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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/05/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza del 7 maggio 2025, disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nata a [...], il [...], Parte_1 codice fiscale brasiliano , ivi residente in [...]de Oliveira, P.IVA_1
1113;
, nata a [...], il [...], codice fiscale brasiliano Parte_2
ivi residente in [...]. Damasceno Vieira, 44; P.IVA_2
, nato a [...], il [...], Parte_3 codice fiscale brasiliano ivi residente in [...]O. M. de Barros, 434; P.IVA_3
, nata a [...], il [...], codice Parte_4 fiscale brasiliano , ivi residente in [...]de Oliveira, 1113, P.IVA_4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Nitoglia,
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 4 I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , cittadino italiano, Persona_1 nato a Polignano a [...] il [...].
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 26/04/2024, i ricorrenti hanno allegato che Per_1
è loro avo e hanno allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a
[...] dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
Il cittadino italiano (conosciuto anche come Persona_2
) ha contratto matrimonio con . La coppia ha avuto un figlio,
[...] Persona_3 [...]
il 03.07.1941. Persona_4
ha sposato il 11.04.1958 e dalla loro unione sono nate Parte_5 Per_5
l'istante il 04.07.1960 e il 14.08.1961. Parte_1 Persona_6 ha contratto matrimonio con il Parte_1 Parte_3
07.05.1983 e dalla loro unione sono nati gli odierni ricorrenti Parte_3 il 03.10.1983 e il 03.04.1990.
[...] Parte_4 ha contratto matrimonio con Parte_3 Persona_7 in data 15.12.2018. sposa il 18.04.1987 e dalla loro unione è nata Persona_6 Persona_8 in data 16.09.1988 l'istante . ha contratto matrimonio con Parte_2 CP_2 [...]
il 04.04.2019. Parte_6
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, rimanendo contumace. Fissata l'udienza di comparizione ed omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c. all'udienza odierna, con immediato deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.
DIRITTO
La domanda è fondata.
Pag. 2 di 4 La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a Polignano a Mare (BA) in [...]
01.05.1905, come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal suddetto Comune ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con il solo limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e dunque non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte
Pag. 3 di 4 ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 7 maggio 2025 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
[...]
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_7
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza del 7 maggio 2025, disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nata a [...], il [...], Parte_1 codice fiscale brasiliano , ivi residente in [...]de Oliveira, P.IVA_1
1113;
, nata a [...], il [...], codice fiscale brasiliano Parte_2
ivi residente in [...]. Damasceno Vieira, 44; P.IVA_2
, nato a [...], il [...], Parte_3 codice fiscale brasiliano ivi residente in [...]O. M. de Barros, 434; P.IVA_3
, nata a [...], il [...], codice Parte_4 fiscale brasiliano , ivi residente in [...]de Oliveira, 1113, P.IVA_4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Nitoglia,
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 4 I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , cittadino italiano, Persona_1 nato a Polignano a [...] il [...].
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 26/04/2024, i ricorrenti hanno allegato che Per_1
è loro avo e hanno allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a
[...] dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
Il cittadino italiano (conosciuto anche come Persona_2
) ha contratto matrimonio con . La coppia ha avuto un figlio,
[...] Persona_3 [...]
il 03.07.1941. Persona_4
ha sposato il 11.04.1958 e dalla loro unione sono nate Parte_5 Per_5
l'istante il 04.07.1960 e il 14.08.1961. Parte_1 Persona_6 ha contratto matrimonio con il Parte_1 Parte_3
07.05.1983 e dalla loro unione sono nati gli odierni ricorrenti Parte_3 il 03.10.1983 e il 03.04.1990.
[...] Parte_4 ha contratto matrimonio con Parte_3 Persona_7 in data 15.12.2018. sposa il 18.04.1987 e dalla loro unione è nata Persona_6 Persona_8 in data 16.09.1988 l'istante . ha contratto matrimonio con Parte_2 CP_2 [...]
il 04.04.2019. Parte_6
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, rimanendo contumace. Fissata l'udienza di comparizione ed omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c. all'udienza odierna, con immediato deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.
DIRITTO
La domanda è fondata.
Pag. 2 di 4 La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a Polignano a Mare (BA) in [...]
01.05.1905, come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal suddetto Comune ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con il solo limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e dunque non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte
Pag. 3 di 4 ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 7 maggio 2025 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
[...]
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_7
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 4 di 4