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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 373/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10/12/2025, innanzi alla dott.ssa E. Antenore, sono collegati per la parte ricorrente l'Avv. Mattia Del Giudice (in sostituzione del procuratore costituito Avv. Sisti) e per la parte resistente l' Avv. Coratella.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e chiedono di essere esonerati dalla lettura del dispositivo.
Il Giudice
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa E. Antenore
1 N.373/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 373/2022 R.G. promossa da
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SISTI LORENZO MARIA MICHELE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
L' C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. CORATELLA MARIA TERESA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
Oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE:
In via principale
Accertare la sussistenza di un rapporto agenziale fra il ricorrente e Controparte_1 fin dal 1° marzo 2021, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 11.341,64, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, o comunque a titolo di risarcimento del danno, per i motivi di cui sopra
2 Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 35.645,14 – o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di differenze sull'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., o in subordine condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 835,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di FIRR, e di € 626,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità suppletiva di clientela, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario
PER LA RESISTENTE:
1)-in via preliminare accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro in favore del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro ex artt. 38 e 413 c.p.c.;
2)-nel merito, accertare e dichiarare che il contratto sottoscritto tra le parti in causa è un contratto di procacciamento d'affari, non già di agenzia, e che pertanto null'altro è dovuto al sig. a qualsivoglia titolo o ragione;
Parte_1 per l'effetto
3)-rigettare il ricorso introdotto dal sig. per le ragioni infra esposte in Parte_1 narrativa, in ogni caso perché infondato in fatto e diritto;
4)-in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda introduttiva, voler contenere le indennità tutt'al più dovute al sig. nella Parte_1 minor somma di €. 835.00 a titolo di FIRR oltre che di €.626,00 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
5) con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 09/03/2022, ha proposto Parte_1 avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, domanda di accertamento della sussistenza di un contratto di agenzia di durata annuale a far data dal 1.03.2021 con e domanda di condanna di quest'ultima al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 11.341,64 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, stante il recesso operato dal preponente con effetto immediato comunicato con pec del 9.09.2021, nonché in principalità domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 36.645,14 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità) a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. o, in subordine, al pagamento dell'importo di
3 € 835,00 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia), a titolo di FIRR, e di € 626,00 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di indennità suppletiva di clientela.
Si è costituta ritualmente in giudizio L allegando che il contratto CP_1 concluso tra le parti andava qualificato come contatto di procacciamento d'affari ed eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Trani ai sensi dell'art. 413 co. 1 c.p.c., nonché contestando l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 10.12.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito. Ed infatti, è noto che l'individuazione dei criteri di competenza territoriale va effettuata sulla base della prospettazione della domanda attorea e poiché nel caso di specie il ricorso si fonda sulla qualificazione del rapporto concluso tra le parti come contratto di agenzia e non come contratto di procacciatore di affari, deve trovare applicazione l'art. 413 co. 4 c.p.c. che prevede che sia competente per territorio per le
“controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409” il giudice nella cui circoscrizione si trovi “il domicilio dell'agente” che nel caso in esame è a Monza.
3. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
A) QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Le parti hanno concluso in data 1.03.2021 un contratto scritto intitolato “contratto di procacciamento di affari” di durata annuale, ma il ricorrente ha allegato che era evidente, tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti in esecuzione del rapporto, che in realtà era intercorso fin dal principio un rapporto agenziale (come confermerebbe il doc. 6 prodotto dal ricorrente) e come risulterebbe dalla circostanza che L ha aperto la posizione del ricorrente presso l' . CP_1 CP_2
L ha contestato la prospettazione attorea sostenendo che il contratto era di CP_1 procacciamento di affari come risultava dal nomen iuris del documento sottoscritto e come risultava dalla circostanza che il ricorrente aveva raccolto episodicamente degli ordini che provenivano dal cliente TI s.p.a. che , era stato conosciuto e Parte_2 fidelizzato dal sig. coniuge della legale rappresentante della società resistente. Per_1
Questo Giudice ritiene che la qualificazione del rapporto come agenzia, a tacer d'altro, è certa stante gli effetti di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Monza, giudice del lavoro, il 9.11.2021 n. 559/2021 in favore dell'odierno ricorrente ed avente ad oggetto il credito di complessivi euro 17.043,48 portato dalle provvigioni maturate e non corrisposte oggetto delle seguenti
4 fatture: n. 9 del 14 giugno 2021 di € 5.884,91; n. 12 del 28 luglio 2021 di € 3.850,23; n. 13 del 4 ottobre 2021 di € 3.778,03; n. 14 del 4 ottobre 2021 di € 3.530,31, oltre IVA 22% e così per un totale di euro 20.793,05.
Ed infatti va richiamato il seguente principio espresso dalla Cassazione, tra le altre pronunce, nella ordinanza n. 25180 del 19/09/2024:
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Alla luce di tale rilievo, quindi, non possono avere alcuna incidenza le argomentazioni della resistente a detta delle quali è dal tenore letterale del contratto scritto concluso tra le parti che si evincerebbe che si tratta di procacciatore di affari e non di agente. Il decreto ingiuntivo non opposto ha efficacia di giudicato anche in relazione al titolo posto alla base del credito oggetto del provvedimento monitorio ovvero alla qualificazione del contratto concluso dalle parti come contratto di agenzia.
Per completezza si osserva, inoltre, che L ha tenuto un comportamento di CP_1 fatto che mostra la volontà di dare esecuzione ad un contratto di agenzia. Ed infatti, ha pagato l'importo di fatture nelle quali il ha indicato la voce dovuta Pt_1 all che è l'Ente di previdenza integrativa obbligatoria per gli agenti ed è CP_2 stata sempre ad aprire la posizione dell'agente presso l (come è CP_1 CP_2 emerso alla luce delle informazioni acquisite nel corso del processo ex art. 413 c.p.c.).
In conclusione, risulta accertata la sussistenza di un rapporto di agenzia a tempo determinato fra il ricorrente e decorrere dal 1.03.2021. Controparte_1
B) DOMANDA DI CONDANNA DI L AL PAGAMENTO CP_1
DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
E' documentata la circostanza che prima della scadenza annuale del contratto con PEC del 9 settembre 2021 la preponente comunicava l'intenzione di risolvere il rapporto in essere con “valenza immediata”.
Per effetto di tale recesso il ricorrente ha chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso come previsto dall'AEC.
5 La domanda non è fondata. Ed infatti, questo Giudice condivide l'orientamento della Cassazione secondo il quale laddove – come in questo caso – il contratto di agenzia sia a tempo determinato non è configurabile l'istituto del preavviso.
Si richiama in particolare la massima dell' Ordinanza della Cassazione n. 30457 del 28/10/2021:
In tema di rapporto di agenzia, l'istituto del preavviso concerne solo i rapporti a tempo indeterminato per i quali non è previsto il momento di cessazione del rapporto "inter partes"; in quelli a tempo determinato, invece, può essere proposta la domanda di risarcimento del danno da recesso "ante tempus" illegittimo. Il "petitum" delle due ipotesi, pur derivando da un fatto simile, è completamente diverso, sicché, proposta in primo grado la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di preavviso, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella risarcitoria, senza che possa essere riqualificata del giudice nell'esercizio dei suoi poteri ufficiosi.
In conclusione, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso va rigettata.
C) DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELL' INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO EX ART. 1751 C.C.
In principalità, il ricorrente ha chiesto la condanna della resistente al pagamento dell'indennità codicistica di cessazione del rapporto quantificandola in euro 36.645,14.
Il dato normativo è l'art. 1751 c.c. che così prevede:
[I] All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
[II]. L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
[III]. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
6 [IV]. La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
[V]. L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
[VI]. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
[VII]. L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.
All'atto della cessazione del rapporto il preponente è, quindi, obbligato a corrispondere all'agente l'indennità ex art. 1751 c.c. solo se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
- l'agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente continui, anche dopo la cessazione del rapporto, a ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
La misura dell'indennità può arrivare fino ad un massimo equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi 5 anni (o, se il contratto dura da meno di 5 anni, sulla media del minor periodo lavorato).
Nel caso di specie le due condizioni si sono avverate.
In particolare, si è avverata la prima perché vi è prova di un rafforzamento della clientela. Ed infatti il teste ha riferito che dopo la presentazione avvenuta tra lui Tes_1
(che agiva per ) e L tramite il sig. Parte_3 CP_1 Per_1
(marito della legale rappresentante) alla fiera di Bologna i contatti sono proseguiti con il ricorrente e risulta poi dai documenti prodotti che gli ordini effettuati da hanno determinato un credito per provvigioni in favore Parte_3 dell'agente di euro 17.043,48, oltre IVA per un totale di euro 20.793,05. Quindi l'agente ha sviluppato gli affari con il cliente esistente. Il teste ha poi riferito che Pt_1 la società resistente ancora al mese di aprile 2025 era fornitore di burrate verso
. Quindi, è provato che la resistente continua a ricevere ancora Parte_3 sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con . Parte_3
Si è avverata anche la seconda condizione, in quanto appare equo corrispondere all'agente la suddetta indennità tenuto conto della perdita delle provvigioni che l'agente avrebbe potuto conseguire sino alla scadenza del contratto di agenzia e che non ha conseguito per effetto del recesso del preponente.
Circa la quantificazione della suddetta indennità si osserva che l'art. 1751 fissa espressamente solo il tetto massimo della stessa. Ora, questo Giudice condivide autorevole dottrina che conclude nel senso che l'art. 1751 contiene, seppur implicitamente, i criteri da rispettare - inderogabilmente, a favore dell'agente - per
7 quantificare l'indennità, e sono gli stessi elementi che giustificano il sorgere del diritto all'indennità. In particolare, nel caso di specie, poiché l'agente ha Pt_1 contribuito a sviluppare gli affari con il cliente che è tutt'ora Parte_3 cliente della resistente (e quindi dal 2021), si può ritenere in via di equità che l'agente abbia diritto ad una indennità parametrata alla misura massima dell'indennità, previa riduzione del 10% applicata in via di equità tenuto conto della breve durata del rapporto contrattuale e del fatto che il ricorrente ha sviluppato gli affari in relazione ad un solo cliente.
Va precisato che l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. non è soggetta a IVA vista la natura risarcitoria, non essendo in alcun modo correlato ad una prestazione di servizio.
Come disposto dal terzo comma del citato articolo, "L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione".
In applicazione di tale disposizione, dunque, si è proceduto per determinare la misura massima dell'indennità in parola:
-a sommare gli importi imponibili di tutte le fatture emesse dal signor nei Pt_1 confronti della società preponente per le provvigioni maturate durante l'intero rapporto di agenzia:
fattura n. 9 del 14.06.2021 → € 5.884,91;
fattura n. 12 del 28.07.2021 → € 3.850,23;
fattura n. 13 del 01.10.2021 → € 3.778,03;
fattura n. 14 del 04.10.2021 → € 3.530,31.
-a dividere poi il totale così ottenuto per il numero di mesi di effettiva durata del rapporto (dal 1.03.2021 al 9.09.2021 si contano 6 mesi);
- a moltiplicare il risultato (corrispondente alla media mensile delle retribuzioni) per dodici, al fine di quantificare la media annuale delle retribuzioni riscosse.
Tale metodo di calcolo è pienamente conforme al dettato normativo.
Si riportano di seguito i conteggi analitici:
Descrizione Valore
Totale imponibili
€ 17.043,68 fatture nel periodo di riferimento
8 Numero mesi di
6 durata del rapporto
Media mensile delle
€ 2.840,61 provvigioni
Indennità ex art.
€ 34.087,36 1751 c.c.
(media mensile x 12 mesi)
Riduzione del 10%
-€3.408,73 determinata in via di equità
Totale: €30.678,63
Si osserva che non è fondata la difesa della resistente quando sostiene che l'indennità non è dovuta per i contratti di agenzia a tempo determinato, in quanto il testo attuale della norma non prevede alcuna esclusione al riguardo.
Per completezza si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il giudice, ai fini del computo dell'indennità dovuta all'agente in caso di cessazione del rapporto, deve sempre applicare la normativa che assicura all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore con il compito, pertanto, di verificare se all'agente, in applicazione dei criteri legali di cui all'art. 1751 c.c., spetterebbe eventualmente un'indennità di importo maggiore rispetto a quello garantitogli dall'Accordo Economico Collettivo, nonché di valutare, secondo il criterio dell'equità e anche in presenza di un vantaggio del preponente, tutte le circostanze del caso concreto, ai fini sia dell'an che del quantum dell'indennità.
Al riguardo si richiamano le massime della Cassazione indicate di seguito.
Cass., Sentenza n. 21309 del 03/10/2006
In tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, alla stregua della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 23 marzo 2006, Haonyvem c. l'art. 1751, comma sesto, Per_2 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 4 d.lgs. 10 settembre 1991 n. 303, si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente,
9 alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive.
Cass Ordinanza n. 3713/2024
L'indennità da corrispondere all'agente di commercio in caso di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751, comma 6, c.c., è inderogabile solo in peius nella sua determinazione normativa, consentendo l'applicazione delle norme collettive del settore ove risultino essere di maggior favore rispetto alla disciplina legale.”
Nel caso di specie, le parti concordano nell'indicare come sarebbero dovute al ricorrente ai sensi dell'AEC a titolo di FIRR la somma di € 626 e a titolo di indennità supplettiva la somma di €835, sicché sicuramente l'art. 1751 c.c. assicura all'agente un trattamento migliore.
In conclusione, la resistente è tenuta a pagare al ricorrente una indennità ex art. 1751 c.c. pari a €30.678,63, oltre interessi dal dovuto al saldo.
4. In applicazione del principio di soccombenza, la resistente deve essere condannata alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accerta la sussistenza di un rapporto di agenzia a tempo determinato fra il ricorrente e a decorrere dal 1.03.2021 come già statuito con Controparte_1 efficacia di giudicato dal Tribunale di Monza, giudice del lavoro con decreto ingiuntivo non opposto n. 559/2021 emesso l 9.11.2021;
2) condanna L al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di € 30.678,63 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c., oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
3) rigetta per il resto.
4) condanna L' alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1
€4.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 10/12/2025.
10 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10/12/2025, innanzi alla dott.ssa E. Antenore, sono collegati per la parte ricorrente l'Avv. Mattia Del Giudice (in sostituzione del procuratore costituito Avv. Sisti) e per la parte resistente l' Avv. Coratella.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e chiedono di essere esonerati dalla lettura del dispositivo.
Il Giudice
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa E. Antenore
1 N.373/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 373/2022 R.G. promossa da
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SISTI LORENZO MARIA MICHELE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
L' C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. CORATELLA MARIA TERESA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
Oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE:
In via principale
Accertare la sussistenza di un rapporto agenziale fra il ricorrente e Controparte_1 fin dal 1° marzo 2021, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 11.341,64, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, o comunque a titolo di risarcimento del danno, per i motivi di cui sopra
2 Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 35.645,14 – o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di differenze sull'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., o in subordine condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 835,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di FIRR, e di € 626,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità suppletiva di clientela, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario
PER LA RESISTENTE:
1)-in via preliminare accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro in favore del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro ex artt. 38 e 413 c.p.c.;
2)-nel merito, accertare e dichiarare che il contratto sottoscritto tra le parti in causa è un contratto di procacciamento d'affari, non già di agenzia, e che pertanto null'altro è dovuto al sig. a qualsivoglia titolo o ragione;
Parte_1 per l'effetto
3)-rigettare il ricorso introdotto dal sig. per le ragioni infra esposte in Parte_1 narrativa, in ogni caso perché infondato in fatto e diritto;
4)-in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda introduttiva, voler contenere le indennità tutt'al più dovute al sig. nella Parte_1 minor somma di €. 835.00 a titolo di FIRR oltre che di €.626,00 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
5) con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 09/03/2022, ha proposto Parte_1 avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, domanda di accertamento della sussistenza di un contratto di agenzia di durata annuale a far data dal 1.03.2021 con e domanda di condanna di quest'ultima al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 11.341,64 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, stante il recesso operato dal preponente con effetto immediato comunicato con pec del 9.09.2021, nonché in principalità domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 36.645,14 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità) a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. o, in subordine, al pagamento dell'importo di
3 € 835,00 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia), a titolo di FIRR, e di € 626,00 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di indennità suppletiva di clientela.
Si è costituta ritualmente in giudizio L allegando che il contratto CP_1 concluso tra le parti andava qualificato come contatto di procacciamento d'affari ed eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Trani ai sensi dell'art. 413 co. 1 c.p.c., nonché contestando l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 10.12.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito. Ed infatti, è noto che l'individuazione dei criteri di competenza territoriale va effettuata sulla base della prospettazione della domanda attorea e poiché nel caso di specie il ricorso si fonda sulla qualificazione del rapporto concluso tra le parti come contratto di agenzia e non come contratto di procacciatore di affari, deve trovare applicazione l'art. 413 co. 4 c.p.c. che prevede che sia competente per territorio per le
“controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409” il giudice nella cui circoscrizione si trovi “il domicilio dell'agente” che nel caso in esame è a Monza.
3. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
A) QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Le parti hanno concluso in data 1.03.2021 un contratto scritto intitolato “contratto di procacciamento di affari” di durata annuale, ma il ricorrente ha allegato che era evidente, tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti in esecuzione del rapporto, che in realtà era intercorso fin dal principio un rapporto agenziale (come confermerebbe il doc. 6 prodotto dal ricorrente) e come risulterebbe dalla circostanza che L ha aperto la posizione del ricorrente presso l' . CP_1 CP_2
L ha contestato la prospettazione attorea sostenendo che il contratto era di CP_1 procacciamento di affari come risultava dal nomen iuris del documento sottoscritto e come risultava dalla circostanza che il ricorrente aveva raccolto episodicamente degli ordini che provenivano dal cliente TI s.p.a. che , era stato conosciuto e Parte_2 fidelizzato dal sig. coniuge della legale rappresentante della società resistente. Per_1
Questo Giudice ritiene che la qualificazione del rapporto come agenzia, a tacer d'altro, è certa stante gli effetti di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Monza, giudice del lavoro, il 9.11.2021 n. 559/2021 in favore dell'odierno ricorrente ed avente ad oggetto il credito di complessivi euro 17.043,48 portato dalle provvigioni maturate e non corrisposte oggetto delle seguenti
4 fatture: n. 9 del 14 giugno 2021 di € 5.884,91; n. 12 del 28 luglio 2021 di € 3.850,23; n. 13 del 4 ottobre 2021 di € 3.778,03; n. 14 del 4 ottobre 2021 di € 3.530,31, oltre IVA 22% e così per un totale di euro 20.793,05.
Ed infatti va richiamato il seguente principio espresso dalla Cassazione, tra le altre pronunce, nella ordinanza n. 25180 del 19/09/2024:
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Alla luce di tale rilievo, quindi, non possono avere alcuna incidenza le argomentazioni della resistente a detta delle quali è dal tenore letterale del contratto scritto concluso tra le parti che si evincerebbe che si tratta di procacciatore di affari e non di agente. Il decreto ingiuntivo non opposto ha efficacia di giudicato anche in relazione al titolo posto alla base del credito oggetto del provvedimento monitorio ovvero alla qualificazione del contratto concluso dalle parti come contratto di agenzia.
Per completezza si osserva, inoltre, che L ha tenuto un comportamento di CP_1 fatto che mostra la volontà di dare esecuzione ad un contratto di agenzia. Ed infatti, ha pagato l'importo di fatture nelle quali il ha indicato la voce dovuta Pt_1 all che è l'Ente di previdenza integrativa obbligatoria per gli agenti ed è CP_2 stata sempre ad aprire la posizione dell'agente presso l (come è CP_1 CP_2 emerso alla luce delle informazioni acquisite nel corso del processo ex art. 413 c.p.c.).
In conclusione, risulta accertata la sussistenza di un rapporto di agenzia a tempo determinato fra il ricorrente e decorrere dal 1.03.2021. Controparte_1
B) DOMANDA DI CONDANNA DI L AL PAGAMENTO CP_1
DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
E' documentata la circostanza che prima della scadenza annuale del contratto con PEC del 9 settembre 2021 la preponente comunicava l'intenzione di risolvere il rapporto in essere con “valenza immediata”.
Per effetto di tale recesso il ricorrente ha chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso come previsto dall'AEC.
5 La domanda non è fondata. Ed infatti, questo Giudice condivide l'orientamento della Cassazione secondo il quale laddove – come in questo caso – il contratto di agenzia sia a tempo determinato non è configurabile l'istituto del preavviso.
Si richiama in particolare la massima dell' Ordinanza della Cassazione n. 30457 del 28/10/2021:
In tema di rapporto di agenzia, l'istituto del preavviso concerne solo i rapporti a tempo indeterminato per i quali non è previsto il momento di cessazione del rapporto "inter partes"; in quelli a tempo determinato, invece, può essere proposta la domanda di risarcimento del danno da recesso "ante tempus" illegittimo. Il "petitum" delle due ipotesi, pur derivando da un fatto simile, è completamente diverso, sicché, proposta in primo grado la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di preavviso, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella risarcitoria, senza che possa essere riqualificata del giudice nell'esercizio dei suoi poteri ufficiosi.
In conclusione, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso va rigettata.
C) DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELL' INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO EX ART. 1751 C.C.
In principalità, il ricorrente ha chiesto la condanna della resistente al pagamento dell'indennità codicistica di cessazione del rapporto quantificandola in euro 36.645,14.
Il dato normativo è l'art. 1751 c.c. che così prevede:
[I] All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
[II]. L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
[III]. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
6 [IV]. La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
[V]. L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
[VI]. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
[VII]. L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.
All'atto della cessazione del rapporto il preponente è, quindi, obbligato a corrispondere all'agente l'indennità ex art. 1751 c.c. solo se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
- l'agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente continui, anche dopo la cessazione del rapporto, a ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
La misura dell'indennità può arrivare fino ad un massimo equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi 5 anni (o, se il contratto dura da meno di 5 anni, sulla media del minor periodo lavorato).
Nel caso di specie le due condizioni si sono avverate.
In particolare, si è avverata la prima perché vi è prova di un rafforzamento della clientela. Ed infatti il teste ha riferito che dopo la presentazione avvenuta tra lui Tes_1
(che agiva per ) e L tramite il sig. Parte_3 CP_1 Per_1
(marito della legale rappresentante) alla fiera di Bologna i contatti sono proseguiti con il ricorrente e risulta poi dai documenti prodotti che gli ordini effettuati da hanno determinato un credito per provvigioni in favore Parte_3 dell'agente di euro 17.043,48, oltre IVA per un totale di euro 20.793,05. Quindi l'agente ha sviluppato gli affari con il cliente esistente. Il teste ha poi riferito che Pt_1 la società resistente ancora al mese di aprile 2025 era fornitore di burrate verso
. Quindi, è provato che la resistente continua a ricevere ancora Parte_3 sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con . Parte_3
Si è avverata anche la seconda condizione, in quanto appare equo corrispondere all'agente la suddetta indennità tenuto conto della perdita delle provvigioni che l'agente avrebbe potuto conseguire sino alla scadenza del contratto di agenzia e che non ha conseguito per effetto del recesso del preponente.
Circa la quantificazione della suddetta indennità si osserva che l'art. 1751 fissa espressamente solo il tetto massimo della stessa. Ora, questo Giudice condivide autorevole dottrina che conclude nel senso che l'art. 1751 contiene, seppur implicitamente, i criteri da rispettare - inderogabilmente, a favore dell'agente - per
7 quantificare l'indennità, e sono gli stessi elementi che giustificano il sorgere del diritto all'indennità. In particolare, nel caso di specie, poiché l'agente ha Pt_1 contribuito a sviluppare gli affari con il cliente che è tutt'ora Parte_3 cliente della resistente (e quindi dal 2021), si può ritenere in via di equità che l'agente abbia diritto ad una indennità parametrata alla misura massima dell'indennità, previa riduzione del 10% applicata in via di equità tenuto conto della breve durata del rapporto contrattuale e del fatto che il ricorrente ha sviluppato gli affari in relazione ad un solo cliente.
Va precisato che l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. non è soggetta a IVA vista la natura risarcitoria, non essendo in alcun modo correlato ad una prestazione di servizio.
Come disposto dal terzo comma del citato articolo, "L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione".
In applicazione di tale disposizione, dunque, si è proceduto per determinare la misura massima dell'indennità in parola:
-a sommare gli importi imponibili di tutte le fatture emesse dal signor nei Pt_1 confronti della società preponente per le provvigioni maturate durante l'intero rapporto di agenzia:
fattura n. 9 del 14.06.2021 → € 5.884,91;
fattura n. 12 del 28.07.2021 → € 3.850,23;
fattura n. 13 del 01.10.2021 → € 3.778,03;
fattura n. 14 del 04.10.2021 → € 3.530,31.
-a dividere poi il totale così ottenuto per il numero di mesi di effettiva durata del rapporto (dal 1.03.2021 al 9.09.2021 si contano 6 mesi);
- a moltiplicare il risultato (corrispondente alla media mensile delle retribuzioni) per dodici, al fine di quantificare la media annuale delle retribuzioni riscosse.
Tale metodo di calcolo è pienamente conforme al dettato normativo.
Si riportano di seguito i conteggi analitici:
Descrizione Valore
Totale imponibili
€ 17.043,68 fatture nel periodo di riferimento
8 Numero mesi di
6 durata del rapporto
Media mensile delle
€ 2.840,61 provvigioni
Indennità ex art.
€ 34.087,36 1751 c.c.
(media mensile x 12 mesi)
Riduzione del 10%
-€3.408,73 determinata in via di equità
Totale: €30.678,63
Si osserva che non è fondata la difesa della resistente quando sostiene che l'indennità non è dovuta per i contratti di agenzia a tempo determinato, in quanto il testo attuale della norma non prevede alcuna esclusione al riguardo.
Per completezza si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il giudice, ai fini del computo dell'indennità dovuta all'agente in caso di cessazione del rapporto, deve sempre applicare la normativa che assicura all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore con il compito, pertanto, di verificare se all'agente, in applicazione dei criteri legali di cui all'art. 1751 c.c., spetterebbe eventualmente un'indennità di importo maggiore rispetto a quello garantitogli dall'Accordo Economico Collettivo, nonché di valutare, secondo il criterio dell'equità e anche in presenza di un vantaggio del preponente, tutte le circostanze del caso concreto, ai fini sia dell'an che del quantum dell'indennità.
Al riguardo si richiamano le massime della Cassazione indicate di seguito.
Cass., Sentenza n. 21309 del 03/10/2006
In tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, alla stregua della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 23 marzo 2006, Haonyvem c. l'art. 1751, comma sesto, Per_2 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 4 d.lgs. 10 settembre 1991 n. 303, si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente,
9 alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive.
Cass Ordinanza n. 3713/2024
L'indennità da corrispondere all'agente di commercio in caso di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751, comma 6, c.c., è inderogabile solo in peius nella sua determinazione normativa, consentendo l'applicazione delle norme collettive del settore ove risultino essere di maggior favore rispetto alla disciplina legale.”
Nel caso di specie, le parti concordano nell'indicare come sarebbero dovute al ricorrente ai sensi dell'AEC a titolo di FIRR la somma di € 626 e a titolo di indennità supplettiva la somma di €835, sicché sicuramente l'art. 1751 c.c. assicura all'agente un trattamento migliore.
In conclusione, la resistente è tenuta a pagare al ricorrente una indennità ex art. 1751 c.c. pari a €30.678,63, oltre interessi dal dovuto al saldo.
4. In applicazione del principio di soccombenza, la resistente deve essere condannata alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accerta la sussistenza di un rapporto di agenzia a tempo determinato fra il ricorrente e a decorrere dal 1.03.2021 come già statuito con Controparte_1 efficacia di giudicato dal Tribunale di Monza, giudice del lavoro con decreto ingiuntivo non opposto n. 559/2021 emesso l 9.11.2021;
2) condanna L al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di € 30.678,63 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c., oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
3) rigetta per il resto.
4) condanna L' alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1
€4.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 10/12/2025.
10 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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