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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 09/12/2024 al n. 2959 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
ES (Na) il 03/04/1981 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Ambrosio Filomena;
e da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
11/10/1981 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Vecchione
Antonio e Del Giudice Carmela;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/12/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in San Giuseppe ES il giorno
11.06.2016 dalla cui unione nasceva la figlia ( San Gennaro ES, Per_1
3.04.2018) , evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. cronl. 1779/21 reso nel procedimento R.G.
n. 4667/2021 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui al decreto di omologazione, ossia affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in Palma
Campania, come da documentazione in atti e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol. 1779/21, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal Presidente del Tribunale di Nola in data 19.10.2021, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
In riferimento al regime di affido della minore si ritiene opportuno confermare Per_1
il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione della minore presso la residenza della madre con la quale già risiede con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 Giuseppe ES (Na) il 03/04/1981 e (C.F.: Parte_2
) nata a [...] il [...] , il giorno 11.06.2016 C.F._2
in San Giuseppe ES, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune (atto n.28, Parte II, Serie A, Anno 2016 );
b) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile e Per_1
residenza presso la madre sig.ra con diritto di visita paterno Parte_2
conformemente agli accordi delle parti da intendersi ivi ripetuti e trascritti;
c) dispone che il sig. corrisponda alla Sig.ra Parte_1 Parte_3
la complessiva somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno cinque di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie come da p
Trib. Nola /Coa;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 05/02/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 09/12/2024 al n. 2959 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
ES (Na) il 03/04/1981 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Ambrosio Filomena;
e da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
11/10/1981 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Vecchione
Antonio e Del Giudice Carmela;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/12/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in San Giuseppe ES il giorno
11.06.2016 dalla cui unione nasceva la figlia ( San Gennaro ES, Per_1
3.04.2018) , evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. cronl. 1779/21 reso nel procedimento R.G.
n. 4667/2021 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui al decreto di omologazione, ossia affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in Palma
Campania, come da documentazione in atti e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol. 1779/21, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal Presidente del Tribunale di Nola in data 19.10.2021, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
In riferimento al regime di affido della minore si ritiene opportuno confermare Per_1
il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione della minore presso la residenza della madre con la quale già risiede con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 Giuseppe ES (Na) il 03/04/1981 e (C.F.: Parte_2
) nata a [...] il [...] , il giorno 11.06.2016 C.F._2
in San Giuseppe ES, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune (atto n.28, Parte II, Serie A, Anno 2016 );
b) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile e Per_1
residenza presso la madre sig.ra con diritto di visita paterno Parte_2
conformemente agli accordi delle parti da intendersi ivi ripetuti e trascritti;
c) dispone che il sig. corrisponda alla Sig.ra Parte_1 Parte_3
la complessiva somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno cinque di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie come da p
Trib. Nola /Coa;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 05/02/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca