Articolo 1 della Legge 18 ottobre 1955, n. 995
Versione
23 novembre 1955
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 16 ottobre 1954, n. 1043 , relative alla proroga, del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956.

Entrata in vigore il 23 novembre 1955