TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa VI LE, all'esito dell'udienza fissata per il 18.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato, in data 09.12.2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 15 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ZINZI PAOLO e Parte_1
IO ROSARIO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
; Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 02.01.2024, il sig. adiva il Tribunale di Velletri per Pt_1 chiedere il riconoscimento del proprio diritto onsione del c.d. bonus docente per gli anni in cui aveva prestato servizio come docente con contratto a tempo determinato. Fissata l'udienza, non si costituiva in giudizio la parte convenuta. All'udienza del 18.11.2025, trattata con modalità cartolari, nessuno depositava note scritte;
indi veniva emessa sentenza contestuale di estinzione per improcedibilità. Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è per altro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (in argomento si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251, la quale ha opportunamente ribadito che, nelle controversie in esame, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno evidenziato che la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che – sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem - ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza. Escludendo, pertanto, la possibilità di sanare l'omissione della notifica del ricorso (nella fattispecie di appello, ma nella sentenza si fa espresso riferimento anche alle ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo o a cartella esattoriale) la Suprema Corte conclude per l'inefficacia del ricorso medesimo con conseguente dichiarazione di improcedibilità dello stesso. Pertanto, a fronte della omessa notifica del ricorso lo scrivente giudice non potrebbe concedere ulteriore termine ai sensi del terzo comma dell'art. 291 c.p.c., in quanto il ricorso deve essere, in mancanza di prova che la notifica sia stata tentata, dichiarato inefficace e quindi improcedibile. Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica. Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo. Velletri, il 09/12/2025
Il Giudice
VI LE
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa VI LE, all'esito dell'udienza fissata per il 18.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato, in data 09.12.2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 15 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ZINZI PAOLO e Parte_1
IO ROSARIO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
; Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 02.01.2024, il sig. adiva il Tribunale di Velletri per Pt_1 chiedere il riconoscimento del proprio diritto onsione del c.d. bonus docente per gli anni in cui aveva prestato servizio come docente con contratto a tempo determinato. Fissata l'udienza, non si costituiva in giudizio la parte convenuta. All'udienza del 18.11.2025, trattata con modalità cartolari, nessuno depositava note scritte;
indi veniva emessa sentenza contestuale di estinzione per improcedibilità. Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è per altro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (in argomento si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251, la quale ha opportunamente ribadito che, nelle controversie in esame, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno evidenziato che la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che – sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem - ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza. Escludendo, pertanto, la possibilità di sanare l'omissione della notifica del ricorso (nella fattispecie di appello, ma nella sentenza si fa espresso riferimento anche alle ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo o a cartella esattoriale) la Suprema Corte conclude per l'inefficacia del ricorso medesimo con conseguente dichiarazione di improcedibilità dello stesso. Pertanto, a fronte della omessa notifica del ricorso lo scrivente giudice non potrebbe concedere ulteriore termine ai sensi del terzo comma dell'art. 291 c.p.c., in quanto il ricorso deve essere, in mancanza di prova che la notifica sia stata tentata, dichiarato inefficace e quindi improcedibile. Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica. Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo. Velletri, il 09/12/2025
Il Giudice
VI LE