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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/01/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di ER, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 9055/2018, aventi ad oggetto: proprietà
TRA
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Clorinda
Arenella, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio
Legale sito in Eboli alla Via XXIV Maggio n. 9; CP_1
- PARTE ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona del p.t., Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e Delibera di G.M. n. 33 del 24/5/2018, dall'Avv.
Vittorio Brancati, presso il cui studio, sito in ER alla Via Renato De
Martino n. 10, elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
E
(P.IVA: ), in persona del legale CP_4 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Lucia De Ciucieis, presso il cui studio, sito in ER alla Via G. A. Aurofino n. 12, elettivamente domicilia;
- TERZA CHIAMATA Proc. N.R.G.A.C. 9055/2018 - SE CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 26/9/2024 tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato la SI.ra
[...]
ha convenuto in giudizio il , Parte_1 Controparte_2
deducendo: che con atto di compravendita del 10/9/2015 ella ha acquistato dalla Provincia di ER il complesso immobiliare sito in Via CP_2
MO – Via Milano n.1 (catastalmente Via Fosso di Cinzio e Massimino De
Lucio) ex “NI TA”, costituito da due fabbricati e da un'area a parco, esteso per complessivi mq 23.074 c.a., tra aree di pertinenza dei fabbricati con annessi ed area destinata a bosco, con accesso principale da
Via Milano ed accessi secondari da Via MO e da Via Campi;
che l'esteso complesso immobiliare veniva acquistato previa verifica della regolarità e della corrispondenza al vero dei dati trascritti nel contratto di compravendita per Notar e, soprattutto, “libero da pesi, oneri, Persona_1
diritti di terzi in genere, privilegi anche di natura fiscale, trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli”; che, invece, sull'immobile di sua proprietà devi sono delle colonnine (n.2 manufatti) denominati di “ispezione gas” posizionate allo scopo di potenziare la rete del gas del Controparte_2
precisamente nel cortile esterno delimitato con muretto di cinta e sovrastante ringhiera, giusta autorizzazione del 09/1/2006, in virtù di comodato d'uso all'epoca esistente tra il e la Provincia di ER;
CP_2
che allo stato, però, tale installazione di non trascurabile importanza
(trattasi di due manufatti di m. 4,00 x 4,00 cadauno, adiacenti al muro di cinta della struttura ex NI TA FF.SS.) è illegale e priva di autorizzazione alcuna, sia perché con revoca del 26/2/2014 la Provincia di
ER comunicava ufficialmente al di “consegnare le chiavi di CP_2
Proc. N.R.G.A.C. 9055/2018 - SE accesso agli immobili in argomento e lasciare gli stessi – compendio ex
NI TA FF.SS., liberi da persone e cose”, sia perché il bene sul quale insiste è stato venduto alla SI.ra , la quale dal 2015 non Parte_1
percepisce alcunché, né a titolo di affitto né a titolo di permesso/autorizzazione per l'esistenza stessa delle colonnine sulla sua proprietà; che con lettera raccomandata a/r del 01/12/2017 si invitava e diffidava per le vie brevi il , in persona del Sindaco Controparte_2
p.t., alla rimozione immediata delle predette colonnine, con ripristino dello stato dei luoghi a spese dello stesso Ente, così come previsto nell'atto di autorizzazione del 09/1/2006, revocato nel 2014; che tale messa in mora, però, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso, non sortiva effetto alcuno;
che in data 13/2/2018 veniva notificato primo atto di citazione a giudizio avente quale data di prima udienza quella del 13/6/2018 e tale atto – essendo pendenti trattative di bonario componimento – non veniva iscritto a ruolo;
che poiché le suddette trattative non hanno avuto un esito positivo e conveniente per tutte le parti in causa, si rende necessaria la rinotifica dell'atto di citazione;
che già con ricorso finalizzato alla reintegra del possesso ovvero, in subordine, cercando di ottenere una provvedimento ex art. 700 c.p.c., il aveva, invano, evocato in giudizio Controparte_2
la odierna attrice e la Provincia di ER, nella sua qualità di promittente venditrice, con esito negativo;
che, infatti, in quella sede, il Tribunale di
ER, in persona delle Dott.ssa Mainenti aveva brillantemente esposto i fatti di causa, condannando il e rigettando le sue Controparte_2
istanze; che con provvedimento del 03/10/2015, causa iscritta al. n.r.g.:
6040/10 – Tribunale di ER – II^ sezione Civile, il Giudice ha giustamente osservato: “ ….il esponeva che con atto del CP_2 CP_2
17.07.2010 la Provincia di ER gli aveva concesso in comodato d'uso le aree verdi e la struttura già adibita a guardiania dell'immobile denominato
“Ex NI TA”, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico;
che
Proc. N.R.G.A.C. 9055/2018 - SE la durata del rapporto era stata stabilita in anni 12 (6+6) con possibilità di eventuale rinnovo, fatta salva la facoltà della Provincia di ER di revocare il provvedimento per ….omissis… per eSIenze di pubblico interesse”; che, infatti, con comunicazione dei primi mesi del 2014, la Provincia di ER aveva formalmente comunicato al la propria Controparte_2
determinazione di avvalersi della facoltà di revoca, invitandolo alla riconsegna delle chiavi di accesso ai beni concessi in comodato, poiché in data 25/2/2014 la SI.ra aveva sottoscritto Parte_1
proposta di acquisto, a mezzo agenzia RE/MAX di ER, a cui la
Provincia di ER aveva affidato l'incarico di intermediazione immobiliare per la pubblicità e la vendita degli immobili inseriti nel piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2014/2016 – delibera del C.P. n. 47/2012 e successive n. 177/2013 e n. 23/2014, per la compravendita dello stabile ex
NI TA di , con annessa portineria e parco, sito in , CP_2 CP_2
alla Via MO (in catasto terreni al Fol.24 p.lle 26-358-30-31-33, catasto fabbricati al fol. 24 p.lla 1100); che al punto n. 4) dell'autorizzazione provinciale si legge: “ la presente autorizzazione è rilasciata in via temporanea e…omissis….potrà essere revocata in qualsiasi momento che questa Amministrazione lo riterrà opportuno per qualsiasi motivo senza che possa essere accampato alcun diritto di sorta dei richiedenti”; che, di conseguenza, ad oggi, e nonostante l'ordinanza del Tribunale di ER del
2015 che statuiva nel medesimo senso, non esiste alcun comodato, servitù od altro titolo in virtù del quale debbano continuare ad esistere sul terreno di proprietà della SI.ra i manufatti all'epoca Parte_1
installati dal , al fine di potenziare la rete del gas Controparte_2
comunale; che, in merito ai manufatti, di cui si richiede la rimozione immediata ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del CP_2
convenuto, si fa rilevare che trattasi di opere di non poco conto, descritte come in premessa, che di fatto impediscono la normale fruizione ed il
Proc. N.R.G.A.C. 9055/2018 - SE pacifico godimento del terreno di proprietà dell'attrice, la quale, dalla data della sottoscrizione del preliminare (2014) alla data di stipula del definitivo
(2015) non ha percepito alcunché a titolo di indennizzo e/o di servitù di passaggio, dato che le predette colonnine necessitato di manutenzione e di assistenza che il presta e continua a prestare transitando nella CP_2
proprietà privata della SI.ra ; che, pertanto, si chiede sin d'ora Parte_1
che il Giudice, accertata la inesistenza di un valido titolo che autorizzi la presenza dei manufatti denominati di “ispezione del gas”, dichiari la immediata rimozione degli stessi in virtù della revoca del provvedimento autorizzatorio del 2006, essendo venuti meno i presupposti di Legge, nonché avendo di fatto esercitato la Provincia di ER il proprio diritto contrattualmente previsto;
che allo stato si sta verificando una occupazione illegittima ed abusiva del suolo nonché un atto di eccesso di potere della
Amministrazione Comunale che paventando una non attuale pubblica utilità dei manufatti installati al fine di potenziare la rete del gas, continua a porre in essere azioni che turbano il diritto reale legittimamente vantato dall'attrice in virtù della compravendita datata 10/9/2015.
In virtù di quanto innanzi esposto la SI.ra ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare l'avvenuta revocazione dell'autorizzazione provinciale che acconsentiva alla installazione sul terreno di proprietà dell'attrice delle colonnine del gas;
2) dichiarare la inesistenza di un titolo valido che giustifichi tale situazione di illegalità; 3) per l'effetto, ordinare la rimozione dei manufatti come innanzi descritti con conseguente ripristino dello stato dei luoghi a spese del
; 4) condannare il convenuto in favore della parte Controparte_2
attrice, al pagamento delle somme che risulteranno in corso di causa o che saranno ritenute eque e/o di giustizia, in virtù dell'invocato danno economico subito dalla parte attrice a causa della mancata fruizione della proprietà acquistata;
5) in subordine, condannare l'Ente convenuto al
Proc. N.R.G.A.C. 9055/2018 - SE pagamento di una indennità di occupazione dalla data della sottoscrizione del preliminare di vendita (25.02.2014) sino alla domanda;
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il , Controparte_2
deducendo: di essere priva della legittimazione passiva in relazione alla domanda attorea, atteso che la responsabilità per la manutenzione e rimozione dei manufatti sulla proprietà della SI.ra va attribuita Parte_1
esclusivamente alla società concessionaria della metanizzazione del territorio comunale di , cioè la che, infatti, CP_2 Controparte_5
esso, avendo un improcrastinabile bisogno di dotarsi di un efficiente impianto di distribuzione del gas, al fine di garantire un'adeguata distribuzione dello stesso a tutti i cittadini residenti sul territorio comunale, stipulò con la apposita convenzione il 15/3/1995, con Controparte_5
cui le parti esplicitamente pattuirono l'installazione di due colonnine del gas nel cortile esterno della ex NI TA della FF.SS. di nel CP_2
rispetto dei parametri di legge, con contestuale assunzione da parte della di tutte le responsabilità dell'impianto di distribuzione;
Controparte_5
che, dunque, la permanenza delle colonnine nel terreno dell'attrice deve essere imputata solo ed esclusivamente alla la quale è Controparte_5
l'unica responsabile dell'impianto di distribuzione del gas, aveva l'onere (a seguito della vendita dell'immobile su cui insistevano le colonnine del gas da parte della Provincia di ER), di provvedere alla loro rimozione, anche tenuto conto dell'articolo 4) della convenzione;
che, dunque, nonostante l'infondatezza della domanda attorea, esso intende chiamare in causa la con cui il ha stipulato la Controparte_5 Controparte_2
Convenzione Rep. n. 10/94, al fine di essere manlevata e tenuta indenne dall'eventuale risarcimento dei danni riconosciuto all'attrice.
In virtù di quanto innanzi esposto il ha formulato le Controparte_2
Proc. N.R.G.A.C. 9055/2018 - SE seguenti conclusioni: in via preliminare, previo differimento dell'udienza ai sensi dell'articolo 269 c.p.c., autorizzarsi la chiamata in causa della terza in via principale, rigettare la domanda attorea;
in via Controparte_5
subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea nei suoi confronti, condannare la a tenerlo indene da ogni Controparte_5
conseguenza economica derivante dall'accoglimento stesso;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato
VITTORIO BRANCATI, dichiaratosi anticipatario.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Alla prima udienza questo Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo richiesta dal convenuto, che a tanto Controparte_2
provvedeva.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata deducendo: CP_4
che con atto del 29/1/2004 essa ha ceduto alla il Controparte_6
ramo d'azienda denominato “Bacino
Campania49” relativo alla costruzione e gestione della rete gas naturale nei sei comuni di: San Cipriano Picentino, Giffoni Sei Casali, Castiglione del
Genovesi, Giffoni Valle Piana, , e Montecorvino Pugliano;
che in CP_2
conseguenza di tale cessione, giusta quanto consentito dall'articolo 17) della convenzione Rep.n. 10/94 del 15/3/1994 ha, tra l'altro, trasferito alla la concessione del servizio del gas metano nel Controparte_6
territorio del;
che, dunque, con la stessa nota n.1016 Controparte_2
del 16/02/2004 la chiedeva al di CP_4 Controparte_2
prendere atto con proprio provvedimento dell'avvenuto trasferimento della concessione del servizio gas metano di cui alla convenzione Rep. n.10/94 in favore di che il , con Delibera Controparte_6 Controparte_2
n. 49 del 26/4/2004 prendeva atto dell'avvenuto trasferimento della concessione del servizio gas metano di cui alla convenzione Rep. n. 10794
Proc. N.R.G.A.C. 9055/2018 - SE del 15/3/1994 in favore di che tanto ciò è vero che Controparte_6
in data 05/7/2010 il , con propria delibera, Controparte_2
autorizzava la a completare i lavori di realizzazione Controparte_6
per la distribuzione del gas metano nel;
che, in Controparte_2
particolare la collocazione delle cabine di decompressione (GRF) all'interno del complesso ex NI TA, garantendone l'accessibilità al suddetto complesso sia in fase di realizzazione che in fase di gestione delle suddette cabine;
che vi è di più; che, infatti, in data 02/12/2014 la CP_6
comunicava e diffidava il a a
[...] Controparte_2
rendersi parte attiva nei confronti dei nuovi proprietari Parte_2
e fornire un accesso alle suddette apparecchiature per
[...]
tutte le operazioni necessarie alla corretta gestione dell'impianto; che, difatti, dopo un tentativo di accesso da parte di personale della avvenuto in data 27/11/2014 per lavori di Controparte_6
manutenzione gli veniva riferito che l'area era stata venduta a privati e quindi gli veniva negato l'accesso; che tale diffida veniva ribadita, attesa l' inerzia del , anche in data 29/7/2015 S.C.P.A.; che, Controparte_2
pertanto, alla luce dei fatti cosi come sopra circostanziati e riscontrati negli allegati, ad essa non può essere addebitata alcuna responsabilità; che, infatti, l'avvenuto trasferimento della concessione del servizio gas metano è avvenuta in epoca antecedente alla vendita dell'immobile ora di proprietà dell'attrice e, formalmente posto a conoscenza del Controparte_2
che, lo si ribadisce, ne ha preso atto sia con propria delibera sia con atti successivi;
che eccepisce la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, attesa la estrema genericità e determinazione in relazione al pregiudizio, economico, materiale che l'attrice avrebbe subito a seguito degli eventi descritti, appunto, in atto di citazione, in quanto non specificato e non provato;
che né parte attrice può appellarsi ad una qualsiasi ipotesi di determinazione equitativa del pregiudizio lamentato in quanto inapplicabile;
Proc. N.R.G.A.C. 9055/2018 - SE che, dunque, parimenti infondata è la chiamata in causa in garanzia nei suoi confronti.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha concluso per il CP_4
rigetto delle domande proposte nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato LUCIA DE
CIUCEIS, dichiaratasi anticipataria.
La causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 26/9/2024, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 giorni), decorrenti dalla comunicazione del decreto reso all'esito dell'udienza alle parti costituite.
Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
In via del tutto preliminare va respinta la richiesta formulata dalla parte convenuta nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (cfr.) di dichiararsi improcedibile la domanda attorea per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla SI.ra , per non avere Parte_1
quest'ultima provveduto a nominare nuovo difensore a seguito della rinuncia al mandato di quella originariamente costituita e non avere coltivato le proprie ragioni.
Infatti, nell'ordinamento giuridico non è, allo stato, contemplata la possibilità per il Giudice di dichiarare l'improcedibilità di una domanda per il sopravvenuto venir meno della condizione dell'azione dell'interesse ad agire in capo ad una delle parti, essendo di contro permesso soltanto dichiarare la cessazione della materia del contendere allorquando, per ragioni oggettive o soggettive, sia venuto meno in corso di causa l'interesse ad agire in capo a tutte le parti del giudizio. Orbene, nel caso concreto non
Proc. N.R.G.A.C. 9055/2018 - SE ricorrono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che l' convenuto e la società terza CP_7
chiamata, insistendo nelle loro difese e conclusioni, hanno palesato la sussistenza, in capo ad esse, dell'interesse ad agire di cui all'articolo 100
c.p.c. ad una statuizione di merito.
Fermo quanto innanzi esposto, è ora possibile esaminare nel merito la fondatezza delle domande attoree.
La SI.ra ha chiesto in primo luogo accertarsi e dichiararsi Parte_1
l'avvenuta revoca dell'autorizzazione provinciale che acconsentiva l'installazione, sul terreno di sua proprietà, delle n. 2 colonnine del gas, nonché dichiararsi l'inesistenza di un valido titolo che giustifichi tale situazione di illegalità.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Infatti, come dedotto da parte attrice, con atto del 17/7/2010 il
[...]
convenuto e la Provincia di ER stipulavano un contratto di CP_2
comodato d'uso avente ad oggetto le aree verdi e la struttura già adibita a guardiania dell'immobile denominato “Ex NI TA”, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico. In tale contratto si prevedeva che la durata del rapporto era stata stabilita in anni 12 (6+6) con possibilità di eventuale rinnovo, fatta salva la facoltà della Provincia di ER di revocare il provvedimento per ..omissis… per eSIenze di pubblico interesse.
Ebbene, tale revoca unilaterale per eSIenze di interesse pubblico ha avuto luogo allorquando, con comunicazione all'inizio del 2014, la Provincia di
ER comodante comunicava al la propria Controparte_2
determinazione di avvalersi della facoltà di revoca, invitandolo alla riconsegna delle chiavi di accesso ai beni concessi in comodato, poiché in data 25/2/2014 la SI.ra aveva sottoscritto Parte_1
proposta di acquisto, a mezzo agenzia RE/MAX di ER, cui la Provincia di ER aveva affidato l'incarico di intermediazione immobiliare per la
Proc. N.R.G.A.C. 9055/2018 - SE pubblicità e la vendita degli immobili inseriti nel piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2014/2016 – Delibera del C.P. n. 47/2012 e successive n.177/2013 e n.23/2014, per la compravendita dello stabile ex
NI TA di , con annessa portineria e parco, sito in , CP_2 CP_2
alla via MO (in Catasto terreni al Fol. 24, p.lle 26-358-30-31-33, Catasto fabbricati al Fol. 24 p.lla 1100).
Dunque, considerato che né la parte convenuta, né la terza chiamata hanno eccepito il perdurare della efficacia dell'originario comodato del 17/7/2010 avente ad oggetto l'immobile la cui proprietà è stata acquistata dalla odierna attrice il 10/9/2015, né tanto meno hanno dedotto l'esistenza di un titolo che giustifichi la persistenza delle n. 2 colonnine del gas su tale bene immobile, ne consegue che la domanda attorea è fondata e va accolta e, per l'effetto, va accertata e dichiarata l'avvenuta revoca dell'autorizzazione provinciale che acconsentiva l'installazione, sul terreno di proprietà della SI.ra , delle n. 2 colonnine del gas, nonché Parte_1
l'inesistenza di un valido titolo che giustifichi tale situazione.
Parte attrice ha poi chiesto, per effetto dell'accoglimento delle domande di cui sopra, ordinare la rimozione dei manufatti come innanzi descritti, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi a spese del CP_2
.
[...]
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'assenza della propria CP_7
legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea, in quanto in forza della Convenzione del 15/3/1995 la concessionaria (poi Controparte_5
sarebbe l'unica responsabile dell'impianto di CP_4
distribuzione del gas.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità più recente (“ex multis” Cass. Civ.,
Sez. VI, n. 31066/2019; Cass. Civ., n. 516/2020; Cass. CIv., n.
11103/2020; Cass. Civ., n. 15232/2021) ha sancito che “Nel caso in cui il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto
Proc. N.R.G.A.C. 9055/2018 - SE tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo anche in mancanza di apposita istanza. Nell'ipotesi invece di chiamata del terzo in garanzia, la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.”.
Quindi, atteso che il convenuto ha chiamato in causa Controparte_2
la terza indicandola quale soggetto tenuto a rispondere CP_4
delle pretese vantate dall'attrice in suo luogo, si tratta di una chiamata in causa del terzo responsabile e e non in garanzia, di talché pure in assenza di espressa istanza o domanda in tal senso della SI.ra , le Parte_1
domande originariamente proposte da quest'ultima nei confronti dell'
[...]
si estendono automaticamente, “ipso facto et ipso iure”, anche nei CP_7
confronti della terza chiamata CP_4
La domanda attorea di condanna del alla demolizione Controparte_2
dei n. 2 manufatti, consistenti nelle colonnine di “ispezione gas” presenti sull'area di sua proprietà, è infondata e va rigettata.
Invero, come dedotto dall'Ente Comunale convenuto, con Convenzione del
15/3/1994 Rep. 10/94 (cfr. all. 2 della produzione di parte convenuta) il ha Controparte_2
esplicitamente pattuito con la terza chiamata l'installazione di due colonnine di ispezione del gas nel cortile esterno della ex NI
TA della FF.SS di Acerno nel rispetto dei parametri di legge, con contestuale assunzione da parte della di tutte le responsabilità CP_5
dell'impianto di distribuzione. Sul punto, in particolare, nella predetta convenzione si prevedeva che “la società si Controparte_5
assumeva la piena responsabilità per i beni costituenti l'impianto di distribuzione del gas nel territorio Comune di . CP_2
Da ciò deriva, quindi, che obbligato alla rimozione delle n. 2 colonnine presenti sull'area di proprietà della SI.ra non può considerarsi il Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 9055/2018 - SE , bensì la terza chiamata Controparte_2 CP_4
Sul punto, infatti, non può condividersi quanto dedotto dalla terza chiamata al momento della costituzione in giudizio, e cioè che essa non sarebbe più concessionaria e responsabile per l'area, ricompresa nel CP_2
, su cui si trova l'immobile di cui l'attrice ha acquisito la proprietà
[...]
nel 2015, poiché essa, con atto del 29/1/2004, cedeva alla CP_6
il ramo d'azienda denominato “Bacino
[...]
Campania49” relativo alla costruzione e gestione della rete gas naturale in sei Comuni, tra cui anche quello di . Secondo la terza chiamata CP_2
con tale cessione del ramo d'azienda, consentita dall'articolo 17 della
Convenzione Rep. n. 10/94 del 15/3/1994 aveva, tra l'altro, trasferito alla la concessione del servizio del gas metano nel Controparte_6
territorio del , tant'è che quest'ultimo con Delibera n. Controparte_2
49 del 26/4/2004 prendeva atto dell'avvenuto trasferimento della concessione del servizio gas metano in favore della Controparte_6
con la conseguenza che solo quest'ultima sarebbe tenuta alla rimozione delle opere ed al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla SI.ra
[...]
. Pt_1
In ordine a tale eccezione, infatti, il convenuto ha correttamente CP_2
obiettato (cfr. note di trattazione scritta del 16/2/2022 di parte convenuta) che la vicenda consistente nella cessione della concessione del servizio gas dalla in favore della CP_4 Controparte_6
non può considerarsi opponibile e, dunque, produttiva di effetti, nei suoi confronti, poiché il disposto dell'articolo 17) della Convenzione Rep. n.
10/94 del 15/3/1994 (cfr. all. 2 della produzione di parte convenuta) sancisce espressamente che “la concessionaria NON POTRA', per qualunque ragione, cedere a terzi la presente concessione SENZA IL
CONSENSO del concedente, al quale spetta il DIRITTO DI
PRELAZIONE, alle condizioni accettate dall'eventuale cessionaria”.
Proc. N.R.G.A.C. 9055/2018 - SE Infatti, onde rendere opponibile al l'avvenuta Controparte_2
concessione in favore della del servizio di gas metano, Controparte_6
ai sensi e per gli effetti della convenzione richiamata, la terza chiamata
nella sua qualità di concessionaria, avrebbe dovuto CP_4
preventivamente acquisire il consenso del concedente, CP_2
formulandogli formale proposta di concessione alle condizioni accettate dal terzo e, solo all'esito dell'eventuale diniego del concedente, sarebbe stata effettivamente legittimata al trasferimento del servizio in favore di azienda terza.
Ciò non è avvenuto però nel caso di specie, di talché è stata impedita al la possibilità di esercitare legittimamente il proprio Controparte_2
diritto di prelazione previsto dall'articolo 17 della Convenzione Rep. n.
10/94; né tantomeno può ritenersi che il consenso, sia pure in maniera postuma, sia rinvenibile nella “presa d'atto” di cui alla Delibera n. 49/2004
(cfr. all. della produzione della terza chiamata), poiché si tratta di un atto destinato ad attestare o ad accertare l'esistenza di un fatto o di un atto giuridico, ma di per sè provvedimento dal contenuto amministrativo sostanzialmente nullo. In termini, tra gli altri, Sicilia sent. n. 916 del Pt_3
10/7/1085, nsecondo cui “il c.d. provvedimento di presa d'atto non costituisce pertanto determinazione amministrativa impugnabile, atteso che si tratta di mera attestazione, o dichiarazione di scienza, circa
l'esistenza di un provvedimento che rientra nella competenza di altri”, poiché, appunto, attestante “ex post” un atto di un terzo su cui la
Pubblica Amministrazione non ha alcun potere decisionale né derimente.
Di conseguenza la cessione del ramo d'azienda ed l'atto di trasferimento in favore della da parte della è Controparte_6 CP_4
inopponibile nei confronti del , con la conseguenza Controparte_2
che deve ritenersi persistente in capo alla terza chiamata la responsabilità ai sensi dell'articolo 4) della Convenzione Rep. n. 10/94, a mente del quale
Proc. N.R.G.A.C. 9055/2018 - SE “la concessionaria assume piena e totale responsabilità per i beni costituenti
l'impianto di distribuzione del gas nel territorio comunale … mantenendo sollevata ed indenne, sia civilmente che penalmente la concedente da ogni e qualsiasi danno che potesse derivare a terzi dalla presenza e dall'uso di detto impianto durante il periodo di concessione”.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che la domanda attorea di condannarsi il alla rimozione dei manufatti Controparte_2
come innanzi descritti va rigettata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Di contro, la domanda attorea, stante l'estensione automatica nei confronti della terza chiamata e le ragioni di cui sopra, va accolta nei confronti della e, per l'effetto, quest'ultima va condannata alla rimozione, CP_4
a proprie spese, delle n. 2 colonnine del gas presenti sullo stabile ex NI
TA di Acerno, con annessa portineria e parco, sito in alla via CP_2
MO (in catasto terreni al Fol.24 p.lle 26-358-30-31-33, catasto fabbricati al fol. 24 p.lla 1100) di proprietà della SI.ra . Parte_1
Da ultimo, poi, parte attrice ha chiesto condannarsi il convenuto CP_2
al pagamento, in suo favore, delle somme che risulteranno dovute in corso di causa o che saranno ritenute eque e/o di giustizia, in considerazione del danno patrimoniale da essa subito a causa della mancata fruizione della proprietà acquistata;
in via subordinata, condannare il CP_2
convenuto al pagamento, in suo favore, di una indennità di
[...]
occupazione dalla data della sottoscrizione del preliminare di vendita
(25/2/2014) fino alla domanda.
Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.
Infatti, nella vicenda in esame la parte attrice non ha fornito la prova dell'esistenza del pregiudizio da essa lamentato, essendosi limitata, apoditticamente, senza produrre alcun documento a sostegno, né articolando richieste istruttorie, ad affermare di non avere potuto fruire dell'immobile da essa acquistato dalla Provincia di ER a causa della
Proc. N.R.G.A.C. 9055/2018 - SE presenza di n. 2 manufatti sull'immobile stesso;
per le medesime ragioni, dunque, va respinta anche la domanda di condanna del convenuto al pagamento di un indennizzo da occupazione, atteso che la CP_2
presenza dei n. 2 manufatti non è equiparabile ad una situazione di
“occupazione” di un immobile, bensì di una mera porzione dello stesso, peraltro neppure illustrata nella sua estensione dalla parte attrice.
Il rigetto della domanda di condanna della parte convenuta al risarcimento del danno e, in via subordinata, al pagamento di un indennizzo nei confronti della SI.ra implica altresì l'assorbimento della Parte_1
domanda in manleva formulata sul punto dal nei Controparte_2
confronti della terza chiamata CP_4
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Nei rapporti processuali tra ed il Parte_1 CP_2
le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91
[...]
c.p.c. e, considerate che soltanto le prime due domande attoree (su cinque formulate) sono state accolte, vi è “soccombenza reciproca” ai sensi dell'articolo 92, comma 2, c.p.c., e pertanto esse vengono integralmente compensate tra le parti.
Nei rapporti processuali con la terza chiamata attesa CP_4
la peculiarità della controversia e delle vicende intercorse tra quest'ultima ed il , sussistono “le altre analoghe gravi ed Controparte_2
eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie la domanda attorea nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara l'avvenuta revoca dell'autorizzazione della
Proc. N.R.G.A.C. 9055/2018 - SE PR DI SALERNO che consentiva l'installazione, sull'immobile di proprietà della SI.ra , ex NI TA Parte_1
di Acerno, con annessa portineria e , sito in alla via Pt_2 CP_2
MO (in catasto terreni al Fol.24 p.lle 26-358-30-31-33, catasto fabbricati al fol. 24 p.lla 1100), delle n. 2 colonnine del gas;
2) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la CP_4
alla rimozione, a proprie spese, delle n. 2 colonnine del gas
[...]
presenti sullo stabile ex NI TA di , con annessa CP_2
portineria e parco, sito in alla via MO (in catasto terreni al CP_2
Fol.24 p.lle 26-358-30-31-33, catasto fabbricati al fol. 24 p.lla 1100) di proprietà della SI.ra , con riduzione in Parte_1
pristino dello stato dei luoghi;
3) Rigetta la domanda attorea di condanna del al Controparte_2
risarcimento dei danni;
4) Rigetta la domanda attorea di condanna del al Controparte_2
pagamento di un indennizzo;
5) Compensa integralmente le spese di lite tra Parte_1
ed il;
Controparte_2
6) Compensa integralmente le spese di lite tra il e Controparte_2
la CP_4
Così deciso in ER il 20/1/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 9055/2018 - SE