CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3125 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3125/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14333/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Condominio Indirizzo_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da Amministratore Condominio -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di OR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
P.IVA_1AN UT Srl -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
1 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 4122012 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3040/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Voglia la Corte, analizzati i fatti e valutate le motivazioni prodotte, in fatto ed in diritto, accogliere la tesi del ricorrente ovvero dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di intimazione di pagamento numero AIP/4- 2024-663 emesso da AN TRIBUTI SRL, notificato in data 20 maggio 2024 e afferente all'avviso 412/2012 emesso il 29/06/2017 e notificato il 28/08/2017 per un importo complessivo di euro 3.712,59. Con vittoria nelle spese.
Ufficio resistente Comune di OR (Na) Ciò premesso e ritenuto, il Comune di P.IVA_2 Nominativo_2OR c.f. ) in persona del Dott. (c.f. cf) nella Nominativo_3sua qualità di Dirigente dell'Ufficio come sopra rappresentato e difeso con espressa riserva di ulteriori deduzioni, eccezioni e/o richieste formula le seguenti CHIEDE
“Che Codesta On.le CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI voglia contrariis reiectis: in via pregiudiziale dichiarare inammissibile il ricorso per violazione del disposto di cui all'art. 18 D.lgs. 546/92 per i fatti di cui in narrativa;
rigettare la richiesta di sospensiva nel merito respingere il ricorso e per l'effetto:
- accertare e dichiarare definitiva l'ingiunzione di pagamento titoli esecutivi di diritto a norma di legge ex art. 2 R.D. 639-1910 e art. 229, D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
- confermare e dichiarare la legittimità e la fondatezza dell'operato della AN UT S.r.l., dichiarare dovuta da CRicorrente_1 SORRENTO, CF P.IVA_1 per ingiunzione di pagamento n. ING/16-2019-663 per l'importo intimato su avviso di accertamento esecutivo AIP/4-2024-663.
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CNAP come per legge. Con ogni salvezza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Indirizzo_1CONDOMINIO FABBRICATO P.IVA_1 Rappresentante_1SORRENTO, CF nella persona del signor nato a
2 Indirizzo_2 CF_Rappresentante_1OR il 05/05/1978 e ivi. residente al CF , amministratore pro tempore e legale rappresentante impugnava nei confronti della AN TRIBUTI SRL, nonché a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio anche contro il Comune di OR (Na) l'atto di intimazione di pagamento , avverso il quale si ricorre, emesso da AN TRIBUTI SRL faceva riferimento all'avviso 412/2012 emesso il 29/06/2017 e asseritamente notificato il 28/08/2017 per un importo complessivo di euro 3.712,59, relativo alla Imposta Municipale sugli Immobili (IMU) dovuta dal Condominio per l'anno 2017. Orbene, il signor Rappresentante_1 ricopre la carica di amministratore del Condominio Indirizzo_1 Nominativo_4dal 6 marzo 2023; precedentemente l'incarico era ricoperto dalla Dott.ssa , commercialista in OR. Non avendo rinvenuto nel fascicolo amministrativo del Condominio alcun atto notificato da AN UT srl il signor IE prendeva contatto con la dott.ssa Nominativo_4 al fine di appurare se, negli anni in cui ricopriva lei la carica di amministratore, le fosse stato notificato o meno l'atto prodromico all'atto impugnato. Nominativo_4All'uopo, la Dott.sa riferiva di non avere mai ricevuto alcuna notifica da parte di AN UT srl negli anni in cui aveva ricoperto la carica amministrativa e in tal senso rendeva una dichiarazione di atto di notorietà che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione che la pretesa tributaria è in ogni caso l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato. Dichiarare in ogni caso la prescrizione del diritto vantato per avvenuta decorrenza dei termini, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario
La società AN TRIBUTI SRL (Società Gestione Riscossione UT) non si è costituita ritualmente in giudizio, benché ritualmente citata.
Il Comune di OR (Na), chiede a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria in via pregiudiziale di dichiarare inammissibile il ricorso per violazione del disposto di cui all'art. 18 D.lgs. 546/92 per i fatti di cui in narrativa;
rigettare la richiesta di sospensiva nel merito respingere il ricorso e per l'effetto:
- accertare e dichiarare definitiva l'ingiunzione di pagamento titoli esecutivi di diritto a norma di legge ex art. 2 R.D. 639-1910 e art. 229, D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
- confermare e dichiarare la legittimità e la fondatezza dell'operato della AN UT Indirizzo_1S.r.l., dichiarare dovuta da CONDOMINIO FABBRICATO SORRENTO, CF P.IVA_1 per ingiunzione di pagamento n. ING/16-2019-663 per l'importo intimato su avviso di accertamento esecutivo AIP/4-2024-663.
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CNAP come per legge.
All'esito della discussione in udienza, a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio anche nei confronti del Comune di OR (Na), sentite le parti presenti, 3 dopo il deposito di memoria illustrativa della parte ricorrente, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
L'AN UT S.r.l. Concessionario della riscossione (ex artt. 52 e ss. del D.Lgs. 446/97, iscritta al n. 43 Albo Ministeriale – D.M. 289/2000) (all. 2) delle entrate comunali del Comune di OR (NA)cod. fisc.: P.IVA_2, Piazza S. Antonino n., Indirizzo_4 - OR (NA), giusto contratto rep. 917 del 05/03/2013, ha emesso nei confronti di CONDOMINIO FABBRICATO Indirizzo_1 SORRENTO, CF P.IVA_1 ingiunzione di pagamento ING/16-2019-663. Stante il mancato pagamento veniva notificato AIP/15-2022-663 (all. 5) stante il mancato pagamento veniva inviato AIP/4-2024-663 (all. 6). L'avviso di intimazione di pagamento ex art. 50 Dpr 602-1973 oltre a rinnovare l'efficacia esecutiva di precetto dell'ingiunzione fiscale per un anno, interrompe i termini prescrizionali a nulla valendo le eccezioni di parte ricorrente.
Il contribuente ha presentato ricorso contestando l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento con la conseguente eccezione di prescrizione del debito tributario.
SULLA INTERVENUTA NOTIFICA DEI PRODROMICI AVVISI DI ACCERTAMENTO E CONSEGUENTE DEFINITIVITÀ DELLA PRETESA IMPOSITIVA.
L'ingiunzione fiscale ING/16-2019-663 è titolo esecutivo di diritto a norma di legge ex art. 2 R.D. 639-1910 e art. 229, D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Parte ricorrente non si è curata di provvedere al pagamento dell'IMU per l'anno di riferimento 2012 che si è evoluta per questo in avviso di accertamento e successiva riscossione. L'atto è stato notificato per compiuta giacenza come da "avviso di giacenza" (modello 26) la notificazione "si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio (vale a dire, dalla
4 data dell'immissione, attestata dall'agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario dell'avviso di giacenza… ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore" Cassazione n. 2047/2016.
In ragione della notifica dei prodromici atti impositivi, la pretesa per cui è causa è divenuta definitiva e ormai non è più contestabile, rendendo inammissibile qualsivoglia censura che avrebbe dovuto essere fatta valere avverso gli atti originari ritualmente notificati. Inoltre, attesa la corretta e tempestiva notifica dei prodromici avvisi di accertamento, causa di interruzione dei termini di prescrizione e decadenza, sono infondate le doglianze esposte dalla Ricorrente tese a far valere la decadenza dal potere di accertamento e l'intervenuta prescrizione del tributo richiesto.
INFONDATEZZA DELLE ECCEZIONI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE
Per ciò che concerne l'eccezione di decadenza, come è noto i termini decadenziali entro i quali devono essere notificati gli avvisi di accertamento sono stati unificati per i tributi locali dalla legge Finanziaria per il 2007: in particolare, è stato stabilito che gli "avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie" (art. 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Tale termine va correlato alla disposizione dell'art. 67 DL 18/2020 che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori ivi compresi quelli degli enti locali.
Per effetto di tale norma il termine decadenziale per procedere alla notifica degli atti di accertamento deve considerarsi spostato al 26 marzo (ultimo giorno utile) successivo ai 5 anni di cui all' art. 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Ai fini del corretto esercizio del potere impositivo assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. ord. n.7748 del 20/03/2019; Cass.ord. n.9749 del 19/04/2018).
Conseguenzialmente, essendo la spedizione dell'avviso riferibile a data antecedente il 27.3.2021, l'Ente impositore non può ritenersi decaduto dall'accertamento del tributo in argomento né alcuna prescrizione del credito è ad oggi maturata. 5
Gli avvisi di accertamento non sono stati impugnati nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione degli atti così come previsto dall'articolo 21 del D.lgs. 546/1992 sono divenuti definitivi e, dunque, efficace nei confronti del contribuente.
La conseguenza è che, in difetto di tempestiva impugnazione, anche gli atti susseguenti sono validi. (Corte di Cassazione sent. n. 18019 del 24 agosto 2007).
Il Concessionario per la riscossione ha provveduto a notificare correttamente l'ingiunzione di pagamento ING/16-2019-663 sulla base degli avvisi emessi entro il 31/12 del terzo anno successivo dal momento in cui l'accertamento è diventato “definitivo” (art. 163 L.296/2006).
LEGITTIMITÀ DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ING/16-2019-663
La AN UT srl è concessionaria della riscossione delle entrate degli enti locali (ex artt. 52 e ss. del D.lgs. 446/97 regolarmente iscritta all'Albo Ministeriale D.M. 289/2000 al n. 43 Albo Ministeriale. L'art. 36 co. 2 D.lgs. 248/2007 in tema di riscossione coattiva dei tributi locali dispone che questa possa essere effettuata con la procedura dell'ingiunzione R.D. 639/1910 seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/73 in quanto compatibili nel caso sia svolta in proprio dall'ente locale o affidata ad aziende speciali e società miste ex art. 52, co. 5 lett b) D.lgs. 446/97.
La norma contenuta nell'art. 1 co. 477 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 chiarisce la portata delle disposizioni contenute nell'art. 4 co.
2-decies del decreto-legge n. 209/2002 convertito nella legge n. 265/2002 precisando altresì che i concessionari iscritti all'albo ministeriale di cui all'art. 53 del D.lgs. 446/97 possono procedere anche ad accertamento liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva di tutte le entrate degli enti pubblici” comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo con le modalità previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente”.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso proposto è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Riguardo al regime delle spese, le stesse seguono la soccombenza come liquidate in separato dispositivo.
6
P. Q. M.
Rigetta il ricorso confermando l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore del Comune resistente in Euro 1.000,00, oltre IVA, CPA e altri oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, li 16 febbraio 2026.
Il Giudice Tributario Monocratico dott. Maurizio Stanziola
7
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14333/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Condominio Indirizzo_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da Amministratore Condominio -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di OR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
P.IVA_1AN UT Srl -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
1 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 4122012 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3040/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Voglia la Corte, analizzati i fatti e valutate le motivazioni prodotte, in fatto ed in diritto, accogliere la tesi del ricorrente ovvero dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di intimazione di pagamento numero AIP/4- 2024-663 emesso da AN TRIBUTI SRL, notificato in data 20 maggio 2024 e afferente all'avviso 412/2012 emesso il 29/06/2017 e notificato il 28/08/2017 per un importo complessivo di euro 3.712,59. Con vittoria nelle spese.
Ufficio resistente Comune di OR (Na) Ciò premesso e ritenuto, il Comune di P.IVA_2 Nominativo_2OR c.f. ) in persona del Dott. (c.f. cf) nella Nominativo_3sua qualità di Dirigente dell'Ufficio come sopra rappresentato e difeso con espressa riserva di ulteriori deduzioni, eccezioni e/o richieste formula le seguenti CHIEDE
“Che Codesta On.le CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI voglia contrariis reiectis: in via pregiudiziale dichiarare inammissibile il ricorso per violazione del disposto di cui all'art. 18 D.lgs. 546/92 per i fatti di cui in narrativa;
rigettare la richiesta di sospensiva nel merito respingere il ricorso e per l'effetto:
- accertare e dichiarare definitiva l'ingiunzione di pagamento titoli esecutivi di diritto a norma di legge ex art. 2 R.D. 639-1910 e art. 229, D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
- confermare e dichiarare la legittimità e la fondatezza dell'operato della AN UT S.r.l., dichiarare dovuta da CRicorrente_1 SORRENTO, CF P.IVA_1 per ingiunzione di pagamento n. ING/16-2019-663 per l'importo intimato su avviso di accertamento esecutivo AIP/4-2024-663.
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CNAP come per legge. Con ogni salvezza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Indirizzo_1CONDOMINIO FABBRICATO P.IVA_1 Rappresentante_1SORRENTO, CF nella persona del signor nato a
2 Indirizzo_2 CF_Rappresentante_1OR il 05/05/1978 e ivi. residente al CF , amministratore pro tempore e legale rappresentante impugnava nei confronti della AN TRIBUTI SRL, nonché a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio anche contro il Comune di OR (Na) l'atto di intimazione di pagamento , avverso il quale si ricorre, emesso da AN TRIBUTI SRL faceva riferimento all'avviso 412/2012 emesso il 29/06/2017 e asseritamente notificato il 28/08/2017 per un importo complessivo di euro 3.712,59, relativo alla Imposta Municipale sugli Immobili (IMU) dovuta dal Condominio per l'anno 2017. Orbene, il signor Rappresentante_1 ricopre la carica di amministratore del Condominio Indirizzo_1 Nominativo_4dal 6 marzo 2023; precedentemente l'incarico era ricoperto dalla Dott.ssa , commercialista in OR. Non avendo rinvenuto nel fascicolo amministrativo del Condominio alcun atto notificato da AN UT srl il signor IE prendeva contatto con la dott.ssa Nominativo_4 al fine di appurare se, negli anni in cui ricopriva lei la carica di amministratore, le fosse stato notificato o meno l'atto prodromico all'atto impugnato. Nominativo_4All'uopo, la Dott.sa riferiva di non avere mai ricevuto alcuna notifica da parte di AN UT srl negli anni in cui aveva ricoperto la carica amministrativa e in tal senso rendeva una dichiarazione di atto di notorietà che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione che la pretesa tributaria è in ogni caso l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato. Dichiarare in ogni caso la prescrizione del diritto vantato per avvenuta decorrenza dei termini, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario
La società AN TRIBUTI SRL (Società Gestione Riscossione UT) non si è costituita ritualmente in giudizio, benché ritualmente citata.
Il Comune di OR (Na), chiede a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria in via pregiudiziale di dichiarare inammissibile il ricorso per violazione del disposto di cui all'art. 18 D.lgs. 546/92 per i fatti di cui in narrativa;
rigettare la richiesta di sospensiva nel merito respingere il ricorso e per l'effetto:
- accertare e dichiarare definitiva l'ingiunzione di pagamento titoli esecutivi di diritto a norma di legge ex art. 2 R.D. 639-1910 e art. 229, D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
- confermare e dichiarare la legittimità e la fondatezza dell'operato della AN UT Indirizzo_1S.r.l., dichiarare dovuta da CONDOMINIO FABBRICATO SORRENTO, CF P.IVA_1 per ingiunzione di pagamento n. ING/16-2019-663 per l'importo intimato su avviso di accertamento esecutivo AIP/4-2024-663.
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CNAP come per legge.
All'esito della discussione in udienza, a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio anche nei confronti del Comune di OR (Na), sentite le parti presenti, 3 dopo il deposito di memoria illustrativa della parte ricorrente, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
L'AN UT S.r.l. Concessionario della riscossione (ex artt. 52 e ss. del D.Lgs. 446/97, iscritta al n. 43 Albo Ministeriale – D.M. 289/2000) (all. 2) delle entrate comunali del Comune di OR (NA)cod. fisc.: P.IVA_2, Piazza S. Antonino n., Indirizzo_4 - OR (NA), giusto contratto rep. 917 del 05/03/2013, ha emesso nei confronti di CONDOMINIO FABBRICATO Indirizzo_1 SORRENTO, CF P.IVA_1 ingiunzione di pagamento ING/16-2019-663. Stante il mancato pagamento veniva notificato AIP/15-2022-663 (all. 5) stante il mancato pagamento veniva inviato AIP/4-2024-663 (all. 6). L'avviso di intimazione di pagamento ex art. 50 Dpr 602-1973 oltre a rinnovare l'efficacia esecutiva di precetto dell'ingiunzione fiscale per un anno, interrompe i termini prescrizionali a nulla valendo le eccezioni di parte ricorrente.
Il contribuente ha presentato ricorso contestando l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento con la conseguente eccezione di prescrizione del debito tributario.
SULLA INTERVENUTA NOTIFICA DEI PRODROMICI AVVISI DI ACCERTAMENTO E CONSEGUENTE DEFINITIVITÀ DELLA PRETESA IMPOSITIVA.
L'ingiunzione fiscale ING/16-2019-663 è titolo esecutivo di diritto a norma di legge ex art. 2 R.D. 639-1910 e art. 229, D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Parte ricorrente non si è curata di provvedere al pagamento dell'IMU per l'anno di riferimento 2012 che si è evoluta per questo in avviso di accertamento e successiva riscossione. L'atto è stato notificato per compiuta giacenza come da "avviso di giacenza" (modello 26) la notificazione "si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio (vale a dire, dalla
4 data dell'immissione, attestata dall'agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario dell'avviso di giacenza… ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore" Cassazione n. 2047/2016.
In ragione della notifica dei prodromici atti impositivi, la pretesa per cui è causa è divenuta definitiva e ormai non è più contestabile, rendendo inammissibile qualsivoglia censura che avrebbe dovuto essere fatta valere avverso gli atti originari ritualmente notificati. Inoltre, attesa la corretta e tempestiva notifica dei prodromici avvisi di accertamento, causa di interruzione dei termini di prescrizione e decadenza, sono infondate le doglianze esposte dalla Ricorrente tese a far valere la decadenza dal potere di accertamento e l'intervenuta prescrizione del tributo richiesto.
INFONDATEZZA DELLE ECCEZIONI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE
Per ciò che concerne l'eccezione di decadenza, come è noto i termini decadenziali entro i quali devono essere notificati gli avvisi di accertamento sono stati unificati per i tributi locali dalla legge Finanziaria per il 2007: in particolare, è stato stabilito che gli "avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie" (art. 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Tale termine va correlato alla disposizione dell'art. 67 DL 18/2020 che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori ivi compresi quelli degli enti locali.
Per effetto di tale norma il termine decadenziale per procedere alla notifica degli atti di accertamento deve considerarsi spostato al 26 marzo (ultimo giorno utile) successivo ai 5 anni di cui all' art. 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Ai fini del corretto esercizio del potere impositivo assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. ord. n.7748 del 20/03/2019; Cass.ord. n.9749 del 19/04/2018).
Conseguenzialmente, essendo la spedizione dell'avviso riferibile a data antecedente il 27.3.2021, l'Ente impositore non può ritenersi decaduto dall'accertamento del tributo in argomento né alcuna prescrizione del credito è ad oggi maturata. 5
Gli avvisi di accertamento non sono stati impugnati nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione degli atti così come previsto dall'articolo 21 del D.lgs. 546/1992 sono divenuti definitivi e, dunque, efficace nei confronti del contribuente.
La conseguenza è che, in difetto di tempestiva impugnazione, anche gli atti susseguenti sono validi. (Corte di Cassazione sent. n. 18019 del 24 agosto 2007).
Il Concessionario per la riscossione ha provveduto a notificare correttamente l'ingiunzione di pagamento ING/16-2019-663 sulla base degli avvisi emessi entro il 31/12 del terzo anno successivo dal momento in cui l'accertamento è diventato “definitivo” (art. 163 L.296/2006).
LEGITTIMITÀ DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ING/16-2019-663
La AN UT srl è concessionaria della riscossione delle entrate degli enti locali (ex artt. 52 e ss. del D.lgs. 446/97 regolarmente iscritta all'Albo Ministeriale D.M. 289/2000 al n. 43 Albo Ministeriale. L'art. 36 co. 2 D.lgs. 248/2007 in tema di riscossione coattiva dei tributi locali dispone che questa possa essere effettuata con la procedura dell'ingiunzione R.D. 639/1910 seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/73 in quanto compatibili nel caso sia svolta in proprio dall'ente locale o affidata ad aziende speciali e società miste ex art. 52, co. 5 lett b) D.lgs. 446/97.
La norma contenuta nell'art. 1 co. 477 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 chiarisce la portata delle disposizioni contenute nell'art. 4 co.
2-decies del decreto-legge n. 209/2002 convertito nella legge n. 265/2002 precisando altresì che i concessionari iscritti all'albo ministeriale di cui all'art. 53 del D.lgs. 446/97 possono procedere anche ad accertamento liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva di tutte le entrate degli enti pubblici” comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo con le modalità previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente”.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso proposto è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Riguardo al regime delle spese, le stesse seguono la soccombenza come liquidate in separato dispositivo.
6
P. Q. M.
Rigetta il ricorso confermando l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore del Comune resistente in Euro 1.000,00, oltre IVA, CPA e altri oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, li 16 febbraio 2026.
Il Giudice Tributario Monocratico dott. Maurizio Stanziola
7