Articolo 6 della Legge 7 luglio 1901, n. 283
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 luglio 1901
>
Versione
9 maggio 1985
>
Versione
4 giugno 1987
Art. 6.

Nei giudizi innanzi i pretori sia in materia civile che in materia penale, l'assistenza o la rappresentanza delle parti potra' soltanto essere assunta:

a) Nei Comuni, che sono sede di tribunale, oltre che dagli avvocati e dai procuratori esercenti, anche dai notai, dai laureati in legge e da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale. ((2))

b) Nei Comuni, sede soltanto di pretura, dalle persone indicate nel paragrafo precedente, e da coloro che ne abbiano conseguita l'abilitazione a norma dell'articolo seguente. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 127 (in G.U. 1ª s.s. 8/5/1985, n. 107) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonche' dell'art. 1, comma secondo , del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 , nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' degli artt. 2 e 3 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 , in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all' art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901 ". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 28 maggio 1987, n. 202 (in G.U. 1ª s.s. 3/6/1987, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, lett. a), nonche' lett. b), in riferimento alla precedente lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture)".
Entrata in vigore il 4 giugno 1987