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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. RG 3666/2019 promossa da
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Maela Coccato del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Treviso Via Pozzobon 5
ATTRICE
(ricorrente) contro
Arte VE S.a.s. di NT AN RC & C., con l'avv. Filippo Schiavon
CONVENUTA
(resistente)
Controparte_1
, Controparte_2
CONVENUTE CONTUMACI
oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. - 2043 c.c. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Fermo restando che nel caso di specie trova applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 cc., reputa l'odierno giudicante come la speciale responsabilità disciplinata dalla norma or ora citata presupponga: 1
- una relazione tra la cosa e l'evento dannoso (con onere della prova a carico del danneggiato);
- che l'evento dannoso, in particolare, risulti riconducibile ad anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa (con onere della prova a carico del danneggiato);
- l'imprevedibilità / invisibilità di tale anomalia / alterazione della cosa per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno o, quantomeno, la soggettiva inevitabilità del danno da parte del danneggiato (il che vale ad escludere/limitare la responsabilità del custode ogni qual volta l'evento siasi prodotto in conseguenza della imprudente condotta dello stesso danneggiato);
- l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi (il che vale ad escludere la responsabilità del custode ove l'alterazione della cosa sia dipendente da terzi e si sia verificata con tempistiche tali da non rendere richiedibile al custode un intervento tale da eliminare l'anomalia della cosa). Posta la regola di giudizio sopra esposta deve, in fatto, essere evidenziato quanto segue.
All'esito del giudizio di ATP - RG 9335/2017, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la IG.ra conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale le società Parte_1 [...]
, e Arte VE S.a.s. di Controparte_2 Controparte_1
2043 c.c. al risarcimento dei danni tutti subiti da essa ricorrente a causa del sinistro verificatosi in data 08/12/2015, a seguito di un difettoso funzionamento del cancello carraio elettrico posto a delimitazione del piazzale esterno comune alle proprietà delle società convenute, chiedendo:
“1) accertati i fatti esposti e la responsabilità ex art. 2051 c.c. delle società Controparte_2
, Arte VE S.a.s. di NT AN RC & C.
[...] Controparte_1 nella causazione dei danni patiti dalla signora condannarsi le società Parte_1 [...]
, Arte AN RC Controparte_2
l danno che si quantifica in € 75.446,30 ovvero la maggiore o Controparte_1 ulterà in corso di causa anche determinata in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) nella denegata ipotesi non si ritenga sussistere la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alle resistenti, accertati i fatti esposti e la responsabilità ex art. 2043 c.c. delle società , Arte VE S.a.s. di NT Controparte_2
AN RC & danni patiti dalla signora Controparte_1 [...]
condannarsi le società , Arte VE Parte_1 Controparte_2
AN RC & l danno che si Controparte_1 quantifica in € 75.446,30 ovvero la maggior risulterà in corso di causa anche determinata in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) diritti, onorari e spese di lite rifusi anche per la fase del procedimento ex art. 696 bis cpc incluse le spese di perizia (CTU e CTP)”. Si costituiva in giudizio la sola Arte VE S.a.s. di NT AN & C., con comparsa di costituzione e risposta dell'11/03/2020, chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, nel merito. Nessuno si costituiva per le altre resistenti che venivano dichiarate contumaci.
Disposto il mutamento del rito, concessi i termini di cui all'art.183 c.p.c.VI comma, escusso il teste di parte attrice, la causa veniva posta in decisione.
*** Orbene reputa il giudicante, alla luce della regola di diritto sopra esposta non esservi responsabilità da parte della convenuta.
L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civi. N. 11016/2011). Il rapporto di custodia della cosa presuppone una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di intervenire su di essa, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 8005/2010; Cass. n. 858/2018; n. 16231/2005). Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale {Cass. 19-2- 2008 n. 4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche Cass. 11-3-2011 n. 5910) Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Incontestato il rapporto di custodia tra la convenuta e l'area – piazzale – e cancello ove è avvenuto il sinistro, tuttavia deve innanzitutto vagliarsi se la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova, sulla stessa incombente, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, oltre che dell'evento dedotto e dei danni. Orbene, può dirsi con certezza che la danneggiata nella fattispecie storica de quo, Pt_1 non ha attivato quel minimo di diligenza volta iurare il verificarsi dell'evento dannoso;
in particolare, non sussiste, nel caso che ci occupa, una sostanziale inevitabilità oggettiva dell'evento medesimo, né una imprevedibilità soggettiva dello stesso, avendo il contegno tenuto dal danneggiato integrato un affidamento soggettivo anomalo. Anzi, l'attrice decideva di infilare il braccio tra le grate del cancello per premere il pulsante di apertura esterno: il cancello scorrevole, ha funzione elettrica, con apertura a telecomando o con pulsantiera “a fungo” posta una all'interno e l'altro all'esterno della recinzione, provvisto di fotocellule di sicurezza che bloccano il movimento in caso di attraversamento.
Nel caso concreto, secondo la ricostruzione di parte attrice, il cancello si era bloccato. Quindi volontariamente l'attrice ha cercato di farlo ripartire, premendo il pulsante all'esterno della recinzione, ma rimando dentro la stessa. Circostanza confermata anche dal teste escusso, marito della il Testimone_1 Pt_1 quale si trovava in macchina nel momento in cui inistro. Chiaro quindi che il sinistro si è verificato per la condotta imprudente tenuta dalla che lavorando presso la ditta era perfettamente a conoscenza dello stato dei Pt_1 elle caratteristiche del cancello e delle sue modalità di apertura e chiusura. Ritiene il giudicante che, nel caso di specie, non sia stata raggiunta l'inequivoca prova della oggettiva esistenza di una vera e propria insidia, non visibile né prevedibile né tantomeno evitabile. Ed ancora, sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, analogo a quello previsto per il depositario (v. recentemente Corte Cass.
8.12.2012 n.1769; 412.2012 n. 21727), per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (v. Corte Cass.19.5.2011 n. 11016). I principi sopra riportati forniscono la soluzione del caso in esame, in cui viene censurato il comportamento dell'attrice per negligenza ed imperizia, L'attrice, quanto al rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, non ha provato alcunché. Va da sé che con l'adozione di normali cautele, l'attrice avrebbe evitato il danno. Alla luce di quanto indicato, non sussiste responsabilità alcuna della convenuta, attesa la mancanza di un concreto e specifico comportamento colposo, configurandosi invece il caso fortuito, non sussistendo elementi per ascrivere il danno subito dall'attrice all'assetto anormale del cancello elettrico. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ed in conformità ai parametri (valore interminabile – complessità bassa) seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) per l'effetto, condanna alla rifusione in favore della Arte VE S.a.s. di NT AN RC & C., delle spese legali quantificate in € 3.380,00 oltre accessori di legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Venezia, 20 febbraio 2025
Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. RG 3666/2019 promossa da
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Maela Coccato del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Treviso Via Pozzobon 5
ATTRICE
(ricorrente) contro
Arte VE S.a.s. di NT AN RC & C., con l'avv. Filippo Schiavon
CONVENUTA
(resistente)
Controparte_1
, Controparte_2
CONVENUTE CONTUMACI
oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. - 2043 c.c. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Fermo restando che nel caso di specie trova applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 cc., reputa l'odierno giudicante come la speciale responsabilità disciplinata dalla norma or ora citata presupponga: 1
- una relazione tra la cosa e l'evento dannoso (con onere della prova a carico del danneggiato);
- che l'evento dannoso, in particolare, risulti riconducibile ad anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa (con onere della prova a carico del danneggiato);
- l'imprevedibilità / invisibilità di tale anomalia / alterazione della cosa per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno o, quantomeno, la soggettiva inevitabilità del danno da parte del danneggiato (il che vale ad escludere/limitare la responsabilità del custode ogni qual volta l'evento siasi prodotto in conseguenza della imprudente condotta dello stesso danneggiato);
- l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi (il che vale ad escludere la responsabilità del custode ove l'alterazione della cosa sia dipendente da terzi e si sia verificata con tempistiche tali da non rendere richiedibile al custode un intervento tale da eliminare l'anomalia della cosa). Posta la regola di giudizio sopra esposta deve, in fatto, essere evidenziato quanto segue.
All'esito del giudizio di ATP - RG 9335/2017, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la IG.ra conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale le società Parte_1 [...]
, e Arte VE S.a.s. di Controparte_2 Controparte_1
2043 c.c. al risarcimento dei danni tutti subiti da essa ricorrente a causa del sinistro verificatosi in data 08/12/2015, a seguito di un difettoso funzionamento del cancello carraio elettrico posto a delimitazione del piazzale esterno comune alle proprietà delle società convenute, chiedendo:
“1) accertati i fatti esposti e la responsabilità ex art. 2051 c.c. delle società Controparte_2
, Arte VE S.a.s. di NT AN RC & C.
[...] Controparte_1 nella causazione dei danni patiti dalla signora condannarsi le società Parte_1 [...]
, Arte AN RC Controparte_2
l danno che si quantifica in € 75.446,30 ovvero la maggiore o Controparte_1 ulterà in corso di causa anche determinata in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) nella denegata ipotesi non si ritenga sussistere la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alle resistenti, accertati i fatti esposti e la responsabilità ex art. 2043 c.c. delle società , Arte VE S.a.s. di NT Controparte_2
AN RC & danni patiti dalla signora Controparte_1 [...]
condannarsi le società , Arte VE Parte_1 Controparte_2
AN RC & l danno che si Controparte_1 quantifica in € 75.446,30 ovvero la maggior risulterà in corso di causa anche determinata in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) diritti, onorari e spese di lite rifusi anche per la fase del procedimento ex art. 696 bis cpc incluse le spese di perizia (CTU e CTP)”. Si costituiva in giudizio la sola Arte VE S.a.s. di NT AN & C., con comparsa di costituzione e risposta dell'11/03/2020, chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, nel merito. Nessuno si costituiva per le altre resistenti che venivano dichiarate contumaci.
Disposto il mutamento del rito, concessi i termini di cui all'art.183 c.p.c.VI comma, escusso il teste di parte attrice, la causa veniva posta in decisione.
*** Orbene reputa il giudicante, alla luce della regola di diritto sopra esposta non esservi responsabilità da parte della convenuta.
L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civi. N. 11016/2011). Il rapporto di custodia della cosa presuppone una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di intervenire su di essa, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 8005/2010; Cass. n. 858/2018; n. 16231/2005). Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale {Cass. 19-2- 2008 n. 4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche Cass. 11-3-2011 n. 5910) Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Incontestato il rapporto di custodia tra la convenuta e l'area – piazzale – e cancello ove è avvenuto il sinistro, tuttavia deve innanzitutto vagliarsi se la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova, sulla stessa incombente, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, oltre che dell'evento dedotto e dei danni. Orbene, può dirsi con certezza che la danneggiata nella fattispecie storica de quo, Pt_1 non ha attivato quel minimo di diligenza volta iurare il verificarsi dell'evento dannoso;
in particolare, non sussiste, nel caso che ci occupa, una sostanziale inevitabilità oggettiva dell'evento medesimo, né una imprevedibilità soggettiva dello stesso, avendo il contegno tenuto dal danneggiato integrato un affidamento soggettivo anomalo. Anzi, l'attrice decideva di infilare il braccio tra le grate del cancello per premere il pulsante di apertura esterno: il cancello scorrevole, ha funzione elettrica, con apertura a telecomando o con pulsantiera “a fungo” posta una all'interno e l'altro all'esterno della recinzione, provvisto di fotocellule di sicurezza che bloccano il movimento in caso di attraversamento.
Nel caso concreto, secondo la ricostruzione di parte attrice, il cancello si era bloccato. Quindi volontariamente l'attrice ha cercato di farlo ripartire, premendo il pulsante all'esterno della recinzione, ma rimando dentro la stessa. Circostanza confermata anche dal teste escusso, marito della il Testimone_1 Pt_1 quale si trovava in macchina nel momento in cui inistro. Chiaro quindi che il sinistro si è verificato per la condotta imprudente tenuta dalla che lavorando presso la ditta era perfettamente a conoscenza dello stato dei Pt_1 elle caratteristiche del cancello e delle sue modalità di apertura e chiusura. Ritiene il giudicante che, nel caso di specie, non sia stata raggiunta l'inequivoca prova della oggettiva esistenza di una vera e propria insidia, non visibile né prevedibile né tantomeno evitabile. Ed ancora, sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, analogo a quello previsto per il depositario (v. recentemente Corte Cass.
8.12.2012 n.1769; 412.2012 n. 21727), per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (v. Corte Cass.19.5.2011 n. 11016). I principi sopra riportati forniscono la soluzione del caso in esame, in cui viene censurato il comportamento dell'attrice per negligenza ed imperizia, L'attrice, quanto al rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, non ha provato alcunché. Va da sé che con l'adozione di normali cautele, l'attrice avrebbe evitato il danno. Alla luce di quanto indicato, non sussiste responsabilità alcuna della convenuta, attesa la mancanza di un concreto e specifico comportamento colposo, configurandosi invece il caso fortuito, non sussistendo elementi per ascrivere il danno subito dall'attrice all'assetto anormale del cancello elettrico. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ed in conformità ai parametri (valore interminabile – complessità bassa) seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) per l'effetto, condanna alla rifusione in favore della Arte VE S.a.s. di NT AN RC & C., delle spese legali quantificate in € 3.380,00 oltre accessori di legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Venezia, 20 febbraio 2025
Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo