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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/08/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 671/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 671/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 03.04.2025, congiuntamente da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
e nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, entrambi residenti in [...]e Cozzile (PT), C.F._2
Via Vetriano n. 100/A, rappresentati e difesi dall'Avv. Sandra
Bardazzi, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Stabilito Abogado
Alessio Arinci, presso il cui studio in Montecatini Terme (PT), Via A.
Giannini n. 4, sono elettivamente domiciliati, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 03.04.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Serravalle Pistoiese (PT) il 23.08.2007, precisavano che dall'unione era nato il figlio (il 26.03.2013). Per_1
Le parti evidenziavano che fra loro insorgevano contrasti ed incomprensioni tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) Autorizzare i IGg.ri e a vivere Parte_1 Parte_2 separatamente e nel reciproco rispetto, soprattutto nei rapporti fra gli stessi ed il figlio.
2) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
3) In merito all'abitazione familiare, sita in 51010 Massa e Cozzile
(PT), Via Vetriano n. 100/A, di proprietà del IG. la Parte_1 stessa continuerà ad essere abitata dal predetto, mentre la IG.ra che nel frattempo acquisterà una nuova abitazione per sé e Pt_2 per il figlio minore, si impegna a trasferire entro e non oltre il
30.06.2025 la propria residenza e quella figlio presso la Per_1 nuova casa.
4) In merito al diritto di visita del padre, i coniugi concordano che il figlio minore trascorrerà i fine settimana, dalle ore 19:30 del Per_1 venerdì fino al lunedì mattina, con ciascun genitore a settimane alterne. Nelle settimane con il w.e. di spettanza della madre, il IG. terrà il figlio nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, Pt_1 prendendolo da scuola e riportandolo presso la stessa la mattina successiva, mentre nelle settimane con il w.e. di spettanza del padre, lo stesso terrà con sé il figlio nei giorni di martedì e giovedì,
2 prendendolo da scuola e riportandolo presso la stessa la mattina successiva.
In merito alle festività natalizie, i genitori concordano che Per_1 trascorrerà il 24 dicembre con un genitore ed il 25 e 26 dicembre con l'altro genitore. Il genitore che ha tenuto soltanto il 24 Per_1 dicembre, trascorrerà con lo stesso i giorni del 31 dicembre e 01 gennaio. Il tutto ad anni alternati.
Per le festività di Pasqua, trascorrerà il giorno di Pasqua con Per_1 un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro, ad anni alternati.
Per la Festa della Mamma e per la Festa del Papà, nonché nel giorno del compleanno di ciascun genitore, passerà almeno il Per_1 pranzo o la cena con il genitore festeggiato, mentre il giorno del proprio compleanno verrà trascorso dal minore con entrambi i genitori.
Tutte le altre festività verranno alternate di anno in anno.
Nel periodo delle vacanze estive, trascorrerà con ciascun Per_1 genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente fra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno.
5) Il IG. erserà, entro e non oltre il giorno cinque del mese, Pt_1 alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2 minore, la somma mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT.
6) A titolo di contributo al mantenimento della moglie, il IG. Pt_1 verserà, entro il giorno cinque del mese, alla IG.ra la somma Pt_2 di euro 100,00 mensili, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT.
7) Le spese straordinarie inerenti il figlio minore, per la qualificazione delle quali si fa riferimento al Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Pistoia, saranno a carico dei genitori nella misura del
50%, ciascuno. Dette spese dovranno essere sempre previamente concordate e verranno rimborsate in favore del genitore che ha anticipato la spesa dietro esibizione di giustificativo fiscale.
8) La IG.ra al momento del trasloco, provvederà a ritirare Pt_2 dall'abitazione familiare tutti i propri effetti personali, mentre, per
3 quel che concerne i beni mobili (arredi e corredi), gli stessi verranno equamente divisi fra i IGg.ri e di comune Pt_1 Pt_2 accordo fra loro.
9) In merito al conto corrente n. 100571782493 presso
[...]
(Cfr. all.n.6), di cui i coniugi sono cointestatari, CP_1 verrà dagli stessi chiuso e la somma giacente sullo stesso al momento della chiusura verrà suddivisa fra loro al 50% ciascuno.
10) I genitori, nel precipuo interesse del figlio, si obbligano a comunicare reciprocamente senza ritardo eventuali mutamenti di residenza e/o cambi di utenze telefoniche.
12) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore. I genitori si impegnano reciprocamente, nell'ipotesi in cui conducano all'estero il figlio minore, a non trascorrervi un periodo di tempo continuativo maggiore di quindici giorni.
13) I coniugi dichiarano reciprocamente di applicare ed attuare le concordate condizioni sopra indicate a far data dal trasloco della
IG.ra , con contestuale riconsegna delle chiavi Parte_2 dell'abitazione familiare.
Le parti, con note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate in data 09.06.2025, confermavano le condizioni indicate nel ricorso introduttivo e disciplinavano le modalità del diritto di visita del padre come segue:
“il figlio minore trascorrerà i fine settimana, dal venerdì Per_1 all'uscita di scuola fino al lunedì mattina, con ciascun genitore a settimane alterne. Nelle settimane con il w.e. di spettanza della madre, il IG. errà il figlio il lunedì ed il martedì, prendendolo Pt_1 da scuola e riportandolo presso la stessa la mattina del mercoledì, mentre nelle settimane con il w.e. di spettanza del padre, lo stesso terrà il figlio nei giorni di mercoledì e giovedì, prendendolo da scuola e riportandolo presso la stessa la mattina del venerdì “; preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
4 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Serravalle Parte_2
Pistoiese (PT) il 23.08.2007, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serravalle Pistoiese (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 8, P. I, anno 2007);
- nulla sulle spese.
5 Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 20.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 671/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 03.04.2025, congiuntamente da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
e nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, entrambi residenti in [...]e Cozzile (PT), C.F._2
Via Vetriano n. 100/A, rappresentati e difesi dall'Avv. Sandra
Bardazzi, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Stabilito Abogado
Alessio Arinci, presso il cui studio in Montecatini Terme (PT), Via A.
Giannini n. 4, sono elettivamente domiciliati, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 03.04.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Serravalle Pistoiese (PT) il 23.08.2007, precisavano che dall'unione era nato il figlio (il 26.03.2013). Per_1
Le parti evidenziavano che fra loro insorgevano contrasti ed incomprensioni tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) Autorizzare i IGg.ri e a vivere Parte_1 Parte_2 separatamente e nel reciproco rispetto, soprattutto nei rapporti fra gli stessi ed il figlio.
2) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
3) In merito all'abitazione familiare, sita in 51010 Massa e Cozzile
(PT), Via Vetriano n. 100/A, di proprietà del IG. la Parte_1 stessa continuerà ad essere abitata dal predetto, mentre la IG.ra che nel frattempo acquisterà una nuova abitazione per sé e Pt_2 per il figlio minore, si impegna a trasferire entro e non oltre il
30.06.2025 la propria residenza e quella figlio presso la Per_1 nuova casa.
4) In merito al diritto di visita del padre, i coniugi concordano che il figlio minore trascorrerà i fine settimana, dalle ore 19:30 del Per_1 venerdì fino al lunedì mattina, con ciascun genitore a settimane alterne. Nelle settimane con il w.e. di spettanza della madre, il IG. terrà il figlio nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, Pt_1 prendendolo da scuola e riportandolo presso la stessa la mattina successiva, mentre nelle settimane con il w.e. di spettanza del padre, lo stesso terrà con sé il figlio nei giorni di martedì e giovedì,
2 prendendolo da scuola e riportandolo presso la stessa la mattina successiva.
In merito alle festività natalizie, i genitori concordano che Per_1 trascorrerà il 24 dicembre con un genitore ed il 25 e 26 dicembre con l'altro genitore. Il genitore che ha tenuto soltanto il 24 Per_1 dicembre, trascorrerà con lo stesso i giorni del 31 dicembre e 01 gennaio. Il tutto ad anni alternati.
Per le festività di Pasqua, trascorrerà il giorno di Pasqua con Per_1 un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro, ad anni alternati.
Per la Festa della Mamma e per la Festa del Papà, nonché nel giorno del compleanno di ciascun genitore, passerà almeno il Per_1 pranzo o la cena con il genitore festeggiato, mentre il giorno del proprio compleanno verrà trascorso dal minore con entrambi i genitori.
Tutte le altre festività verranno alternate di anno in anno.
Nel periodo delle vacanze estive, trascorrerà con ciascun Per_1 genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente fra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno.
5) Il IG. erserà, entro e non oltre il giorno cinque del mese, Pt_1 alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2 minore, la somma mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT.
6) A titolo di contributo al mantenimento della moglie, il IG. Pt_1 verserà, entro il giorno cinque del mese, alla IG.ra la somma Pt_2 di euro 100,00 mensili, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT.
7) Le spese straordinarie inerenti il figlio minore, per la qualificazione delle quali si fa riferimento al Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Pistoia, saranno a carico dei genitori nella misura del
50%, ciascuno. Dette spese dovranno essere sempre previamente concordate e verranno rimborsate in favore del genitore che ha anticipato la spesa dietro esibizione di giustificativo fiscale.
8) La IG.ra al momento del trasloco, provvederà a ritirare Pt_2 dall'abitazione familiare tutti i propri effetti personali, mentre, per
3 quel che concerne i beni mobili (arredi e corredi), gli stessi verranno equamente divisi fra i IGg.ri e di comune Pt_1 Pt_2 accordo fra loro.
9) In merito al conto corrente n. 100571782493 presso
[...]
(Cfr. all.n.6), di cui i coniugi sono cointestatari, CP_1 verrà dagli stessi chiuso e la somma giacente sullo stesso al momento della chiusura verrà suddivisa fra loro al 50% ciascuno.
10) I genitori, nel precipuo interesse del figlio, si obbligano a comunicare reciprocamente senza ritardo eventuali mutamenti di residenza e/o cambi di utenze telefoniche.
12) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore. I genitori si impegnano reciprocamente, nell'ipotesi in cui conducano all'estero il figlio minore, a non trascorrervi un periodo di tempo continuativo maggiore di quindici giorni.
13) I coniugi dichiarano reciprocamente di applicare ed attuare le concordate condizioni sopra indicate a far data dal trasloco della
IG.ra , con contestuale riconsegna delle chiavi Parte_2 dell'abitazione familiare.
Le parti, con note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate in data 09.06.2025, confermavano le condizioni indicate nel ricorso introduttivo e disciplinavano le modalità del diritto di visita del padre come segue:
“il figlio minore trascorrerà i fine settimana, dal venerdì Per_1 all'uscita di scuola fino al lunedì mattina, con ciascun genitore a settimane alterne. Nelle settimane con il w.e. di spettanza della madre, il IG. errà il figlio il lunedì ed il martedì, prendendolo Pt_1 da scuola e riportandolo presso la stessa la mattina del mercoledì, mentre nelle settimane con il w.e. di spettanza del padre, lo stesso terrà il figlio nei giorni di mercoledì e giovedì, prendendolo da scuola e riportandolo presso la stessa la mattina del venerdì “; preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
4 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Serravalle Parte_2
Pistoiese (PT) il 23.08.2007, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serravalle Pistoiese (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 8, P. I, anno 2007);
- nulla sulle spese.
5 Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 20.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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