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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/06/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza– Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1134/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
10.3.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: responsabilità ex articolo 2051 c.c. tra
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._1
Stradella (PV) al Viale Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 1/A; , C.F CP_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Carducci n. 5; , C.F. nato a Controparte_3 C.F._3
AL ES (CS) il 18.04.1959 e residente in [...]; , C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._4
ed ivi residente a[...]; , C.F. Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 19, in qualità di eredi legittimi di , C.F. , nata a Persona_1 C.F._6
AL ES il 11.03.1947, C.F. , Controparte_4 C.F._7
nato a [...] ed ivi residente a[...];
C.F. , nato a [...] il Controparte_5 C.F._8
19.05.1968 ed ivi residente a[...]; C.F. CP_6
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Staffa n. 5; attori; nei confronti di: , nata a [...] il [...] con Codice Fiscale ed Parte_3 C.F._10
ivi residente in [...] e , nata a [...] il Parte_4
13.7.1975 con codice fiscale n. , ed ivi domiciliata in Via Motta 5, C.F._11
rappresentate e difese dall'Avv. Carlo Maria Gallo;
convenute nonché
, nata a [...] il [...], C.F. CP_7 C.F._12 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_8 C.F._13
residenti a [...], nato a [...] il E_
23/08/1958, ivi residente alla piazza Chiatto Beniamino n. 3, C.F. ; C.F._14
, nata a [...] il [...], ivi residente alla piazza Chiatto Parte_5
Beniamino n. 3, , rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Nigro;
CodiceFiscale_15 convenuti
e
, , in CP_10 Controparte_11
persona del legale rappresentante pro tempore;
terza chiamata contumace
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni attori – premesso: di essere comproprietari di un'unità immobiliare posta al piano primo di una palazzina sita in Cosenza, via Petrarca n. 30, meglio identificata al
Catasto fabbricati al foglio 23, p. la 76, sub) 8, adibita a casa familiare di Parte_1
e che il sovrastante appartamento era di proprietà degli odierni convenuti nonché
[...]
della defunta - hanno evidenziato che, dal mese di luglio 2018, l'abitazione di Persona_2
proprietà era stata interessata da copiose infiltrazioni d'acque provenienti CP_1 dall'appartamento sovrastante e che tale evento aveva causato danni all'immobile, divenuto inutilizzabile stante l'inerzia dei custodi comproprietari, tanto da costringere l'occupante a trasferirsi altrove.
Hanno, quindi, domandato che fosse dichiarata la responsabilità dei convenuti ex art. 2051
c.c.. per l'evento dannoso di cui sopra e la condanna al risarcimento dei danni, stante la mancata esecuzione di interventi riparatori, pari ad € 21.740,00, di cui € 4.940,00 a titolo di risarcimento in forma specifica ed € 16.800,00 in favore di , a titolo di Parte_1
risarcimento danni per il pagamento del canone di locazione di € 400,00 effettuato dal mese di settembre 2018, nonché la condanna all'esecuzione delle opere necessarie di riparazione edile al fine di ovviare alle manifestazioni infiltrative.
Si sono costituiti , e CP_7 Controparte_8 Parte_5 CP_9
, contestando la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendo escludersi la
[...]
responsabilità di e , in quanto estranei al materiale godimento del E_ Parte_5 bene in questione, e, quindi, proposto azione di manleva nei confronti della ditta esecutrice di interventi di rifacimento dei bagni, ritenuta responsabile esclusiva dei danni occorsi all'immobile di proprietà attorea.
Hanno, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare:
1. accertare e/o dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo agli odierni convenuti e, per l'effetto, disporre il differimento della prima udienza di comparizione delle parti e, fissare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. nuova udienza per consentire alle odierne parti convenute la chiamata in giudizio del terzo, ed autorizzando la chiamata in causa di Impresa di pulizia – Lavori CP_10 [...]
, P. IV , corrente in Luzzi (CS), alla C.da Civita, estromettendo gli CP_11 P.IVA_1 odierni convenuti dal presente giudizio con differimento dell'udienza di comparizione per consentirne la vocatio nel rispetto dei termini di legge.
2. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ai signori e E_
e, per l'effetto, dichiarare la relativa estromissione dal presente giudizio;
Parte_5 in via principale:
3. respingere in toto le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto, nonché accertare
l'assoluta infondatezza delle avversarie pretese e pertanto l'assoluta carenza di responsabilità in capo agli odierni convenuti per i fatti di cui in narrativa.
In subordine:
4. nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse fondate le pretese attoree, accertare
e/o dichiarare l'esclusiva responsabilità di CO
, P. IV , corrente in Luzzi (CS), alla C.da Civita e, per l'effetto,
[...] P.IVA_1 condannare quest'ultimo al pagamento del risarcimento dei danni in forma specifica in favore degli attori nella misura che sarà valutata e provata in corso di causa, tenendo indenni gli odierni convenuti da qualunque responsabilità per i fatti di cui al presente giudizio;
5. nella non creduta evenienza in cui codesto Ill.mo Giudice ravvisi elementi fattuali da cui desumere circostanziati profili di responsabilità in capo agli odierni convenuti, ridurre la condanna risarcitoria agli effettivi danni subiti e comunque previo accertamento tecnico dei danni subiti dall'immobile, compatibili con l'eventuale fatto denunciato”.
Si sono costituite, quindi, e , eccependo il proprio difetto Parte_3 Parte_4 di legittimazione passiva, per non avere mai avuto il godimento del cespite, pur essendone comproprietarie e, quindi, non onerate di alcun obbligo manutentivo sull'appartamento, articolando domanda di regresso nei confronti di e CP_7 CP_8
Espletata prova orale e ctu, la causa viene per la decisione.
Ha disertato il dialogo processuale la ditta chiamata in causa.
Deve premettersi che la proposizione dell'odierna domanda non è preclusa dalla interruzione del precedente giudizio risarcitorio instaurato tra le medesime parti, e non riassunto da alcuno, atteso che, stante il chiaro disposto dell'articolo 310, ultimo comma,
c.p.c., l'estinzione del processo non estingue l'azione.
Venendo al merito, deve ritenersi pacifico che all'interno dell'appartamento degli attori si sia verificato stillicidio d'acqua durante l'estate del 2018 e che tanto abbia determinato il danneggiamento significativo di alcune aree dell'appartamento (cfr. documentazione fotografica acclusa alla perizia a firma dell'arch. ). Persona_3
L'ausiliario ha pure specificato che, in conseguenza dei fenomeni infiltrativi, si è determinata una condizione di inidoneità abitativa dell'appartamento, per estensione e tipologia dei danni occorsi.
Il tecnico ha, quindi, accertato che: a) le tubazioni di adduzione e di scarico (colonne montanti) sono posizionate all'interno della parete perimetrale del fabbricato esposta a ovest;
b) le macchie sono maggiormente visibili sul solaio del bagno dell'appartamento di proprietà di parte attrice, in prossimità delle tubazioni di adduzione e di scarico, nonché sul solaio del vano cucina;
c) i locali bagno e cucina dell'appartamento di proprietà di parte attrice si trovano in posizione sottostante i rispettivi locali dell'appartamento di parte convenuta;
d) il bagno di parte convenuta risulta essere stato oggetto di un intervento di manutenzione. Quanto alla eziologia degli stessi, il consulente tecnico, con accertamento congruamente motivato e supportato, esente da censure e non contestato da alcuna delle parti, ha chiarito che i danni sono imputabili alla rottura e/o dal cattivo di stato di manutenzione della condotta idrica dell'appartamento posto al piano superiore, di proprietà dei convenuti
[...]
, ripristinato nella funzionalità, per come accertato nel corso del sopralluogo. CP_9
Ed invero, l'ausiliario ha specificato, onde escludere altre possibili derivazioni eziologiche dei danni che: a) nella porzione di fabbricato interessata dalle infiltrazioni non sono presenti altre tubazioni (sia di adduzione idrica che di scarico); b) i discendenti di scarico delle acque meteoriche sono posizionati all'esterno delle pareti perimetrali del fabbricato;
c) che solai e pareti dell'unità immobiliare di parte convenuta non mostrano segni di avvenute copiose infiltrazioni (solo piccole macchie puntuali sul solaio della cucina sottostante il vano sottotetto); d) il sottotetto, benché coperto con tegole in cotto su struttura in legno, non presenta segni di avvenute copiose infiltrazioni di acque meteoriche.
L'ausiliario ha, quindi, verificato che le infiltrazioni non sono più attive, avendo le convenute provveduto ad eseguire opere di ripristino di tubazioni CP_9
rotte/danneggiate posate in opera sottotraccia, all'interno della muratura, idonei ad evitare aggravamenti dell'evento infiltrativo.
Il CTU ha, infine, provveduto ad individuare i singoli danni da ammaloramento attinenti l'immobile ed ha descritto gli interventi necessari per l'eliminazione delle manifestazioni infiltrative, ovvero: rimozione della struttura in cartongesso, spicconatura e ripristino degli intonaci ammalorati, pulizia con specifici prodotti sanificanti antimuffa, rifacimento struttura in cartongesso con bocchetta di aerazione, revisione dell'impianto elettrico, tinteggiatura dei locali e quantificato i relativi costi, pari ad € 2.957,60.
Quanto alla ulteriore domanda risarcitoria spiegata dalla sola , occorre Parte_1
chiarire che con recente arresto nomofilattico, le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent.
n. 33645/2022), sia pure occupandosi della diversa ipotesi del danno da occupazione illegittima di immobile, hanno reso chiarimenti direttamente rilevanti anche nel presente giudizio con riferimento alla morfologia ed alla risarcibilità del danno comunque derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il godimento dell'immobile e di trarne guadagno. Con precipuo riferimento alla violazione del diritto di proprietà è stato in quella sede evidenziato che l'evento lesivo può attingere la cosa oggetto del diritto ovvero direttamente il contenuto del diritto stesso.
In entrambi i casi, ai fini dell'attivazione della tutela risarcitoria, è necessario si configuri una perdita o un mancato guadagno che rappresentino conseguenza immediata e diretta dell'illecito, alla stregua dell'art. 1223 c.c.
Nel secondo caso (evento lesivo incidente sul contenuto del diritto) può configurarsi un«danno risarcibile (...) rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione». È, questo, un danno emergente che si configura anche nell'ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili. In questo caso, il criterio di liquidazione equitativa utilizzabile è omogeneo, attestandosi sul valore locativo di mercato, che rappresenta - per l'appunto - il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione.
Al lucro cessante afferiscono, invece, quelle perdite di occasioni di guadagno «da collegare non al contenuto del diritto previsto dall'art. 832 c.c., ma alla titolarità del diritto», espressioni
«della possibilità di alienare quale caratteristica di tutti i diritti patrimoniali». Si tratta, in concreto, del danno conseguente alla impossibilità di vendere l'immobile o locarlo a un canone superiore a quello di mercato, il quale necessita «di prova specifica, anche in via presuntiva».
Dal punto di vista processuale, all'allegazione, da parte dell'attore, di una delle voci di danno suddette potrà contrapporsi la (specifica) contestazione del convenuto, la quale attiverà, in capo all'attore stesso, l'onere di provare il fatto costitutivo del risarcimento, se del caso mediante il ricorso alle presunzioni ovvero alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Oggetto di prova sarà, a seconda dei casi, la perdita della possibilità di godimento (diretto o indiretto), ovvero di alienazione o concessione in locazione del bene a canone maggiore di quello medio di mercato. Non potendo operare il meccanismo della non contestazione per i fatti ignoti al convenuto, la necessità di prova diretta da parte dell'attore - afferma la ricordata pronuncia delle Sezioni Unite - sarà statisticamente più frequente nell'ipotesi in cui il pregiudizio invocato assuma le forme del mancato guadagno
(ove la prova potrà atteggiarsi sulla falsariga di quella del maggior danno, di cui all'art. 1591 c.c.); mentre, qualora a venire in questione sia il danno emergente, si assisterà «a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva».
Alla stregua di tali principi, deve potersi puntualizzare che il danno diretto risarcibile da indisponibilità dell'immobile possa individuarsi nella soppressione o compressione della specifica facoltà di esercizio del diritto di goderne, che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione: sicché a tale concetto deve intanto riferirsi la soppressione o compressione della possibilità di estrinsecazione delle facoltà normalmente inerenti alla disponibilità della cosa, in relazione all'uso al quale sarebbe stata destinata anche direttamente ed immediatamente dal titolare del diritto ad essa e delle quali questo si è visto, pertanto, illegittimamente privato;
con la conseguenza che il godimento diretto, la cui perdita sia suscettibile di risarcimento, va identificato nella facoltà del titolare di fruirne direttamente e di ritrarne le utilità congruenti alla destinazione del bene quali ricavabili dalla sua intrinseca struttura o da altri univoci e riconoscibili elementi.
Occorre, ancora, concludere, che il concetto di danno evento si distingue da quello di danno conseguenza e che soltanto quest'ultimo può essere risarcito, a condizione che lo stesso venga provato anche presuntivamente da chi formuli la richiesta risarcitoria per indisponibilità del bene per fatto altrui. La tesi del c.d. danno in re ipsa non prescinde dal predetto accertamento, ma, in termini sostanzialmente descrittivi, si limita ad affidarlo alla prova logica presuntiva sulla base del fatto che l'allegazione da parte del danneggiato di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene immobile consentano di pervenire alla prova (fondata su una ragionevole certezza, la cui rispondenza logica deve essere verificata alla stregua del criterio probabilistico dell'id quod plerumque accidit) che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero, oppure anche solo che da quello sarebbe stata ritratta immediatamente e direttamente dall'avente diritto un'utilità corrispondente alle sue caratteristiche (ove, beninteso, suscettibile di valutazione economica: ciò che, peraltro, di norma appunto avviene quando si ha la disponibilità di un immobile, che offre sicuramente l'occasione di trarne giovamento anche in via diretta e immediata per il soddisfacimento di propri bisogni), ma almeno specificamente indicata (sia pure anche qui normalmente riscontrabile in caso di destinazione dell'immobile, reso indisponibile, ad abitazione del titolare persona fisica, quella integrando un bisogno essenziale della persona).
Facendo applicazione pedissequa di tali principi, deve evidenziarsi che Parte_1
ha chiesto, in conseguenza della inutilizzabilità del cespite, l'importo di
[...]
complessivi € 16.800,00, pari cioè alla somma asseritamente versata dalla medesima a titolo di canoni di locazione da settembre 2018 ad oggi (febbraio 2022).
A sostegno della domanda risarcitoria, la ha prodotto un contratto di locazione CP_1 sottoscritto da altri (la figlia ed il compagno), allegando di essere stata costretta a trasferirsi in detto immobile, stante l'inutilizzabilità del cespite interessato dai fenomeni infiltrativi.
Ciò chiarito, pacifica l'impossibilità di godere dell'appartamento a cagione della condizione di insalubrità accertata dall'ausiliario ed il suo trasferimento nell'appartamento condotto in locazione da e , Controparte_13 Controparte_14
deve essere riconosciuto all'istante (solo) l'esborso effettivamente sostenuto per assicurare la relativa esigenza abitativa.
Alla stregua delle ricevute versate in atti, invero, verificato che alcuni dei pagamenti prodotti sono stati effettuati in favore di parte locatrice dagli intestatari del contratto di locazione, ha documentato l'esborso della minore somma di euro Parte_1
4.510,00 (cfr. ricevute allegate alla citazione). Non risulta allegata ulteriore documentazione attestante eventuali ratei locatizi corrisposti in tutto o in parte dalla successivamente all'introduzione del giudizio. CP_1
E' evidente che ogni altro esborso, materialmente sostenuto da altri o comunque non documentato, non le compete.
La responsabilità ricade, quindi, sul soggetto che ha la custodia della cosa.
La custodia è il potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa. Custodi della cosa sono coloro -privati o enti pubblici che ne hanno il possesso o la detenzione, legittimi o abusivi. Anche i locatari (Cass. S.U. 11 novembre 1991 n. 12019) e i concessionari (cfr. sul punto, Cass. 1° luglio 1991 n. 7236 e Cass. 23 ottobre 1985 n. 5199) sono quindi presunti responsabili per i danni prodotti dalla cosa o dalle parti della cosa affidata alla loro sorveglianza e manutenzione. La responsabilità presunta non concerne invece coloro che detengono la cosa sotto la direzione e il controllo altrui, come ad es., i lavoratori subordinati (Cass. 20 novembre 2009 n. 24530). La presunzione legale di colpa del custode si giustifica in quanto l'idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure idonee a rendere la cosa innocua.
Fondamento della responsabilità del custode è dunque la violazione del suo dovere di sorveglianza.
Presunzione che può essere vinta dalla prova che il danno è dovuto a caso fortuito, cioè dalla prova che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa (Cass. 5 aprile 2011
n. 7699).
Circa il secondo presupposto, dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nell'escludere che la cosa debba avere il requisito di un'intrinseca pericolosità. Si osserva infatti che anche cose normalmente innocue possano essere fonti di danno (cfr. Cass. 4 ottobre 2010 n. 20620). Per lo stesso motivo, ha perduto rilievo anche la distinzione tra cose inerti e cose dotate di un proprio dinamismo. Ciò che importa è piuttosto che il danno derivi dalla cosa, sia cioè esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa per effetto di una sua connaturale forza dinamica o per l'effetto di concause umane o naturali (alberi, cataste di materiali, dighe, canali, reti idriche, impianti fognanti, strade nonché edifici ecc.).
Tale disciplina prevede che, al di là di qualsivoglia rilevanza da assegnarsi al comportamento di chi ha in custodia una determinata cosa, attivo od omissivo che sia, questi è responsabile per il solo fatto dell'assunzione del rischio della custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Nell'azione di responsabilità per custodia si prescinde, pertanto, dal profilo del comportamento del custode e si incentra l'attenzione sul pregiudizio a terzi cagionato dalla cosa che si aveva in custodia: la ratio di tale disposizione va ravvisata nel dovere di vigilanza che incombe su chiunque detenga, a qualsiasi titolo (proprietà, detenzione, usufrutto), una determinata cosa affinché questa non arrechi danni.
Il proprietario di un appartamento è custode del medesimo e dei relativi impianti e che è quindi tenuto a vigilare sugli stessi e a fare quanta necessario ad evitare che siano fonti di danno per i terzi e le loro proprietà.
Qualora vi siano più custodi, ognuno risponde in via solidale per i danni subiti dai terzi;
con-custodi sono di regola i comproprietari della cosa, i quali non sono presuntivamente responsabili l'uno verso l'altro. Il potere effettivo e dinamico sulla cosa, al quale la legge ricollega la responsabilità, è generalmente rappresentato dall'espressione «governo della cosa». Tale criterio è un elemento qualificante la custodia e si concretizza nella disponibilità immediata sulla cosa;
tale disponibilità di fatto, inoltre, non può essere disgiunta dalla disponibilità giuridica delle condizioni di uso e di conservazione della cosa. Infatti, la responsabilità da cose in custodia si fonda sull'esistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.
Sotto il profilo probatorio poi valgono le regole generali in materia ed, in virtù dell'art. 2051 c.c., una presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia che ammette prova liberatoria limitatamente alla dimostrazione del caso fortuito, vale a dire un evento del tutto estraneo alla volontà del custode ed in grado di determinare causalmente, in maniera indipendente dal primo, l'evento dannoso (cass. 23203 del 27.9.2018)
La responsabilità ex art. 2051 c.c si arresta dunque dinanzi all'uso improprio delle cose da parte del danneggiato, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, sicché siffatta utilizzazione esclude il nesso causale agli effetti dell'art. 2051 c.c. medesimo (Cass. 10.10.2008 n. 25029)
Mentre il caso fortuito può identificarsi anche col fatto del terzo, il quale ha avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. 23.10.98 n. 105569) avuto riguardo in tal caso alla diligenza dal medesimo prestata secondo il grado dell'id quod plerumque accidit. Così che il fatto del terzo, secondo il grado di colpa dello stesso, sarà valutabile ai sensi dell'art. 1227 comma 1, fino a giungere - nel suo grado più alto- ad escludere la responsabilità del custode (Cass. 15779/ 2006).
Ed ancora, trova applicazione anche nelle obbligazioni ex delicto, il canone di solidarietà che normalmente caratterizza le obbligazioni soggettivamente complesse ex latere debitoris, secondo il quale, nel lato esterno dell'obbligazione (ovverosia, nei confronti del comune creditore che agisce per l'adempimento o per il risarcimento del danno), tutti i condebitori o corresponsabili sono obbligati in solido ad eseguire la prestazione per l'intero e il pagamento da parte di uno libera gli altri (artt. 2055, primo comma, e 1292 cod. civ.).
Nel riparto interno delle responsabilità (nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze derivatene: art. 2055, secondo comma, cod. civ.) invece, tenuto conto del fatto che le convenute e CP_7 CP_8
hanno chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
[...] CP_9
e e che e hanno chiesto di essere tenute
[...] Parte_5 Parte_3 Parte_4
indenni dalle uniche convenute che occupano, pacificamente l'immobile, la divisione del carico della prestazione risarcitoria nei rapporti interni tra i soggetti responsabili impone di ripartire la responsabilità per il fatto dannoso integralmente tra le due convenute
[...]
e nella cui disponibilità era il cespite al momento CP_7 Controparte_8 produttivo del fatto dannoso.
Tutti i convenuti, quindi, devono essere condannati, in solido, a corrispondere agli attori la somma di € 2.957,60 ed in favore della sola attrice la somma di euro Parte_1
4.510,00. Somme da rivalutarsi all'attualità in base agli indici Istat, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (con ciò facendosi applicazione dei principi dettati dalla Cass., sez. un., n. 1712/95, che impone di non far decorrere dal giorno dell'illecito gli interessi legali sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, rendendo lecita qualsiasi altra soluzione ritenuta dal giudice aderente alla fattispecie concreta). Le spese di ctu, parimenti, devono essere poste a carico dei convenuti, in solido.
In accoglimento della domanda di regresso formulata da e Parte_3 Parte_4
, i convenuti estranei alla produzione dell'evento lesivo - ovvero
[...] Parte_3
, - devono, quindi, essere tenuti Parte_4 E_ Parte_5 indenni dalle ridette dal pagamento delle somme sopra indicate in favore di parte attrice.
Le spese di lite nei rapporti tra e e gli altri convenuti, tenuto CP_7 CP_8
conto del fatto che le stesse, costituendosi, hanno richiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di e ed ammesso di occupare E_ Parte_5 in via esclusiva l'immobile, devono essere compensate.
Venendo alla domanda di manleva formulata da e CP_7 Parte_6
nei confronti della ditta , CO esecutrice dei lavori di rifacimento del bagno, a fondamento della quale le convenute
[...]
e hanno dedotto che il danno sarebbe stato cagionato nel corso CP_7 CP_8
dell'opera commissionata, ed a cagione di una malaccorta esecuzione degli interventi commissionati, deve evidenziarsi quanto segue.
Di regola, l'appaltatore, stante che nell'esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con una sua organizzazione ed predisponendo i mezzi a ciò occorrenti, è l'unico responsabile dei danni causati a terzi nella esecuzione dell'opera, tranne il caso di una culpa in eligendo-rispettivamente- l'unica responsabilità del committente, se quest'ultimo si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti che abbiano declassato l'appaltatore al livello di nudus minister, o la sua corresponsabilità, ove si sia ingerito con direttive che solo riducano l'autonomia dell'appaltatore
Risulta provato all'esito dell'istruttoria orale (e pure dalla ricevuta rilasciata in favore della dante causa dei convenuti) che nel mese di maggio/giugno 2018 sono stati eseguiti dalla ditta lavori di rifacimento CO
del bagno e dell'impianto idrico e che prima degli stessi alcun problema infiltrativo era stato lamentato dalle odierne attrici.
La c.t.u. espletata nel corso del giudizio ha consentito di stabilire che la fuoriuscita d'acqua denunciata da parte attrice è stata causata dalla rottura alla rottura della condotta idrica dell'appartamento posto al piano superiore, il che peraltro è sostanzialmente incontestato tra le parti.
La coincidenza temporale con l'esecuzione dei lavori e le manifestazioni infiltrative, nonché l'esclusione di altre cause eventualmente addebitabili alla condizione dell'immobile di proprietà dei convenuti, impone di ritenere che il danno sia imputabile all'esecutore materiale dell'intervento, non apparendo rinvenibili condotte di omessa vigilanza in capo alle committenti.
La deve, conseguentemente, essere obbligata a tenere indenni Controparte_15 [...]
e di quanto tenute a pagare (per capitale, interessi e spese) a CP_7 CP_8
titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in relazione all'uso delle unità abitativa.
Anche la regolamentazione delle spese di lite fra e CP_7 Controparte_8
e la terza chiamata in causa va effettuata in base al principio della soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Cosenza, in persona del G.U., dott.ssa Germana Maffei definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna i convenuti, in solido, a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento del danno, la somma di €
2.957,60 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo nonché al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore di , della somma Parte_1
di euro 4.510,00, oltre interessi e rivalutazione coma indicato in parte motiva;
2) Condanna i convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidandole in 5.077,00 per compensi ed euro 237,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura di legge ed accessori come richiesti, da distrarsi in favore degli avvocati di parte attrice, dichiaratisi antistatari;
3) Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di ctu;
4) Dichiara le convenute e obbligate a tenere CP_7 Controparte_8
indenni gli altri convenuti di quanto questi dovranno pagare in esecuzione della presente sentenza in favore di parte attrice;
5) Compensa le spese tra e e e CP_7 CP_8 Parte_3 Parte_4
;
[...]
6) Condanna la ditta CO
a tenere indenni e di
[...] CP_7 Controparte_8
quanto questi dovranno pagare agli attori in esecuzione della presente sentenza;
7) Condanna la ditta terza chiamata al pagamento delle spese di giudizio in favore delle convenute e , che si liquidano in € CP_7 Controparte_8
2.540,00 per compensi ed euro 15,57 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, ivi comprese quelle di ctu.
Cosenza, 16.6.2025 il Giudice
Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza– Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1134/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
10.3.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: responsabilità ex articolo 2051 c.c. tra
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._1
Stradella (PV) al Viale Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 1/A; , C.F CP_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Carducci n. 5; , C.F. nato a Controparte_3 C.F._3
AL ES (CS) il 18.04.1959 e residente in [...]; , C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._4
ed ivi residente a[...]; , C.F. Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 19, in qualità di eredi legittimi di , C.F. , nata a Persona_1 C.F._6
AL ES il 11.03.1947, C.F. , Controparte_4 C.F._7
nato a [...] ed ivi residente a[...];
C.F. , nato a [...] il Controparte_5 C.F._8
19.05.1968 ed ivi residente a[...]; C.F. CP_6
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Staffa n. 5; attori; nei confronti di: , nata a [...] il [...] con Codice Fiscale ed Parte_3 C.F._10
ivi residente in [...] e , nata a [...] il Parte_4
13.7.1975 con codice fiscale n. , ed ivi domiciliata in Via Motta 5, C.F._11
rappresentate e difese dall'Avv. Carlo Maria Gallo;
convenute nonché
, nata a [...] il [...], C.F. CP_7 C.F._12 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_8 C.F._13
residenti a [...], nato a [...] il E_
23/08/1958, ivi residente alla piazza Chiatto Beniamino n. 3, C.F. ; C.F._14
, nata a [...] il [...], ivi residente alla piazza Chiatto Parte_5
Beniamino n. 3, , rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Nigro;
CodiceFiscale_15 convenuti
e
, , in CP_10 Controparte_11
persona del legale rappresentante pro tempore;
terza chiamata contumace
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni attori – premesso: di essere comproprietari di un'unità immobiliare posta al piano primo di una palazzina sita in Cosenza, via Petrarca n. 30, meglio identificata al
Catasto fabbricati al foglio 23, p. la 76, sub) 8, adibita a casa familiare di Parte_1
e che il sovrastante appartamento era di proprietà degli odierni convenuti nonché
[...]
della defunta - hanno evidenziato che, dal mese di luglio 2018, l'abitazione di Persona_2
proprietà era stata interessata da copiose infiltrazioni d'acque provenienti CP_1 dall'appartamento sovrastante e che tale evento aveva causato danni all'immobile, divenuto inutilizzabile stante l'inerzia dei custodi comproprietari, tanto da costringere l'occupante a trasferirsi altrove.
Hanno, quindi, domandato che fosse dichiarata la responsabilità dei convenuti ex art. 2051
c.c.. per l'evento dannoso di cui sopra e la condanna al risarcimento dei danni, stante la mancata esecuzione di interventi riparatori, pari ad € 21.740,00, di cui € 4.940,00 a titolo di risarcimento in forma specifica ed € 16.800,00 in favore di , a titolo di Parte_1
risarcimento danni per il pagamento del canone di locazione di € 400,00 effettuato dal mese di settembre 2018, nonché la condanna all'esecuzione delle opere necessarie di riparazione edile al fine di ovviare alle manifestazioni infiltrative.
Si sono costituiti , e CP_7 Controparte_8 Parte_5 CP_9
, contestando la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendo escludersi la
[...]
responsabilità di e , in quanto estranei al materiale godimento del E_ Parte_5 bene in questione, e, quindi, proposto azione di manleva nei confronti della ditta esecutrice di interventi di rifacimento dei bagni, ritenuta responsabile esclusiva dei danni occorsi all'immobile di proprietà attorea.
Hanno, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare:
1. accertare e/o dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo agli odierni convenuti e, per l'effetto, disporre il differimento della prima udienza di comparizione delle parti e, fissare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. nuova udienza per consentire alle odierne parti convenute la chiamata in giudizio del terzo, ed autorizzando la chiamata in causa di Impresa di pulizia – Lavori CP_10 [...]
, P. IV , corrente in Luzzi (CS), alla C.da Civita, estromettendo gli CP_11 P.IVA_1 odierni convenuti dal presente giudizio con differimento dell'udienza di comparizione per consentirne la vocatio nel rispetto dei termini di legge.
2. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ai signori e E_
e, per l'effetto, dichiarare la relativa estromissione dal presente giudizio;
Parte_5 in via principale:
3. respingere in toto le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto, nonché accertare
l'assoluta infondatezza delle avversarie pretese e pertanto l'assoluta carenza di responsabilità in capo agli odierni convenuti per i fatti di cui in narrativa.
In subordine:
4. nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse fondate le pretese attoree, accertare
e/o dichiarare l'esclusiva responsabilità di CO
, P. IV , corrente in Luzzi (CS), alla C.da Civita e, per l'effetto,
[...] P.IVA_1 condannare quest'ultimo al pagamento del risarcimento dei danni in forma specifica in favore degli attori nella misura che sarà valutata e provata in corso di causa, tenendo indenni gli odierni convenuti da qualunque responsabilità per i fatti di cui al presente giudizio;
5. nella non creduta evenienza in cui codesto Ill.mo Giudice ravvisi elementi fattuali da cui desumere circostanziati profili di responsabilità in capo agli odierni convenuti, ridurre la condanna risarcitoria agli effettivi danni subiti e comunque previo accertamento tecnico dei danni subiti dall'immobile, compatibili con l'eventuale fatto denunciato”.
Si sono costituite, quindi, e , eccependo il proprio difetto Parte_3 Parte_4 di legittimazione passiva, per non avere mai avuto il godimento del cespite, pur essendone comproprietarie e, quindi, non onerate di alcun obbligo manutentivo sull'appartamento, articolando domanda di regresso nei confronti di e CP_7 CP_8
Espletata prova orale e ctu, la causa viene per la decisione.
Ha disertato il dialogo processuale la ditta chiamata in causa.
Deve premettersi che la proposizione dell'odierna domanda non è preclusa dalla interruzione del precedente giudizio risarcitorio instaurato tra le medesime parti, e non riassunto da alcuno, atteso che, stante il chiaro disposto dell'articolo 310, ultimo comma,
c.p.c., l'estinzione del processo non estingue l'azione.
Venendo al merito, deve ritenersi pacifico che all'interno dell'appartamento degli attori si sia verificato stillicidio d'acqua durante l'estate del 2018 e che tanto abbia determinato il danneggiamento significativo di alcune aree dell'appartamento (cfr. documentazione fotografica acclusa alla perizia a firma dell'arch. ). Persona_3
L'ausiliario ha pure specificato che, in conseguenza dei fenomeni infiltrativi, si è determinata una condizione di inidoneità abitativa dell'appartamento, per estensione e tipologia dei danni occorsi.
Il tecnico ha, quindi, accertato che: a) le tubazioni di adduzione e di scarico (colonne montanti) sono posizionate all'interno della parete perimetrale del fabbricato esposta a ovest;
b) le macchie sono maggiormente visibili sul solaio del bagno dell'appartamento di proprietà di parte attrice, in prossimità delle tubazioni di adduzione e di scarico, nonché sul solaio del vano cucina;
c) i locali bagno e cucina dell'appartamento di proprietà di parte attrice si trovano in posizione sottostante i rispettivi locali dell'appartamento di parte convenuta;
d) il bagno di parte convenuta risulta essere stato oggetto di un intervento di manutenzione. Quanto alla eziologia degli stessi, il consulente tecnico, con accertamento congruamente motivato e supportato, esente da censure e non contestato da alcuna delle parti, ha chiarito che i danni sono imputabili alla rottura e/o dal cattivo di stato di manutenzione della condotta idrica dell'appartamento posto al piano superiore, di proprietà dei convenuti
[...]
, ripristinato nella funzionalità, per come accertato nel corso del sopralluogo. CP_9
Ed invero, l'ausiliario ha specificato, onde escludere altre possibili derivazioni eziologiche dei danni che: a) nella porzione di fabbricato interessata dalle infiltrazioni non sono presenti altre tubazioni (sia di adduzione idrica che di scarico); b) i discendenti di scarico delle acque meteoriche sono posizionati all'esterno delle pareti perimetrali del fabbricato;
c) che solai e pareti dell'unità immobiliare di parte convenuta non mostrano segni di avvenute copiose infiltrazioni (solo piccole macchie puntuali sul solaio della cucina sottostante il vano sottotetto); d) il sottotetto, benché coperto con tegole in cotto su struttura in legno, non presenta segni di avvenute copiose infiltrazioni di acque meteoriche.
L'ausiliario ha, quindi, verificato che le infiltrazioni non sono più attive, avendo le convenute provveduto ad eseguire opere di ripristino di tubazioni CP_9
rotte/danneggiate posate in opera sottotraccia, all'interno della muratura, idonei ad evitare aggravamenti dell'evento infiltrativo.
Il CTU ha, infine, provveduto ad individuare i singoli danni da ammaloramento attinenti l'immobile ed ha descritto gli interventi necessari per l'eliminazione delle manifestazioni infiltrative, ovvero: rimozione della struttura in cartongesso, spicconatura e ripristino degli intonaci ammalorati, pulizia con specifici prodotti sanificanti antimuffa, rifacimento struttura in cartongesso con bocchetta di aerazione, revisione dell'impianto elettrico, tinteggiatura dei locali e quantificato i relativi costi, pari ad € 2.957,60.
Quanto alla ulteriore domanda risarcitoria spiegata dalla sola , occorre Parte_1
chiarire che con recente arresto nomofilattico, le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent.
n. 33645/2022), sia pure occupandosi della diversa ipotesi del danno da occupazione illegittima di immobile, hanno reso chiarimenti direttamente rilevanti anche nel presente giudizio con riferimento alla morfologia ed alla risarcibilità del danno comunque derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il godimento dell'immobile e di trarne guadagno. Con precipuo riferimento alla violazione del diritto di proprietà è stato in quella sede evidenziato che l'evento lesivo può attingere la cosa oggetto del diritto ovvero direttamente il contenuto del diritto stesso.
In entrambi i casi, ai fini dell'attivazione della tutela risarcitoria, è necessario si configuri una perdita o un mancato guadagno che rappresentino conseguenza immediata e diretta dell'illecito, alla stregua dell'art. 1223 c.c.
Nel secondo caso (evento lesivo incidente sul contenuto del diritto) può configurarsi un«danno risarcibile (...) rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione». È, questo, un danno emergente che si configura anche nell'ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili. In questo caso, il criterio di liquidazione equitativa utilizzabile è omogeneo, attestandosi sul valore locativo di mercato, che rappresenta - per l'appunto - il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione.
Al lucro cessante afferiscono, invece, quelle perdite di occasioni di guadagno «da collegare non al contenuto del diritto previsto dall'art. 832 c.c., ma alla titolarità del diritto», espressioni
«della possibilità di alienare quale caratteristica di tutti i diritti patrimoniali». Si tratta, in concreto, del danno conseguente alla impossibilità di vendere l'immobile o locarlo a un canone superiore a quello di mercato, il quale necessita «di prova specifica, anche in via presuntiva».
Dal punto di vista processuale, all'allegazione, da parte dell'attore, di una delle voci di danno suddette potrà contrapporsi la (specifica) contestazione del convenuto, la quale attiverà, in capo all'attore stesso, l'onere di provare il fatto costitutivo del risarcimento, se del caso mediante il ricorso alle presunzioni ovvero alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Oggetto di prova sarà, a seconda dei casi, la perdita della possibilità di godimento (diretto o indiretto), ovvero di alienazione o concessione in locazione del bene a canone maggiore di quello medio di mercato. Non potendo operare il meccanismo della non contestazione per i fatti ignoti al convenuto, la necessità di prova diretta da parte dell'attore - afferma la ricordata pronuncia delle Sezioni Unite - sarà statisticamente più frequente nell'ipotesi in cui il pregiudizio invocato assuma le forme del mancato guadagno
(ove la prova potrà atteggiarsi sulla falsariga di quella del maggior danno, di cui all'art. 1591 c.c.); mentre, qualora a venire in questione sia il danno emergente, si assisterà «a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva».
Alla stregua di tali principi, deve potersi puntualizzare che il danno diretto risarcibile da indisponibilità dell'immobile possa individuarsi nella soppressione o compressione della specifica facoltà di esercizio del diritto di goderne, che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione: sicché a tale concetto deve intanto riferirsi la soppressione o compressione della possibilità di estrinsecazione delle facoltà normalmente inerenti alla disponibilità della cosa, in relazione all'uso al quale sarebbe stata destinata anche direttamente ed immediatamente dal titolare del diritto ad essa e delle quali questo si è visto, pertanto, illegittimamente privato;
con la conseguenza che il godimento diretto, la cui perdita sia suscettibile di risarcimento, va identificato nella facoltà del titolare di fruirne direttamente e di ritrarne le utilità congruenti alla destinazione del bene quali ricavabili dalla sua intrinseca struttura o da altri univoci e riconoscibili elementi.
Occorre, ancora, concludere, che il concetto di danno evento si distingue da quello di danno conseguenza e che soltanto quest'ultimo può essere risarcito, a condizione che lo stesso venga provato anche presuntivamente da chi formuli la richiesta risarcitoria per indisponibilità del bene per fatto altrui. La tesi del c.d. danno in re ipsa non prescinde dal predetto accertamento, ma, in termini sostanzialmente descrittivi, si limita ad affidarlo alla prova logica presuntiva sulla base del fatto che l'allegazione da parte del danneggiato di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene immobile consentano di pervenire alla prova (fondata su una ragionevole certezza, la cui rispondenza logica deve essere verificata alla stregua del criterio probabilistico dell'id quod plerumque accidit) che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero, oppure anche solo che da quello sarebbe stata ritratta immediatamente e direttamente dall'avente diritto un'utilità corrispondente alle sue caratteristiche (ove, beninteso, suscettibile di valutazione economica: ciò che, peraltro, di norma appunto avviene quando si ha la disponibilità di un immobile, che offre sicuramente l'occasione di trarne giovamento anche in via diretta e immediata per il soddisfacimento di propri bisogni), ma almeno specificamente indicata (sia pure anche qui normalmente riscontrabile in caso di destinazione dell'immobile, reso indisponibile, ad abitazione del titolare persona fisica, quella integrando un bisogno essenziale della persona).
Facendo applicazione pedissequa di tali principi, deve evidenziarsi che Parte_1
ha chiesto, in conseguenza della inutilizzabilità del cespite, l'importo di
[...]
complessivi € 16.800,00, pari cioè alla somma asseritamente versata dalla medesima a titolo di canoni di locazione da settembre 2018 ad oggi (febbraio 2022).
A sostegno della domanda risarcitoria, la ha prodotto un contratto di locazione CP_1 sottoscritto da altri (la figlia ed il compagno), allegando di essere stata costretta a trasferirsi in detto immobile, stante l'inutilizzabilità del cespite interessato dai fenomeni infiltrativi.
Ciò chiarito, pacifica l'impossibilità di godere dell'appartamento a cagione della condizione di insalubrità accertata dall'ausiliario ed il suo trasferimento nell'appartamento condotto in locazione da e , Controparte_13 Controparte_14
deve essere riconosciuto all'istante (solo) l'esborso effettivamente sostenuto per assicurare la relativa esigenza abitativa.
Alla stregua delle ricevute versate in atti, invero, verificato che alcuni dei pagamenti prodotti sono stati effettuati in favore di parte locatrice dagli intestatari del contratto di locazione, ha documentato l'esborso della minore somma di euro Parte_1
4.510,00 (cfr. ricevute allegate alla citazione). Non risulta allegata ulteriore documentazione attestante eventuali ratei locatizi corrisposti in tutto o in parte dalla successivamente all'introduzione del giudizio. CP_1
E' evidente che ogni altro esborso, materialmente sostenuto da altri o comunque non documentato, non le compete.
La responsabilità ricade, quindi, sul soggetto che ha la custodia della cosa.
La custodia è il potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa. Custodi della cosa sono coloro -privati o enti pubblici che ne hanno il possesso o la detenzione, legittimi o abusivi. Anche i locatari (Cass. S.U. 11 novembre 1991 n. 12019) e i concessionari (cfr. sul punto, Cass. 1° luglio 1991 n. 7236 e Cass. 23 ottobre 1985 n. 5199) sono quindi presunti responsabili per i danni prodotti dalla cosa o dalle parti della cosa affidata alla loro sorveglianza e manutenzione. La responsabilità presunta non concerne invece coloro che detengono la cosa sotto la direzione e il controllo altrui, come ad es., i lavoratori subordinati (Cass. 20 novembre 2009 n. 24530). La presunzione legale di colpa del custode si giustifica in quanto l'idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure idonee a rendere la cosa innocua.
Fondamento della responsabilità del custode è dunque la violazione del suo dovere di sorveglianza.
Presunzione che può essere vinta dalla prova che il danno è dovuto a caso fortuito, cioè dalla prova che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa (Cass. 5 aprile 2011
n. 7699).
Circa il secondo presupposto, dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nell'escludere che la cosa debba avere il requisito di un'intrinseca pericolosità. Si osserva infatti che anche cose normalmente innocue possano essere fonti di danno (cfr. Cass. 4 ottobre 2010 n. 20620). Per lo stesso motivo, ha perduto rilievo anche la distinzione tra cose inerti e cose dotate di un proprio dinamismo. Ciò che importa è piuttosto che il danno derivi dalla cosa, sia cioè esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa per effetto di una sua connaturale forza dinamica o per l'effetto di concause umane o naturali (alberi, cataste di materiali, dighe, canali, reti idriche, impianti fognanti, strade nonché edifici ecc.).
Tale disciplina prevede che, al di là di qualsivoglia rilevanza da assegnarsi al comportamento di chi ha in custodia una determinata cosa, attivo od omissivo che sia, questi è responsabile per il solo fatto dell'assunzione del rischio della custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Nell'azione di responsabilità per custodia si prescinde, pertanto, dal profilo del comportamento del custode e si incentra l'attenzione sul pregiudizio a terzi cagionato dalla cosa che si aveva in custodia: la ratio di tale disposizione va ravvisata nel dovere di vigilanza che incombe su chiunque detenga, a qualsiasi titolo (proprietà, detenzione, usufrutto), una determinata cosa affinché questa non arrechi danni.
Il proprietario di un appartamento è custode del medesimo e dei relativi impianti e che è quindi tenuto a vigilare sugli stessi e a fare quanta necessario ad evitare che siano fonti di danno per i terzi e le loro proprietà.
Qualora vi siano più custodi, ognuno risponde in via solidale per i danni subiti dai terzi;
con-custodi sono di regola i comproprietari della cosa, i quali non sono presuntivamente responsabili l'uno verso l'altro. Il potere effettivo e dinamico sulla cosa, al quale la legge ricollega la responsabilità, è generalmente rappresentato dall'espressione «governo della cosa». Tale criterio è un elemento qualificante la custodia e si concretizza nella disponibilità immediata sulla cosa;
tale disponibilità di fatto, inoltre, non può essere disgiunta dalla disponibilità giuridica delle condizioni di uso e di conservazione della cosa. Infatti, la responsabilità da cose in custodia si fonda sull'esistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.
Sotto il profilo probatorio poi valgono le regole generali in materia ed, in virtù dell'art. 2051 c.c., una presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia che ammette prova liberatoria limitatamente alla dimostrazione del caso fortuito, vale a dire un evento del tutto estraneo alla volontà del custode ed in grado di determinare causalmente, in maniera indipendente dal primo, l'evento dannoso (cass. 23203 del 27.9.2018)
La responsabilità ex art. 2051 c.c si arresta dunque dinanzi all'uso improprio delle cose da parte del danneggiato, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, sicché siffatta utilizzazione esclude il nesso causale agli effetti dell'art. 2051 c.c. medesimo (Cass. 10.10.2008 n. 25029)
Mentre il caso fortuito può identificarsi anche col fatto del terzo, il quale ha avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. 23.10.98 n. 105569) avuto riguardo in tal caso alla diligenza dal medesimo prestata secondo il grado dell'id quod plerumque accidit. Così che il fatto del terzo, secondo il grado di colpa dello stesso, sarà valutabile ai sensi dell'art. 1227 comma 1, fino a giungere - nel suo grado più alto- ad escludere la responsabilità del custode (Cass. 15779/ 2006).
Ed ancora, trova applicazione anche nelle obbligazioni ex delicto, il canone di solidarietà che normalmente caratterizza le obbligazioni soggettivamente complesse ex latere debitoris, secondo il quale, nel lato esterno dell'obbligazione (ovverosia, nei confronti del comune creditore che agisce per l'adempimento o per il risarcimento del danno), tutti i condebitori o corresponsabili sono obbligati in solido ad eseguire la prestazione per l'intero e il pagamento da parte di uno libera gli altri (artt. 2055, primo comma, e 1292 cod. civ.).
Nel riparto interno delle responsabilità (nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze derivatene: art. 2055, secondo comma, cod. civ.) invece, tenuto conto del fatto che le convenute e CP_7 CP_8
hanno chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
[...] CP_9
e e che e hanno chiesto di essere tenute
[...] Parte_5 Parte_3 Parte_4
indenni dalle uniche convenute che occupano, pacificamente l'immobile, la divisione del carico della prestazione risarcitoria nei rapporti interni tra i soggetti responsabili impone di ripartire la responsabilità per il fatto dannoso integralmente tra le due convenute
[...]
e nella cui disponibilità era il cespite al momento CP_7 Controparte_8 produttivo del fatto dannoso.
Tutti i convenuti, quindi, devono essere condannati, in solido, a corrispondere agli attori la somma di € 2.957,60 ed in favore della sola attrice la somma di euro Parte_1
4.510,00. Somme da rivalutarsi all'attualità in base agli indici Istat, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (con ciò facendosi applicazione dei principi dettati dalla Cass., sez. un., n. 1712/95, che impone di non far decorrere dal giorno dell'illecito gli interessi legali sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, rendendo lecita qualsiasi altra soluzione ritenuta dal giudice aderente alla fattispecie concreta). Le spese di ctu, parimenti, devono essere poste a carico dei convenuti, in solido.
In accoglimento della domanda di regresso formulata da e Parte_3 Parte_4
, i convenuti estranei alla produzione dell'evento lesivo - ovvero
[...] Parte_3
, - devono, quindi, essere tenuti Parte_4 E_ Parte_5 indenni dalle ridette dal pagamento delle somme sopra indicate in favore di parte attrice.
Le spese di lite nei rapporti tra e e gli altri convenuti, tenuto CP_7 CP_8
conto del fatto che le stesse, costituendosi, hanno richiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di e ed ammesso di occupare E_ Parte_5 in via esclusiva l'immobile, devono essere compensate.
Venendo alla domanda di manleva formulata da e CP_7 Parte_6
nei confronti della ditta , CO esecutrice dei lavori di rifacimento del bagno, a fondamento della quale le convenute
[...]
e hanno dedotto che il danno sarebbe stato cagionato nel corso CP_7 CP_8
dell'opera commissionata, ed a cagione di una malaccorta esecuzione degli interventi commissionati, deve evidenziarsi quanto segue.
Di regola, l'appaltatore, stante che nell'esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con una sua organizzazione ed predisponendo i mezzi a ciò occorrenti, è l'unico responsabile dei danni causati a terzi nella esecuzione dell'opera, tranne il caso di una culpa in eligendo-rispettivamente- l'unica responsabilità del committente, se quest'ultimo si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti che abbiano declassato l'appaltatore al livello di nudus minister, o la sua corresponsabilità, ove si sia ingerito con direttive che solo riducano l'autonomia dell'appaltatore
Risulta provato all'esito dell'istruttoria orale (e pure dalla ricevuta rilasciata in favore della dante causa dei convenuti) che nel mese di maggio/giugno 2018 sono stati eseguiti dalla ditta lavori di rifacimento CO
del bagno e dell'impianto idrico e che prima degli stessi alcun problema infiltrativo era stato lamentato dalle odierne attrici.
La c.t.u. espletata nel corso del giudizio ha consentito di stabilire che la fuoriuscita d'acqua denunciata da parte attrice è stata causata dalla rottura alla rottura della condotta idrica dell'appartamento posto al piano superiore, il che peraltro è sostanzialmente incontestato tra le parti.
La coincidenza temporale con l'esecuzione dei lavori e le manifestazioni infiltrative, nonché l'esclusione di altre cause eventualmente addebitabili alla condizione dell'immobile di proprietà dei convenuti, impone di ritenere che il danno sia imputabile all'esecutore materiale dell'intervento, non apparendo rinvenibili condotte di omessa vigilanza in capo alle committenti.
La deve, conseguentemente, essere obbligata a tenere indenni Controparte_15 [...]
e di quanto tenute a pagare (per capitale, interessi e spese) a CP_7 CP_8
titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in relazione all'uso delle unità abitativa.
Anche la regolamentazione delle spese di lite fra e CP_7 Controparte_8
e la terza chiamata in causa va effettuata in base al principio della soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Cosenza, in persona del G.U., dott.ssa Germana Maffei definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna i convenuti, in solido, a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento del danno, la somma di €
2.957,60 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo nonché al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore di , della somma Parte_1
di euro 4.510,00, oltre interessi e rivalutazione coma indicato in parte motiva;
2) Condanna i convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidandole in 5.077,00 per compensi ed euro 237,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura di legge ed accessori come richiesti, da distrarsi in favore degli avvocati di parte attrice, dichiaratisi antistatari;
3) Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di ctu;
4) Dichiara le convenute e obbligate a tenere CP_7 Controparte_8
indenni gli altri convenuti di quanto questi dovranno pagare in esecuzione della presente sentenza in favore di parte attrice;
5) Compensa le spese tra e e e CP_7 CP_8 Parte_3 Parte_4
;
[...]
6) Condanna la ditta CO
a tenere indenni e di
[...] CP_7 Controparte_8
quanto questi dovranno pagare agli attori in esecuzione della presente sentenza;
7) Condanna la ditta terza chiamata al pagamento delle spese di giudizio in favore delle convenute e , che si liquidano in € CP_7 Controparte_8
2.540,00 per compensi ed euro 15,57 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, ivi comprese quelle di ctu.
Cosenza, 16.6.2025 il Giudice
Germana Maffei