Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di CH (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 10 aprile 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Michela Colucci in sostituzione dell'avv. Vito Lipari per parte opponente e l'avv. Carlo Lombardino in sostituzione dell'avv. Giuseppe Natale per parte opposta.
L'Avv. Colucci, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi compresa quella relativa alla eccezione di compensazione. L'Avv. Lombardino, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 912 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(CF e P.IVA ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 P.IVA_1
v. Vito Lipa via Benvenuto Cellini n. 1, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA (GIA' , Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 iliata pr ell'avv. n Roma viale Parioli n. 102 in virtù di procura in atti; OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 60/2 ribunale di CH che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 115.666,70, oltre interessi e spese della fase monitoria, quale debito derivante da fornitura di carburante per autotrazione. Deduceva, in particolare, che le fatture allegate nella fase sommaria erano inidonee a dimostrare l'esistenza e l'esecuzione del rapporto di fornitura;
che in ogni caso tutte le fatture relative al periodo 26 marzo 2021 – 31 maggio 2021 riportano pressi maggiori di quelle immediatamente precedenti e di quelle immediatamente successive fatturate da che, in Controparte_2 particolare, nel prezzo indicato nelle fatture contes unitario che, a partire dal 26 marzo 2021 fino al 31 maggio 2021, si era attestato tra euro 1,203 e euro 1,235, di molto superiore rispetto a quello immediatamente precedente ed immediatamente successivo di circa euro 1,110; che tali variazioni dei prezzi non erano mai state pattuite contrattualmente;
che tale aumento di prezzo non aveva neppure giustificazione confrontando le tariffe applicate da altri fornitori di ari ad euro 1,150; che, in definitiva, Parte_1 con riferimento al periodo zo e il 31 maggio 2021 la società opposta aveva fatturato un importo eccedente complessivo di euro 4.325,50.
2.Si costituiva in giudizio (GIA ' Controparte_1 Controparte_2 contestando l'infondatezz ia in chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
3.Svolta l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
5.Ciò premesso, l'opposta ha prodotto, non solo le fatture, ma anche i DAS e i bollettini di consegna della merce. In particolare, sono stati depositati i bollettini di consegna del gasolio erogato in favore di riportanti esattamente la data di consegna e il Parte_1 quantitativo ato con la sottoscrizione per ricevuta, del tutto coincidenti con i riferimenti contenuti nelle fatture azionate con il ricorso monitorio. Oltre ai bollettini di consegna del gasolio sono stati depositati i Das ossia il documento di accompagnamento semplificato.
6.La prova testimoniale ha dato pieno conforto alla documentazione prodotta dall'opposta a dimostrazione della sussistenza del rapporto e dell'esecuzione della fornitura del gasolio in favore di Parte_1
ha infatti dichiarat il bollettino di consegna si Parte_2 ottiene inserendo il bollettino stesso dentro il contalitri che si trova sul mezzo e una volta finito stampa i litri che sono stati erogati. Dal bollettino non si evince chi ha effettuato la consegna se non incrociando le presenze di lavoro con il DAS. Da soli non riesco a rilevare se la consegna l'ho effettata io stesso”. Sono stati quindi mostrati i Das e dal confronto tra i documenti il teste ha riferito che
“sono sue consegne quelle effettuate nei giorni 21.01.2022, 19.01.2022, 17.12.2021, 09.12.2021, 02.12.2021, 29.11.2021, 18.11.2021, 15.11.2021, 03.11.2021, 21.10.2021, 07.10.2021, 01.10.2021, 14.12.2021”. Anche il teste sulla stessa linea, ha affermato che “nei giorni Testimone_1
23.11.2021, 0 21 ha effettuato le consegne indicate” nel capitolo di prova H); ed ancora “conferma di avere effettuato la consegna del
24.02.2020”. L'ordinamento prevede soltanto degli specifici limiti di utilizzo di alcuni mezzi di prova in determinate fattispecie (art. 2721 c.c. ss.), non ricorrenti per il profilo della prova dell'esecuzione della fornitura e quindi per la consegna della merce;
ove sia esclusa la ricorrenza in concreto di tali limiti, trova applicazione l'opposto principio della equivalenza delle fonti di prova, sicché il fatto può essere indifferentemente dimostrato attraverso documenti o prova orale, che vengono pertanto al vaglio del giudice senza alcuna gerarchia predeterminata. Ne consegue che, in mancanza di prova documentale della consegna di merce oggetto di fornitura, la prova della consegna va ricercata nelle altre fonti di prova raccolte nel corso del giudizio, ed in particolare nella prova orale ((Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14594 del 22/06/2007; Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 17/01/2023) 02/03/2023, n. 6272). Nel caso di specie, tanto la prova documentale quanto quella testimoniale convergono nel dimostrare il titolo e l'esecuzione e consegna della merce del gasolio. Viceversa, la parte opponente, oltre ad avere contestato genericamente la documentazione prodotta dall'avversario, non ha dimostrato di avere corrisposto al prezzo per il carburante ricevuto oppure altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi come era suo onere effettuare.
7.Con riguardo alla domanda riconvenzionale, ha dedotto che tra Parte_1 il 26 marzo e il 31 maggio 2021 la società opposta ha applicato tariffe superiori a quelle praticate nel periodo antecedente e in quello successivo, per un importo eccedenze complessivo di euro 4.325,50. Al riguardo, è da condividere quanto replicato dall'opposta, laddove le fatture riportano chiaramente il prezzo unitario, la quantità ed il prezzo totale derivante dalla moltiplicazione dei suddetti dati, di talché la era Pt_1 perfettamente nelle condizioni di avvedersi ictu oculi della quantific e del prezzo unitario applicato e segnalarlo alla creditrice prima di effettuare il pagamento. Ciò non è avvenuto in quanto è evidente che le fatture di quel periodo (26.03.2021-31.05.2021) sono state elaborate – ed onorate – sulla base di un preciso accordo tra le parti in merito al prezzo applicato.
8.In conclusione, l'opposizione e la domanda riconvenzionale vanno respinte e il decreto ingiuntivo n. 60/2023 va confermato.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al DM vigente, al valore della causa e all'attività processuale svolta.
PQM
il Tribunale di CH, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e la domanda riconvenzionale e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 60/2023 emesso dal Tribunale di CH;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
(GIA' lle spese di lite da liquidarsi Controparte_2
10.0 tre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani