minore, che il sig. percepisce una retribuzione di circa 1000,00 euro al mese, svolge attività Pt_1
lavorativa nel tempo libero presso la paninoteca dei genitori, si stima congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla signora entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico su IBAN che la resistente Per_1
avrà cura di fornire a mezzo PEC e a mezzo legali al sig. entro gg 10 dalla Pt_1
pubblicazione della decisione, la somma pari ad euro 300,00, importo rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021.
Nulla andrà disposto in merito al cognome del minore, mancando una specifica richiesta delle parti sul punto e ritenendo in ogni caso il tribunale necessaria una ulteriore valutazione, da effettuarsi in altra sede, successivamente al monitoraggio dell'andamento dei rapporti padre - figlio.
All'uopo si incaricano i SS di Volla e Casalnuovo di Napoli del compito di monitorare il nucleo, l'evoluzione dei rapporti padre – minore, rapporti tra i genitori, svolgimento dei percorsi indicati.
Si dispone, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento e delle relazioni in atti al GT ex art. 337 c.c.
4 Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste andranno integralmente compensate tra le parti, stante la natura del giudizio e la collaborazione mostrata dal ricorrente nel seguire tutti i percorsi indicati dal tribunale.
PQM
1) autorizza il riconoscimento del minore da parte del ricorrente;
Per_1
2) affida il minore in via esclusiva alla madre la quale potrà Per_1
assumere ogni determinazione di ordinaria amministrazione e di maggiore interesse per il minore;
3) colloca il minore presso la madre.
4) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
5) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla signora entro il 5 Per_1
di ogni mese a mezzo bonifico un contributo di euro 300,00 mensili per il mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie come in parte motiva;
6) onera il ricorrente a proseguire/intraprendere i percorsi di cui alla parte motiva;
7) invita la resistente a proseguire/intraprendere i percorsi di cui alla parte motiva;
8) incarica i SS di Volla e Casalnuovo di Napoli del compito di monitorare il nucleo, l'evoluzione dei rapporti padre – minore, rapporti tra i genitori, svolgimento dei percorsi indicati.
9) dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento e delle relazioni in atti al GT ex art. 337 c.c.
10) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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