Art. 1. Articolo unico.
Le disposizioni di cui alla legge 16 ottobre 1954, n. 1043 , relative alla proroga, del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956.
Le disposizioni di cui alla legge 16 ottobre 1954, n. 1043 , relative alla proroga, del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956.