Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
Verbale di udienza della causa n. 1701/2024 r.g.a.
Oggi 24 aprile 2025 ad ore 12:15 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo
Sono comparsi: per l'appellante l'avv. Riccardo Carta;
per l'appellata l'avv. Arturo Mazza, in sostituzione degli avv.ti Fabris e
Perazzolo.
Le parti richiamano le conclusioni già precisate con il deposito di note scritte.
La Corte invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12:20.
Alle ore 14:00 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa da:
con sede in Bassano del Grappa (Vi) (c.f. e p. iva Parte_1
n. ), in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1
rappresentante rag. difesa dall'avv. Riccardo Carta e Parte_2
domiciliata in Valdagno (Vi) presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di
con sede in Campo San Martino (Pd) (p. iva n. CP_1
), in persona del legale rappresentante P.IVA_2 CP_2
2 , difesa dagli avv.ti Franco Fabris e Vanessa Perazzolo, domiciliata CP_3
in Padova presso lo studio dei difensori
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Nel merito:
In via principale
per i motivi sopra riferiti, riformare la sentenza n. 612/2024 pronunciata dal
Tribunale di Padova in data 12.03.2024, pubblicata in data 13.03.2024 e notificata ai procuratori costituiti in pari data, a definizione della causa civile n. 4962/2021
R.G. e dichiarare che le domande formulate dalla società nel giudizio CP_1
di primo grado sono infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio
per l'appellata:
NEL MERITO:
rigettare perché infondato in fatto ed in diritto l'appello avversario, e confermare la sentenza n. 612/2024 pubbl. il 13.3.2024 pronunciata dal Tribunale di Venezia.
IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza impugnata, si insiste per l'accoglimento delle domande tutte formulate in primo grado e, dunque,
nel merito:
accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto / CP_1
datato 23.04.2019 ex art. 1668 c.c.; per l'effetto, dichiarare Parte_1
che nulla deve a e condannare CP_1 Parte_1 Controparte_4
[. a restituire a la somma di € 25.620,00 oltre interessi moratori ex
[...] CP_1
art. 5 D.Lgs. 231/2002, dalle date del pagamento al saldo effettivo;
in ogni caso, condannare a pagare a a titolo di Parte_1 CP_1
risarcimento dei danni la somma di € 59.553,57 o la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata dovuta, o da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal giorno della domanda e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, respingere le domande avversarie in quanto inammissibili, tardive ex art. 167 c.p.c. e, comunque, infondate in fatto e diritto;
con vittoria di spese, compensi, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
In via istruttoria:
Si rinnovano le istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio e non ammesse dal giudice di primo grado, per il caso in cui, alla luce dei motivi
d'appello avversari, Questa Corte ritenesse necessario approfondire l'istruttoria già svolta in primo grado e, dunque, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui capitoli di prova formulati nella seconda memoria istruttoria, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi illustrati nella terza memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, CP_1
chiede di essere ammessa a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 luglio 2021, conveniva CP_1
davanti al Tribunale di Padova, deducendo Parte_1
4 l'inadempimento della convenuta al contratto di appalto concluso il 23 aprile 2019, con cui le era stato commissionato il montaggio di impianto di stoccaggio ( si era impegnata a fornire a CP_1 [...]
di Piansano due silos in lamiera d'acciaio con altezza di Controparte_5
metri 16,87 e capacità unitaria di stoccaggio di metri cubi 1.900,51, da utilizzare per l'immagazzinaggio di orzo).
L'attrice affermava di avere sostenuto costi, in corso di esecuzione dell'opera, di competenza della convenuta (per noleggio di gru e di sollevatore telescopico) e di essere stata costretta, a causa di vizi imputabili all'appaltatrice, a rivolgersi ad altra impresa per lo smontaggio e rimontaggio dei silos aveva completato il Parte_1
montaggio il 15 luglio 2019, “ma si appalesavano sin da subito alcuni
palesi vizi in cui le maestranze di erano incorse per Parte_1
imprecisa e frettolosa esecuzione, tanto che il collaudo non poteva essere eseguito”).
L'attrice domandava che il contratto di appalto fosse risolto per inadempimento, ex art. 1668 c.c., con condanna della convenuta a restituite Euro 25.620, oltre interessi ex art. 5, d.lgs. n. 231/2002, e a risarcire il danno, da liquidarsi in Euro 59.553,57, oltre rivalutazione e interessi dal giorno della domanda ex art. 1284, 4° co., c.c.
Si costituiva in giudizio affermando che il Parte_1
risarcimento del danno richiesto dall'attrice fosse “pari al 200% del costo di esecuzione dell'intera opera”, mentre “l'importo che le parti avevano bonariamente convenuto per il rispristino del silos era stato concordato in
5 euro 3.000,00”. La convenuta contestava i documenti di spesa di controparte, eccepiva la decadenza dell'appaltante dalla garanzia, nonché
la compensazione (essa era ancora creditrice di Euro 12.600, da cui dovevano dedursi Euro 3.000).
chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via Parte_1
subordinata, che fosse quantifica “la reale entità dei costi che dovranno essere posti a carico dell'odierna convenuta”, compensando il debito con il credito di euro 12.600.
Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 612/2024 depositata il 13
marzo 2024, il Tribunale di Padova risolveva il contratto di appalto e condannava la convenuta alla restituzione di Euro 25.620 e al risarcimento del danno liquidato in Euro 59.553,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il giudice, rilevato che non aveva rimborsato alla Parte_1
committente costi da essa anticipati, riteneva provato l'inadempimento
(consistente in gravi e plurimi vizi di montaggio, accertati dal c.t.u., che imponevano il completo rifacimento dell'installazione dei due silos) e i costi sostenuti da Quindi, respinte le eccezioni della CP_1
convenuta (giudicate inammissibili, poiché la costituzione in giudizio era avvenuta tardivamente, e comunque infondate poiché i vizi dell'opera erano stati riconosciuti), risolveva il contratto e condannava l'appaltatrice a restituire l'importo ricevuto di Euro 25.620 (iva compresa) e a corrispondere, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 59.553,57 (iva compresa), oltre rivalutazione ed interessi.
6 Con atto di citazione notificato l'11 ottobre 2024, Parte_1
proponeva appello, sostenendo di avere disconosciuto tutti i documenti prodotti in causa da controparte e posto in dubbio l'autenticità delle fatture emesse da , evidenziando “l'assoluta sproporzione Persona_1
tra i costi dell'installazione dei silos e i presunti costi della loro riparazione”. L'appellante aggiungeva che il c.t.u. aveva “accettato passivamente” i documenti fiscali esibiti da controparte, sebbene fossero stati contestati e non contenessero “l'indicazione del luogo ove il servizio sarebbe stato prestato né alcun richiamo alla società Controparte_5
.
[...]
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, le domande proposte da fossero respinte. CP_1
Si costituiva in giudizio chiedendo che l'appello fosse CP_1
rigettato e, in subordine, riproponendo le domande già formulata nel primo grado di giudizio.
La convenuta affermava che i documenti allegati alla memoria istruttoria non fossero mai state disconosciuti e che l'accertamento del c.t.u.
confermasse la congruità dei lavori e dei costi di ripristino.
Con ordinanza del 21 marzo 2025 era respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.
Le conclusioni erano precisate con note scritte depositate nel termine fissato con la predetta ordinanza del 21 marzo 2025.
All'udienza odierna, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., le parti hanno discusso oralmente la causa.
7 ***
1. Si rileva, preliminarmente, che l'unico motivo d'impugnazione concerne la quantificazione dei costi sostenuti da in CP_1
relazione alle fatture emesse da . Persona_1
L'appellante nulla dice circa l'accertamento, compiuto dal giudice, del grave inadempimento e della necessità, per l'appaltante, di smontare e rimontare i silos.
La sentenza n. 612/2024 del Tribunale di Padova è perciò divenuta definitiva sulla statuizione di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice.
Nel contempo occorre rilevare l'inammissibilità delle domande subordinate formulate dall'appellata, trattandosi di domande già accolte.
2. L'appellante nulla osserva circa la condanna alla restituzione di Euro
25.620 (iva compresa). Trattasi dell'acconto sul corrispettivo che essa aveva ricevuto dall'appaltante. La convenuta non aveva contestato il ricevimento del denaro e comunque i pagamenti sono stati documentati in causa dall'attrice (v. doc. 23 allegato all'originario atto di citazione, che attesta i bonifici bancari compiuti tramite Ubi Banca ed Unicredit
rispettivamente l'8 maggio 2019 e il 5 giugno 2019).
A seguito della risoluzione del rapporto contrattuale, tale importo di denaro, trattenuto senza più un titolo giustificativo, dev'essere senz'altro restituito.
8 3. L'impugnazione si concentra sui costi sostenuti da per CP_1
rimediare all'inadempimento e in particolare su quelli relativi alle prestazioni di . Persona_1
L'appellante discorre impropriamente di “disconoscimento” di quanto prodotto in causa da controparte, sostenendo che i documenti non darebbero prova dei costi sopportati da Si ricorda che solo CP_1
le scritture private possono essere disconosciute, con conseguente necessità del giudizio di verificazione affinché siano utilizzabili ai fini della decisione della controversia (art. 214 e ss. c.p.c.). Il valore probatorio di documenti fiscali e bancari, che non sono scritture private,
può essere negato dalla parte, ma essi rimangono liberamente apprezzabili dal giudice.
Sulla quantificazione del danno subito da il Tribunale ha CP_1
così motivato: “Ebbene, va anzitutto ribadito che nonostante il contratto espressamente imponesse a carico di la fornitura e posa in opera Parte_1
di gru e sollevatore telescopico (art. 8 doc. 2), la subappaltatrice non vi provvedeva affatto e così i predetti mezzi di sollevamento venivano noleggiati da
a e il relativo costo, di Controparte_5 Controparte_6
complessivi € 18.900,00, oltre iva, veniva riaddebitato dalla prima a (docc. CP_1
4 e 19). Preme a tal riguardo rammentare che del predetto importo, la minor somma di € 12.600,00 oltre iva veniva riconosciuta da dovuta a Parte_1
con comunicazione del 27 agosto 2019 (doc. 7). CP_1
Ai predetti costi di noleggio dell'attrezzatura di sollevamento, vanno poi sommati quelli addebitati da per: i 10.000 quintali di orzo, scaricati per Controparte_5
essere stoccati in altro silos e poi ritrasferiti in , il noleggio della CP_5
9 piattaforma mobile e il ripristino del funzionamento delle serrande, pari complessivamente a € 15.166,40, oltre iva (doc. 19).
va, altresì, risarcita di quanto le è stato addebitato da per lo CP_1 Persona_1
smontaggio / rimontaggio dei due silos e successivo loro collaudo, nonché per gli ulteriori interventi di ripristino specificatamente indicati al punto 10 del fatto. Tale addebito ammonta a complessivi € 56.748,00 oltre iva (doc. 21), di cui riconosceva dovuta, nell'agosto 2019, la somma di € 3.000,00 Parte_1
oltre iva relativa ai ripristini del precedente mese di luglio.
Conseguentemente l'importo complessivamente sostenuto da ammonta a CP_1
€90.814,40, oltre iva, la cui congruità è stata confermata anche all'esito della
CTU.
Il consulente, infatti, ha analizzato le singole voci di costo sostenute da CP_1
riscontrandone “la corrispondenza con le fatture ivi elencate, nonché una corretta
e coerente descrizione delle attività eseguite, la congruità dei la-vori effettuati e dei rispettivi costi che risultano tutti ammissibili, nonché oggettivamente giustificati e motivati. Inoltre, si è accertata la coerenza e la congruità delle voci di costo sostenute da cliente di e poi rigirate a Controparte_5 CP_1
I complessivi costi di eliminazione dei difetti, di sistemazione e di CP_1
ripristino dei due silos per la loro messa in esecuzione, sostenuti da CP_1
sono pari all'importo imponibile di Euro 90.814, e risultano ammissibili e oggettivamente giustificati e motivati”. Alla luce di quanto risultante dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata nel corso del giudizio non può che concludersi, in spregio a quanto sostenuto da parte convenuta, confermando la bontà dell'operato di la congruità dei lavori effettuati e dei relativi costi. CP_1
Conseguentemente, atteso che rispetto a un importo contrattuale fissato in €
42.000,00 oltre iva, ha pagato l'importo di € 90.814,40 per far eseguire CP_1
nuovamente a terzi la medesima attività, nonché per tutti gli inadempimenti e danni conseguenti alla mancata e/o errata esecuzione delle prestazioni avversarie, il
10 credito risarcitorio – al netto di quanto avrebbe comunque paga-to l'attrice per il montaggio meccanico (€ 42.000) - ammonta a € 48.814,40 (€ 90.814,40 – €
42.000,00), oltre iva, pari a € 59.553,57 iva compresa” (pagg. 10 e 11 della motivazione).
3.1. Sui costi anticipati dalla committente per il noleggio dei mezzi di sollevamento l'appellante nulla osserva. La circostanza è peraltro documentata. fatturò all'appaltante Controparte_7
principale, che a sua volta emise le fatture a Controparte_5
la quale provvide al pagamento mediante bonifico bancario CP_1
il 6 marzo 2020 (doc. 19 bis allegato all'atto di citazione).
All'importo di Euro 18.900, oltre iva, per il noleggio si è aggiunto l'esborso di Euro 15.166,40, poiché la committente Controparte_5
addebitò all'appaltatrice i costi per lo svuotamento dei
[...] CP_1
silos dall'orzo che vi era custodito e lo stoccaggio presso terzi.
bonificò a i suddetti importi. CP_1 Controparte_5
Si tratta di costi ritenuti congrui dal c.t.u., ing. , e Persona_2
comunque, rispetto ad essi, l'appellante nulla dice.
3.2. Non vi è dubbio che i silos furono smontati e rimontati ex novo. Il
fatto non fu specificatamente contestato dalla convenuta con la comparsa di costituzione depositata il 1° dicembre 2021, e comunque è stato documentato dall'attrice (v. le fotografie di cui al doc. 26 allegato alla memoria depositata il 7 febbraio 2022).
Il c.t.u., rilevati i vizi attraverso l'esame delle fotografie che rappresentavano i silos come montati da ha Parte_1
osservato: “a parere tecnico del CTU, le operazioni di sistemazione e di
11 corretto ripristino dei due silos potevano essere effettuate solo tramite
tali attività: svuotamento dei due silos e trasferimento dell'orzo in un
magazzino esterno, smontaggio e verifiche sui componenti e sulle parti,
rimontaggio dei pezzi smontati e utilizzo di quelli non impiegati in
precedenza, con intera ricostruzione dei due silos. Il CTU ha effettuato la
verifica delle voci di costo riportate in atti e nella tabella riassuntiva
elaborata da (Allegato 02), riscontrando la corrispondenza tra CP_1
le fatture ivi elencate, nonché la coerenza delle voci di costo, la congruità
dei lavori effettuati e dei rispettivi costi, come riportato nel seguente estratto sintetico: […].
In particolare si precisa che: le 5 frazioni del pagamento alla ditta
[...]
sono riferite al contratto di appalto del 25.10.2019 sottoscritto Per_1
con con attività operative descritte in atti;
l'importo pagato da CP_1
per i mezzi di sollevamento è relativo all'intero Controparte_5
periodo di noleggio fruito da il costo di Parte_1
stoccaggio presso terzi (magazzino esterno) risulta equo e congruo;
il
costo alla voce finale “manodopera, mezzi e attrezzature” per lo
svuotamento e il nuovo riempimento dei silos risulta equo e congruo.
In conclusione i costi complessivi sostenuti da per la CP_1
sistemazione e il corretto ripristino dei due silos, riportati nel suddetto
schema e nel più completo Allegato 02, sono pari all'importo imponibile
di Euro 90.814, e risultano tutti ammissibili e oggettivamente giustificati
e motivati” (relazione 2 dicembre 2022).
12 Le fatture emesse da ammontano ad Euro 56.748,00, oltre Persona_1
iva. I pagamenti sono stati compiuti tramite bonifico bancario (doc. 21-bis
allegato all'atto di citazione).
Poiché lo smontaggio e il rimontaggio dei silos è fatto certo, non vi è
motivo di dubitare che sia stato compiuto dal predetto . La Persona_1
descrizione della causale delle fatture consente di ricondurle al cantiere della committente principale I dubbi Controparte_5
dell'appellante circa il compimento delle operazioni da parte del predetto non sono suffragati da alcun elemento obiettivo di riscontro, tanto Per_1
più che l'appellante non individua altri soggetti che avrebbero provveduto al rifacimento dell'opera.
In altre parole, non vi è dimostrazione che abbia emesso Persona_1
fatture per operazioni inesistenti, come adombrato dall'appellante.
Il corrispettivo fatturato da è stato giudicato congruo dal Persona_1
c.t.u., il quale non aveva necessità di recarsi sui luoghi di causa per compiere tale accertamento, avendo a disposizione la documentazione fotografica delle opere (il c.t.u. ha giustificato la ragione per cui non si recò a vedere i silos, facendo presente che essi erano stati rimontati due anni prima). Del resto, l'appellante non spiega quale utilità avrebbe potuto trarre l'ing. , nella determinazione della congruità dei costi Per_2
sostenuti da da un sopralluogo presso l'azienda di CP_1 [...]
Controparte_5
La valutazione del perito non può che essere condivisa, considerando quanto segue.
13 Il corrispettivo, che aveva pattuito con Parte_1 CP_1
allorché venne concluso il contratto per il montaggio dei silos, era di
[...]
Euro 42.000, oltre iva.
L'importo di Euro 56.748, oltre iva, che ha pagato per il CP_1
rifacimento dell'opera, è congruo con il corrispettivo dell'appalto,
considerato che al montaggio si aggiungeva lo smontaggio, ossia un'ulteriore attività.
In definitiva, poiché il giudice ha detratto Euro 42.000, oltre iva, che avrebbe sostenuto se avesse CP_1 Parte_1
regolarmente eseguito il contratto, il danno liquidato ammonta ad Euro
14.748 (Euro 56.748 - Euro 42.000), oltre iva. Trattasi d'importo che non può dirsi eccessivo, considerato per l'appunto il totale smontaggio dei silos.
Al risarcimento di Euro 59.553,57, comprensivo di iva, si perviene sommando ad Euro 14.748 oltre iva, le ulteriori voci di danno dette al punto 3.1., rimaste incontestate. Ciò corrisponde al risultato cui è
pervenuto il Tribunale, il quale ha infatti sottratto dal totale degli esborsi sostenuti da documentati in causa e riconosciuti dal c.t.u. in CP_1
Euro 90.814,40, senza iva, l'importo di Euro 42.000: il risultato di Euro
48.814,40, comprende le spese di cui si è detto al punto 3.1. (infatti: Euro
14.748,00 + Euro 34.066,4 = Euro 48.814,40), cui si aggiunge l'iva (e quindi complessivamente Euro 59.553,57).
In definitiva, precisato che l'importo di Euro 18.900, oltre iva, non può
propriamente definirsi un danno (trattasi – come detto al punto 3.1. – di
14 rimborso di spese anticipate dalla committente, che erano a carico della subappaltatrice), la condanna alla corresponsione dell'importo capitale di
Euro 59.553,57 è corretta.
Sulla rivalutazione monetaria e gli interessi, accordati dal Tribunale sul debito capitale, l'appellante nulla osserva, sicché la questione è sottratta all'esame del giudice di appello.
4. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal d.m. n.
147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 52.001 ed Euro
260.000, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta
(compenso minimo considerato il limitato oggetto del giudizio di appello e la semplificazione della fase decisoria).
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già
corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1701/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1 CP_1
(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha
[...]
deciso:
15 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n.
612/2024 pronunciata dal Tribunale di Padova;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del grado che liquida in Euro 4.997,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 24 aprile 2025
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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