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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 41692 /2021
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 20/03/2025 è presente l'avv. Fontanella GIANLUCA, per parte appellante, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude come in atti.
E' altresì presente l'avv. Luca Ricolfi in sostituzione dell'avv. SUMMA ROSANNA, per il quale si riporta ai propri scritti difensivi insistendo per la compensazione CP_1
delle spese.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 12.08, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin) N. R.G. 41692/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 41692 /2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. FONTANELLA GIANLUCA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. SUMMA ROSANNA
giusta procura in atti;
APPELLATA
E
(C.F. ); CP_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
E
C.F ); Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 16442/2021 depositata in data 10.6.2021, Parte_1
ha chiesto: “Voglia l'Ecc. mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di rinvio,
[...]
accertare e dichiarare la soccombenza virtuale delle parti oggi opposte con riferimento alla domanda di annullamento dei RUOLI 0005562, 0004976, 0015187,
0016908, 0016912, 0003500, 004459 per i motivi articolati nell'originario atto di appello e per l'effetto dell'accoglimento integrale, ancorchè parzialmente virtuale, della domanda svolta dall'originaria parte opponente nei confronti di tutte le parti convenute, condannare le odierne parti appellate in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese del primo grado, del secondo grado e del grado di legittimità e del presente grado di rinvio in misura pari alla nota spese che si depositerà nel corso del presente grado di giudizio e comunque in misura conforme al DM 55/2014, con distrazione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”. Rilevato che:
1) Con citazione in opposizione l'odierna appellante ha proposto opposizione,
innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso plurime cartelle di pagamento e ruoli esattoriali riferiti a sanzioni amministrative emesse per conto del
(oggi e deducendo CP_5 CP_3 Controparte_4
l'intervenuta prescrizione dei crediti recati in svariati di cui era venuta a conoscenza in occasione di un accesso presso gli sportelli del concessionario per la riscossione;
2) Il Giudice di Pace di con sentenza n. 14088/2018 ha dichiarato CP_3
inammissibile l'opposizione in quanto: “alla luce della documentazione prodotta (estratto di ruolo) risulta che, al momento della proposizione del rimedio ex art. 615 c.p.c. non fosse stata minacciata l'esecuzione con formale intimazione ad adempiere nei confronti dell'opponente con conseguente inapplicabilità dello strumento di tutela previsto dalla disposizione citata...L'estratto di ruolo, in particolare, è un documento formato dal concessionario che non contiene alcuna pretesa impositiva e tale inidoneità
determina la non impugnabilità dello stesso.....(…) spese compensate”;
3) L'appello proposto avverso la predetta pronuncia è stato definito dal tribunale di Roma (RG 30503/2018) con la sentenza n.13020/2019 recante la seguente motivazione: “si sottolinea come dei dieci ruoli impugnati per 7 di essi deve essere dichiarata di ufficio cessata la materia del contendere per carenza di interesse atteso il disposto del DL 119/18 convertito in L. 136/2018 in quanto relativi a periodi 2008/2010. Al contrario con riferimento a 3 ruoli ovvero n.
0019080, n. 0013591 e 0015026 – relativi a periodi 2011/2012 – deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione atteso che le cartelle relative risultano notificate nel 2012, e l'estratto acquisito nel 2018 ovvero decorsi 6 anni senza ulteriori atti interruttivi (…) atteso l'accoglimento parziale della cartella solo relativamente a tre ruoli appare equo compensare le spese di giudizio (…)
PQM
1) dichiara la cessata materia del contendere relativamente ai ruoli n. 000562, 0004976, 0015187, 0016908, 0016912,
0003500, 004459; 2) dichiara prescritto il credito di cui ai ruoli n. 0019080,
n. 0013591 e 0015026, 3) compensa le spese di giudizio”;
4) Avverso tale pronuncia l'odierna parte appellante ha proposto ricorso per cassazione accolto con ordinanza n. 16442/2021 con la seguente motivazione: “il primo motivo è fondato. Il tribunale ha dato atto che per sette cartelle era intervenuta la cessazione della materia del contendere a seguito dello stralcio dei debiti ai sensi dell'art. 4 D.L. 119/2018, trattandosi di carichi maturati nel periodo anteriore al 2010. La citata disposizione prevede, al primo comma, che i debiti di importo residuo - alla data di entrata in vigore del decreto - fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, sono automaticamente annullati. Il suddetto annullamento, effetto di una definizione agevolata delle controversie mediante la cd. "pace fiscale",
non può equipararsi ad un rigetto parziale dell'opposizione ai fini della pronuncia sulle spese, pronuncia quest'ultima semmai configurabile solo ove, all'esito di una valutazione di infondatezza dei motivi di opposizione, il tribunale avesse ritenuto l'opponente virtualmente soccombente. Poiché
invece, nessuna valutazione in tal senso emerge dalla sentenza, era esclusa la possibilità di ravvisare la soccombenza reciproca delle parti e di disporre,
su tali basi, la compensazione di entrambi i gradi di causa. Sarà compito del giudice del rinvio valutare se dette modalità di annullamento (diverse dalla definizione agevolata ex art. 6 D.L: 193/2016, per le quali si è già stabilito che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente: Cass. 24083/2018) possano comunque giustificare la conferma della decisione. È accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
Corte di Cassazione -
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità”;
5) Il presente procedimento costituisce giudizio in riassunzione innanzi al tribunale nella funzione di giudice di appello;
rilevato che costituendosi nel presente procedimento dell Controparte_2
ha dedotto -fra le altre cose e per quanto di interesse per la presente
[...]
motivazione-: l'inammissibilità della richiesta di condanna al pagamento delle spese del primo grado e la sussistenza dei motivi che giustificano e impongono la compensazione delle spese di lite in ragione della norma sopravvenuta (dl 119/2018)
sullo stralcio e azzeramento cartelle;
rilevato che l'agente per la riscossione ha così concluso: “In via preliminare: rigettare la richiesta di condanna alle spese di lite dell per il primo e secondo CP_2 grado, dichiarando la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 secondo comma c.p.c. (per mutamento della giurisprudenza e per novità della questione trattata, stante la sopravvenuta norma di legge, DL 119/2018); In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di applicazione del principio della soccombenza virtuale o comunque di condanna anche parziale, si chiede di considerare, sia la parziale soccombenza di controparte (non integralmente vittoriosa) nonché ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 la parziale vittoria di controparte e la corrispondente soccombenza nonché l'applicazione, in ogni caso, dei valori minimi, con le riduzioni massime di tariffa ai sensi del DM 55/2014 per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese e compenso di questo giudizio”;
rilevato che nel giudizio di appello RG 30503/2018 l'agente per la riscossione ha insistito per la declaratoria di inammissibilità della proposizione di giudizi aventi ad oggetto somme iscritte al ruolo per carenza di interesse ad agire;
rilevato che il d.l.119/2018 convertito in data 13 Dicembre 2018 pubblicato in
GU il 18.1.2.2018 in Legge n. 136/18 del D.L. 119/18 contenente la norma sulla cd pace fiscale la quale all'art. 4, comma primo, testualmente dispone quanto segue: “I
debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già
intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.
L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”; rilevato che rilevato che con sentenza n.190/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione a tale disposizione;
ritenuto che -come già ritenuto da questo ufficio-: “la disciplina in questione si applica anche alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dei richiami di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 e 206 D. Lgs. n.
285/1992, deve aggiungersi che l'anzidetta norma qualifica l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, sicché la norma si applica anche ai processi pendenti in quanto incide sulla sentenza che è
ancora da emettersi (in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283:
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”)” (sentenza emessa nel giudizio R.G. 50672/2021);
rilevato che non avendo la parte nemmeno dedotto di rientrare in una delle categorie di cui al citato art. 12, comma 4 bis, deducendo -invece- quale interesse ex art.100 cpc quello di ottenere una pronuncia che -in caso di esito a lui favorevole- gli consentirebbe di ripetere quanto pagato in un giudizio di esecuzione forzata nell'ambito del quale era intervenuto l'agente per la riscossione;
ritenuto di condividere l'interpretazione della citata disposizione normativa fatta propria dalla corte di legittimità secondo cui: “17.- Con la norma in questione, invece,
il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La
disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n.26283);
ritenuto che -per le ragioni diffusamente espresse dalla Corte di cassazione nella pronuncia da ultimo indicata che non sono state oggetto di contestazioni in punto di diritto nella presente sede- stante l'indicazione tassativa delle ipotesi indicate dal legislatore non può affermarsi la sussistenza di un interesse ad agire in fattispecie diverse da quelle volute dalla legge;
ritenuto che -nella specie- parte appellante non ha dedotto l'esistenza di un interesse ad agire, né ha dedotto di rientrare in una delle categorie indicate dal legislatore;
ritenuto -quindi- che ai fini della cd. soccombenza virtuale (in relazione a cui avrebbe dovuto essere regolamentata la statuizione sulle spese) avrebbe dovuto essere confermata la statuizione in punto di inammissibilità all'opposizione proposta dall'odierna parte appellante già resa dal giudice di pace;
ritenuto che
non osta alla conclusione che precede quanto dedotto nel merito
(segnatamente la prescrizione del credito) da parte opponente proprio perché l'azione non avrebbe proprio potuto essere proposta;
ritenuto -infatti- che: "il giudicato implicito, non si forma, per omessa impugnazione, sulla questione afferente l'inammissibilità del ricorso, essendo limitato alle questioni ed agli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito, mentre non è configurabile in relazione alle questioni pregiudiziali all'esame del merito ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione giudiziaria" (Sez. 5, n. 32805 del 19/12/2018, Rv. 652137-01)” (Cassazione civile sez.
trib., 03/12/2024, n.30952; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III,
25/09/2024, n.25639 che ha altresì chiarito come: “non si forma giudicato implicito sulla questione dichiarata o implicitamente ritenuta assorbita in appello, posto che non ne è consentita la riproposizione in sede di legittimità (neppure con ricorso incidentale condizionato) e, nel caso di cassazione della sentenza, detta questione rimane impregiudicata e può essere dedotta davanti al giudice di rinvio”);
ritenuto -quanto alla regolamentazione delle spese- che la soccombenza
(virtuale) di parte appellante in relazione a sette delle dieci cartelle impugnate, oltre che la duplice novella legislativa intervenute nelle more del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello pur se con diversa motivazione;
COMPENSA integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 20.03.2025
Il giudice
(Lucia De Bernardin)
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 20/03/2025 è presente l'avv. Fontanella GIANLUCA, per parte appellante, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude come in atti.
E' altresì presente l'avv. Luca Ricolfi in sostituzione dell'avv. SUMMA ROSANNA, per il quale si riporta ai propri scritti difensivi insistendo per la compensazione CP_1
delle spese.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 12.08, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin) N. R.G. 41692/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 41692 /2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. FONTANELLA GIANLUCA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. SUMMA ROSANNA
giusta procura in atti;
APPELLATA
E
(C.F. ); CP_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
E
C.F ); Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 16442/2021 depositata in data 10.6.2021, Parte_1
ha chiesto: “Voglia l'Ecc. mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di rinvio,
[...]
accertare e dichiarare la soccombenza virtuale delle parti oggi opposte con riferimento alla domanda di annullamento dei RUOLI 0005562, 0004976, 0015187,
0016908, 0016912, 0003500, 004459 per i motivi articolati nell'originario atto di appello e per l'effetto dell'accoglimento integrale, ancorchè parzialmente virtuale, della domanda svolta dall'originaria parte opponente nei confronti di tutte le parti convenute, condannare le odierne parti appellate in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese del primo grado, del secondo grado e del grado di legittimità e del presente grado di rinvio in misura pari alla nota spese che si depositerà nel corso del presente grado di giudizio e comunque in misura conforme al DM 55/2014, con distrazione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”. Rilevato che:
1) Con citazione in opposizione l'odierna appellante ha proposto opposizione,
innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso plurime cartelle di pagamento e ruoli esattoriali riferiti a sanzioni amministrative emesse per conto del
(oggi e deducendo CP_5 CP_3 Controparte_4
l'intervenuta prescrizione dei crediti recati in svariati di cui era venuta a conoscenza in occasione di un accesso presso gli sportelli del concessionario per la riscossione;
2) Il Giudice di Pace di con sentenza n. 14088/2018 ha dichiarato CP_3
inammissibile l'opposizione in quanto: “alla luce della documentazione prodotta (estratto di ruolo) risulta che, al momento della proposizione del rimedio ex art. 615 c.p.c. non fosse stata minacciata l'esecuzione con formale intimazione ad adempiere nei confronti dell'opponente con conseguente inapplicabilità dello strumento di tutela previsto dalla disposizione citata...L'estratto di ruolo, in particolare, è un documento formato dal concessionario che non contiene alcuna pretesa impositiva e tale inidoneità
determina la non impugnabilità dello stesso.....(…) spese compensate”;
3) L'appello proposto avverso la predetta pronuncia è stato definito dal tribunale di Roma (RG 30503/2018) con la sentenza n.13020/2019 recante la seguente motivazione: “si sottolinea come dei dieci ruoli impugnati per 7 di essi deve essere dichiarata di ufficio cessata la materia del contendere per carenza di interesse atteso il disposto del DL 119/18 convertito in L. 136/2018 in quanto relativi a periodi 2008/2010. Al contrario con riferimento a 3 ruoli ovvero n.
0019080, n. 0013591 e 0015026 – relativi a periodi 2011/2012 – deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione atteso che le cartelle relative risultano notificate nel 2012, e l'estratto acquisito nel 2018 ovvero decorsi 6 anni senza ulteriori atti interruttivi (…) atteso l'accoglimento parziale della cartella solo relativamente a tre ruoli appare equo compensare le spese di giudizio (…)
PQM
1) dichiara la cessata materia del contendere relativamente ai ruoli n. 000562, 0004976, 0015187, 0016908, 0016912,
0003500, 004459; 2) dichiara prescritto il credito di cui ai ruoli n. 0019080,
n. 0013591 e 0015026, 3) compensa le spese di giudizio”;
4) Avverso tale pronuncia l'odierna parte appellante ha proposto ricorso per cassazione accolto con ordinanza n. 16442/2021 con la seguente motivazione: “il primo motivo è fondato. Il tribunale ha dato atto che per sette cartelle era intervenuta la cessazione della materia del contendere a seguito dello stralcio dei debiti ai sensi dell'art. 4 D.L. 119/2018, trattandosi di carichi maturati nel periodo anteriore al 2010. La citata disposizione prevede, al primo comma, che i debiti di importo residuo - alla data di entrata in vigore del decreto - fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, sono automaticamente annullati. Il suddetto annullamento, effetto di una definizione agevolata delle controversie mediante la cd. "pace fiscale",
non può equipararsi ad un rigetto parziale dell'opposizione ai fini della pronuncia sulle spese, pronuncia quest'ultima semmai configurabile solo ove, all'esito di una valutazione di infondatezza dei motivi di opposizione, il tribunale avesse ritenuto l'opponente virtualmente soccombente. Poiché
invece, nessuna valutazione in tal senso emerge dalla sentenza, era esclusa la possibilità di ravvisare la soccombenza reciproca delle parti e di disporre,
su tali basi, la compensazione di entrambi i gradi di causa. Sarà compito del giudice del rinvio valutare se dette modalità di annullamento (diverse dalla definizione agevolata ex art. 6 D.L: 193/2016, per le quali si è già stabilito che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente: Cass. 24083/2018) possano comunque giustificare la conferma della decisione. È accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
Corte di Cassazione -
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità”;
5) Il presente procedimento costituisce giudizio in riassunzione innanzi al tribunale nella funzione di giudice di appello;
rilevato che costituendosi nel presente procedimento dell Controparte_2
ha dedotto -fra le altre cose e per quanto di interesse per la presente
[...]
motivazione-: l'inammissibilità della richiesta di condanna al pagamento delle spese del primo grado e la sussistenza dei motivi che giustificano e impongono la compensazione delle spese di lite in ragione della norma sopravvenuta (dl 119/2018)
sullo stralcio e azzeramento cartelle;
rilevato che l'agente per la riscossione ha così concluso: “In via preliminare: rigettare la richiesta di condanna alle spese di lite dell per il primo e secondo CP_2 grado, dichiarando la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 secondo comma c.p.c. (per mutamento della giurisprudenza e per novità della questione trattata, stante la sopravvenuta norma di legge, DL 119/2018); In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di applicazione del principio della soccombenza virtuale o comunque di condanna anche parziale, si chiede di considerare, sia la parziale soccombenza di controparte (non integralmente vittoriosa) nonché ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 la parziale vittoria di controparte e la corrispondente soccombenza nonché l'applicazione, in ogni caso, dei valori minimi, con le riduzioni massime di tariffa ai sensi del DM 55/2014 per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese e compenso di questo giudizio”;
rilevato che nel giudizio di appello RG 30503/2018 l'agente per la riscossione ha insistito per la declaratoria di inammissibilità della proposizione di giudizi aventi ad oggetto somme iscritte al ruolo per carenza di interesse ad agire;
rilevato che il d.l.119/2018 convertito in data 13 Dicembre 2018 pubblicato in
GU il 18.1.2.2018 in Legge n. 136/18 del D.L. 119/18 contenente la norma sulla cd pace fiscale la quale all'art. 4, comma primo, testualmente dispone quanto segue: “I
debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già
intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.
L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”; rilevato che rilevato che con sentenza n.190/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione a tale disposizione;
ritenuto che -come già ritenuto da questo ufficio-: “la disciplina in questione si applica anche alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dei richiami di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 e 206 D. Lgs. n.
285/1992, deve aggiungersi che l'anzidetta norma qualifica l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, sicché la norma si applica anche ai processi pendenti in quanto incide sulla sentenza che è
ancora da emettersi (in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283:
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”)” (sentenza emessa nel giudizio R.G. 50672/2021);
rilevato che non avendo la parte nemmeno dedotto di rientrare in una delle categorie di cui al citato art. 12, comma 4 bis, deducendo -invece- quale interesse ex art.100 cpc quello di ottenere una pronuncia che -in caso di esito a lui favorevole- gli consentirebbe di ripetere quanto pagato in un giudizio di esecuzione forzata nell'ambito del quale era intervenuto l'agente per la riscossione;
ritenuto di condividere l'interpretazione della citata disposizione normativa fatta propria dalla corte di legittimità secondo cui: “17.- Con la norma in questione, invece,
il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La
disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n.26283);
ritenuto che -per le ragioni diffusamente espresse dalla Corte di cassazione nella pronuncia da ultimo indicata che non sono state oggetto di contestazioni in punto di diritto nella presente sede- stante l'indicazione tassativa delle ipotesi indicate dal legislatore non può affermarsi la sussistenza di un interesse ad agire in fattispecie diverse da quelle volute dalla legge;
ritenuto che -nella specie- parte appellante non ha dedotto l'esistenza di un interesse ad agire, né ha dedotto di rientrare in una delle categorie indicate dal legislatore;
ritenuto -quindi- che ai fini della cd. soccombenza virtuale (in relazione a cui avrebbe dovuto essere regolamentata la statuizione sulle spese) avrebbe dovuto essere confermata la statuizione in punto di inammissibilità all'opposizione proposta dall'odierna parte appellante già resa dal giudice di pace;
ritenuto che
non osta alla conclusione che precede quanto dedotto nel merito
(segnatamente la prescrizione del credito) da parte opponente proprio perché l'azione non avrebbe proprio potuto essere proposta;
ritenuto -infatti- che: "il giudicato implicito, non si forma, per omessa impugnazione, sulla questione afferente l'inammissibilità del ricorso, essendo limitato alle questioni ed agli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito, mentre non è configurabile in relazione alle questioni pregiudiziali all'esame del merito ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione giudiziaria" (Sez. 5, n. 32805 del 19/12/2018, Rv. 652137-01)” (Cassazione civile sez.
trib., 03/12/2024, n.30952; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III,
25/09/2024, n.25639 che ha altresì chiarito come: “non si forma giudicato implicito sulla questione dichiarata o implicitamente ritenuta assorbita in appello, posto che non ne è consentita la riproposizione in sede di legittimità (neppure con ricorso incidentale condizionato) e, nel caso di cassazione della sentenza, detta questione rimane impregiudicata e può essere dedotta davanti al giudice di rinvio”);
ritenuto -quanto alla regolamentazione delle spese- che la soccombenza
(virtuale) di parte appellante in relazione a sette delle dieci cartelle impugnate, oltre che la duplice novella legislativa intervenute nelle more del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello pur se con diversa motivazione;
COMPENSA integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 20.03.2025
Il giudice
(Lucia De Bernardin)