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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente e Relatore
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 534/2023 depositato il 12/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1081 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in termini l' Ricorrente_1 srl, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore Sig. Rappresentante_1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di Lesina (FG) in persona della Dott.ssa Nominativo_2 nella qualità di Commissario Straordinario e Legale Rappresentante pro-tempore, per chiedere l'annullamento dell' avviso di Accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento n.1081 del 13.09.2022 notificato il 15.11.2022 per l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno
2017 e relativa agli immobili (terreni e Aree fabbricabili) di proprietà della ricorrente .
Esponeva la società ricorrente che in data 15 novembre 2022 il Comune di Lesina aveva notificato l'avviso di accertamento sopraindicato con il quale era stato contestato l'omesso parziale versamento dell'IMU per l'anno 2017 per un importo di €.3.924,00 oltre a sanzioni ed interessi (per un importo complessivo di
€.5.182,12) per degli immobili, per la precisione delle aree fabbricabili ,di cui era proprietaria site nel territorio del Comune di Lesina così contraddistinte in catasto: - Indirizzo_1 per una consistenza complessiva di 3902,00 Mq di cui 2524,59 ricadenti in zona F e mq 1377,41 con destinazione C (di completamento in attuazione di piani esecutivi); Indirizzo_2 per una consistenza di 360,00 mq ricadenti sempre in zona C;
- Indirizzo_3 per una consistenza di 360,00 mq ricadenti in zona C;
- Indirizzo_4 per una consistenza di 1.705,00 mq ricadenti in zona Ct (turistiche con P.L. approvato).
Esponeva la società ricorrente che tale avviso doveva essere ritenuto illegittimo in quanto infondato, non provato e privo di qualsiasi motivazione ed in particolare era basato su una motivazione che aveva come presupposto dei valori assolutamente incongrui rispetto alle aree edificabili oggetto di accertamento.
In particolare esponeva che a seguito di variante al piano particolareggiato approvato dal Comune, in realtà vi era stata una diversa ripartizione delle superfici di ciascun proprietario con la conseguenza che quelle riguardanti le proprie aree effettivamente edificabili le stesse avevano subito una diminuzione rispetto a quelle risultanti catastalmente.
Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso e conseguentemente l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Vinte le spese del giudizio
Si costituiva nel giudizio il Comune di Lesina chiedendo il rigetto del ricorso proposto con vittoria delle spese del procedimento .
All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia di Primo grado che il ricorso proposto è infondato va pertanto rigettato.
Avuto riguardo,infatti, a quanto dedotto e provato dal Comune regolarmente costituito deve ritenersi che nel caso di specie siano stati applicati i valori così come determinati con la delibera del Consiglio Comunale
12/2017 che con riferimento alle aree edificabili ricadenti nelle zone omogenee di tipo C, ha determinato il valore in €. 170,94 al mq mentre con riferimento alle aree edificabili ricadenti nelle zone omogenee di tipo
Ct, ha determinato il valore in € 68,38 al mq.
Trattasi di aree edificabili inserite nel P.R.G. del Comune di Lesina approvato definitivamente con Delibera di Giunta Regionale n.1934 del 28.12.2005 e quindi soggette al pagamento dell'I.M.U.
In relazione alla variazione conseguente al piano particolareggiato delle aree effettivamente edificabili con l'adozione, con la Delibera C.C. 12.11.2012 n.247 e la conseguente approvazione con successiva Delibera
C.C. 21.12.2012 n.281 della variante Urbanistica al Piano Particolareggiato delle zone C del P.R.G, il
Comune di Lesina ha in sostanza assicurato a tutti i proprietari di aree nella zona C, analoghe possibilità di procedere all'edificazione del territorio e non risulta dimostrato che le aree di proprietà della ditta ricorrente abbiano subito una diminuzione della possibilità edificatoria risultando in zone pienamente edificabili e peraltro anche le aree a standards risultano necessarie per una edificazione delle singole volumetrie ubicate e quindi hanno un valore di mercato equiparato ai suoli edificabili .
-Con riferimento all'area edificabile di cui alla p.lla 2020 del foglio 1, zona Ct la società ricorrente ha contestato il valore attribuito per una consistenza complessiva di 1705,00 mq e ricadente in zona Ct con destinazioni turistiche ritenendo che tale area sia ancora interessata dal vincolo idrogeologico ma il Comune resistente ha provato che la perimetrazione imposta dall'Autorità di Bacino della Puglia non comporta l'inedificabilità dell'area stessa ma soltanto per il privato che voglia realizzare un'edificazione la presentazione di apposita istanza corredata da studi relativi alle condizioni effettive di pericolo.
Per quanto inerisce ,infine,il sollevato difetto di motivazione anche tale eccezione non può essere accolta considerato che il Comune emanando l'avviso di accertamento non ha operato con una valutazione meramente discrezionale ma una verifica supportata da elementi dovuti in considerazione della normativa e delle condizioni oggettive esistenti in relazione a quanto deliberato dal Consiglio Comunale.
In ordine alle spese della controversia in considerazione dell'entità della pretesa tributaria nonché della qualità delle parti appare eque dichiarare interamente compensate le stesse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Foggia sez 1 così provvede:
Rigetta il ricorso .
Spese compensate
Così deciso in Foggia il 27 gennaio 2026.
Il Presidente rel
IO de UC
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente e Relatore
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 534/2023 depositato il 12/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1081 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in termini l' Ricorrente_1 srl, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore Sig. Rappresentante_1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di Lesina (FG) in persona della Dott.ssa Nominativo_2 nella qualità di Commissario Straordinario e Legale Rappresentante pro-tempore, per chiedere l'annullamento dell' avviso di Accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento n.1081 del 13.09.2022 notificato il 15.11.2022 per l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno
2017 e relativa agli immobili (terreni e Aree fabbricabili) di proprietà della ricorrente .
Esponeva la società ricorrente che in data 15 novembre 2022 il Comune di Lesina aveva notificato l'avviso di accertamento sopraindicato con il quale era stato contestato l'omesso parziale versamento dell'IMU per l'anno 2017 per un importo di €.3.924,00 oltre a sanzioni ed interessi (per un importo complessivo di
€.5.182,12) per degli immobili, per la precisione delle aree fabbricabili ,di cui era proprietaria site nel territorio del Comune di Lesina così contraddistinte in catasto: - Indirizzo_1 per una consistenza complessiva di 3902,00 Mq di cui 2524,59 ricadenti in zona F e mq 1377,41 con destinazione C (di completamento in attuazione di piani esecutivi); Indirizzo_2 per una consistenza di 360,00 mq ricadenti sempre in zona C;
- Indirizzo_3 per una consistenza di 360,00 mq ricadenti in zona C;
- Indirizzo_4 per una consistenza di 1.705,00 mq ricadenti in zona Ct (turistiche con P.L. approvato).
Esponeva la società ricorrente che tale avviso doveva essere ritenuto illegittimo in quanto infondato, non provato e privo di qualsiasi motivazione ed in particolare era basato su una motivazione che aveva come presupposto dei valori assolutamente incongrui rispetto alle aree edificabili oggetto di accertamento.
In particolare esponeva che a seguito di variante al piano particolareggiato approvato dal Comune, in realtà vi era stata una diversa ripartizione delle superfici di ciascun proprietario con la conseguenza che quelle riguardanti le proprie aree effettivamente edificabili le stesse avevano subito una diminuzione rispetto a quelle risultanti catastalmente.
Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso e conseguentemente l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Vinte le spese del giudizio
Si costituiva nel giudizio il Comune di Lesina chiedendo il rigetto del ricorso proposto con vittoria delle spese del procedimento .
All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia di Primo grado che il ricorso proposto è infondato va pertanto rigettato.
Avuto riguardo,infatti, a quanto dedotto e provato dal Comune regolarmente costituito deve ritenersi che nel caso di specie siano stati applicati i valori così come determinati con la delibera del Consiglio Comunale
12/2017 che con riferimento alle aree edificabili ricadenti nelle zone omogenee di tipo C, ha determinato il valore in €. 170,94 al mq mentre con riferimento alle aree edificabili ricadenti nelle zone omogenee di tipo
Ct, ha determinato il valore in € 68,38 al mq.
Trattasi di aree edificabili inserite nel P.R.G. del Comune di Lesina approvato definitivamente con Delibera di Giunta Regionale n.1934 del 28.12.2005 e quindi soggette al pagamento dell'I.M.U.
In relazione alla variazione conseguente al piano particolareggiato delle aree effettivamente edificabili con l'adozione, con la Delibera C.C. 12.11.2012 n.247 e la conseguente approvazione con successiva Delibera
C.C. 21.12.2012 n.281 della variante Urbanistica al Piano Particolareggiato delle zone C del P.R.G, il
Comune di Lesina ha in sostanza assicurato a tutti i proprietari di aree nella zona C, analoghe possibilità di procedere all'edificazione del territorio e non risulta dimostrato che le aree di proprietà della ditta ricorrente abbiano subito una diminuzione della possibilità edificatoria risultando in zone pienamente edificabili e peraltro anche le aree a standards risultano necessarie per una edificazione delle singole volumetrie ubicate e quindi hanno un valore di mercato equiparato ai suoli edificabili .
-Con riferimento all'area edificabile di cui alla p.lla 2020 del foglio 1, zona Ct la società ricorrente ha contestato il valore attribuito per una consistenza complessiva di 1705,00 mq e ricadente in zona Ct con destinazioni turistiche ritenendo che tale area sia ancora interessata dal vincolo idrogeologico ma il Comune resistente ha provato che la perimetrazione imposta dall'Autorità di Bacino della Puglia non comporta l'inedificabilità dell'area stessa ma soltanto per il privato che voglia realizzare un'edificazione la presentazione di apposita istanza corredata da studi relativi alle condizioni effettive di pericolo.
Per quanto inerisce ,infine,il sollevato difetto di motivazione anche tale eccezione non può essere accolta considerato che il Comune emanando l'avviso di accertamento non ha operato con una valutazione meramente discrezionale ma una verifica supportata da elementi dovuti in considerazione della normativa e delle condizioni oggettive esistenti in relazione a quanto deliberato dal Consiglio Comunale.
In ordine alle spese della controversia in considerazione dell'entità della pretesa tributaria nonché della qualità delle parti appare eque dichiarare interamente compensate le stesse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Foggia sez 1 così provvede:
Rigetta il ricorso .
Spese compensate
Così deciso in Foggia il 27 gennaio 2026.
Il Presidente rel
IO de UC