Articolo 1 della Legge 28 marzo 1973, n. 89
Articolo 2
Versione
29 aprile 1973
Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di un contributo straordinario di lire 300 milioni nell'anno 1972 e di lire 350 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, nelle spese che l'ente medesimo dovra' sostenere per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Basilicata.
Entrata in vigore il 29 aprile 1973