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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/12/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1822/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
EF IL Presidente relatore
LE CI IC
Emanuele Venzo IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1822/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 10.10.2025, congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 24.09.1965, residente in [...],
e
, (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(FG) il 04.04.1968, residente a [...], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Marco Corti
( sito in Firenze, Via Giovanni Email_1
Fabbroni 9, che li rappresenta e difende, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
1 Con ricorso congiunto depositato in data 10.10.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Signa (FI) in data 08.08.2015, precisavano che dalla loro unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano peraltro che tra loro sorgevano numerose incomprensioni che evidenziavano altrettante incompatibilità caratteriali tali da rendere impossibile la convivenza matrimoniale ed il mantenimento dell'unità coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) l'abitazione coniugale posta in Pistoia, Via Pratese 282, rimane nella esclusiva disponibilità della Sig. ; Pt_1
c) il Sig. provvederà ad asportare i suoi beni personali ed Pt_2
a rilasciare il detto immobile nella piena ed esclusiva disponibilità della Sig.ra entro e non il 31 gennaio 2026 e dalla data Pt_1 del rilascio il canone di locazione resterà ad esclusivo carico della
Sig.ra ; Pt_1
d) le spese e gli onorari del legale che assiste le parti nel presente procedimento resteranno a carico di queste per il 50% ciascuna.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.11.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
2 In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in
[...] Parte_2
Signa (FI) in data 08.08.2015, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Signa (FI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
46, P. 2, S. C, anno 2015);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Presidente relatore
EF IL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
EF IL Presidente relatore
LE CI IC
Emanuele Venzo IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1822/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 10.10.2025, congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 24.09.1965, residente in [...],
e
, (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(FG) il 04.04.1968, residente a [...], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Marco Corti
( sito in Firenze, Via Giovanni Email_1
Fabbroni 9, che li rappresenta e difende, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
1 Con ricorso congiunto depositato in data 10.10.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Signa (FI) in data 08.08.2015, precisavano che dalla loro unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano peraltro che tra loro sorgevano numerose incomprensioni che evidenziavano altrettante incompatibilità caratteriali tali da rendere impossibile la convivenza matrimoniale ed il mantenimento dell'unità coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) l'abitazione coniugale posta in Pistoia, Via Pratese 282, rimane nella esclusiva disponibilità della Sig. ; Pt_1
c) il Sig. provvederà ad asportare i suoi beni personali ed Pt_2
a rilasciare il detto immobile nella piena ed esclusiva disponibilità della Sig.ra entro e non il 31 gennaio 2026 e dalla data Pt_1 del rilascio il canone di locazione resterà ad esclusivo carico della
Sig.ra ; Pt_1
d) le spese e gli onorari del legale che assiste le parti nel presente procedimento resteranno a carico di queste per il 50% ciascuna.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.11.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
2 In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in
[...] Parte_2
Signa (FI) in data 08.08.2015, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Signa (FI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
46, P. 2, S. C, anno 2015);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Presidente relatore
EF IL
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