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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 9903 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ER D'AM PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 04/08/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Liberati Roberta, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 31/05/2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CEREA al Num.
8 - - ANNO2003 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti Controparte_1
di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2) Affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità Per_1
genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio, precisandosi che lo stesso sarà collocato stabilmente presso la madre e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando il figlio stia con l'uno o con l'altro genitore, precisandosi, altresì, che il padre avrà diritto – dovere:
• di vederlo quando vuole compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e gli impegni del minore, in particolare di vederlo uno o due pomeriggi alla settimana dalle ore 17,30 a dopo cena.
• di tenerlo con sé tutte le domeniche dalla mattina alla sera dopo cena
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio, metà delle vacanze
Natalizie e metà di quelle Pasquali, che comprendano ad anni alterni la giornata del Natale o
Capodanno e della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, del figlio, cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare al figlio la crescita più sana e serena.
3) Assegnazione della casa familiare, di proprietà del sig. , sita in Cerea (VR) Via Giardino n. 2/A, Pt_2
con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, alla sig.ra la quale continuerà a vivervi Parte_1
unitamente al figlio . Per_1
4) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla moglie un assegno mensile, entro il Pt_2
giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, di complessive Euro 300,00= (trecento/00). Tale assegno sarà rivalutato annualmente secondo ISTAT.
5) Il sig. si obbliga a provvedere al pagamento prettamente della bolletta relativa alla Parte_2 fornitura gas della casa familiare assegnata alla sig.ra , nonché sosterrà il 50% delle spese Parte_1
accessorie per il mantenimento del figlio come indicate nel Protocollo vigente presso il Tribunale di
Verona così come di seguito elencate:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Disporsi che il pagamento di tali spese avvenga entro il 15 del mese successivo dietro presentazione della documentazione di spesa.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II , IV e V (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
6. L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dal sig. . Parte_2
7. Nessun assegno divorzile tra le parti.
8. Compensi legali a carico delle parti al 50%. 9. I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, alla quale prestano acquiescenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/12/2025
Il Presidente
ER D'AM
N. 9903 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ER D'AM PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 04/08/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Liberati Roberta, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 31/05/2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CEREA al Num.
8 - - ANNO2003 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti Controparte_1
di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2) Affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità Per_1
genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio, precisandosi che lo stesso sarà collocato stabilmente presso la madre e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando il figlio stia con l'uno o con l'altro genitore, precisandosi, altresì, che il padre avrà diritto – dovere:
• di vederlo quando vuole compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e gli impegni del minore, in particolare di vederlo uno o due pomeriggi alla settimana dalle ore 17,30 a dopo cena.
• di tenerlo con sé tutte le domeniche dalla mattina alla sera dopo cena
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio, metà delle vacanze
Natalizie e metà di quelle Pasquali, che comprendano ad anni alterni la giornata del Natale o
Capodanno e della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, del figlio, cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare al figlio la crescita più sana e serena.
3) Assegnazione della casa familiare, di proprietà del sig. , sita in Cerea (VR) Via Giardino n. 2/A, Pt_2
con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, alla sig.ra la quale continuerà a vivervi Parte_1
unitamente al figlio . Per_1
4) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla moglie un assegno mensile, entro il Pt_2
giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, di complessive Euro 300,00= (trecento/00). Tale assegno sarà rivalutato annualmente secondo ISTAT.
5) Il sig. si obbliga a provvedere al pagamento prettamente della bolletta relativa alla Parte_2 fornitura gas della casa familiare assegnata alla sig.ra , nonché sosterrà il 50% delle spese Parte_1
accessorie per il mantenimento del figlio come indicate nel Protocollo vigente presso il Tribunale di
Verona così come di seguito elencate:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Disporsi che il pagamento di tali spese avvenga entro il 15 del mese successivo dietro presentazione della documentazione di spesa.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II , IV e V (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
6. L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dal sig. . Parte_2
7. Nessun assegno divorzile tra le parti.
8. Compensi legali a carico delle parti al 50%. 9. I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, alla quale prestano acquiescenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/12/2025
Il Presidente
ER D'AM