Ordinanza collegiale 18 settembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03754/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01064/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2025, proposto da BE Di NN, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuditta Di NN e Matilde Di NN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Francofonte, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato:
- dell’ordinanza del Tribunale civile di Siracusa, emessa in data 5 dicembre 2019 nel procedimento portante numero di RG 242/2019, con cui veniva liquidato il compenso professionale in favore del ricorrente;
- dell’ordinanza della Corte di Cassazione in data 22 febbraio 2022 nel procedimento portante numero di RG 3520/2020, con cui veniva liquidato il compenso in favore del ricorrente;
- decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Siracusa n. 498/2024 in data 12 marzo 2024 per l’attività professionale svolta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. MA IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20 maggio 2025 e depositato in data 26 maggio 2025, è stata chiesta l’esecuzione del giudicato nascente:
- dall’ordinanza del Tribunale Civile di Siracusa emessa in data 5 dicembre 2019 (procedimento RG 242/2019), con la quale è stato liquidato il compenso professionale in favore del ricorrente;
- dall’ordinanza della Corte di Cassazione emessa in data 22 febbraio 2022 (procedimento RG 3520/2020), con la quale è stato confermato il liquidato compenso in favore del ricorrente;
- dal decreto ingiuntivo n. 498/2024 emesso dal Giudice di Pace di Siracusa in data 12 marzo 2024, in cui veniva ingiunto il pagamento dell'importo per l'attività professionale svolta dal ricorrente.
Con ordinanza collegiale n. 2713 del 2025, il Collegio rilevava che:
- non risultava depositata la busta digitale comprovante l'avvenuta notifica dell'ordinanza del Tribunale di Siracusa del 5 dicembre 2019 e del decreto ingiuntivo n. 498/2024 emesso dal Giudice di Pace di Siracusa in data 12 marzo 2024;
- non era stata altresì fornita prova del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo suddetto;
- l'omessa produzione della documentazione sopra richiamata non consentiva di verificare la ritualità delle notifiche e la definitività del provvedimento monitorio.
In data 30 settembre 2025, tuttavia, il ricorrente produceva la documentazione richiesta, risultando così:
- la notifica avvenuta in data 27 febbraio 2024 per l'ordinanza del Tribunale di Siracusa (R.G. 242/2019);
- la notifica avvenuta in data 25 maggio 2022 per l'ordinanza della Corte di Cassazione (R.G. 3520/2020);
- la notifica avvenuta in data 13 marzo 2024 per il decreto ingiuntivo n. 498/2024 (R.G. 114/2024).
Rilevato che la notifica delle decisioni di cui in premessa è avvenuta tempestivamente, posto che quando il ricorso è stato notificato (20 maggio 2025), era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per l'esecuzione delle sentenze nei confronti della PU ON (ex art. 14 del Decreto Legge n. 669/1996, modificato dalla Legge n. 388/2000, e dall’art. 44, comma 3, del Decreto Legge n. 269/2003, come modificato dalla Legge n. 326/2003).
Non risultando l’intervenuto adempimento dell’ON intimata, il ricorso va, quindi, accolto con conseguente obbligo per il Comune di Francofonte di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, qualora anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte.
In caso di ulteriore inadempimento da parte dell'ON intimata, il Tribunale nomina senza oneri economici il Segretario Generale del Comune di Francofonte quale Commissario "ad acta" , con il compito di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni. Il Commissario designato dovrà comunicare tempestivamente la sua nomina alla Segreteria della Sezione del Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie il ricorso e ordina al Comune di Francofonte di dare esecuzione ai titoli esecutivi indicati in epigrafe entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore;
- in caso di ulteriore inadempimento, nomina il Segretario Generale del Comune di Francofonte, con facoltà di delega, quale Commissario "ad acta" , per provvedere in via sostitutiva entro novanta giorni;
- condanna il Comune di Francofonte alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI UR, Presidente
MA IT, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IT | NI UR |
IL SEGRETARIO