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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/07/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
2595/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2595/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione, proposta congiuntamente da: nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla Via C.F._1
Circumvallazione n. 20 presso lo studio dell'avv. Raffaele Auricchio che lo rappresenta e lo difende, giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] sotto ai Camaldoli n. 17 (C.F. , elettivamente domiciliata in Torre del C.F._2
Greco alla Via Alcide de Gasperi n. 135/a presso lo studio dell'avv. Emanuele Improta che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025, i difensori delle parti si sono riportati al ricorso congiunto chiedendone l'integrale accoglimento, al fine di disporre la modifica della sentenza di separazione e revocare, pertanto, l'assegno previsto a carico di a titolo di mantenimento a favore di . Parte_1 Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.12.2024, le parti in epigrafe indicate hanno chiesto di modificare parzialmente le condizioni della sentenza di separazione del Tribunale di Torre
Annunziata n. 3086/2023 pubblicata in data 29.11.2023.
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 2 In particolare, dalla sentenza, stante le condizioni patrimoniali ivi indicate, è stato previsto l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di euro 100,00 (cento/00) a titolo di mantenimento.
Stante il mutamento delle condizioni economiche della predetta Controparte_1
(dall'inizio dell'anno 2024 è divenuta titolare di pensione per un importo di circa € 500,00 mensili ed, a decorrere dal 2025, per effetto delle maggiorazioni per gli ultrasettantenni, diverranno €700,00 mensili), le parti hanno chiesto la revoca del suddetto mantenimento.
Nominato il giudice istruttore con decreto del 20.01.2025, veniva disposto il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – così come concordemente richiesto dalle parti in sede di ricorso – in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025, onerando le parti al deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione (attestazione datata 07.02.2025 e depositata in data 18.02.2025).
Con ordinanza del 01.05.2025, il giudice delegato, rilevato che nelle more le parti avevano depositato la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, riservava la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, la domanda proposta congiuntamente dalle parti è accoglibile.
In particolare, in considerazione della sopraggiunta titolarità di pensione per gli importi di cui sopra, a modifica della sentenza di separazione, va disposta la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 100,00 (cento/00) posto a carico di Parte_1
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) a parziale modifica della sentenza di separazione del Tribunale di Torre Annunziata n. n.
3086/2023 pubblicata in data 29.11.2023 e passata in giudicato, come certificazione di cancelleria del 7.02.2025, dispone la revoca, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, dell'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1 la somma di euro 100,00 (cento/00) per il proprio mantenimento;
[...]
2) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2595/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione, proposta congiuntamente da: nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla Via C.F._1
Circumvallazione n. 20 presso lo studio dell'avv. Raffaele Auricchio che lo rappresenta e lo difende, giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] sotto ai Camaldoli n. 17 (C.F. , elettivamente domiciliata in Torre del C.F._2
Greco alla Via Alcide de Gasperi n. 135/a presso lo studio dell'avv. Emanuele Improta che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025, i difensori delle parti si sono riportati al ricorso congiunto chiedendone l'integrale accoglimento, al fine di disporre la modifica della sentenza di separazione e revocare, pertanto, l'assegno previsto a carico di a titolo di mantenimento a favore di . Parte_1 Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.12.2024, le parti in epigrafe indicate hanno chiesto di modificare parzialmente le condizioni della sentenza di separazione del Tribunale di Torre
Annunziata n. 3086/2023 pubblicata in data 29.11.2023.
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 2 In particolare, dalla sentenza, stante le condizioni patrimoniali ivi indicate, è stato previsto l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di euro 100,00 (cento/00) a titolo di mantenimento.
Stante il mutamento delle condizioni economiche della predetta Controparte_1
(dall'inizio dell'anno 2024 è divenuta titolare di pensione per un importo di circa € 500,00 mensili ed, a decorrere dal 2025, per effetto delle maggiorazioni per gli ultrasettantenni, diverranno €700,00 mensili), le parti hanno chiesto la revoca del suddetto mantenimento.
Nominato il giudice istruttore con decreto del 20.01.2025, veniva disposto il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – così come concordemente richiesto dalle parti in sede di ricorso – in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025, onerando le parti al deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione (attestazione datata 07.02.2025 e depositata in data 18.02.2025).
Con ordinanza del 01.05.2025, il giudice delegato, rilevato che nelle more le parti avevano depositato la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, riservava la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, la domanda proposta congiuntamente dalle parti è accoglibile.
In particolare, in considerazione della sopraggiunta titolarità di pensione per gli importi di cui sopra, a modifica della sentenza di separazione, va disposta la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 100,00 (cento/00) posto a carico di Parte_1
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) a parziale modifica della sentenza di separazione del Tribunale di Torre Annunziata n. n.
3086/2023 pubblicata in data 29.11.2023 e passata in giudicato, come certificazione di cancelleria del 7.02.2025, dispone la revoca, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, dell'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1 la somma di euro 100,00 (cento/00) per il proprio mantenimento;
[...]
2) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 2