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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2 ° COLLEGIO
R.G. 7534/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7534 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 21 novembre 2024, vertente
TRA
e elett.te dom.ti in Roma, Via Parte_1 Parte_2
Sannio n. 61, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo A. La Corte , che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellanti-
E , sito in Rocca di Papa, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in Roma, Via Montevideo n., presso lo studio dell'Avv. Ugo Primicerj, unitamente all' Avv. Avv. Marco della Corte, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1121/2021
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Velletri n. 1121/2021 che - a definizione del giudizio promosso dagli stessi nei confronti del Controparte_1
3, sito in Rocca di Papa – dichiarava cessata la materia del contendere
[...] condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludendo affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “L'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni eventuale contraria domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'impugnazione proposta con il presente atto, voglia riformare la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1128/2021, pronunciata ex art. 281 sexies a conclusione del giudizio R,G. 5841/2019 e, per l'effetto, disporre l'accoglimento delle conclusioni spiegate nel contesto del giudizio di 1° grado che, per l'effetto, vengono riproposte: "Accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni di annullabilità delle delibere assembleari opposte in forza di atto di citazione del
13/09/2019 e conseguentemente: 1) Rigettare , poichè inammissibile e/o
pag. 2/8 comunque poichè infondato in punto di fatto e di diritto, il capo di domanda con il quale si invoca la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere. 2) Rigettare, poichè inammissibile e/o comunque privo di fondamento, il capo di domanda ex art. 96 c.p.c. proposto dal Il CP_1 tutto con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e con distrazione processuale in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva l'appellato così concludendo: “accertare e dichiarare CP_1 cessata, in ogni caso, la materia del contendere. per tutti i motivi esposti in narrativa, si chiede il rigetto di ogni domanda proposta dall'opponente. - accertare e dichiarare che gli appellanti sono decaduti dalla possibilità di promuovere la presente impugnazione;
- Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
All'udienza collegiale del 21 novembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda avanzata dinanzi al Tribunale di Velletri dagli odierni appellanti, avente ad oggetto l'impugnativa delle delibere dell'assemblea del , sito in Rocca di Controparte_1
Papa, datate 6.10.2017 e 23.07.2018, per le quali si deduceva l'invalidità a seguito di difetto di convocazione degli attori, assumendo di aver avuto conoscenza delle delibere de quibus solo con la notifica del decreto ingiuntivo n.
1187/2019 del Tribunale di Velletri (opposto nel separato giudizio n. RG
5560/2019), con il quale il chiedeva il pagamento degli oneri CP_1 condominiale sulla scorta delle allegate delibere.
pag. 3/8 Si costituiva il eccependo la decadenza dall'impugnativa per CP_1 violazione dell'art. 1137 c.c. a causa del decorso di oltre 30 gg dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
Nelle more del giudizio di impugnazione il ratificava, nella riunione CP_1 assembleare del 3 ottobre 2019, il contenuto delle impugnate delibere.
Il Giudicante di prime cure dichiarava la cessazione della materia del contendere con sentenza resa ex art 281 sexies c.p.c., condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
Lamentano gli appellanti la illegittimità della gravata sentenza per omessa motivazione in merito alla cd “soccombenza virtuale”, difettando dunque l'esplicazione dell'iter logico-giuridico che avrebbe determinato il giudice a statuire la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite;
lamentano altresì l'assenza di doveroso vaglio in merito al contenuto della delibera di ratifica del 03/10/2019 – anche per il fatto che la stessa sarebbe intervenuta solo successivamente alla notifica dell'atto di citazione per l'impugnazione delle delibere datate 6.10.2017 e 23.07.2018 - con cui l'assemblea condominiale aveva ratificato il contenuto delle due delibere oggetto di impugnazione.
Deduce altresì parte appellante che la delibera di ratifica suddetta aveva costituito oggetto di separato procedimento di opposizione, definito con sentenza n. 2033/2021 e - a seguito di impugnazione - allo stato pendente innanzi la Corte d'Appello di Roma, con giudizio R.G. 2791/2022.
Le doglianze sono infondate e vanno disattese.
Secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità : “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2377, comma 8, del codice civile dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una
pag. 4/8 valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 del codice civile, in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta
l'azione, ma anche al momento della decisione” (Cassazione civile sez. VI,
21/06/2022, n.20005).
Nel caso in esame, le delibere del oggetto di impugnazione nel CP_1 giudizio di primo grado, venivano interamente sostituite con successiva delibera del 03/10/2019, avente il medesimo oggetto: pertanto le deliberazioni contenute nelle impugnate delibere, a seguito della declaratoria di cessazione della materia del contendere non sono più suscettibili di contestazione, contrariamente a quanto ritiene l'appellante, che pure ripropone, nell'atto introduttivo del gravame, le medesime censure proposte nel primo grado di giudizio, in assenza di interesse attuale e concreto all'impugnazione di deliberati oggetto di ratifica e pertanto sostituiti.
Per quanto concerne la doglianza di parte appellante circa l'omessa motivazione sulla soccombenza virtuale ad opera del giudicante di prime cure, che avrebbe a suo dire erroneamente determinato la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite, si rileva che la statuizione della soccombenza virtuale degli odierni appellanti appare corretta, ravvisandosi la soccombenza degli attori nella decadenza dall'impugnazione per violazione dei termini di cui all'art. 1137 c.c. come espressamente eccepita dal convenuto nel primo grado di CP_1 giudizio e reiterato in sede di gravame nella comparsa di costituzione (“Ne consegue che sono trascorsi in ogni caso ben oltre i 30 giorni per impugnare le delibere oggetto del presente giudizio. Se fosse necessario ribadirlo, quella della omessa convocazione è infatti un vizio che comporta l'annullabilità della delibera, che come tale deve essere impugnata entro il termine perentorio di giorni 30. I 30 giorni per impugnare una delibera, del resto, non decorrono
pag. 5/8 dalla comunicazione del verbale bensì da quando se ne ha la conoscenza,
Pertanto gli attori sono decaduti dall'azione” ).
Gli attori non hanno proposto la domanda di impugnativa delle delibere entro i
30 giorni dall'avvenuta conoscenza delle stesse che – come si rileva dall'assunto attoreo - ha coinciso con la notifica del decreto ingiuntivo n. 1187/2019 del
Tribunale di Velletri (opposto nel separato giudizio n. RG 5560/2019), con il quale il chiedeva il pagamento degli oneri condominiale sulla CP_1 scorta delle allegate delibere, avvenuta in data 16 luglio 2019.
L'appello va per i suesposti motivi integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Va infine respinta la richiesta formulata dall' appellato di condanna dell' appellante ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, enunciati dalla Suprema Corte a
SSUU n. 31030 del 27/11/2019: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. La parte richiedente non ha infatti fornito prova della mala fede o della colpa grave della soccombente, sussistente solo nell'ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire pag. 6/8 facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate: “In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per
l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (Cassazione civile sez. I, 09/02/2017, n.3464).
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte appellante al pagamento delle stesse in favore dell'appellato come CP_1 liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi minimi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 [...] nei confronti del , Pt_2 Controparte_1 sito in Rocca di Papa avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
1121/2021;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del , sito in Rocca di Controparte_1
Papa liquidate in € 3.967,00, oltre accessori di legge;
pag. 7/8 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2 ° COLLEGIO
R.G. 7534/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7534 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 21 novembre 2024, vertente
TRA
e elett.te dom.ti in Roma, Via Parte_1 Parte_2
Sannio n. 61, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo A. La Corte , che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellanti-
E , sito in Rocca di Papa, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in Roma, Via Montevideo n., presso lo studio dell'Avv. Ugo Primicerj, unitamente all' Avv. Avv. Marco della Corte, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1121/2021
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Velletri n. 1121/2021 che - a definizione del giudizio promosso dagli stessi nei confronti del Controparte_1
3, sito in Rocca di Papa – dichiarava cessata la materia del contendere
[...] condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludendo affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “L'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni eventuale contraria domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'impugnazione proposta con il presente atto, voglia riformare la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1128/2021, pronunciata ex art. 281 sexies a conclusione del giudizio R,G. 5841/2019 e, per l'effetto, disporre l'accoglimento delle conclusioni spiegate nel contesto del giudizio di 1° grado che, per l'effetto, vengono riproposte: "Accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni di annullabilità delle delibere assembleari opposte in forza di atto di citazione del
13/09/2019 e conseguentemente: 1) Rigettare , poichè inammissibile e/o
pag. 2/8 comunque poichè infondato in punto di fatto e di diritto, il capo di domanda con il quale si invoca la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere. 2) Rigettare, poichè inammissibile e/o comunque privo di fondamento, il capo di domanda ex art. 96 c.p.c. proposto dal Il CP_1 tutto con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e con distrazione processuale in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva l'appellato così concludendo: “accertare e dichiarare CP_1 cessata, in ogni caso, la materia del contendere. per tutti i motivi esposti in narrativa, si chiede il rigetto di ogni domanda proposta dall'opponente. - accertare e dichiarare che gli appellanti sono decaduti dalla possibilità di promuovere la presente impugnazione;
- Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
All'udienza collegiale del 21 novembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda avanzata dinanzi al Tribunale di Velletri dagli odierni appellanti, avente ad oggetto l'impugnativa delle delibere dell'assemblea del , sito in Rocca di Controparte_1
Papa, datate 6.10.2017 e 23.07.2018, per le quali si deduceva l'invalidità a seguito di difetto di convocazione degli attori, assumendo di aver avuto conoscenza delle delibere de quibus solo con la notifica del decreto ingiuntivo n.
1187/2019 del Tribunale di Velletri (opposto nel separato giudizio n. RG
5560/2019), con il quale il chiedeva il pagamento degli oneri CP_1 condominiale sulla scorta delle allegate delibere.
pag. 3/8 Si costituiva il eccependo la decadenza dall'impugnativa per CP_1 violazione dell'art. 1137 c.c. a causa del decorso di oltre 30 gg dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
Nelle more del giudizio di impugnazione il ratificava, nella riunione CP_1 assembleare del 3 ottobre 2019, il contenuto delle impugnate delibere.
Il Giudicante di prime cure dichiarava la cessazione della materia del contendere con sentenza resa ex art 281 sexies c.p.c., condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
Lamentano gli appellanti la illegittimità della gravata sentenza per omessa motivazione in merito alla cd “soccombenza virtuale”, difettando dunque l'esplicazione dell'iter logico-giuridico che avrebbe determinato il giudice a statuire la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite;
lamentano altresì l'assenza di doveroso vaglio in merito al contenuto della delibera di ratifica del 03/10/2019 – anche per il fatto che la stessa sarebbe intervenuta solo successivamente alla notifica dell'atto di citazione per l'impugnazione delle delibere datate 6.10.2017 e 23.07.2018 - con cui l'assemblea condominiale aveva ratificato il contenuto delle due delibere oggetto di impugnazione.
Deduce altresì parte appellante che la delibera di ratifica suddetta aveva costituito oggetto di separato procedimento di opposizione, definito con sentenza n. 2033/2021 e - a seguito di impugnazione - allo stato pendente innanzi la Corte d'Appello di Roma, con giudizio R.G. 2791/2022.
Le doglianze sono infondate e vanno disattese.
Secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità : “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2377, comma 8, del codice civile dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una
pag. 4/8 valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 del codice civile, in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta
l'azione, ma anche al momento della decisione” (Cassazione civile sez. VI,
21/06/2022, n.20005).
Nel caso in esame, le delibere del oggetto di impugnazione nel CP_1 giudizio di primo grado, venivano interamente sostituite con successiva delibera del 03/10/2019, avente il medesimo oggetto: pertanto le deliberazioni contenute nelle impugnate delibere, a seguito della declaratoria di cessazione della materia del contendere non sono più suscettibili di contestazione, contrariamente a quanto ritiene l'appellante, che pure ripropone, nell'atto introduttivo del gravame, le medesime censure proposte nel primo grado di giudizio, in assenza di interesse attuale e concreto all'impugnazione di deliberati oggetto di ratifica e pertanto sostituiti.
Per quanto concerne la doglianza di parte appellante circa l'omessa motivazione sulla soccombenza virtuale ad opera del giudicante di prime cure, che avrebbe a suo dire erroneamente determinato la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite, si rileva che la statuizione della soccombenza virtuale degli odierni appellanti appare corretta, ravvisandosi la soccombenza degli attori nella decadenza dall'impugnazione per violazione dei termini di cui all'art. 1137 c.c. come espressamente eccepita dal convenuto nel primo grado di CP_1 giudizio e reiterato in sede di gravame nella comparsa di costituzione (“Ne consegue che sono trascorsi in ogni caso ben oltre i 30 giorni per impugnare le delibere oggetto del presente giudizio. Se fosse necessario ribadirlo, quella della omessa convocazione è infatti un vizio che comporta l'annullabilità della delibera, che come tale deve essere impugnata entro il termine perentorio di giorni 30. I 30 giorni per impugnare una delibera, del resto, non decorrono
pag. 5/8 dalla comunicazione del verbale bensì da quando se ne ha la conoscenza,
Pertanto gli attori sono decaduti dall'azione” ).
Gli attori non hanno proposto la domanda di impugnativa delle delibere entro i
30 giorni dall'avvenuta conoscenza delle stesse che – come si rileva dall'assunto attoreo - ha coinciso con la notifica del decreto ingiuntivo n. 1187/2019 del
Tribunale di Velletri (opposto nel separato giudizio n. RG 5560/2019), con il quale il chiedeva il pagamento degli oneri condominiale sulla CP_1 scorta delle allegate delibere, avvenuta in data 16 luglio 2019.
L'appello va per i suesposti motivi integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Va infine respinta la richiesta formulata dall' appellato di condanna dell' appellante ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, enunciati dalla Suprema Corte a
SSUU n. 31030 del 27/11/2019: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. La parte richiedente non ha infatti fornito prova della mala fede o della colpa grave della soccombente, sussistente solo nell'ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire pag. 6/8 facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate: “In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per
l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (Cassazione civile sez. I, 09/02/2017, n.3464).
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte appellante al pagamento delle stesse in favore dell'appellato come CP_1 liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi minimi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 [...] nei confronti del , Pt_2 Controparte_1 sito in Rocca di Papa avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
1121/2021;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del , sito in Rocca di Controparte_1
Papa liquidate in € 3.967,00, oltre accessori di legge;
pag. 7/8 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
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