CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 607/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1621/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Andreani Tributi Srl - 01412920439 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 954/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 02/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 191 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il 15/01/2026 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'Andreani Tributi S.r.l., quale concessionaria per il Comune di Benevento, il 19 gennaio 2022, notificava a
Res_1 l'avviso di accertamento della tassa rifiuti (TA.RI) con contestuale irrogazione della sanzione per infedele denuncia, riferito all'anno 2016, sul presupposto che il tributo era stato corrisposto per una superficie dell'immobile inferiore rispetto a quella effettiva e per la quale era dovuto il tributo.
L'atto era impugnato dal contribuente e con un primo motivo lamentava l'inesistenza e/o nullità della notifica, in quanto effettuata tramite un indirizzo p.e.c. non valido e non censito in alcun elenco pubblico nazionale.
Con il secondo motivo deduceva la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di legittimazione attiva, in quanto l'O.S.L. del Comune di Benevento - quale unico soggetto competente a gestire l'accertamento e la riscossione delle
Entrate Tributarie del Comune di Benevento fino al 31/12/16
- per quanto è dato sapere, non aveva mai affidato alcun
“incarico” in tal senso alla S.r.l. Andreani Tributi. Inoltre, la resistente, al fine di legittimare la propria posizione di
“Concessionario” rispetto a tributi di esclusiva competenza dell'O.S.L., avrebbe dovuto allegare, anche al fine di regolarizzare la motivazione addotta, il “contratto stipulato con il Comune di Benevento in data 16/11/2018”, onde consentire di verificare se lo stesso O.S.L. risultasse tra le parti contraenti ovvero avesse comunque recepito le sue clausole.
Pertanto, la sottoscrizione apposta dal legale rapp. p.t. della
Andreani Tributi S.r.l. (Sig. Nominativo_1 ) a pag. 4 dell'avviso impugnato, era in contrasto con le risultanze della delibera dell'O.S.L. di Benevento nr. 14 del
19/12/2018.
Il terzo motivo denunciava la nullità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di sottoscrizione in quanto non risultava allegata la determina dirigenziale con cui il
Comune di Benevento e/o la Commissione Straordinaria di
Liquidazione delegavano il Concessionario all'emanazione dello stesso.
Il quarto motivo sosteneva la nullità dell'avviso di accertamento per vizio di motivazione, in quanto non era dato comprendere la tipologia di informazioni assunte per la determinazione della superficie da assoggettare a tassazione atteso che: le planimetrie custodite presso l'Agenzia del
Territorio di Benevento sono le stesse presentate all'atto dell'accatastamento dell'immobile, risalente, come detto, al lontano 2000; alcuna pratica edilizia era stata presentata quantomeno nell'ultimo ventennio;
la superficie catastale è indicata precisamente nella visura catastale;
alcuna variazione incidente ai fini della TARI è stata posta in essere dal ricorrente;
non era stato chiarito se per il relativo calcolo era stata presa in considerazione la superficie calpestabile o quella catastale. Il quinto motivo deduceva l'illegittimità dell'avviso di accertamento per erroneità dei presupposti di fatto posti a fondamento della richiesta tributaria azionata.
Ai fini della determinazione del tributo richiesto viene indicata, infatti, una superficie dell'immobile superiore rispetto addirittura alla superficie catastale riportata nei
Pubblici Registri.
Tanto era confermato dal confronto tra la visura catastale estratta dall'Agenzia del Territorio del Comune di Benevento
e l'avviso di accertamento impugnato, laddove nella prima è riportata una superficie totale con esclusione delle aree scoperte pari a 303 mq., mentre nel secondo la superficie calcolata ai fini dell'applicazione del tributo risultava essere pari a ben 344 mq.
Nella determinazione della maggiorazione richiesta era inspiegabilmente presa in considerazione una superficie superiore di ben 41 mq. addirittura, rispetto a quella catastale.
Il sesto motivo lamentava la nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione della Legge n.
147/2013 (Art. 1, commi 645 e ss.) - Regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46/2014
(art. 7).
L'art. 1 della summenzionata disposizione legislativa, ai commi 641 e seguenti ha disciplinato la TARI, stabilendo, al comma 645 che «fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 10 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647"».
In perfetta aderenza con il dettato legislativo, l'art. 7 del
Regolamento TARI, vigente nel Comune di Benevento all'epoca dei fatti per cui è causa, testualmente recita: «(…)
Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il
Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.».
Dal contesto normativo richiamato deriva che la determinazione della superficie assoggettabile alla TARI nella misura pari all'80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, è applicabile solo a decorrere dal 10 Gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, che attesti la completa attuazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune.
Nel caso di specie, ovvero per l'anno 2016, e comunque sino a tutt'oggi, nessun provvedimento di tal guisa, ovvero di attuazione della menzionata procedura di allineamento era stato mai emanato dall'Agenzia delle Entrate.
Nella resistenza della società, la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Benevento, con la sentenza n. 954 del 2 agosto
2024 ha accolto il ricorso del contribuente.
Dopo avere evidenziato che, nel caso della sentenza n.
58/2024, emessa dalla stessa Corte ed invocata dal ricorrente, era presente, nel fascicolo, un documento, che il
Resistente_1 ricorda e richiama espressamente (una
«anagrafica del contribuente del 2016 emessa dallo stesso
Comune di Benevento»), ma che non era depositato in atti, rilevava che la visura catastale, prodotta dal ricorrente, riporta una superficie totale di mq 306, non di mq 344, come quella indicata nell'avviso di accertamento.
Non risultava chiaro come si potesse, pur eventualmente partendo dalla planimetria catastale (e non era neppur ben comprensibile se il dato offerto dalla società corrispondesse a quello della superficie calpestabile od a quello della superficie lorda), eccedere il dato risultante dalla visura, la quale è deputata ad offrire tutte le informazioni che descrivono un immobile.
In mancanza di migliori chiarimenti, da parte della società, circa l'ammontare della superficie calpestabile (criterio applicabile nella fattispecie), può ritenersi utile parametro di riferimento il criterio dell'80% della superficie catastale: quello destinato ad essere applicato a regime, e che rimane, comunque, indicativo, in assenza di elementi più puntuali.
Quanto dichiarato dal contribuente, ossia 238 mq, coincide con tale percentuale, ma se si dovessero includere le superfici scoperte, balconi e terrazzi, al 30% (D.P.R.
138/1998), si dovrebbero aggiungere 2,7 mq.
La questione delle aree scoperte, tuttavia, non era stata trattata dalla resistente la quale, del resto, produceva planimetrie prive della superficie delle aree scoperte.
Avverso tale sentenza propone appello la società concessionaria.
Il contribuente non si è costituto in appello.
Con l'unico motivo di appello, l'appellante lamenta che sia stato accolto il ricorso del contribuente sulla base di un'erronea valutazione delle prove in atti e senza tenere conto delle previsioni del Regolamento Tari del Comune di
Benevento.
L'appello è infondato.
In punto di diritto deve reputarsi che, come d'altronde ammette la stessa appellante, il giudice di primo grado abbia concordato circa il corretto inquadramento normativo sulla scorta del quale individuare la superficie suscettibile di tassazione.
Le stesse premesse del ricorso del Resistente_1 partivano dal presupposto che l'art. 1, comma 645 della L. 147/2013, nella sua formulazione originaria prevedeva che: “Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.
Tale comma è stato successivamente integrato dall'art. 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto - legge 6 marzo 2014,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio
2014, n. 68, con il seguente periodo: “L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647”.
Il citato comma 647 prevede che “nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per
l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 138 del 1998”.
E' peraltro pacifico che siffatte disposizioni non risultano ancora completamente attuate, considerato anche che, in tema di revisione del catasto, non è stata emanata la relativa norma di attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23 e, quindi, non è stato possibile emanare il Provvedimento del Direttore previsto al secondo periodo del comma 645.
Pertanto, attualmente, per espressa previsione del richiamato comma 645, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel Catasto
Edilizio Urbano, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Inoltre, come stabilito dall'art. 7, comma 2 del Regolamento comunale di Benevento sulla TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.09.2014
“per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il
Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile”.
La conseguenza che si trae da tale quadro normativo è che, fino all'emanazione dell'apposito decreto che attesti la completa attuazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, resta applicabile il criterio della superficie tassabile pari a quella calpestabile.
Orbene posta tale premessa in punto di diritto, il giudice di primo grado ha ritenuto che dalla visura catastale emergeva una determinata superficie, e che, pur in assenza di una piena attuazione delle disposizioni sopra richiamate, avuto riguardo alla necessità di parametrare il tributo alla esatta misura delle superfici calpestabili, risultava corretta quella denunciata dal contribuente che corrispondeva all'80 % della superficie catastale, ben potendosi reputare che il futuro parametro normativo, non ancora immediatamente applicabile, ben può fungere da criterio in base al quale individuare la superficie calpestabile sulla base della superficie catastale.
Orbene a fronte di tale indicazione, la società si è limitata a produrre una propria personale misurazione che, sebbene modellata sulla piantina catastale in atti (e che reca ufficialmente una superficie ben inferiore), ha assegnato all'appartamento per cui è causa una superficie di ben 344 mq., superiore non solo a quella denunciata dal contribuente ma anche a quella ricavabile dalle risultanze catastali.
Manca ogni indicazione in ordine ai criteri sulla scorta dei quali ha effettuato tale misurazione, né risulta che la medesima sia stata sottoposta al contraddittorio con il contribuente, così che appare incensurabile la decisione del giudice di prime cure che ha ritenuto che il dato offerto dalla società non sia attendibile e che quindi non possa avere seguito la richiesta di pagamento della differenza, sulla scorta della maggiore superficie asseritamente occupata dall'immobile.
In definitiva, l'appello appare privo di fondamento e deve pertanto essere rigettato, a nulla rilevando il diverso esito che la controversia ha avuto in relazione a diverse annualità.
Nulla a disporre quanto alle spese attesa la mandata costituzione del contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 19, così provvede:
a) Rigetta l'appello e nulla per le spese;
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1621/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Andreani Tributi Srl - 01412920439 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 954/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 02/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 191 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il 15/01/2026 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'Andreani Tributi S.r.l., quale concessionaria per il Comune di Benevento, il 19 gennaio 2022, notificava a
Res_1 l'avviso di accertamento della tassa rifiuti (TA.RI) con contestuale irrogazione della sanzione per infedele denuncia, riferito all'anno 2016, sul presupposto che il tributo era stato corrisposto per una superficie dell'immobile inferiore rispetto a quella effettiva e per la quale era dovuto il tributo.
L'atto era impugnato dal contribuente e con un primo motivo lamentava l'inesistenza e/o nullità della notifica, in quanto effettuata tramite un indirizzo p.e.c. non valido e non censito in alcun elenco pubblico nazionale.
Con il secondo motivo deduceva la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di legittimazione attiva, in quanto l'O.S.L. del Comune di Benevento - quale unico soggetto competente a gestire l'accertamento e la riscossione delle
Entrate Tributarie del Comune di Benevento fino al 31/12/16
- per quanto è dato sapere, non aveva mai affidato alcun
“incarico” in tal senso alla S.r.l. Andreani Tributi. Inoltre, la resistente, al fine di legittimare la propria posizione di
“Concessionario” rispetto a tributi di esclusiva competenza dell'O.S.L., avrebbe dovuto allegare, anche al fine di regolarizzare la motivazione addotta, il “contratto stipulato con il Comune di Benevento in data 16/11/2018”, onde consentire di verificare se lo stesso O.S.L. risultasse tra le parti contraenti ovvero avesse comunque recepito le sue clausole.
Pertanto, la sottoscrizione apposta dal legale rapp. p.t. della
Andreani Tributi S.r.l. (Sig. Nominativo_1 ) a pag. 4 dell'avviso impugnato, era in contrasto con le risultanze della delibera dell'O.S.L. di Benevento nr. 14 del
19/12/2018.
Il terzo motivo denunciava la nullità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di sottoscrizione in quanto non risultava allegata la determina dirigenziale con cui il
Comune di Benevento e/o la Commissione Straordinaria di
Liquidazione delegavano il Concessionario all'emanazione dello stesso.
Il quarto motivo sosteneva la nullità dell'avviso di accertamento per vizio di motivazione, in quanto non era dato comprendere la tipologia di informazioni assunte per la determinazione della superficie da assoggettare a tassazione atteso che: le planimetrie custodite presso l'Agenzia del
Territorio di Benevento sono le stesse presentate all'atto dell'accatastamento dell'immobile, risalente, come detto, al lontano 2000; alcuna pratica edilizia era stata presentata quantomeno nell'ultimo ventennio;
la superficie catastale è indicata precisamente nella visura catastale;
alcuna variazione incidente ai fini della TARI è stata posta in essere dal ricorrente;
non era stato chiarito se per il relativo calcolo era stata presa in considerazione la superficie calpestabile o quella catastale. Il quinto motivo deduceva l'illegittimità dell'avviso di accertamento per erroneità dei presupposti di fatto posti a fondamento della richiesta tributaria azionata.
Ai fini della determinazione del tributo richiesto viene indicata, infatti, una superficie dell'immobile superiore rispetto addirittura alla superficie catastale riportata nei
Pubblici Registri.
Tanto era confermato dal confronto tra la visura catastale estratta dall'Agenzia del Territorio del Comune di Benevento
e l'avviso di accertamento impugnato, laddove nella prima è riportata una superficie totale con esclusione delle aree scoperte pari a 303 mq., mentre nel secondo la superficie calcolata ai fini dell'applicazione del tributo risultava essere pari a ben 344 mq.
Nella determinazione della maggiorazione richiesta era inspiegabilmente presa in considerazione una superficie superiore di ben 41 mq. addirittura, rispetto a quella catastale.
Il sesto motivo lamentava la nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione della Legge n.
147/2013 (Art. 1, commi 645 e ss.) - Regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46/2014
(art. 7).
L'art. 1 della summenzionata disposizione legislativa, ai commi 641 e seguenti ha disciplinato la TARI, stabilendo, al comma 645 che «fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 10 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647"».
In perfetta aderenza con il dettato legislativo, l'art. 7 del
Regolamento TARI, vigente nel Comune di Benevento all'epoca dei fatti per cui è causa, testualmente recita: «(…)
Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il
Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.».
Dal contesto normativo richiamato deriva che la determinazione della superficie assoggettabile alla TARI nella misura pari all'80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, è applicabile solo a decorrere dal 10 Gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, che attesti la completa attuazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune.
Nel caso di specie, ovvero per l'anno 2016, e comunque sino a tutt'oggi, nessun provvedimento di tal guisa, ovvero di attuazione della menzionata procedura di allineamento era stato mai emanato dall'Agenzia delle Entrate.
Nella resistenza della società, la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Benevento, con la sentenza n. 954 del 2 agosto
2024 ha accolto il ricorso del contribuente.
Dopo avere evidenziato che, nel caso della sentenza n.
58/2024, emessa dalla stessa Corte ed invocata dal ricorrente, era presente, nel fascicolo, un documento, che il
Resistente_1 ricorda e richiama espressamente (una
«anagrafica del contribuente del 2016 emessa dallo stesso
Comune di Benevento»), ma che non era depositato in atti, rilevava che la visura catastale, prodotta dal ricorrente, riporta una superficie totale di mq 306, non di mq 344, come quella indicata nell'avviso di accertamento.
Non risultava chiaro come si potesse, pur eventualmente partendo dalla planimetria catastale (e non era neppur ben comprensibile se il dato offerto dalla società corrispondesse a quello della superficie calpestabile od a quello della superficie lorda), eccedere il dato risultante dalla visura, la quale è deputata ad offrire tutte le informazioni che descrivono un immobile.
In mancanza di migliori chiarimenti, da parte della società, circa l'ammontare della superficie calpestabile (criterio applicabile nella fattispecie), può ritenersi utile parametro di riferimento il criterio dell'80% della superficie catastale: quello destinato ad essere applicato a regime, e che rimane, comunque, indicativo, in assenza di elementi più puntuali.
Quanto dichiarato dal contribuente, ossia 238 mq, coincide con tale percentuale, ma se si dovessero includere le superfici scoperte, balconi e terrazzi, al 30% (D.P.R.
138/1998), si dovrebbero aggiungere 2,7 mq.
La questione delle aree scoperte, tuttavia, non era stata trattata dalla resistente la quale, del resto, produceva planimetrie prive della superficie delle aree scoperte.
Avverso tale sentenza propone appello la società concessionaria.
Il contribuente non si è costituto in appello.
Con l'unico motivo di appello, l'appellante lamenta che sia stato accolto il ricorso del contribuente sulla base di un'erronea valutazione delle prove in atti e senza tenere conto delle previsioni del Regolamento Tari del Comune di
Benevento.
L'appello è infondato.
In punto di diritto deve reputarsi che, come d'altronde ammette la stessa appellante, il giudice di primo grado abbia concordato circa il corretto inquadramento normativo sulla scorta del quale individuare la superficie suscettibile di tassazione.
Le stesse premesse del ricorso del Resistente_1 partivano dal presupposto che l'art. 1, comma 645 della L. 147/2013, nella sua formulazione originaria prevedeva che: “Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.
Tale comma è stato successivamente integrato dall'art. 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto - legge 6 marzo 2014,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio
2014, n. 68, con il seguente periodo: “L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647”.
Il citato comma 647 prevede che “nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per
l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 138 del 1998”.
E' peraltro pacifico che siffatte disposizioni non risultano ancora completamente attuate, considerato anche che, in tema di revisione del catasto, non è stata emanata la relativa norma di attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23 e, quindi, non è stato possibile emanare il Provvedimento del Direttore previsto al secondo periodo del comma 645.
Pertanto, attualmente, per espressa previsione del richiamato comma 645, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel Catasto
Edilizio Urbano, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Inoltre, come stabilito dall'art. 7, comma 2 del Regolamento comunale di Benevento sulla TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.09.2014
“per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il
Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile”.
La conseguenza che si trae da tale quadro normativo è che, fino all'emanazione dell'apposito decreto che attesti la completa attuazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, resta applicabile il criterio della superficie tassabile pari a quella calpestabile.
Orbene posta tale premessa in punto di diritto, il giudice di primo grado ha ritenuto che dalla visura catastale emergeva una determinata superficie, e che, pur in assenza di una piena attuazione delle disposizioni sopra richiamate, avuto riguardo alla necessità di parametrare il tributo alla esatta misura delle superfici calpestabili, risultava corretta quella denunciata dal contribuente che corrispondeva all'80 % della superficie catastale, ben potendosi reputare che il futuro parametro normativo, non ancora immediatamente applicabile, ben può fungere da criterio in base al quale individuare la superficie calpestabile sulla base della superficie catastale.
Orbene a fronte di tale indicazione, la società si è limitata a produrre una propria personale misurazione che, sebbene modellata sulla piantina catastale in atti (e che reca ufficialmente una superficie ben inferiore), ha assegnato all'appartamento per cui è causa una superficie di ben 344 mq., superiore non solo a quella denunciata dal contribuente ma anche a quella ricavabile dalle risultanze catastali.
Manca ogni indicazione in ordine ai criteri sulla scorta dei quali ha effettuato tale misurazione, né risulta che la medesima sia stata sottoposta al contraddittorio con il contribuente, così che appare incensurabile la decisione del giudice di prime cure che ha ritenuto che il dato offerto dalla società non sia attendibile e che quindi non possa avere seguito la richiesta di pagamento della differenza, sulla scorta della maggiore superficie asseritamente occupata dall'immobile.
In definitiva, l'appello appare privo di fondamento e deve pertanto essere rigettato, a nulla rilevando il diverso esito che la controversia ha avuto in relazione a diverse annualità.
Nulla a disporre quanto alle spese attesa la mandata costituzione del contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 19, così provvede:
a) Rigetta l'appello e nulla per le spese;
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente