Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3125
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici

    La Corte ha ritenuto che l'ingiunzione fiscale è titolo esecutivo e che la notifica degli avvisi prodromici è avvenuta per compiuta giacenza. La mancata impugnazione degli avvisi originari li rende definitivi. La notifica corretta e tempestiva degli avvisi ha interrotto i termini di prescrizione e decadenza.

  • Rigettato
    Prescrizione del debito tributario

    La Corte ha ritenuto che la notifica degli avvisi di accertamento è avvenuta entro i termini di decadenza, considerando la sospensione dei termini dovuta all'emergenza sanitaria. La spedizione dell'avviso è avvenuta in data antecedente al 27.3.2021, escludendo la decadenza dell'Ente impositore e la maturazione della prescrizione del credito.

  • Accolto
    Legittimità dell'operato della AN UT S.r.l.

    La Corte ha ritenuto che l'AN UT srl è concessionaria della riscossione e che l'ingiunzione di pagamento è legittima, basata su avvisi emessi entro i termini di legge. La società è autorizzata ad effettuare accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli enti pubblici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3125
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3125
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo