Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/06/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2978/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Annabella Gaia Rosati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
La casa coniugale di proprietà del marito rimane definitivamente assegnata allo stesso. La moglie si è da allora trasferita in immobile di sua proprietà sito in Monza via Beethoven 4, ove coabita con le figlie.
La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori stabilendo che la Per_1 Per_ stessa, unitamente ad , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, conviva con la madre;
Per_ Il padre potrà vedere le figlie e quando lo desidera, previo accordo con la moglie e Per_1 con preavviso di almeno 24 ore, compatibilmente con gli impegni della madre e la volontà delle ragazze e comunque salvo migliori accordi fra i coniugi - a week end alternati dal venerdì a di scuola fino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola ed almeno due pomeriggi infrasettimanali cenando e pernottando con le ragazze;
Padre e figlie trascorreranno, inoltre, insieme la metà delle vacanze estive da concordare entro il 30
Aprile di ogni anno. Trascorreranno, altresì, durante le festività natalizie una settimana consecutiva
Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori in misura non inferiore ad € 1.000,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese mediche non mutuabili, delle spese scolastiche, ivi compresa la mensa scolastica e delle attività sportive necessarie per le figlie purché concordate tra i coniugi e debitamente documentate, secondo quanto stabilito dal Protocollo in essere avanti il
Tribunale di Monza che qui si intende integralmente ritrascritto;
I coniugi si dichiarano reciprocamente soddisfatti delle condizioni di cui al presente atto che vengono dagli stessi accettate, sottoscritte e considerate congrue.
Tanto premesso congiuntamente
RICORRONO all'Ill.mo sig. Presidente del Tribunale di Monza affinché, premessi gli incombenti di legge, Voglia accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 n°2 lett. b) Legge1/12/1970 n°898 e per l'effetto: dichiarare con sentenza ex artt. 1 e 4 comma 16 Legge n°898/1970, lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Milano in data 3 gennaio 2004, Atto N. 17 parte 1 - anno 2004 - Comune di MILANO (MI), in regime patrimoniale di separazione dei beni, tra i ricorrenti;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, a mezzo rituale comunicazione della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione ed annotazione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici.
Spese ed onorari del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.
LE PARTI DICHIARANO ESPRESSAMENTE CON IL PRESENTE ATTO DI RINUNCIARE
ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA CAMERALE E DI RINUNCIARE ALLA
COMPARIZIONE PERSONALE IN UDIENZA, DICHIARANDO DI NON AVERE ALCUNA
INTENZIONE DI RICONCILIARSI E DI ESSERE SODDISFATTI DELLE CONDIZIONI DI
CUYI AL PRESENTE RICORSO DEBITAMENTE SOTTOSCRITTE.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 6 giugno 2013 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Milano in data 03.01.2004 (atto n. 17, Parte I, Anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 05.05.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti