Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1926 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti Presidente Dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. Dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1926/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. COSSU DANIELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
RICORRENTE
(c.f. ) nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. COSSU DANIELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, NEL MERITO:
-prendere atto che il contributo al mantenimento per la figlia è cessato dal 1993 per il raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza economica della stessa;
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-spese legali compensate”.
Per il PM
“Si rimette alla valutazione del Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale deducendo che con sentenza n. 468/1990 il Tribunale di Parte_1
Novara ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ponendo a suo carico l'obbligo di corrispondere:
- alla sig.ra l'assegno a titolo di concorso per il mantenimento pari a lire 500.000 mensili, CP_1 rivalutabile annualmente a far data dal 30/03/1991;
- alla figlia 'assegno a titolo di concorso per il mantenimento pari a lire 400.000 mensili, Per_1 rivalutabile annualmente a far data dal 30/03/1991 e fino a che la stessa non sarà economicamente autosufficiente. Di comune accordo tra le parti, il sig. cessava di corrispondere il predetto assegno a titolo di Pt_1 concorso per il mantenimento della figlia essendo la stessa divenuta economicamente Per_1 autosufficiente, continuando invece a versare l'assegno a titolo di concorso per il mantenimento della sig.ra per un importo, oggi aggiornato secondo gli indici ISTAT, di €. 553,76. Pt_2
Tanto premesso, il ricorrente sig. ha chiesto, in via principale, che a modifica della sentenza di Pt_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, fosse revocato l'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento della figlia nonché l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile alla moglie, chiedendo altresì al Tribunale di prendere atto che il contributo al mantenimento per la figlia è cessato dal 1993 stante il raggiungimento dell'autosufficienza economica della Per_1 stessa. si è costituita in giudizio raggiungendo, nelle more, un accordo per la definizione CP_1 del procedimento. Le parti hanno quindi rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe. Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il parere del PM è pervenuto in data 04/11/2024. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi della figlia, ormai da tempo economicamente autosufficiente. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio n. 468/1990 resa dal Tribunale di Novara così provvede:
1) Prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
Pag. 2 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 7.3.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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