Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/05/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 06.05.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 28.01.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive della convenuta e della terza chiamata e delle note scritte depositate da tutte le parti ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.15.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13946 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
(Avv.ti Luigi Martorana e Sebastiano Luca Migliore) Parte_1
attrice
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv.ti Controparte_1
Giuseppe Mazzarella e Roberta Sanseverino)
convenuta
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv.ti Massimiliano Scipioni,
[...]
Giuliana De Matteis e Francesco Cipolla)
terza chiamata in causa
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
- In parziale accoglimento delle domande spiegate da , con atto di citazione Parte_1
del 13.10.2021, condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma, liquidata all'attualità, di € 1.510,30, oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite tra l'attrice e la convenuta e pone le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
- Condanna la terza chiamata a manlevare la convenuta dal pagamento delle somme disposte, in relazione al sinistro per cui è causa, in favore dell'attrice con la presente sentenza;
- Condanna la terza chiamata alla rifusione nei confronti della convenuta delle spese sostenute in questo giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi € 1.540,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di un Parte_1
sinistro asseritamente verificatosi in data 05.12.2019, alle ore 19,25 circa, allorquando, recatasi presso la sita nella cittadina via Valerio Villareale 54, per far visita ad un Controparte_1
conoscente, ivi ricoverato, varcato il cancello di ingresso e prima di accedere alla reception, urtava il viso contro la porta a vetri scorrevole, non segnalata, riportando la frattura del naso.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso,
in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, va anzitutto premesso che il fatto storico è pacifico: non è contestato, invero, che il 05.12.2019, alle ore 19.20
circa, recatasi presso la , , entrando all'interno della struttura, Controparte_1 Parte_1
impattava con il viso contro la porta a vetri scorrevole posta all'ingresso, procurandosi la frattura del naso.
A detta dell'attrice, la responsabilità dell'evento dannoso sarebbe imputabile alla CP_1
convenuta, sul presupposto che la porta di ingresso “non risultava fornita dei dovuti accorgimenti per la sicurezza, né peraltro risultava facilmente individuabile mediante l'apposizione di opportuni segnali”.
Dal canto loro, sia la convenuta che la terza chiamata – sua assicuratrice – contestano la responsabilità della prima, assumendo il corretto funzionamento della porta di ingresso ed addebitando all'incauta condotta della il fatto lesivo. Parte_1
Ora, la soluzione della controversia non può che essere affidata alle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, proiettate proprio sull'ingresso della struttura, prodotte in giudizio dalla convenuta.
Dalle immagini video visionate anche nel contraddittorio delle parti all'udienza del 28.11.2024, si ricava, intanto, che la porta di ingresso della clinica contro la quale l'attrice ha impattato è composta da due ante in vetro montate su telai e stipiti di legno, che consentono l'ingresso e l'uscita degli utenti grazie ad un meccanismo automatico di apertura centrale a scorrimento, comandato da sensori di movimento.
Ai lati delle due ante scorrevoli sono posti, all'interno della struttura, enormi vasi e piante, e il varco di ingresso risulta delimitato da transenne, che segnano il percorso per accedere all'atrio.
Il filmato riproduce, peraltro, con riferimento al dì del sinistro, il via vai delle persone in entrata e in uscita dalla clinica – sia prima che dopo il fatto – e la regolare apertura delle ante scorrevoli di vetro al sopraggiungere delle stesse.
L'evento dannoso occorso all'attrice è riprodotto al minuto 9.13 della registrazione, alle ore 19,19 –
come accertato dal Giudice nel contraddittorio delle parti.
Ebbene, le immagini visionate non possono che indurre ad opinare che parte attrice abbia, con la propria condotta al momento dell'ingresso, provocato il sinistro: nel filmato si vede, infatti, la sopraggiungere con passo spedito dal lato sinistro dell'ingresso e impattare contro l'anta Parte_1
scorrevole della porta, che si era già aperta al suo sopraggiungere, senza attenderne la completa apertura.
Dalle registrazioni delle telecamere si ricava che il meccanismo automatico di apertura centrale della porta scorrevole era correttamente funzionante – come per i precedenti ingressi – e, che, la
, sopraggiungendo frettolosamente, tentò di accedere alla struttura dalla parte laterale della Parte_1 porta, prima che le ante completassero l'apertura, senza utilizzare la parte centrale appositamente delimitata dalle transenne poste all'interno dell'atrio.
Peraltro, non appare superfluo precisare che l'illuminazione dell'atrio e la trasparenza della porta in vetro rendevano certamente percepibile anche dall'esterno la presenza dei grandi vasi con le piante posti lateralmente alla porta, così da dover indurre l'attrice ad accedere dalla parte centrale del varco piuttosto che – come ha fatto – lateralmente, se solo si consideri che i vasi e le piante ne avrebbero impedito il passaggio.
È poi smentita dal filmato la circostanza (descritta in citazione) secondo cui, dopo l'impatto con la porta, la sarebbe “rovinata a terra, versando in uno stato di confusione”; dalle immagini Parte_1
video si evince, invece, che, dopo l'urto, portatasi la mano al naso traumatizzato, la donna continuò
a camminare, superando l'atrio ed oltrepassando la porta in legno e vetro, che si vede nel video.
Le superiori argomentazioni lasciano ritenere che sia stato l'imprudente accedere della Parte_1
nella struttura a cagionare il sinistro.
Nondimeno, fermo il principio secondo cui la condotta del danneggiato eccezionalmente incauta può integrare un'ipotesi di caso fortuito, idonea a liberare il custode da responsabilità, deve opinarsi che, in concreto, l'accertato imprudente comportamento della non abbia del tutto Parte_1
interrotto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
Invero, ferma la responsabilità della nel verificarsi del fatto, deve ritenersi che, anche se in Parte_1
minima parte, anche la non possa essere considerata del tutto esente da colpa. CP_1
Si ritiene, infatti, che, trattandosi, nella specie, di porta scorrevole completamente in vetro, ben avrebbero potuto essere apposti sulle vetrate segni identificativi all'altezza degli occhi per prevenire collisioni e garantire la sicurezza, specialmente in aree, come quella in esame, ad alta affluenza.
D'altra parte, escussa all'udienza del 24.01.2023, il teste , riferendo che, al Testimone_1
momento del sinistro, “sul vetro trasparente della porta non vi erano segnalazioni visive, né adesivi né altro di alcun genere”, ha soggiunto che “successivamente, quando sono stata in clinica per partorire, nel 2021, erano stati apposti degli adesivi”.
Sembra, dunque, che la necessità di rendere più percepibile la vetrata dell'ingresso sia stata avvertita dalla casa di cura, tanto da indurla ad apporre idonea segnaletica. Si ritiene che le anzidette circostanze, complessivamente considerate, comprovino la concorrente responsabilità della convenuta, che, pur non idonea ad escludere la responsabilità dell'attrice, spieghi una minima incidenza causale al prodursi dell'evento, congruamente stimabile nella misura del 20%.
Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de
quo: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni – non contestate da alcuna delle parti –, cui
è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio, che ha concluso nel senso che in occasione del sinistro per cui è lite, l'attrice ha riportato un “trauma contusivo
della piramide nasale con frattura delle ossa proprie del naso e lievissima deviazione del setto
sinistro-convessa”.
In esito alle superiori conclusioni, il perito ha ritenuto residuati a carico dell'attrice postumi di lieve entità quantificati con la percentuale del 4%.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice dalle lesioni patite (15 giorni di
I.T.P. al 75%, 15 giorni di I.T.P. al 50% e 15 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che,
recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce”
integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero,
il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché
esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già
ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139
del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 –
che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d.
danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (4%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (51 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano allegate né provate né una peculiare sofferenza morale né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico -, essendo rimasta del tutto indimostrata (e,
ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore, che sarebbe derivata all'attrice in connessione causale con il sinistro -, competerebbe alla la somma, riconosciuta Parte_1
all'attualità, di € 4.964,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano (recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi – ben contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetterebbe, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno l'importo di €
2.587,50 (di cui € 1.293,75 per I.T.P. al 75%, € 862,50 per I.T.P. al 50% ed € 431,25 per I.T.P. al
25%), sempre con valutazione all'attualità.
Non sono stati chiesti né tantomeno documentati esborsi sostenuti in connessione causale con il sinistro, di guisa che nulla può essere riconosciuto a parte attrice a detto titolo.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonterebbe ad € 7.551,50; detto importo va, però, abbattuto dell'80% in ragione del riconosciuto maggioritario concorso di colpa, residuando la somma di € 1.510,30, sulla quale vanno calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (05.12.2019), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
In ordine alla domanda di garanzia tempestivamente avanzata dalla convenuta nei CP_1
confronti dell'impresa sua assicuratrice, la - pure chiamata in giudizio con atto del CP_2
02.02.2022 e regolarmente costituitasi -, in difetto di contestazioni della sussistenza, efficacia,
validità ed applicabilità della polizza di assicurazione invocata dalla prima, la società terza chiamata
è tenuta a manlevare parte convenuta dal pagamento delle somme disposte, in relazione all'infortunio per cui è causa, in favore dell'attrice con la presente sentenza, per capitale, interessi e spese (anche di ctu), nei limiti e alle condizioni previste nella polizza medesima.
Conclusivamente, in ordine al governo delle spese di lite, in considerazione del riconosciuto maggioritario concorso di colpa e del sensibile divario tra quanto richiesto e quanto riconosciuto, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra l'attrice e la convenuta.
Peraltro, non può, nelle determinazioni relative al presente profilo, non incidere la valutazione del rifiuto da parte dell'attrice della proposta conciliativa (accettata dalle altre parti) formulata dal
Giudice ex art. 185 bis c.p.c. – proposta che, alla luce della presente statuizione, si è rivelata per la stessa più conveniente. Vanno poste a carico dell'attrice e della convenuta nella misura del 50% ciascuna le spese di ctu,
poste provvisoriamente a carico della prima e liquidate come da decreto in atti.
In ordine ai rapporti tra convenuta e terza chiamata, avendo trovato accoglimento la domanda di garanzia spiegata dalla prima, la seconda va condannata a rimborsare all'assicurata le spese processuali dalla stessa sostenute, liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti
(in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi
€ 1.540,00, di cui € 264,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 06 maggio 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina