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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/12/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1768/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 28/11/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 1768/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...] Parte_1
CUI: 06MK6CR con il patrocinio dell'Avv. LOSCERBO FABIO RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale qui adito Annullare e/o disapplicare, previa concessione della sospensiva inaudita altera parte con disposizione espressa dell'obbligo in capo alla Questura di consegnare la ricevuta del titolo di soggiorno ripristinando la legalità del ricorrente sul territorio nazionale, previa remissione nel termine ove ritenuto opportuno, il provvedimento amministrativo avente n. prot. DIV.P.A.S.I.CATA12/24/imm/m.c./n.39 del 24/01/2024 con firma “IL QUESTORE” notificato in data 02/02/2024 dalla Questura di , avente CP_1 contenuto di rigetto alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/98 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma d.lgs. 286/98 per protezione speciale”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente proposto in data 08.02.2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento del Questore della Provincia di adottato il 24.01.2024 e notificatogli il 02.02.2024. CP_1
2. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna, nel quale si legge: “rilevato che nel caso di specie l'istante ha fatto ingresso nel territorio italiano nel 2022, ospite di un fratello regolarmente soggiornante in Italia;
rilevato che dalla documentazione allegata alla nota della Questura di il richiedente risulta titolare di una proposta di assunzione, dunque allo stato attuale non svolge alcuna attività CP_1 lavorativa;
ritenuto che
non vi siano elementi in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio, e che la documentazione presentata non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile col rimpatrio, stante il recente ingresso nel territorio. Per quanto riguarda i legami familiari, il richiedente non risulta avere legami sul territorio suscettibili di essere attinti da un eventuale provvedimento di rimpatrio. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU”.
3. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, evidenziando il legame intercorrente con il fratello convivente e il percorso lavorativo intrapreso, indicativo di una buona integrazione sociale nel Paese ospitante.
4. In data 09.02.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
5. All'udienza del 18.06.2024, fissata per la comparizione delle parti, preso atto della regolarità della notifica e dell'omessa costituzione di controparte, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. La causa è stata quindi istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana, nel corso della medesima udienza: “sono in Italia da due anni;
vivo con mio fratello;
è regolare;
qui ho anche un altro mio fratello che vive a Cento. Sto lavorando come muratore. Non sono sposato”. All'udienza del 7.11.2024, è stato escusso il fratello del ricorrente ( , che ha dichiarato: Persona_1
“sono il fratello del ricorrente;
sono in Italia da vent'anni; non sono cittadino italiano perché ho un buco con la residenza. Mio fratello è arrivato nel 2021 circa;
lo ospito io. Mio fratello lavora in una fabbrica di plastica. Io lavoro in una fabbrica di meccanica. In Italia c'è un altro fratello che vive sempre con me. In Marocco abbiamo i genitori. Mi auguro che venga rilasciato il pds a mio fratello. L'altro fratello che è con noi è il più piccolo. Lavora e ha fatto la sanatoria”. Il difensore ha quindi chiesto fissarsi udienza di discussione, rinunciando ai termini di legge Il giudice, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
6. Visto il tempestivo deposito di note conclusionali, con cui la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
***
7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7.1. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19 ter D.lgs. 150/2011.
8. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
8.1. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
9. In diritto, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (la domanda amministrativa risulta essere stata presentata alla Questura competente tramite pec del difensore in data 26 gennaio 2023). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
9.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
9.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della suavita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legg e 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte eur. dir. um., sentenza 16.12.1999, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (sentenza 29.04.2002, c. Regno Unito). Il domicilio, invece, designa lo spazio fisico in cui Per_ si svolge la vita privata e familiare del singolo (sentenza 02.11.2006, c. Italia). È infatti nel corso Per_3 della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una condizione soggettiva meritevole di tutela con riguardo alla buona integrazione lavorativa e al legame con il fratello convivente. Dalla documentazione depositata si evince che l'istante, da ritenersi immune da pregiudizi penali (né la CT né la Questura hanno segnalato alcunché), è giunto in Italia nel 2022 e ha presentato domanda di protezione speciale nel gennaio 2023, stabilendosi presso l'abitazione condotta in locazione dal fratello (cfr. dichiarazione di ospitalità del 10.01.2023; contratto di locazione del gennaio 2021). Il legame di parentela è stato documentalmente provato con il deposito del relativo certificato fornito di apostilla (cfr. attestato n. 1/2023). Dal giugno 2023, il ricorrente ha avviato un serio percorso di integrazione lavorativa: egli è stato impiegato sino all'agosto del medesimo anno presso la soc. coop. Mon service e dal novembre 2023 ha reperito un nuovo impiego a tempo pieno e determinato presso la società Punto services srl, con contratto di lavoro più volte prorogato sino al luglio 2024. Nell'agosto 2024, l'istante è stato nuovamente assunto alle dipendenze della in qualità di operaio addetto alla pulizia dei locali, Controparte_2 con contratto a tempo pieno e determinato, da ultimo prorogato sino al 31/12/2024 (comunicazione unilav). Grazie all'attività lavorativa, egli gode di redditi sufficienti al proprio mantenimento. Dalla documentazione in atti (cfr. estratto conto previdenziale dell'11/09/2024) si evince un guadagno complessivo di circa € 6.360 dal giugno al dicembre 2023 e di circa € 11.000 dal gennaio al luglio 2024. Le ultime buste paga prodotte e riferite ai mesi di settembre e ottobre 2024 attestano un guadagno mensile netto di circa € 1.600.
Appare, dunque, che il ricorrente, pur trovandosi in Italia da circa due anni, ha intrapreso un serio percorso di integrazione lavorativa, dimostrando così l'intenzione di contribuire al tessuto socioeconomico del Paese. Egli gode di stabilità abitativa presso il fratello, ha raggiunto una sua autonomia economica e ha mostrato una buona conoscenza della lingua italiana, avendo reso dichiarazioni in udienza senza l'ausilio di interprete. Può affermarsi, dunque, che in poco tempo, l'istante abbia qui radicato una propria identità sociale, anche grazie all'attività lavorativa svolta e alle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u.
– deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è Per_4 Per_5 stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, circostanze che non sono emerse nel caso in esame.
Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
10. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
11. Nulla per le spese atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Così deciso in Bologna, il 28/11/2024
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 28/11/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 1768/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...] Parte_1
CUI: 06MK6CR con il patrocinio dell'Avv. LOSCERBO FABIO RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale qui adito Annullare e/o disapplicare, previa concessione della sospensiva inaudita altera parte con disposizione espressa dell'obbligo in capo alla Questura di consegnare la ricevuta del titolo di soggiorno ripristinando la legalità del ricorrente sul territorio nazionale, previa remissione nel termine ove ritenuto opportuno, il provvedimento amministrativo avente n. prot. DIV.P.A.S.I.CATA12/24/imm/m.c./n.39 del 24/01/2024 con firma “IL QUESTORE” notificato in data 02/02/2024 dalla Questura di , avente CP_1 contenuto di rigetto alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/98 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma d.lgs. 286/98 per protezione speciale”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente proposto in data 08.02.2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento del Questore della Provincia di adottato il 24.01.2024 e notificatogli il 02.02.2024. CP_1
2. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna, nel quale si legge: “rilevato che nel caso di specie l'istante ha fatto ingresso nel territorio italiano nel 2022, ospite di un fratello regolarmente soggiornante in Italia;
rilevato che dalla documentazione allegata alla nota della Questura di il richiedente risulta titolare di una proposta di assunzione, dunque allo stato attuale non svolge alcuna attività CP_1 lavorativa;
ritenuto che
non vi siano elementi in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio, e che la documentazione presentata non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile col rimpatrio, stante il recente ingresso nel territorio. Per quanto riguarda i legami familiari, il richiedente non risulta avere legami sul territorio suscettibili di essere attinti da un eventuale provvedimento di rimpatrio. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU”.
3. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, evidenziando il legame intercorrente con il fratello convivente e il percorso lavorativo intrapreso, indicativo di una buona integrazione sociale nel Paese ospitante.
4. In data 09.02.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
5. All'udienza del 18.06.2024, fissata per la comparizione delle parti, preso atto della regolarità della notifica e dell'omessa costituzione di controparte, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. La causa è stata quindi istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana, nel corso della medesima udienza: “sono in Italia da due anni;
vivo con mio fratello;
è regolare;
qui ho anche un altro mio fratello che vive a Cento. Sto lavorando come muratore. Non sono sposato”. All'udienza del 7.11.2024, è stato escusso il fratello del ricorrente ( , che ha dichiarato: Persona_1
“sono il fratello del ricorrente;
sono in Italia da vent'anni; non sono cittadino italiano perché ho un buco con la residenza. Mio fratello è arrivato nel 2021 circa;
lo ospito io. Mio fratello lavora in una fabbrica di plastica. Io lavoro in una fabbrica di meccanica. In Italia c'è un altro fratello che vive sempre con me. In Marocco abbiamo i genitori. Mi auguro che venga rilasciato il pds a mio fratello. L'altro fratello che è con noi è il più piccolo. Lavora e ha fatto la sanatoria”. Il difensore ha quindi chiesto fissarsi udienza di discussione, rinunciando ai termini di legge Il giudice, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
6. Visto il tempestivo deposito di note conclusionali, con cui la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
***
7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7.1. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19 ter D.lgs. 150/2011.
8. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
8.1. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
9. In diritto, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (la domanda amministrativa risulta essere stata presentata alla Questura competente tramite pec del difensore in data 26 gennaio 2023). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
9.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
9.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della suavita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legg e 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte eur. dir. um., sentenza 16.12.1999, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (sentenza 29.04.2002, c. Regno Unito). Il domicilio, invece, designa lo spazio fisico in cui Per_ si svolge la vita privata e familiare del singolo (sentenza 02.11.2006, c. Italia). È infatti nel corso Per_3 della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una condizione soggettiva meritevole di tutela con riguardo alla buona integrazione lavorativa e al legame con il fratello convivente. Dalla documentazione depositata si evince che l'istante, da ritenersi immune da pregiudizi penali (né la CT né la Questura hanno segnalato alcunché), è giunto in Italia nel 2022 e ha presentato domanda di protezione speciale nel gennaio 2023, stabilendosi presso l'abitazione condotta in locazione dal fratello (cfr. dichiarazione di ospitalità del 10.01.2023; contratto di locazione del gennaio 2021). Il legame di parentela è stato documentalmente provato con il deposito del relativo certificato fornito di apostilla (cfr. attestato n. 1/2023). Dal giugno 2023, il ricorrente ha avviato un serio percorso di integrazione lavorativa: egli è stato impiegato sino all'agosto del medesimo anno presso la soc. coop. Mon service e dal novembre 2023 ha reperito un nuovo impiego a tempo pieno e determinato presso la società Punto services srl, con contratto di lavoro più volte prorogato sino al luglio 2024. Nell'agosto 2024, l'istante è stato nuovamente assunto alle dipendenze della in qualità di operaio addetto alla pulizia dei locali, Controparte_2 con contratto a tempo pieno e determinato, da ultimo prorogato sino al 31/12/2024 (comunicazione unilav). Grazie all'attività lavorativa, egli gode di redditi sufficienti al proprio mantenimento. Dalla documentazione in atti (cfr. estratto conto previdenziale dell'11/09/2024) si evince un guadagno complessivo di circa € 6.360 dal giugno al dicembre 2023 e di circa € 11.000 dal gennaio al luglio 2024. Le ultime buste paga prodotte e riferite ai mesi di settembre e ottobre 2024 attestano un guadagno mensile netto di circa € 1.600.
Appare, dunque, che il ricorrente, pur trovandosi in Italia da circa due anni, ha intrapreso un serio percorso di integrazione lavorativa, dimostrando così l'intenzione di contribuire al tessuto socioeconomico del Paese. Egli gode di stabilità abitativa presso il fratello, ha raggiunto una sua autonomia economica e ha mostrato una buona conoscenza della lingua italiana, avendo reso dichiarazioni in udienza senza l'ausilio di interprete. Può affermarsi, dunque, che in poco tempo, l'istante abbia qui radicato una propria identità sociale, anche grazie all'attività lavorativa svolta e alle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u.
– deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è Per_4 Per_5 stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, circostanze che non sono emerse nel caso in esame.
Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
10. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
11. Nulla per le spese atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Così deciso in Bologna, il 28/11/2024
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti