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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/04/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2185/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 16.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene. attrice
contro
(CF: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Domenico Truncellito. convenuto
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha evocato in Parte_1 giudizio il al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 pagamento dei crediti portati da n. 25 fatture relative alla fornitura di energia elettrica emesse da Eni Gas e Luce S.p.A. e da Enel Energia S.p.A. di cui parte attrice è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione dei crediti pro soluto. A tal proposito, ha chiesto, oltre alla sorte capitale, anche gli interessi di mora sulla sorte capitale;
gli interessi anatocistici ex artt. 1283 e 1284 c.c.; il risarcimento dei costi di recupero del credito ex art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/02; ulteriori interessi moratori, interessi anatocistici e risarcimento costi di recupero credito portati nelle c.d. “Note di Debito Interessi”.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: r le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per Parte_1
l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 19.234,50 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna
“Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 , per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, ad eccezione delle fatture emesse da Enel Energia S.p.A.; V. € 11.689,00 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. :
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. l'importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse Parte_1 ritenuta dovuta a per: Parte_1
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora ” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
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- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse Parte_1 ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto Parte_1 al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
2. Si è costituito in giudizio il il quale ha chiesto il Controparte_1 rigetto della domanda attorea per intervenuta estinzione del debito avvenuta in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione. Ha chiesto altresì la decurtazione delle somme riportate nelle fatture afferenti a periodi successivi alla disattivazione dei relativi punti POD.
Inoltre, ha rilevato che gli interessi di mora e, di conseguenza, quelli anatocistici prodotti dagli interessi moratori, trattandosi di crediti versa la P.A., andrebbero fatti decorrere non dalla data di scadenza delle singole fatture per come richiesto dalla parte attrice, bensì dalla data di messa in mora dell'Ente convenuto.
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3. Secondo i ben noti principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533). Nel caso in disamina la parte attrice ha provato la fonte del suo diritto avendo prodotto i contratti di fornitura stipulati tra la Eni S.p.A. e il Controparte_1
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del 31.5.2011, nonché quello stipulato tra la Enel Energia S.p.A. e il CP_1 datato 5.11.2015. Controparte_1
La ha altresì prodotto in allegato alla memoria ex art. 183 comma Parte_1
6 n. 1 c.p.c., i vari contratti di cessione dei crediti pro soluto intervenuti. Nello specifico risultano agli atti: il contratto di cessione del 26.06.2017 (Rep. n. 227.494 - Racc. n. 72.892) intercorso tra Enel Energia S.p.A. e Controparte_2
il successivo contratto di cessione del 2.7.2018 (n. 27451) intercorso tra
[...] quest'ultima e la il contratto di cessione del 10.4.2018 Parte_2
(Rep. n. 34370) stipulato da Eni Gas e Luce S.p.A. e il Parte_2 contratto di cessione del 30.6.2017 (Rep. n. 17933) sottoscritto dalla Eni S.p.A. e dalla Sace FCT S.p.A.; i successivi contratti di cessione del 2.5.2017 (n. 16155) e del 3.7.2017 (n. 26107) intercorsi tra quest'ultima e la Parte_2
In tutti gli atti di cessione richiamati è riportato in modo chiaro l'oggetto della cessione con l'elencazione specifica e dettagliata di tutte le fatture cedute, ivi incluse quelle azionate nel presente giudizio. Ciò premesso, si ritiene che il abbia dimostrato che Controparte_1 talune delle fatture azionate (nn. M146647512, M146774933, G166006474, M127037058, M146123991, M146238633, M146415203, M146449899, M146499553, 4800611135, 4800722151, 4800722522, 4800722523, 4800722524, 4800723386, 4800724543, 4800725263, 4800733966, 4800861334, 4800479618, 4800484354 e 4800484357) afferiscono, in tutto o in parte, a periodi successivi alla disattivazione dei relativi punti POD. Invero l'Ente ha prodotto agli atti di causa le richieste di disattivazione con decorrenza iniziale dall'ottobre del 2010 relativamente ai punti POD IT001E780375671, IT001E760889393, IT001E00258824; la raccomandata A/R contenente la richiesta di disattivazione ricevuta dalla Enel Energia S.p.A. in data 22.10.2012; nonché la lettera di riscontro da parte dell'Enel Energia S.p.A. datata 8.11.2012 in cui la stessa ha dato atto delle precedenti richieste pervenute da parte del Comune di ed ha confermato la cessazione delle utenze di cui Controparte_1 ai punti POD indicati a far data dal 30.9.2011 così esprimendosi: “provvedendo per ristabilire la corretta situazione contabile allo storno per le fatture emesse per il periodo che va dal 01.12.2010 fino alla data di cessazione”. La parte attrice ha svolto sul punto contestazioni oltremodo generiche;
non ha provato che tali fatture afferiscano a periodi diversi, ovvero a numeri POD differenti ed attivi. Anzi, dalla disamina comparata del prospetto versato in atti dall'attrice (doc. 2) e delle determine prodotte dalla parte convenuta si evince che gli importi richiesti per tali fatture corrispondono a quelli già giustamente decurtati dal proprio CP_1 perché riferibili a periodi in cui i POD erano stati disattivati e dunque la fornitura non era attiva. Ne consegue che nulla è dovuto dal in relazione alle sopra richiamate CP_1 fatture. Per quanto concerne le fatture nn. E156015008 e E156019415 è la stessa parte attrice ad indicare nei propri prospetti come saldo residuo a lei dovuto € 0,00.
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Rimane unicamente dovuto l'importo di € 481,12 di cui alla Fattura n. M126104307 del 10/03/2012. Non vi è infatti alcuna prova che lo stesso sia già stato pagato dall'Ente in quanto i mandati di pagamento n. 933/2013 e n. 351/2014 menzionati nella Determina n. 42 del 27. 1.2017 non risultano in atti. In conclusione, sulla scorta di quanto esposto, il deve Controparte_1 essere condannato al pagamento in favore della parte attrice dell'importo di € 481,12 in linea capitale.
3.1. Su tale importo sono dovuti gli interessi ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, ma non con decorrenza ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002. Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale al quale questo Giudice intende aderire, “su tale importo devono essere calcolati gli interessi di mora, nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, seppure con decorrenza dal giorno della costituzione in mora del convenuto, da ritenersi avvenuta con il sollecito di pagamento inviato dall'attrice, a mezzo pec, al Comune in data 6 giugno 2019 (v. doc. 7, 7 b e 7 c allegati all'atto di citazione), e non con decorrenza a partire dalla data di scadenza di ogni singola fattura, come invece domandato da parte attrice. Infatti, gli interessi moratori sulle somme dovute dalla P.A., in ragione della natura "querable" di tali obbligazioni, non decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di adempimento, ex art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., bensì dalla data di formale costituzione in mora, da eseguirsi mediante intimazione scritta ai sensi del comma 1 della medesima disposizione” (Cass. n. 19084/2015; Cass. n. 5066/2009; Tribunale Pavia, 2 dicembre 2021, n. 1518; cfr. anche Cass. Civ., sez. I, 29 dicembre 2020, n. 29776, secondo cui “quanto alla disciplina degli interessi moratori, la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che in mancanza di prova dell'esistenza di patto contrario al disposto di cui all'art. 1282 c.c., comma 2, sui debiti delle pubbliche amministrazioni sono dovuti i soli interessi moratori, con decorrenza dalla data della costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui all'art. 1219 c.c., comma 1 atteso che, in relazione a tali debiti pecuniari, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182 c.c., comma 3, che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura querable dell'obbligazione comporta che il ritardo nei pagamenti non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora ex re, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 (sez. 3, n. 5066 del 03/03/2009, Rv. 607654 - 01; sez. 3, n. 19320 del 03/10/2005, Rv. 586508 01; sez. 1, n. 19084 del 25/09/2015, Rv. 636676 - 01)”). Pertanto, trattandosi di credito verso una pubblica amministrazione, gli interessi decorrono dalla data di messa in mora. Nel caso in disamina l'attrice non ha provato di avere inviato al convenuto CP_1 dei solleciti di pagamento prima dell'introduzione del presente giudizio, sicché gli interessi possono essere fatti decorrere dal 22.9.2022, data di notifica dell'atto di citazione. Per come richiesto da parte attrice, ai sensi dell'art. 1283 c.c., su tali interessi, limitatamente a quelli maturati da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione, sono dovuti anche gli interessi anatocistici, da calcolarsi al medesimo tasso ex art. 1284 comma 4 c.c..
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3.2. Per quel che riguarda, poi, l'importo di euro 40,00 previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, deve tenersi conto di quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, terza sezione, nella sentenza del 20.10.2022, la quale, fornendo l'esegesi dell'art. 6 della Direttiva n. 2011/7/UE -recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs. n. 192/2012, a modifica ed integrazione del D. Lgs. n. 231/2002 - ha osservato che “da un'interpretazione letterale e contestuale di tale disposizione risulta che l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento per i costi di recupero, è dovuto al creditore che abbia adempiuto i propri obblighi per ogni pagamento non effettuato alla scadenza a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, attestato in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento, e il ritardo è imputabile al debitore”. Va, quindi, riconosciuto alla parte attrice l'ulteriore importo di € 40,00, per l'unica fattura i cui importi sono stati riconosciuti come dovuti nel presente giudizio.
3.3. Infine, le domande di parte attrice relative ai crediti indicati nelle “Note debito interessi” devono essere rigettate in quanto infondate. Tali note hanno ad oggetto gli interessi moratori che sarebbero maturati a favore agli Enti fornitori -trasferiti all'attrice a mezzo delle cessioni- a fronte del ritardato pagamento da parte del convenuto di alcune fatture, diverse da quelle per le quali è stato domandato il pagamento. Come poc'anzi esposto, nei contratti con la Pubblica Amministrazione, gli interessi moratori decorrono dalla data della costituzione in mora mediante intimazione scritta al debitore (cfr. anche Cass. n. 29776/2020). Nel caso di specie “Parte attrice non ha fornito prova alcuna circa l'avvenuta costituzione in mora del convenuto ad opera degli Enti fornitori, destinatari del pagamento delle fatture CP_1 da cui dovrebbero originare gli interessi moratori in questione, di talché tali interessi non hanno mai iniziato a decorrere e, per logica conseguenza, non possono considerarsi oggetto delle predette cessioni. A fronte della rilevata inesistenza dei citati crediti, dunque, va da sé che nessuna pretesa può essere, al riguardo, azionata da parte attrice” (Tribunale Pavia, 2 dicembre 2021, n.
1518). In altri termini, in assenza di prova, in ordine all'avvenuta costituzione in mora del per tali fatture pagate in ritardo, alcun importo a titolo di interessi CP_1 moratori può essere riconosciuto a tale titolo. Per gli stessi motivi sopra indicati, non sono dovuti gli interessi anatocistici ex artt. 1283 e 1284 c.c. ed il risarcimento dei costi di recupero del credito ex art. 6 comma 2 D.Lgs n. 231/02 portati dalla c.d. “Nota Debito Interessi”.
4. Il parziale accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione delle spese di lite ex art. 92 comma 2 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE
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nei limiti di cui in motivazione la domanda proposta da Parte_1
CONDANNA il in persona del Sindaco p.t., al pagamento di € 481,12 Controparte_1 in linea capitale, oltre interessi ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 dal 22.9.2022 al saldo, oltre, su tali interessi, limitatamente a quelli maturati da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione, interessi anatocistici, al medesimo tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, dalla data di notifica della citazione al saldo;
CONDANNA il in persona del Sindaco p.t., al pagamento di € 40,00 Controparte_1 ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/02;
RIGETTA le ulteriori domande attoree;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 16/04/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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