TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/10/2025, n. 5219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5219 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/13189
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13189/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CATANIA, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_2
Avv.ti ANTONIO ADALBERTO CARANI e DANIELA TORRISI, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(P.I. ), elettivamente domiciliata in CATANIA, VIA CP_1 C.F._2
VECCHIA OGNINA N. 142/B, rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMO GIUSINO, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.04.2025, le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
onde sentirne accertare la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni arrecati al proprio CP_1
appartamento, sito al secondo piano dello stabile condominiale in Catania, Via Giaconia n. 10, dalle infiltrazioni meteoriche promananti da aree comuni dell'edificio, come accertati anche nel corso del procedimento di ATP incardinato innanzi a questo Tribunale (n. 699/2020 R.G.), e la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati in €.7.478,95, quale quota parte delle spese per i lavori di ripristino delle parti ammalorate e delle spese processuali per il prodromico procedimento di ATP in cui sono stati accertati i danni) e non patrimoniali (quantificati in €.5.500,00,
quale quota parte del danno da mancato godimento dell'immobile, danno morale ed esistenziale)
sofferti.
Si è costituita tardivamente in giudizio la convenuta, la quale ha resistito alle domande attoree,
contestandone integralmente la fondatezza e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa con assunzione di prova testimoniale e disposta l'acquisizione d'ufficio del fascicolo concernente il predetto procedimento di ATP, alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni del 23.04.2025 questo decidente, preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti,
ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Conclusa la concisa esposizione in punto di fatto, in diritto le domande di parte attrice si appalesano parzialmente fondate e devono, dunque, essere accolte, seppur nei limiti delle motivazioni che seguono.
Preliminarmente, deve revocarsi la dichiarazione di contumacia della convenuta, costituitasi in giudizio successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti.
Ciò premesso, la fattispecie oggetto del contendere può essere inquadrata nell'alveo della responsabilità extra-contrattuale per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la quale “(…) è di natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (…)” (così, per tutte e da ultimo, Cass. Civ. 30/01/2025 n. 2148). In particolare, per ciò che concerne specificamente il danno da infiltrazioni promananti da parti comuni la giurisprudenza di legittimità è CP_2
consolidata nel ritenere la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. sia del che del CP_3
singolo condomino, responsabili in solido della manutenzione di tali aree (in tal senso, arg. da Cass.
Civ. 11/10/2024 n. 26521).
Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza della Corte nomofilattica ha precisato che “La
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per
la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in
custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed
inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode.” (in tal senso, per tutte, Cass. Civ. SS.UU. 30/06/2022
n. 20943).
Orbene, nel caso in esame parte attrice ha compiutamente adempiuto all'onere probatorio a proprio carico, fornendo prova sia della sussistenza del danno, sia della sua derivazione causale dalle parti comuni dell'edificio, ossia le cose in custodia (anche) della convenuta.
Quanto al primo profilo, sia la produzione fotografica in atti (allegata sia alla perizia di parte, sia alla relazione di CTU redatta in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo, ritualmente acquisita in questo giudizio e, come tale, liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite: in tal senso, tra tante, Cass. Civ. 24/03/2023 n. 8496 e Cass. Civ. 20/05/2025 n. 13385), sia le dichiarazioni dei testi escussi hanno confermato la sussistenza dei lamentati danni.
Altrettanto raggiunta può ritenersi la prova con riferimento al nesso causale tra i danni e le infiltrazioni promananti dalle aree comuni, per come accertato dalla relazione tecnica del CTU in sede di ATP (v. CTU, pag. 11: “i danni evidenziati nella presente relazione dipendono esclusivamente dalle infiltrazioni di acque meteoriche (…)”).
Di contro, la convenuta non ha fornito (per vero, neppure allegato) una prova liberatoria tale da escludere la propria responsabilità ex art. 2051 c.c., sicchè non può che essere dichiarata la sussistenza di tale fattispecie di responsabilità.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria, può essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti dal mancato godimento, mentre deve essere rigettata quella avente ad oggetto i danni non patrimoniali.
Sotto il primo profilo, deve riconoscersi il diritto dell'attore al ristoro sia dei danni conseguenti alle spese per la riparazione dei danni, sia di quelli consequenziali alle spese legali e processuali sopportate per il procedimento di ATP propedeutico a questo giudizio. Quanto alle prime, si tratta degli interventi individuati dal CTU nella propria relazione e necessari sia per eliminare le cause di danno, sia per ripristinare l'immobile danneggiato: di tutte tali spese, l'attore ha fornito prova dell'effettivo esborso, sicchè non v'è ragione per escluderne il risarcimento. Per quanto riguarda le spese processuali del procedimento di ATP, anche con riferimento ad esse la domanda appare fondata,
alla luce del consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui le spese del procedimento di ATP ante causam sono a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito come spese giudiziali, da porre, di regola, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.
Per tali causali, quindi, la convenuta deve essere condannata al risarcimento in favore dell'attore della complessiva somma di €. 7.478,95, quale quota delle spese complessivamente affrontate dal e nei limiti della domanda spiegata da quest'ultimo. Tuttavia, trattandosi di obbligazione di Pt_1
valuta e non di valore, sulla somma così come liquidata devono riconoscersi gli interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo, ma non anche la rivalutazione monetaria, non avendo l'attore dimostrato di aver subito un “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (in tal senso, tra tante, Cass. Civ. 01/03/2016 n. 4039).
La domanda va invece rigettata sotto il triplice profilo del danno da mancato godimento dell'immobile e dei danni morale ed esistenziale, per mancata prova del presunto pregiudizio sofferto.
Invero, con riferimento alla prima voce di danno, sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte nomofilattica del 2022 la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il pregiudizio risarcibile in caso di mancato godimento di un immobile, che è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa a causa della violazione del diritto stesso, deve essere quanto meno allegato dall'attore (in tal senso, Cass. Civ. SS.UU. 15/11/2022 n. 33645, Cass. civ.
03/04/2025 n. 8868 e Cass. Civ. 23/10/2024 n. 27553). Nel caso di specie, l'attore non ha allegato
(né men che meno provato) il diritto di godimento perduto, emergendo, di contro, dalle deposizioni dei testimoni che il ha continuato sempre ad abitare l'immobile, seppur durante il periodo in Pt_1
cui era danneggiato (v. dichiarazioni del teste all'udienza del 28.02.2024: “L'appartamento Tes_1
inoltre era regolarmente abitato, dal 2015 dall'attore con i suoi genitori e poi dal solo attore
[...]
.”). Pt_1
Altrettanto inadempiuto va dichiarato l'onere della prova gravante su parte attrice con riferimento ai danni esistenziali e morali.
Premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare sul piano della prova tanto l'aspetto interiore del danno (cd. danno morale) quanto il suo
impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (cd. danno esistenziale o danno alla vita di
relazione, da intendersi come danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e
della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un
diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in
concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e perciò autonomamente
risarcibili, in quanto provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Cass.
Civ. 24/08/2023 n. 25191), nella fattispecie oggetto del contendere il non ha neppure allegato Pt_1
in cosa debba sostanziarsi il pregiudizio subito a causa dell'altrui condotta ingiusta, così contravvenendo ai principi di allegazione e prova di cui all'art. 2697 c.c. (sulla necessità quanto meno di allegazione del pregiudizio non patrimoniale sofferto, per tutte, Cass. Civ. SS.UU. 01/02/2017 n.
2611). Né tale omissione può essere efficacemente colmata con il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., la quale va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al
quantum, ferma restando la dimostrazione dell'an (cfr. Cass. Civ. 17/10/2016 n. 20889).
Infine, deve essere altresì rigettata la domanda dell'attore di condanna di parte convenuta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ed infatti, dalla mera infondatezza delle contestazioni di parte convenuta, peraltro nella fattispecie non integrale, non può per ciò solo ritenersi sussistente quell' “abuso dello strumento processuale”, che invece sussiste quando la parte agisce o resiste in giudizio pretestuosamente (così,
Cass. Civ. 23/02/2021 n. 4905) e che il legislatore ha inteso sanzionare con la suddetta disposizione codicistica. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità “La responsabilità aggravata ai
sensi dell' art. 96 c.p.c. , comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima
norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano
soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di
violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche
manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di
sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla
controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al
diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o
la palese infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Cass. Civ. 03/05/2022, n. 13859). Nel caso oggetto del contendere non sembrano potersi ravvisare tali elementi soggettivi nella condotta di parte convenuta, per vero comunque nemmeno allegati da parte attrice, sicchè la relativa domanda non può
trovare accoglimento. Il parziale rigetto delle domande attoree giustifica una statuizione di parziale compensazione delle spese del presente giudizio nella misura del 50%, sicchè deve essere condannata CP_1
a rifondere in favore dell'attore la metà delle spese processuali che si liquidano – in al misura ridotta
– come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (€.7.478,95, in forza del principio del
decisum), in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 al valore medio per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13189/2022 R.G.:
1) In parziale accoglimento delle domande di parte attrice, dichiara la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. di per i danni patrimoniali di cui in parte motiva CP_1
cagionati all'immobile di , sito in Catania, Via Giaconia n. 10; per l'effetto, Parte_1
condanna a risarcire in favore di la complessiva somma di CP_1 Parte_1
€.7.478,95, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) rigetta le altre domande attoree;
3) condanna al pagamento in favore dell'attore di metà delle CP_1 Parte_1
spese processuali, che si liquidano – in tal misura ridotta – in €.2.538,50 per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, ed
€.132,00 per spese vive, compensando tra le parti il restante 50%.
Così deciso in Catania, il 23 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13189/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CATANIA, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_2
Avv.ti ANTONIO ADALBERTO CARANI e DANIELA TORRISI, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(P.I. ), elettivamente domiciliata in CATANIA, VIA CP_1 C.F._2
VECCHIA OGNINA N. 142/B, rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMO GIUSINO, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.04.2025, le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
onde sentirne accertare la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni arrecati al proprio CP_1
appartamento, sito al secondo piano dello stabile condominiale in Catania, Via Giaconia n. 10, dalle infiltrazioni meteoriche promananti da aree comuni dell'edificio, come accertati anche nel corso del procedimento di ATP incardinato innanzi a questo Tribunale (n. 699/2020 R.G.), e la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati in €.7.478,95, quale quota parte delle spese per i lavori di ripristino delle parti ammalorate e delle spese processuali per il prodromico procedimento di ATP in cui sono stati accertati i danni) e non patrimoniali (quantificati in €.5.500,00,
quale quota parte del danno da mancato godimento dell'immobile, danno morale ed esistenziale)
sofferti.
Si è costituita tardivamente in giudizio la convenuta, la quale ha resistito alle domande attoree,
contestandone integralmente la fondatezza e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa con assunzione di prova testimoniale e disposta l'acquisizione d'ufficio del fascicolo concernente il predetto procedimento di ATP, alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni del 23.04.2025 questo decidente, preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti,
ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Conclusa la concisa esposizione in punto di fatto, in diritto le domande di parte attrice si appalesano parzialmente fondate e devono, dunque, essere accolte, seppur nei limiti delle motivazioni che seguono.
Preliminarmente, deve revocarsi la dichiarazione di contumacia della convenuta, costituitasi in giudizio successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti.
Ciò premesso, la fattispecie oggetto del contendere può essere inquadrata nell'alveo della responsabilità extra-contrattuale per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la quale “(…) è di natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (…)” (così, per tutte e da ultimo, Cass. Civ. 30/01/2025 n. 2148). In particolare, per ciò che concerne specificamente il danno da infiltrazioni promananti da parti comuni la giurisprudenza di legittimità è CP_2
consolidata nel ritenere la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. sia del che del CP_3
singolo condomino, responsabili in solido della manutenzione di tali aree (in tal senso, arg. da Cass.
Civ. 11/10/2024 n. 26521).
Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza della Corte nomofilattica ha precisato che “La
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per
la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in
custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed
inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode.” (in tal senso, per tutte, Cass. Civ. SS.UU. 30/06/2022
n. 20943).
Orbene, nel caso in esame parte attrice ha compiutamente adempiuto all'onere probatorio a proprio carico, fornendo prova sia della sussistenza del danno, sia della sua derivazione causale dalle parti comuni dell'edificio, ossia le cose in custodia (anche) della convenuta.
Quanto al primo profilo, sia la produzione fotografica in atti (allegata sia alla perizia di parte, sia alla relazione di CTU redatta in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo, ritualmente acquisita in questo giudizio e, come tale, liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite: in tal senso, tra tante, Cass. Civ. 24/03/2023 n. 8496 e Cass. Civ. 20/05/2025 n. 13385), sia le dichiarazioni dei testi escussi hanno confermato la sussistenza dei lamentati danni.
Altrettanto raggiunta può ritenersi la prova con riferimento al nesso causale tra i danni e le infiltrazioni promananti dalle aree comuni, per come accertato dalla relazione tecnica del CTU in sede di ATP (v. CTU, pag. 11: “i danni evidenziati nella presente relazione dipendono esclusivamente dalle infiltrazioni di acque meteoriche (…)”).
Di contro, la convenuta non ha fornito (per vero, neppure allegato) una prova liberatoria tale da escludere la propria responsabilità ex art. 2051 c.c., sicchè non può che essere dichiarata la sussistenza di tale fattispecie di responsabilità.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria, può essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti dal mancato godimento, mentre deve essere rigettata quella avente ad oggetto i danni non patrimoniali.
Sotto il primo profilo, deve riconoscersi il diritto dell'attore al ristoro sia dei danni conseguenti alle spese per la riparazione dei danni, sia di quelli consequenziali alle spese legali e processuali sopportate per il procedimento di ATP propedeutico a questo giudizio. Quanto alle prime, si tratta degli interventi individuati dal CTU nella propria relazione e necessari sia per eliminare le cause di danno, sia per ripristinare l'immobile danneggiato: di tutte tali spese, l'attore ha fornito prova dell'effettivo esborso, sicchè non v'è ragione per escluderne il risarcimento. Per quanto riguarda le spese processuali del procedimento di ATP, anche con riferimento ad esse la domanda appare fondata,
alla luce del consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui le spese del procedimento di ATP ante causam sono a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito come spese giudiziali, da porre, di regola, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.
Per tali causali, quindi, la convenuta deve essere condannata al risarcimento in favore dell'attore della complessiva somma di €. 7.478,95, quale quota delle spese complessivamente affrontate dal e nei limiti della domanda spiegata da quest'ultimo. Tuttavia, trattandosi di obbligazione di Pt_1
valuta e non di valore, sulla somma così come liquidata devono riconoscersi gli interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo, ma non anche la rivalutazione monetaria, non avendo l'attore dimostrato di aver subito un “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (in tal senso, tra tante, Cass. Civ. 01/03/2016 n. 4039).
La domanda va invece rigettata sotto il triplice profilo del danno da mancato godimento dell'immobile e dei danni morale ed esistenziale, per mancata prova del presunto pregiudizio sofferto.
Invero, con riferimento alla prima voce di danno, sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte nomofilattica del 2022 la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il pregiudizio risarcibile in caso di mancato godimento di un immobile, che è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa a causa della violazione del diritto stesso, deve essere quanto meno allegato dall'attore (in tal senso, Cass. Civ. SS.UU. 15/11/2022 n. 33645, Cass. civ.
03/04/2025 n. 8868 e Cass. Civ. 23/10/2024 n. 27553). Nel caso di specie, l'attore non ha allegato
(né men che meno provato) il diritto di godimento perduto, emergendo, di contro, dalle deposizioni dei testimoni che il ha continuato sempre ad abitare l'immobile, seppur durante il periodo in Pt_1
cui era danneggiato (v. dichiarazioni del teste all'udienza del 28.02.2024: “L'appartamento Tes_1
inoltre era regolarmente abitato, dal 2015 dall'attore con i suoi genitori e poi dal solo attore
[...]
.”). Pt_1
Altrettanto inadempiuto va dichiarato l'onere della prova gravante su parte attrice con riferimento ai danni esistenziali e morali.
Premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare sul piano della prova tanto l'aspetto interiore del danno (cd. danno morale) quanto il suo
impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (cd. danno esistenziale o danno alla vita di
relazione, da intendersi come danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e
della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un
diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in
concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e perciò autonomamente
risarcibili, in quanto provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Cass.
Civ. 24/08/2023 n. 25191), nella fattispecie oggetto del contendere il non ha neppure allegato Pt_1
in cosa debba sostanziarsi il pregiudizio subito a causa dell'altrui condotta ingiusta, così contravvenendo ai principi di allegazione e prova di cui all'art. 2697 c.c. (sulla necessità quanto meno di allegazione del pregiudizio non patrimoniale sofferto, per tutte, Cass. Civ. SS.UU. 01/02/2017 n.
2611). Né tale omissione può essere efficacemente colmata con il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., la quale va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al
quantum, ferma restando la dimostrazione dell'an (cfr. Cass. Civ. 17/10/2016 n. 20889).
Infine, deve essere altresì rigettata la domanda dell'attore di condanna di parte convenuta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ed infatti, dalla mera infondatezza delle contestazioni di parte convenuta, peraltro nella fattispecie non integrale, non può per ciò solo ritenersi sussistente quell' “abuso dello strumento processuale”, che invece sussiste quando la parte agisce o resiste in giudizio pretestuosamente (così,
Cass. Civ. 23/02/2021 n. 4905) e che il legislatore ha inteso sanzionare con la suddetta disposizione codicistica. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità “La responsabilità aggravata ai
sensi dell' art. 96 c.p.c. , comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima
norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano
soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di
violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche
manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di
sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla
controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al
diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o
la palese infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Cass. Civ. 03/05/2022, n. 13859). Nel caso oggetto del contendere non sembrano potersi ravvisare tali elementi soggettivi nella condotta di parte convenuta, per vero comunque nemmeno allegati da parte attrice, sicchè la relativa domanda non può
trovare accoglimento. Il parziale rigetto delle domande attoree giustifica una statuizione di parziale compensazione delle spese del presente giudizio nella misura del 50%, sicchè deve essere condannata CP_1
a rifondere in favore dell'attore la metà delle spese processuali che si liquidano – in al misura ridotta
– come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (€.7.478,95, in forza del principio del
decisum), in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 al valore medio per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13189/2022 R.G.:
1) In parziale accoglimento delle domande di parte attrice, dichiara la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. di per i danni patrimoniali di cui in parte motiva CP_1
cagionati all'immobile di , sito in Catania, Via Giaconia n. 10; per l'effetto, Parte_1
condanna a risarcire in favore di la complessiva somma di CP_1 Parte_1
€.7.478,95, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) rigetta le altre domande attoree;
3) condanna al pagamento in favore dell'attore di metà delle CP_1 Parte_1
spese processuali, che si liquidano – in tal misura ridotta – in €.2.538,50 per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, ed
€.132,00 per spese vive, compensando tra le parti il restante 50%.
Così deciso in Catania, il 23 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011