Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Presidente dott.ssa Cinzia Mondatore
Francesca Caputo Giudice est. dott.ssa
Giudice dott. Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 5414/2024 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale e divorzio congiunto"
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Irene Maria Licchelli, come da Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco mandato in atti e Parte 2
Stocco, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
5.2.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 5.8.2006;
-
di aver generato una figlia, nata in data [...];
-
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del
fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza 5.2.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
a) i coniugi vivranno separati e potranno stabilire la loro residenza ovunque ritengano senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'altro coniuge;
b) GI MA IV lascia la casa coniugale, che continuerà ad essere abitata provvisoriamente da DR US, e si trasferirà in diversa abitazione.
c) La figlia RE rimarrà allocata principalmente presso la madre ed affidata congiuntamente ai genitori i quali provvederanno ad assumere di comune accordo ed in piena armonia le decisioni riguardanti gli interessi e la sua crescita.
d) La giovane seguiterà a gestire in autonomia il tempo da passare con ognuno dei genitori e a stare con l'uno o con l'altro secondo quella misura di volta in volta decisa di comune accordo e, comunque, secondo i suoi impegni scolastici e lavorativi di madre e padre i quali si impegnano ad aiutarsi e collaborare nella gestione della famiglia.
e) Nel caso di disaccordo la minore starà con il padre nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20.30 ed a settimane alterne trascorrerà con il genitore il weekend dall'uscita di scuola del venerdì alle ore 20.00 della domenica. f) Sempre nel caso di disaccordo, ad anni alterni la ragazza trascorrerà il periodo natalizio con ognuno dei genitori dal termine delle lezioni fino al 31 dicembre e da questa data alla ripresa scolastica. Allo stesso modo trascorrerà la Pasqua e il lunedì dell'Angelo mentre per il periodo estivo passerà con il padre non meno di 30 giorni, anche non consecutivi, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo.
g) IV GI MA provvederà a corrispondere a DR US, a titolo di mantenimento, la somma di € 250,00, mentre verserà a titolo di mantenimento della figlia RE l'ulteriore importo di € 250,00, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, somme da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo.
h) Le spese straordinarie (spese per prestazioni mediche non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche, per la patente di guida ecc.) nell'interesse della figlia RE sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
i) Per espresso accordo tra le parti, DR US percepirà in via esclusiva e per intero l'importo rinveniente dall'assegno unico universale.
j) Entrambi i coniugi, sin da ora, si danno reciproca autorizzazione all'espatrio ed al rilascio e/o rinnovo dei passaporti;
k) Per espresso accordo delle parti l'assegno unico universale verrà percepito interamente da DR US nell'interesse della figlia RE.
Deve, pertanto, omologarsi la separazione personale tra i coniugi. fini dell'ulteriore Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 5.8.2006 in Presicce (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 9 parte II Serie A, anno 2006, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni indicate in motivazione;
- dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
- dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
spese al definitivo.
Lecce, 12.3.2025
Il Giudice Est.
dott.ssa Francesca Caputo
La Presidente
Dott.ssa Cinzia Mondatore