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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 316/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, C.F. , nata a ROVIGO (RO) in [...] Parte_1 C.F._1
16/10/1970, rappresentata e difesa dall'avv. FABBRIS GIULIA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a COSTA DI ROVIGO (RO) in [...] Controparte_1 C.F._2
04/10/1967, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI RAFFAELLA, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
CONCLUSIONI
Per le parti: “1) i coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, dandosi atto che il signor ha già provveduto ad asportare Controparte_1 dall'immobile adibito a residenza familiare tutti i propri beni ed effetti personali;
1 2) il signor corrisponderà alla OR , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento della medesima, entro i primi cinque giorni di ogni mese, l'importo di €
300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) il signor corrisponderà, inoltre, mensilmente la somma di € 300,00 fino al saldo _1 dell'importo di cui al precetto datato 5.7.2024 relativo alle mensilità impagate per i mesi da febbraio 2024 a luglio 2024;
4) il signor si accolla il pagamento dei finanziamenti tutti in essere alla data odierna;
_1
5) la OR provvederà al pagamento delle spese necessarie al mantenimento e cura del Pt_1
Per_ cane di proprietà del signor , che resta nella disponibilità della medesima;
le spese _1
straordinarie e quelle veterinarie verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
Per_ il IG. potrà vedere il cane ogni qualvolta lo vorrà previo avviso e accordo con la _1
IG.ra ; Pt_1
6) i coniugi danno atto di avere definito ogni questione economico -patrimoniale tra loro esistente e che nulla hanno più a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, fatta eccezione per le previsioni di cui ai punti 2) e 3);
7) le spese, anche eventualmente borsuali, inerenti e conseguenti alla presente procedura giudiziaria vengono integralmente compensate tra le parti”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 26.2.2024, ha allegato di Parte_1
avere contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 2.6.1996 e che, dalla loro unione, non sono nati figli.
La ricorrente ha dedotto che, dalla primavera del 2023, ha notato un graduale distacco affettivo da parte del , il quale, oltre a rifiutare rapporti intimi, ha tenuto una condotta vessatoria nei suoi _1
confronti.
Inoltre, la ha allegato che ad agosto 2023 il resistente ha ammesso di avere intrapreso dal Pt_1 giugno 2023 una relazione extraconiugale con un'altra donna.
Pertanto, divenuta intollerabile la convivenza, il resistente si è allontanato dalla casa familiare.
Dunque, la ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate e ha formulato domanda di separazione con addebito al . _1
Nel costituirsi, il resistente ha contestato in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato e dedotto.
2 In particolare, il ha allegato che la ricorrente ha intrattenuto una relazione extraconiugale con _1 un altro uomo nell'estate del 2022 e che tanto ha determinato una irreversibile crisi.
Il resistente ha contestato, invece, di avere intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra donna e che è stato costretto ad allontanarsi dalla casa familiare per scelta della moglie
Dunque, il resistente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate e ha formulato domanda di separazione con addebito alla . Pt_1
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza del giorno 18.2.2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, ragione per cui il giudice ha invitato i difensori alla discussione ex art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c., i quali hanno precisato le conclusioni in conformità alla proposta conciliativa riportata in epigrafe.
La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
3. Nel merito
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, la perdurante cessazione della convivenza è elemento che lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno della tollerabilità della convivenza.
Dunque, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative, ritiene il
Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
In considerazione dell'intervenuto accordo, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi e , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
3 DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOSARO per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d),
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 1, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
1996).
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 18.2.2025.
Il Presidente dott.ssa Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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