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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/10/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- ZI RI Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- EL LO Consigliera relatrice
All'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 308 dell'anno 2023 e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. FIORAVANTI SILVIA e, giusta Parte_1
procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. MAJORANO LUCA, dall'Avv. DI SANTE CP_1
PIERA e dall' Avv. DI GREGORIO PIER PAOLO giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 469/2022 del Tribunale di Teramo pubblicata il
20/03/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dinanzi al Tribunale di Teramo il sig. chiedeva il Parte_1
riconoscimento dell'origine professionale del “disturbo post traumatico da stress associato a sindrome depressiva” (ansia, depressione per esposizione a rischio da costrittività organizzativa), contratto a seguito della attività lavorativa di Comandante del Corpo Polizia
Municipale del Comune di Notaresco che avrebbe determinato un danno biologico rivendicato nella misura del 15%.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, in quanto la Consulenza CP_1
Sanitaria dell'Istituto, dopo aver esaminato i referti medici del ricorrente, ha concluso per l'esclusione del nesso di causalità tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta.
Il sig. deduceva di essere stato dichiarato inidoneo permanentemente al servizio Pt_1
nella polizia municipale con verbale del 3.10.2018 della Commissione Medica di Verifica di
L'Aquila, con diagnosi di Disturbo post traumatico da stress complicato da sindrome depressiva in trattamento con psicofarmaci.
Deduceva inoltre che le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (con servizio spesso svolto da solo in strada, anche in condizioni climatiche avverse), gli accadimenti succedutisi negli anni (minacce, telefonate, insulti, frasi denigratorie enfatizzate via social, pubblicazioni di foto, procedimenti penali, mancata fruizione delle ferie, mancata monetizzazione di quelle non godute, assenza di gratificazione del lavoro espletato a servizio dell'Ente Comunale, ecc) avrebbero avuto conseguenze sulla sua integrità psico-fisica, e la patologia riscontrata dalla commissione medica avrebbe natura di malattia professionale,
Il Tribunale, a seguito di svolgimento dell'istruttoria, ha escluso la natura professionale della malattia. In particolare ha valorizzato l'assenza di responsabilità del comune nelle condotte denunciate dal ricorrente, e l'assenza di un rischio connaturato all'attività svolta.
Quanto alle modalità ha rilevato:
“si ritiene di dover, innanzi tutto, valutare quelle condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa in cui il ricorrente ha ravvisato un portato della specifica posizione organizzativa ricoperta, in concorso con l'esiguità dell'organico della relativa struttura (Corpo di Polizia municipale), che inducevano il comandante a sobbarcarsi l'onere dell'assistenza alle Pt_1 operazioni di ripresa su strada di veicoli tramite i dispositivi di rilevamento della velocità, alla cui messa in funzione, come si apprende dalla deposizione testimoniale resa, era addetto un tecnico della ditta fornitrice di essi. Si tratta di prestazione di attività lavorativa in condizioni indubbiamente disagiate, sì da essere il comandante incorso in malore dovuto alla prolungata esposizione al sole e da Pt_1 essere dovuto ricorrere in una circostanza, che secondo la dichiarazione resa dal teste sentito sul punto neppure era stata l'unica in cui aveva accusato malori, alle cure del servizio di Pronto soccorso dell'ospedale.
Nell'episodio non si ravvisa, tuttavia, un'insidia connessa alle normali condizioni di svolgimento di un'attività o di organizzazione della stessa, che la sia configurabile quale lavorazione rischiosa, in ragione dell'incontestata dotazione dell'abbigliamento estivo da parte del Comune datore di lavoro al personale della Polizia municipale. Si ravvisa in esso, piuttosto, la conseguenza di un'azione lesiva di fattori esterni rapida ed efficiente, potendo così ipotizzarsi la sussistenza di infortunio sul lavoro, come tale indennizzabile, ricorrendone gli altri specifici requisiti (abbandono del lavoro, esiti menomativi, per quanto solo temporanei).
Né il riferimento al concetto di lavorazione rischiosa deve indurre a ritenere che tale definizione faccia riferimento alla superata concezione limitativa del novero di queste.
Infatti l'esposizione a rischio, pur a seguito del superamento del sistema tabellare chiuso, conserva il significato di condizione necessaria dell'attribuzione di rilevanza, in caso di accertata menomazione delle condizioni psicofisiche del lavoratore, a fattori morbigeni di natura lavorativa, quantomeno nell'accezione di fattori giudizialmente accertati, tali da poter formare oggetto di valutazione in ordine all'esistenza di un nesso causale tra malattia e condizioni lavorative, stante l'estraneità ai compiti del C.T.U. (per quanto la di lui opera sia insostituibile da parte di prove storiche nel coordinamento degli elementi acquisiti in giudizio attraverso le risultanze delle certificazioni mediche) del compito di accertare al di fuori del contraddittorio tra le parti la presenza di fattori dannosi nell'ambiente o comunque nell'attività lavorativa svolta dall'assicurato.”
Quanto alle denigrazioni subite dagli automobilisti ha rilevato:
“Anche in questo caso, a parere del giudicante, si è in presenza di eventi dannosi che, in mancanza di deduzione e prova dell'assunzione delle forme di veri e propri attacchi sistematici da parte di terzi all'esercizio di compiti d'istituto, si esauriscono nella lesione puntuale, uno actu, della sfera personale del dipendente. Ad essi è, pertanto, estranea quella connotazione di protratta operatività nel tempo, propria dei fattori morbigeni, in specie incidenti sull'equilibrio psichico del lavoratore, comportanti tecnopatie, quali le sindromi da mobbing”
Quanto al trattamento economico differenziato, per le mansioni ulteriori assegnategli
(ufficiale di stato civile), rispetto ad altra collega con lo stesso incarico ha affermato:
“La deduzione si sostanzia nella denuncia di una discriminazione attuata ai danni del lavoratore, deducibile a motivo di una richiesta di eliminare gli effetti della condotta nei riguardi del dipendente gravato di funzioni specifiche, meritevoli di remunerazione, non specificata nella natura e compatibilità con la posizione organizzativa già remuneratagli.
Non si ravvede per contro, nell'esistenza di ragioni di rivendicazione economica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, una condizione di assoggettamento del primo a fattori di stress lavoro-correlato imputabili ad una condotta violativa del dovere di protezione ex art.2087 c.c., configurabile quale fondamento di legittimazione ad agire ai sensi dell'art.65
s. d.P.R. n.1124/1965 nei riguardi dell ” CP_1
Quanto alla mancata fruizione delle ferie ha affermato:
“L'attinenza alla posizione organizzativa ricoperta dal ricorrente del potere di disporre in ordine all'organizzazione del lavoro in periodo feriale, peraltro, induce ad escludere che la decisione del Comandante del Corpo di polizia municipale di osservare ritmi di lavoro intensi, ancorché dovuta alle esigenze connesse alla continuità dei servizi a cui il personale era insufficiente a sopperire, possa attribuirsi ad un assetto organizzativo delle prestazioni del
Corpo risalente all'Amministrazione comunale. Va pertanto escluso che a questa possa, così, imputarsi la responsabilità per violazione del dovere di protezione del lavoratore che, come già detto sopra, potrebbe fondare un'ipotesi, se non di mobbing, quantomeno di condotta indifferente di fronte alla rilevanza dell'obbligo in questione e rendere per tale via risarcibili gli eventuali danni alla salute riportati dal lavoratore quali effetti della di lui esposizione a fattori di rischio lavorativo, intesi nell'ampia accezione reclamata dall'estensione della tutela assicurativa oltre le lavorazioni previste nelle tabelle.” CP_1
Il sig. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia deducendo che il primo Pt_1 giudice avrebbe erroneamente escluso l'esposizione al rischio, poiché
- la prova testimoniale avrebbe fatto emergere una condizione lavorativa che si protraeva da anni e in maniera sistematica connotata da assenza di organico e dalla necessità di svolgere da solo, senza la turnazione e/o collaborazione di altri colleghi il servizio di autovelox. - dalla documentazione versata in atti e dalla prova testimoniale sarebbe emerso che il
è stato oggetto in plurime occasioni di denigrazioni da parte degli automobilisti Pt_1 proprio in ragione del servizio e dei compiti istituzionali dallo stesso espletati.
- Lo stesso giudicante avrebbe confermato che il ha subito un trattamento Pt_1 discriminatorio rispetto alla sua collega alla quale gli stessi compiti superiori sono stati riconosciuti e remunerati, pur – erroneamente – non considerando tale circostanza fonte di stress lavoro-correlato, tenuto conto della complessiva situazione ambientale lavorativa già descritta;
- Il giudice avrebbe erroneamente considerato la mancata fruizione delle ferie una scelta del lavoratore, così come avrebbe erroneamente fatto nel separato giudizio instaurato per il pagamento dell'indennità per ferie non godute, il cui esito in primo grado sfavorevole al lavoratore è stato riformato in appello con sentenza del 22.10.2022 n. 348. la mancata fruizione delle ferie da parte dell'odierno appellante avrebbe inciso sulla vita lavorativa del per più anni consecutivi , esponendolo così a fattori di rischio lavorativo che hanno Pt_1 nel tempo incisto sul suo stato di salute psico-fisico.
- Il giudice avrebbe errato nel non ammettere la CTU, ritenendo che l'esposizione al rischio di contrarre la denunciata malattia da stress correlato all'attività lavorativa del ricorrente sia rimasta del tutto indimostrata, muovendo sempre dal ragionamento logico giuridico, secondo cui gli elementi acquisiti in fase istruttoria erano inidonei a dimostrare un relativo nesso di causalità con l'assetto organizzativo dell'ente comunale datore di lavoro e a cui è stato sottoposto per anni il ricorrente. Così facendo avrebbe disatteso gli insegnamenti dei giudici di legittimità secondo cui “Ciò che importa è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell'esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa”
L' si è costituito eccependo l'infondatezza die motivi di appello, ritenendo CP_1 correttamente motivata la decisione del giudice di primo grado circa l'insussistenza del rischio lavorativo, ed eccependo l'inammissibilità dell'appello poiché i motivi indicati dall' appellante sarebbero già stati ampiamente valutati nel primo grado del giudizio, sia in riferimento all'anamnesi lavorativa sia in relazione alla specifica valutazione dell'attività svolta e delle testimonianze rese.
L'appello è fondato. Risultano in primo luogo fuori contesto le considerazioni del giudice di primo grado relative all'insussistenza di responsabilità datoriale per violazione del dovere di protezione, nonché della non configurabilità di condotte di mobbing: ai fini della domanda del lavoratore nei confronti dell' ciò che rileva è unicamente l'esposizione a fattori morbigeni che CP_1 possano essere posti in relazione all'attività lavorativa, senza che rilevi la loro qualificazione giuridica né la loro ascrivibilità alla responsabilità datoriale. La Cassazione, nel riconoscere che qualsiasi forma di tecnopatia, compresa l'ansia e la depressione, rientra nella tutela assicurativa dell' (Cass. ord. 29611/2022) ha peraltro ribadito che “nell'ambito del CP_1
sistema del TU, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi a fini preventivi l'art. 28, comma 1 del tu. 81/2008); in conclusione, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata dall , anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo CP_1 in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.
(…) a tale ricostruzione fa altresì riscontro il fondamento della tutela assicurativa, il quale ai sensi dell'art. 38 Cost., deve essere ricercato, non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona;
dato che la tutela dell'art. 38 non ha per oggetto l'eventualità che l'infortunio si verifichi, ma l'infortunio in sé; ed è questo e non la prima l'evento generatore del bisogno tutelato, sia in termini individuali che sociali, posto che, come riconosciuto dalla
Corte Cost. l'"oggetto della tutela dell'art. 38 non è il rischio di infortuni o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela"
(sentenza n. 100 del 2.3.1991).
Ciò posto la sentenza impugnata appare in parte contraddittoria nel rilevare che come il lavoratore abbia prestato attività lavorativa “in condizioni indubbiamente disagiate” e contemporaneamente escludere che tali condizioni rappresentino fattori di rischio pur trattandosi di “azione lesiva di fattori esterni rapida ed efficiente” idonea a cagionare infortunio sul lavoro ma non malattia professionale, così come nel rilevare che le ripetute denigrazioni subite dal ricorrente sul luogo di lavoro (es. da parte degli automobilisti) rappresentino eventi dannosi, ma non fattori di rischio perché si esauriscono “nella lesione puntuale, uno actu, della sfera personale del dipendente”.
Invero l'istruttoria svolta in primo grado ha confermato pienamente come il sig. dal Pt_1
2009 al 2018, a causa di carenza di personale, sia stato costretto ad esposizioni prolungate al servizio in strada (autovelox), spesso da solo, senza fruire dei dovuti riposi (accumulando 174 giorni di ferie non godute,), ed essendo destinatario – in particolare nell'anno 2014 – di insulti e minacce a causa del lavoro svolto, che lo hanno portato a sporgere denunce-querele (con procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento nei confronti di un soggetto identificato).
Si vedano in particolare le dichiarazioni dei testimoni , tecnico dell'autovelox, Testimone_1
maresciallo della polizia municipale, che hanno confermato che Testimone_2
l'appellante per diversi anni svolgeva l'attività di rilevazione dell'autovelox da solo e per orari prolungati, venendo a sua volta fotografato in alcune occasioni dagli automobilisti in transito che lo insultavano e minacciavano, che ha dovuto prestare servizio in alcune circostanze (feste e manifestazioni religiose) per più giorni consecutivi dalle 6 del mattino alle 4 di notte.
Anche la teste OR VI ha d'altronde confermato le condizioni ed i ritmi di lavoro serrato ai quali era esposto il sig. a causa della carenza di personale. Pt_1
Alla luce delle suddette circostanze il Collegio ha nominato CTU medico legale al fine di accertare se tali fattori possano ritenersi in relazione causale con le patologie lamentate dal sig. ove tali patologie fossero effettivamente riscontrate. Pt_1
Il CTU ha confermato la sussistenza di una patologia di natura psichiatrica in capo al sig.
(Disturbo dell'adattamento da stress professionale), ritenendola correlata all'attività Pt_1 lavorativa svolta. Ha evidenziato, anche a seguito di esame della documentazione più recente e di integrazione dell'elaborato peritale, la sussistenza della patologia anche depressiva oltre che ansiosa a carico del paziente, rispondendo che il “Il signor è affetto da Disturbo Pt_1 post-traumatico da stress cronico severo, riferito sia alla componente ansiosa che a quella depressiva della psicopatologia esistente a suo carico.” il CTU ha inoltre evidenziato il nesso causale tra le condizioni lavorative e la patologia del sig. escludendo la sussistenza Pt_1 di cause sopravvenute, o precedenti morbosi da soli sufficienti a determinarla. Ha quantificato il danno indennizzabile dall nella misura del 12%. CP_1
La valutazione del CTU è del tutto condivisibile, ed immune da vizi logico argomentativi.
Deve quindi essere riconosciuta la natura professionale della patologia di cui è affetto il sig.
– disturbo post-traumatico da stress cronico severo – e l' deve essere Pt_1 CP_1
condannato ad indennizzare il danno dallo stesso subito nella misura del 12%.
Le spese di lite di entrambi gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, pur tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.
PQM
In riforma della sentenza impugnata, dichiara che è affetto da disturbo Parte_1
dell'adattamento da stress di natura professionale con postumi indennizzabili del 12% e condanna l' alla liquidazione del relativo indennizzo oltre al maggiore importo tra CP_1
interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado nella misura di euro CP_1
2.697 per il primo grado, e 2.906,00 per il grado di appello, in entrambi i casi oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi all'avvocato antistatario.
Pone le spese della CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 02/10/2025
La Consigliera est.
EL LO
Il Presidente
ZI RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- ZI RI Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- EL LO Consigliera relatrice
All'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 308 dell'anno 2023 e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. FIORAVANTI SILVIA e, giusta Parte_1
procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. MAJORANO LUCA, dall'Avv. DI SANTE CP_1
PIERA e dall' Avv. DI GREGORIO PIER PAOLO giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 469/2022 del Tribunale di Teramo pubblicata il
20/03/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dinanzi al Tribunale di Teramo il sig. chiedeva il Parte_1
riconoscimento dell'origine professionale del “disturbo post traumatico da stress associato a sindrome depressiva” (ansia, depressione per esposizione a rischio da costrittività organizzativa), contratto a seguito della attività lavorativa di Comandante del Corpo Polizia
Municipale del Comune di Notaresco che avrebbe determinato un danno biologico rivendicato nella misura del 15%.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, in quanto la Consulenza CP_1
Sanitaria dell'Istituto, dopo aver esaminato i referti medici del ricorrente, ha concluso per l'esclusione del nesso di causalità tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta.
Il sig. deduceva di essere stato dichiarato inidoneo permanentemente al servizio Pt_1
nella polizia municipale con verbale del 3.10.2018 della Commissione Medica di Verifica di
L'Aquila, con diagnosi di Disturbo post traumatico da stress complicato da sindrome depressiva in trattamento con psicofarmaci.
Deduceva inoltre che le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (con servizio spesso svolto da solo in strada, anche in condizioni climatiche avverse), gli accadimenti succedutisi negli anni (minacce, telefonate, insulti, frasi denigratorie enfatizzate via social, pubblicazioni di foto, procedimenti penali, mancata fruizione delle ferie, mancata monetizzazione di quelle non godute, assenza di gratificazione del lavoro espletato a servizio dell'Ente Comunale, ecc) avrebbero avuto conseguenze sulla sua integrità psico-fisica, e la patologia riscontrata dalla commissione medica avrebbe natura di malattia professionale,
Il Tribunale, a seguito di svolgimento dell'istruttoria, ha escluso la natura professionale della malattia. In particolare ha valorizzato l'assenza di responsabilità del comune nelle condotte denunciate dal ricorrente, e l'assenza di un rischio connaturato all'attività svolta.
Quanto alle modalità ha rilevato:
“si ritiene di dover, innanzi tutto, valutare quelle condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa in cui il ricorrente ha ravvisato un portato della specifica posizione organizzativa ricoperta, in concorso con l'esiguità dell'organico della relativa struttura (Corpo di Polizia municipale), che inducevano il comandante a sobbarcarsi l'onere dell'assistenza alle Pt_1 operazioni di ripresa su strada di veicoli tramite i dispositivi di rilevamento della velocità, alla cui messa in funzione, come si apprende dalla deposizione testimoniale resa, era addetto un tecnico della ditta fornitrice di essi. Si tratta di prestazione di attività lavorativa in condizioni indubbiamente disagiate, sì da essere il comandante incorso in malore dovuto alla prolungata esposizione al sole e da Pt_1 essere dovuto ricorrere in una circostanza, che secondo la dichiarazione resa dal teste sentito sul punto neppure era stata l'unica in cui aveva accusato malori, alle cure del servizio di Pronto soccorso dell'ospedale.
Nell'episodio non si ravvisa, tuttavia, un'insidia connessa alle normali condizioni di svolgimento di un'attività o di organizzazione della stessa, che la sia configurabile quale lavorazione rischiosa, in ragione dell'incontestata dotazione dell'abbigliamento estivo da parte del Comune datore di lavoro al personale della Polizia municipale. Si ravvisa in esso, piuttosto, la conseguenza di un'azione lesiva di fattori esterni rapida ed efficiente, potendo così ipotizzarsi la sussistenza di infortunio sul lavoro, come tale indennizzabile, ricorrendone gli altri specifici requisiti (abbandono del lavoro, esiti menomativi, per quanto solo temporanei).
Né il riferimento al concetto di lavorazione rischiosa deve indurre a ritenere che tale definizione faccia riferimento alla superata concezione limitativa del novero di queste.
Infatti l'esposizione a rischio, pur a seguito del superamento del sistema tabellare chiuso, conserva il significato di condizione necessaria dell'attribuzione di rilevanza, in caso di accertata menomazione delle condizioni psicofisiche del lavoratore, a fattori morbigeni di natura lavorativa, quantomeno nell'accezione di fattori giudizialmente accertati, tali da poter formare oggetto di valutazione in ordine all'esistenza di un nesso causale tra malattia e condizioni lavorative, stante l'estraneità ai compiti del C.T.U. (per quanto la di lui opera sia insostituibile da parte di prove storiche nel coordinamento degli elementi acquisiti in giudizio attraverso le risultanze delle certificazioni mediche) del compito di accertare al di fuori del contraddittorio tra le parti la presenza di fattori dannosi nell'ambiente o comunque nell'attività lavorativa svolta dall'assicurato.”
Quanto alle denigrazioni subite dagli automobilisti ha rilevato:
“Anche in questo caso, a parere del giudicante, si è in presenza di eventi dannosi che, in mancanza di deduzione e prova dell'assunzione delle forme di veri e propri attacchi sistematici da parte di terzi all'esercizio di compiti d'istituto, si esauriscono nella lesione puntuale, uno actu, della sfera personale del dipendente. Ad essi è, pertanto, estranea quella connotazione di protratta operatività nel tempo, propria dei fattori morbigeni, in specie incidenti sull'equilibrio psichico del lavoratore, comportanti tecnopatie, quali le sindromi da mobbing”
Quanto al trattamento economico differenziato, per le mansioni ulteriori assegnategli
(ufficiale di stato civile), rispetto ad altra collega con lo stesso incarico ha affermato:
“La deduzione si sostanzia nella denuncia di una discriminazione attuata ai danni del lavoratore, deducibile a motivo di una richiesta di eliminare gli effetti della condotta nei riguardi del dipendente gravato di funzioni specifiche, meritevoli di remunerazione, non specificata nella natura e compatibilità con la posizione organizzativa già remuneratagli.
Non si ravvede per contro, nell'esistenza di ragioni di rivendicazione economica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, una condizione di assoggettamento del primo a fattori di stress lavoro-correlato imputabili ad una condotta violativa del dovere di protezione ex art.2087 c.c., configurabile quale fondamento di legittimazione ad agire ai sensi dell'art.65
s. d.P.R. n.1124/1965 nei riguardi dell ” CP_1
Quanto alla mancata fruizione delle ferie ha affermato:
“L'attinenza alla posizione organizzativa ricoperta dal ricorrente del potere di disporre in ordine all'organizzazione del lavoro in periodo feriale, peraltro, induce ad escludere che la decisione del Comandante del Corpo di polizia municipale di osservare ritmi di lavoro intensi, ancorché dovuta alle esigenze connesse alla continuità dei servizi a cui il personale era insufficiente a sopperire, possa attribuirsi ad un assetto organizzativo delle prestazioni del
Corpo risalente all'Amministrazione comunale. Va pertanto escluso che a questa possa, così, imputarsi la responsabilità per violazione del dovere di protezione del lavoratore che, come già detto sopra, potrebbe fondare un'ipotesi, se non di mobbing, quantomeno di condotta indifferente di fronte alla rilevanza dell'obbligo in questione e rendere per tale via risarcibili gli eventuali danni alla salute riportati dal lavoratore quali effetti della di lui esposizione a fattori di rischio lavorativo, intesi nell'ampia accezione reclamata dall'estensione della tutela assicurativa oltre le lavorazioni previste nelle tabelle.” CP_1
Il sig. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia deducendo che il primo Pt_1 giudice avrebbe erroneamente escluso l'esposizione al rischio, poiché
- la prova testimoniale avrebbe fatto emergere una condizione lavorativa che si protraeva da anni e in maniera sistematica connotata da assenza di organico e dalla necessità di svolgere da solo, senza la turnazione e/o collaborazione di altri colleghi il servizio di autovelox. - dalla documentazione versata in atti e dalla prova testimoniale sarebbe emerso che il
è stato oggetto in plurime occasioni di denigrazioni da parte degli automobilisti Pt_1 proprio in ragione del servizio e dei compiti istituzionali dallo stesso espletati.
- Lo stesso giudicante avrebbe confermato che il ha subito un trattamento Pt_1 discriminatorio rispetto alla sua collega alla quale gli stessi compiti superiori sono stati riconosciuti e remunerati, pur – erroneamente – non considerando tale circostanza fonte di stress lavoro-correlato, tenuto conto della complessiva situazione ambientale lavorativa già descritta;
- Il giudice avrebbe erroneamente considerato la mancata fruizione delle ferie una scelta del lavoratore, così come avrebbe erroneamente fatto nel separato giudizio instaurato per il pagamento dell'indennità per ferie non godute, il cui esito in primo grado sfavorevole al lavoratore è stato riformato in appello con sentenza del 22.10.2022 n. 348. la mancata fruizione delle ferie da parte dell'odierno appellante avrebbe inciso sulla vita lavorativa del per più anni consecutivi , esponendolo così a fattori di rischio lavorativo che hanno Pt_1 nel tempo incisto sul suo stato di salute psico-fisico.
- Il giudice avrebbe errato nel non ammettere la CTU, ritenendo che l'esposizione al rischio di contrarre la denunciata malattia da stress correlato all'attività lavorativa del ricorrente sia rimasta del tutto indimostrata, muovendo sempre dal ragionamento logico giuridico, secondo cui gli elementi acquisiti in fase istruttoria erano inidonei a dimostrare un relativo nesso di causalità con l'assetto organizzativo dell'ente comunale datore di lavoro e a cui è stato sottoposto per anni il ricorrente. Così facendo avrebbe disatteso gli insegnamenti dei giudici di legittimità secondo cui “Ciò che importa è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell'esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa”
L' si è costituito eccependo l'infondatezza die motivi di appello, ritenendo CP_1 correttamente motivata la decisione del giudice di primo grado circa l'insussistenza del rischio lavorativo, ed eccependo l'inammissibilità dell'appello poiché i motivi indicati dall' appellante sarebbero già stati ampiamente valutati nel primo grado del giudizio, sia in riferimento all'anamnesi lavorativa sia in relazione alla specifica valutazione dell'attività svolta e delle testimonianze rese.
L'appello è fondato. Risultano in primo luogo fuori contesto le considerazioni del giudice di primo grado relative all'insussistenza di responsabilità datoriale per violazione del dovere di protezione, nonché della non configurabilità di condotte di mobbing: ai fini della domanda del lavoratore nei confronti dell' ciò che rileva è unicamente l'esposizione a fattori morbigeni che CP_1 possano essere posti in relazione all'attività lavorativa, senza che rilevi la loro qualificazione giuridica né la loro ascrivibilità alla responsabilità datoriale. La Cassazione, nel riconoscere che qualsiasi forma di tecnopatia, compresa l'ansia e la depressione, rientra nella tutela assicurativa dell' (Cass. ord. 29611/2022) ha peraltro ribadito che “nell'ambito del CP_1
sistema del TU, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi a fini preventivi l'art. 28, comma 1 del tu. 81/2008); in conclusione, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata dall , anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo CP_1 in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.
(…) a tale ricostruzione fa altresì riscontro il fondamento della tutela assicurativa, il quale ai sensi dell'art. 38 Cost., deve essere ricercato, non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona;
dato che la tutela dell'art. 38 non ha per oggetto l'eventualità che l'infortunio si verifichi, ma l'infortunio in sé; ed è questo e non la prima l'evento generatore del bisogno tutelato, sia in termini individuali che sociali, posto che, come riconosciuto dalla
Corte Cost. l'"oggetto della tutela dell'art. 38 non è il rischio di infortuni o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela"
(sentenza n. 100 del 2.3.1991).
Ciò posto la sentenza impugnata appare in parte contraddittoria nel rilevare che come il lavoratore abbia prestato attività lavorativa “in condizioni indubbiamente disagiate” e contemporaneamente escludere che tali condizioni rappresentino fattori di rischio pur trattandosi di “azione lesiva di fattori esterni rapida ed efficiente” idonea a cagionare infortunio sul lavoro ma non malattia professionale, così come nel rilevare che le ripetute denigrazioni subite dal ricorrente sul luogo di lavoro (es. da parte degli automobilisti) rappresentino eventi dannosi, ma non fattori di rischio perché si esauriscono “nella lesione puntuale, uno actu, della sfera personale del dipendente”.
Invero l'istruttoria svolta in primo grado ha confermato pienamente come il sig. dal Pt_1
2009 al 2018, a causa di carenza di personale, sia stato costretto ad esposizioni prolungate al servizio in strada (autovelox), spesso da solo, senza fruire dei dovuti riposi (accumulando 174 giorni di ferie non godute,), ed essendo destinatario – in particolare nell'anno 2014 – di insulti e minacce a causa del lavoro svolto, che lo hanno portato a sporgere denunce-querele (con procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento nei confronti di un soggetto identificato).
Si vedano in particolare le dichiarazioni dei testimoni , tecnico dell'autovelox, Testimone_1
maresciallo della polizia municipale, che hanno confermato che Testimone_2
l'appellante per diversi anni svolgeva l'attività di rilevazione dell'autovelox da solo e per orari prolungati, venendo a sua volta fotografato in alcune occasioni dagli automobilisti in transito che lo insultavano e minacciavano, che ha dovuto prestare servizio in alcune circostanze (feste e manifestazioni religiose) per più giorni consecutivi dalle 6 del mattino alle 4 di notte.
Anche la teste OR VI ha d'altronde confermato le condizioni ed i ritmi di lavoro serrato ai quali era esposto il sig. a causa della carenza di personale. Pt_1
Alla luce delle suddette circostanze il Collegio ha nominato CTU medico legale al fine di accertare se tali fattori possano ritenersi in relazione causale con le patologie lamentate dal sig. ove tali patologie fossero effettivamente riscontrate. Pt_1
Il CTU ha confermato la sussistenza di una patologia di natura psichiatrica in capo al sig.
(Disturbo dell'adattamento da stress professionale), ritenendola correlata all'attività Pt_1 lavorativa svolta. Ha evidenziato, anche a seguito di esame della documentazione più recente e di integrazione dell'elaborato peritale, la sussistenza della patologia anche depressiva oltre che ansiosa a carico del paziente, rispondendo che il “Il signor è affetto da Disturbo Pt_1 post-traumatico da stress cronico severo, riferito sia alla componente ansiosa che a quella depressiva della psicopatologia esistente a suo carico.” il CTU ha inoltre evidenziato il nesso causale tra le condizioni lavorative e la patologia del sig. escludendo la sussistenza Pt_1 di cause sopravvenute, o precedenti morbosi da soli sufficienti a determinarla. Ha quantificato il danno indennizzabile dall nella misura del 12%. CP_1
La valutazione del CTU è del tutto condivisibile, ed immune da vizi logico argomentativi.
Deve quindi essere riconosciuta la natura professionale della patologia di cui è affetto il sig.
– disturbo post-traumatico da stress cronico severo – e l' deve essere Pt_1 CP_1
condannato ad indennizzare il danno dallo stesso subito nella misura del 12%.
Le spese di lite di entrambi gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, pur tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.
PQM
In riforma della sentenza impugnata, dichiara che è affetto da disturbo Parte_1
dell'adattamento da stress di natura professionale con postumi indennizzabili del 12% e condanna l' alla liquidazione del relativo indennizzo oltre al maggiore importo tra CP_1
interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado nella misura di euro CP_1
2.697 per il primo grado, e 2.906,00 per il grado di appello, in entrambi i casi oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi all'avvocato antistatario.
Pone le spese della CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 02/10/2025
La Consigliera est.
EL LO
Il Presidente
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