CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1760/2018 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del
15 ottobre 2025
d a
(già in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Manerba del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
Annamaria Filippini del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta del giudizio di primo grado
APPELLATO - 2 -
c o n t r o
, Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
E (in qualità di ex soci della
[...] Controparte_7
Controparte_8
APPELLATI contumaci
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
1025/2018 del 27 marzo/3 aprile 2018.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In riforma della sentenza appellata, voglia la Corte adita:
- 1) Dichiarare cessata la materia del contendere nei rapporti tra e Spese compensate. Parte_1 Controparte_1
- 2) Dichiarare risolto il contratto preliminare di compravendita tra la società oggi e la società Controparte_9 Parte_1
atto 19 ottobre 1999 a repertorio Parte_3
47696-47719-53262 del notaio di CH e, per Persona_1
l'effetto, condannare , nata a [...] Controparte_2
(BS) il 4 marzo 1942 (codice fiscale ), C.F._1
residente a [...]; CP_7
, nato a [...] il [...] (codice fiscale
[...]
), residente a (25018) CH, Contrada C.F._2
della Nonna n. 20; , nata a Parte_4
CH (BS) il 31 dicembre 1972 (codice fiscale
), residente a [...] - 3 -
Santellone n. 10; , nato a [...] il 11 Controparte_4
luglio 1970 (codice fiscale ), residente a C.F._4
(25018) CH, via Santellone n. 10; , Controparte_5
nata a [...] il [...] (codice fiscale
), residente a [...]
Santellone n. 12; , nata a [...] il Controparte_6
31 maggio 1968 (codice fiscale ), residente a C.F._6
(25018) CH, via Santellone n. 14, quali successori della società
estinta, a pagare, in via tra di loro solidale, a Parte_3
la somma di lire 41.728.000, pari ad euro Parte_1
21.550,71 a titolo di restituzione dell'acconto ricevuto, con interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda al saldo. Spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (già evocava in Parte_1 Parte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Brescia i promittenti venditori di cinque preliminari di compravendita immobiliare (tra cui CP_1
e la poi fallita , al fine di ottenerne
[...] Controparte_8
l'esecuzione in forma specifica, con la pronuncia di una sentenza costituiva ex art. 2932 c.c., ovvero, in subordine, la restituzione degli acconti versati.
Il Tribunale di Brescia respingeva le domande, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
Proposto appello dalla la Corte d'Appello Parte_1
di Brescia, con sentenza non definitiva, riformava la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il diritto - 4 -
dell'attrice (nei confronti, tra l'altro, di e della poi Controparte_1
fallita , avendo ravvisato - in parte qua – la Controparte_8
sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione. Con separata ordinanza disponeva, quindi, la prosecuzione del processo al fine di espletare una consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'identificazione del fondo Baratti.
Nelle more del processo tutti gli altri rapporti venivano amichevolmente definiti;
il Fallimento della Controparte_8
veniva chiuso;
la società veniva cancellata dal registro delle imprese;
e il Comune di CH procedeva all'esproprio dell'area al fine di realizzarvi una strada.
Il processo veniva, dapprima, interrotto e, successivamente riassunto, ad impulso dell'appellante, al solo fine di coltivare nei confronti degli ex soci della ( Controparte_8 CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e ) la domanda subordinata di Controparte_6 Controparte_7
restituzione dell'acconto versato.
Gli ex soci della rimanevano contumaci. Controparte_8
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 15 ottobre 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (già ha agito nei Parte_1 Parte_2
confronti di nonché del Controparte_1 Controparte_10 [...]
al fine di ottenere l'adempimento dei preliminari e, Controparte_8
in subordine, la restituzione degli acconti versati. - 5 -
Quanto a (prima promessa di vendita), nelle Controparte_1
ulteriori more del processo le parti hanno dato esecuzione al contratto.
Di tale circostanza (rectius: di un raggiunto accordo) ha dato atto la difesa del già prima dell'interruzione: tant'è vero che CP_1
il ricorso per riassunzione non gli è stato nemmeno notificato.
In parte qua si può, dunque, pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
Quanto al Fallimento della (seconda Controparte_8
promessa di vendita), volta che la pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. si è resa impossibile a seguito dell'espropriazione del fondo oggetto di compromesso, la ha riproposto nei Parte_1
confronti degli ex soci ( , Controparte_2 Controparte_3
, , e ) Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
la domanda subordinata di restituzione dell'acconto versato,
aggiungendovi la richiesta di previa declaratoria di risoluzione del contratto (senza, tuttavia, specificare il tipo di risoluzione domandata).
L'art. 2495 co. 3 c.c. dispone che “Ferma restando l'estinzione
della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti
possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale
di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato
pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro
un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede
della società”.
Il concetto di “somme da questi riscosse in base al bilancio - 6 -
finale di liquidazione” può essere inteso nel senso di ricomprendervi non soltanto le somme percepite in virtù del riparto effettuato in quella sede, ma altresì i beni o i diritti che sono stati trasferiti aliunde ai soci,
come pure le c.d. sopravvenienze attive
(Sez. 2 - , Sentenza n. 31109 del 08/11/2023: “In tema di credito non soddisfatto
verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, nella nozione di
"somme" dai soci riscosse in base al bilancio finale di liquidazione - fino a
concorrenza delle quali i soci medesimi possono essere obbligati a rispondere verso
i creditori sociali - vanno ricompresi anche gli "elementi attivi", quali i "beni",
costituenti l'oggetto della responsabilità patrimoniale del debitore. (In applicazione
del suddetto principio, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha affermato
che due ex soci di società cancellata fossero tenuti al pagamento di debiti sociali
non solo nei limiti delle somme liquide incassate in base al bilancio finale di
liquidazione, ma anche per il controvalore in denaro - quantificato con il bilancio
in questione - di partecipazioni, loro attribuite pro quota, di una società terza delle
quali era titolare la società estinta)”; Sez. 5 - , Sentenza n. 22692 del 26/07/2023:
“In caso di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, deve
ritenersi sempre ammissibile l'accertamento nei confronti dei soci che sono
destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata,
ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che
essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione,
ciò che non incide, peraltro, neppure sull'interesse ad agire del fisco creditore,
potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente la
possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio, per i quali sorge
l'interesse dell'amministrazione finanziaria a procurarsi un titolo nei confronti dei - 7 -
soci medesimi”; Sez. 5 - , Sentenza n. 9094 del 07/04/2017: “In tema di contenzioso
tributario, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione
dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia
parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire
o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci
succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui
all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più,
sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé
escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla
ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non
ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai
soci”).
Ciò è, appunto, quel che si è verificato nel caso di specie,
laddove:
- il fallimento è stato chiuso, previa rinuncia alla liquidazione dell'immobile da cui doveva stralciarsi il bene oggetto di compromesso;
- a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, si è verificato un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale i beni della società (in particolare, per quel che qui interessa,
l'immobile già oggetto di compromesso) si sono trasferiti agli ex soci in regime di comunione pro indiviso;
- tale immobile è stato, poi, espropriato dal Comune;
- agli ex soci sono state, quindi, riconosciute le indennità
determinate nel decreto di esproprio, per un totale di € 32.670,00=, - 8 -
secondo le percentuali del 55 % (€ 17.968,50=) quanto a CP_2
e del 9 % (€ 2.940,30=) quanto a , a
[...] Controparte_3 CP_4
, a , a e a;
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
- tali indennità sono state accettate dai proprietari e depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria
Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza.
Il tutto risulta dal decreto di esproprio prodotto dall'appellante.
Si tratta di “sopravvenienze attive”, collegate all'immobile già
oggetto di compromesso, sulle quali i creditori sociali ben possono soddisfarsi, nei limiti delle medesime indennità.
Nella fattispecie concreta, attesa l'intervenuta espropriazione del fondo oggetto del preliminare, si è verificata un'impossibilità
sopravvenuta della prestazione, di guisa che l'acconto versato dalla promissaria acquirente deve essere restituito, in quanto costituisce un indebito. La restituzione compete ora agli ex soci della società
cancellata dal registro delle imprese, nei limiti delle indennità di espropriazione che costoro hanno percepito.
La somma da restituire (€ 21.550,71=) è inferiore a quella complessivamente percepita dagli ex soci (€ 32.670,00=).
Pertanto, va pronunciata condanna di , Controparte_2
di , di , di , di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e di a pagare alla la
[...] Controparte_7 Parte_1
somma di complessivi € 21.550,71= (pari a £ 41.728.000,00=), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, secondo le percentuali del
55 % (€ 11.852,89=) per quanto riguarda e del Controparte_2 - 9 -
9 % (€ 1.939,56=) per quanto riguarda ciascuno degli altri ex soci, e senza vincolo di solidarietà.
Non merita, invece, accoglimento la domanda di corresponsione degli interessi maggiorati, o super-interessi, ex art. 1284 co. 4 c.c., giacchè la restituzione conseguente alla risoluzione avviene secondo le norme che regolano la ripetizione dell'indebito, e quindi con gli ordinari interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ravvisata in capo agli appellati contumaci (i quali, prima dell'espropriazione, non hanno adempiuto al preliminare e, dopo l'espropriazione, non hanno restituito l'acconto), e possono così liquidarsi:
- quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 4.237,00=
(di cui € 919,00= per la fase di studio, € 777,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.701,00=
per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi €
5.809,00= (di cui € 1.134,00= per la fase di studio, € 921,00= per la fase introduttiva, € 1.843,00= per la fase istruttoria/trattazione ed €
1.911= per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni documentate
(contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Il valore della causa, avuto riguardo al decisum, è compreso - 10 -
nello scaglione da € 5.200,00= ad € 26.000,00=.
I compensi sono stati liquidati nella misura media per le prime tre fasi e minima per la terza, quanto al primo grado di giudizio, in cui non vi è stata attività istruttoria, e in misura media per tutte le fasi,
quanto al secondo grado di giudizio, in cui vi è stata attività istruttoria.
Le spese di consulenza, nella misura già stabilita in istruttoria,
vanno poste a carico di entrambe le parti processuali ( Pt_1
ed ex soci , in ugual misura tra di loro. Infatti,
[...] CP_8
l'accertamento tecnico è stato espletato in relazione alla domanda di esecuzione in forma specifica, che non ha potuto essere accolta per circostanze indipendenti dalla condotta dei promittenti venditori.
L'onere va, quindi, posto a carico di entrambe le parti.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere quanto al rapporto a spese di lite Controparte_11
compensate;
- previa declaratoria di risoluzione del preliminare stipulato dalla (oggi con la Parte_2 Parte_1 Controparte_8
(poi fallita), condanna , Controparte_2 Controparte_3
, , e , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
in qualità di ex soci, a pagare alla la somma di Parte_1
complessivi € 21.550,71= (pari a £ 41.728.000,00=), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, secondo le percentuali del 55 % (€ - 11 -
11.852,89=) per quanto riguarda e del 9 % (€ Controparte_2
1.939,56=) per quanto riguarda ciascuno degli altri ex soci;
- condanna , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , e , in
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
solido tra di loro, a rifondere alla le spese di lite, Parte_1
liquidate come in motivazione;
- spese di consulenza, nella misura già stabilita in istruttoria, a carico di entrambe le parti processuali ( ed ex soci Parte_1
, in ugual misura tra di loro. CP_8
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 dicembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1760/2018 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del
15 ottobre 2025
d a
(già in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Manerba del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
Annamaria Filippini del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta del giudizio di primo grado
APPELLATO - 2 -
c o n t r o
, Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
E (in qualità di ex soci della
[...] Controparte_7
Controparte_8
APPELLATI contumaci
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
1025/2018 del 27 marzo/3 aprile 2018.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In riforma della sentenza appellata, voglia la Corte adita:
- 1) Dichiarare cessata la materia del contendere nei rapporti tra e Spese compensate. Parte_1 Controparte_1
- 2) Dichiarare risolto il contratto preliminare di compravendita tra la società oggi e la società Controparte_9 Parte_1
atto 19 ottobre 1999 a repertorio Parte_3
47696-47719-53262 del notaio di CH e, per Persona_1
l'effetto, condannare , nata a [...] Controparte_2
(BS) il 4 marzo 1942 (codice fiscale ), C.F._1
residente a [...]; CP_7
, nato a [...] il [...] (codice fiscale
[...]
), residente a (25018) CH, Contrada C.F._2
della Nonna n. 20; , nata a Parte_4
CH (BS) il 31 dicembre 1972 (codice fiscale
), residente a [...] - 3 -
Santellone n. 10; , nato a [...] il 11 Controparte_4
luglio 1970 (codice fiscale ), residente a C.F._4
(25018) CH, via Santellone n. 10; , Controparte_5
nata a [...] il [...] (codice fiscale
), residente a [...]
Santellone n. 12; , nata a [...] il Controparte_6
31 maggio 1968 (codice fiscale ), residente a C.F._6
(25018) CH, via Santellone n. 14, quali successori della società
estinta, a pagare, in via tra di loro solidale, a Parte_3
la somma di lire 41.728.000, pari ad euro Parte_1
21.550,71 a titolo di restituzione dell'acconto ricevuto, con interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda al saldo. Spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (già evocava in Parte_1 Parte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Brescia i promittenti venditori di cinque preliminari di compravendita immobiliare (tra cui CP_1
e la poi fallita , al fine di ottenerne
[...] Controparte_8
l'esecuzione in forma specifica, con la pronuncia di una sentenza costituiva ex art. 2932 c.c., ovvero, in subordine, la restituzione degli acconti versati.
Il Tribunale di Brescia respingeva le domande, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
Proposto appello dalla la Corte d'Appello Parte_1
di Brescia, con sentenza non definitiva, riformava la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il diritto - 4 -
dell'attrice (nei confronti, tra l'altro, di e della poi Controparte_1
fallita , avendo ravvisato - in parte qua – la Controparte_8
sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione. Con separata ordinanza disponeva, quindi, la prosecuzione del processo al fine di espletare una consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'identificazione del fondo Baratti.
Nelle more del processo tutti gli altri rapporti venivano amichevolmente definiti;
il Fallimento della Controparte_8
veniva chiuso;
la società veniva cancellata dal registro delle imprese;
e il Comune di CH procedeva all'esproprio dell'area al fine di realizzarvi una strada.
Il processo veniva, dapprima, interrotto e, successivamente riassunto, ad impulso dell'appellante, al solo fine di coltivare nei confronti degli ex soci della ( Controparte_8 CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e ) la domanda subordinata di Controparte_6 Controparte_7
restituzione dell'acconto versato.
Gli ex soci della rimanevano contumaci. Controparte_8
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 15 ottobre 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (già ha agito nei Parte_1 Parte_2
confronti di nonché del Controparte_1 Controparte_10 [...]
al fine di ottenere l'adempimento dei preliminari e, Controparte_8
in subordine, la restituzione degli acconti versati. - 5 -
Quanto a (prima promessa di vendita), nelle Controparte_1
ulteriori more del processo le parti hanno dato esecuzione al contratto.
Di tale circostanza (rectius: di un raggiunto accordo) ha dato atto la difesa del già prima dell'interruzione: tant'è vero che CP_1
il ricorso per riassunzione non gli è stato nemmeno notificato.
In parte qua si può, dunque, pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
Quanto al Fallimento della (seconda Controparte_8
promessa di vendita), volta che la pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. si è resa impossibile a seguito dell'espropriazione del fondo oggetto di compromesso, la ha riproposto nei Parte_1
confronti degli ex soci ( , Controparte_2 Controparte_3
, , e ) Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
la domanda subordinata di restituzione dell'acconto versato,
aggiungendovi la richiesta di previa declaratoria di risoluzione del contratto (senza, tuttavia, specificare il tipo di risoluzione domandata).
L'art. 2495 co. 3 c.c. dispone che “Ferma restando l'estinzione
della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti
possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale
di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato
pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro
un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede
della società”.
Il concetto di “somme da questi riscosse in base al bilancio - 6 -
finale di liquidazione” può essere inteso nel senso di ricomprendervi non soltanto le somme percepite in virtù del riparto effettuato in quella sede, ma altresì i beni o i diritti che sono stati trasferiti aliunde ai soci,
come pure le c.d. sopravvenienze attive
(Sez. 2 - , Sentenza n. 31109 del 08/11/2023: “In tema di credito non soddisfatto
verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, nella nozione di
"somme" dai soci riscosse in base al bilancio finale di liquidazione - fino a
concorrenza delle quali i soci medesimi possono essere obbligati a rispondere verso
i creditori sociali - vanno ricompresi anche gli "elementi attivi", quali i "beni",
costituenti l'oggetto della responsabilità patrimoniale del debitore. (In applicazione
del suddetto principio, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha affermato
che due ex soci di società cancellata fossero tenuti al pagamento di debiti sociali
non solo nei limiti delle somme liquide incassate in base al bilancio finale di
liquidazione, ma anche per il controvalore in denaro - quantificato con il bilancio
in questione - di partecipazioni, loro attribuite pro quota, di una società terza delle
quali era titolare la società estinta)”; Sez. 5 - , Sentenza n. 22692 del 26/07/2023:
“In caso di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, deve
ritenersi sempre ammissibile l'accertamento nei confronti dei soci che sono
destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata,
ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che
essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione,
ciò che non incide, peraltro, neppure sull'interesse ad agire del fisco creditore,
potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente la
possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio, per i quali sorge
l'interesse dell'amministrazione finanziaria a procurarsi un titolo nei confronti dei - 7 -
soci medesimi”; Sez. 5 - , Sentenza n. 9094 del 07/04/2017: “In tema di contenzioso
tributario, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione
dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia
parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire
o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci
succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui
all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più,
sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé
escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla
ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non
ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai
soci”).
Ciò è, appunto, quel che si è verificato nel caso di specie,
laddove:
- il fallimento è stato chiuso, previa rinuncia alla liquidazione dell'immobile da cui doveva stralciarsi il bene oggetto di compromesso;
- a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, si è verificato un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale i beni della società (in particolare, per quel che qui interessa,
l'immobile già oggetto di compromesso) si sono trasferiti agli ex soci in regime di comunione pro indiviso;
- tale immobile è stato, poi, espropriato dal Comune;
- agli ex soci sono state, quindi, riconosciute le indennità
determinate nel decreto di esproprio, per un totale di € 32.670,00=, - 8 -
secondo le percentuali del 55 % (€ 17.968,50=) quanto a CP_2
e del 9 % (€ 2.940,30=) quanto a , a
[...] Controparte_3 CP_4
, a , a e a;
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
- tali indennità sono state accettate dai proprietari e depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria
Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza.
Il tutto risulta dal decreto di esproprio prodotto dall'appellante.
Si tratta di “sopravvenienze attive”, collegate all'immobile già
oggetto di compromesso, sulle quali i creditori sociali ben possono soddisfarsi, nei limiti delle medesime indennità.
Nella fattispecie concreta, attesa l'intervenuta espropriazione del fondo oggetto del preliminare, si è verificata un'impossibilità
sopravvenuta della prestazione, di guisa che l'acconto versato dalla promissaria acquirente deve essere restituito, in quanto costituisce un indebito. La restituzione compete ora agli ex soci della società
cancellata dal registro delle imprese, nei limiti delle indennità di espropriazione che costoro hanno percepito.
La somma da restituire (€ 21.550,71=) è inferiore a quella complessivamente percepita dagli ex soci (€ 32.670,00=).
Pertanto, va pronunciata condanna di , Controparte_2
di , di , di , di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e di a pagare alla la
[...] Controparte_7 Parte_1
somma di complessivi € 21.550,71= (pari a £ 41.728.000,00=), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, secondo le percentuali del
55 % (€ 11.852,89=) per quanto riguarda e del Controparte_2 - 9 -
9 % (€ 1.939,56=) per quanto riguarda ciascuno degli altri ex soci, e senza vincolo di solidarietà.
Non merita, invece, accoglimento la domanda di corresponsione degli interessi maggiorati, o super-interessi, ex art. 1284 co. 4 c.c., giacchè la restituzione conseguente alla risoluzione avviene secondo le norme che regolano la ripetizione dell'indebito, e quindi con gli ordinari interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ravvisata in capo agli appellati contumaci (i quali, prima dell'espropriazione, non hanno adempiuto al preliminare e, dopo l'espropriazione, non hanno restituito l'acconto), e possono così liquidarsi:
- quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 4.237,00=
(di cui € 919,00= per la fase di studio, € 777,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.701,00=
per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi €
5.809,00= (di cui € 1.134,00= per la fase di studio, € 921,00= per la fase introduttiva, € 1.843,00= per la fase istruttoria/trattazione ed €
1.911= per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni documentate
(contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Il valore della causa, avuto riguardo al decisum, è compreso - 10 -
nello scaglione da € 5.200,00= ad € 26.000,00=.
I compensi sono stati liquidati nella misura media per le prime tre fasi e minima per la terza, quanto al primo grado di giudizio, in cui non vi è stata attività istruttoria, e in misura media per tutte le fasi,
quanto al secondo grado di giudizio, in cui vi è stata attività istruttoria.
Le spese di consulenza, nella misura già stabilita in istruttoria,
vanno poste a carico di entrambe le parti processuali ( Pt_1
ed ex soci , in ugual misura tra di loro. Infatti,
[...] CP_8
l'accertamento tecnico è stato espletato in relazione alla domanda di esecuzione in forma specifica, che non ha potuto essere accolta per circostanze indipendenti dalla condotta dei promittenti venditori.
L'onere va, quindi, posto a carico di entrambe le parti.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere quanto al rapporto a spese di lite Controparte_11
compensate;
- previa declaratoria di risoluzione del preliminare stipulato dalla (oggi con la Parte_2 Parte_1 Controparte_8
(poi fallita), condanna , Controparte_2 Controparte_3
, , e , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
in qualità di ex soci, a pagare alla la somma di Parte_1
complessivi € 21.550,71= (pari a £ 41.728.000,00=), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, secondo le percentuali del 55 % (€ - 11 -
11.852,89=) per quanto riguarda e del 9 % (€ Controparte_2
1.939,56=) per quanto riguarda ciascuno degli altri ex soci;
- condanna , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , e , in
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
solido tra di loro, a rifondere alla le spese di lite, Parte_1
liquidate come in motivazione;
- spese di consulenza, nella misura già stabilita in istruttoria, a carico di entrambe le parti processuali ( ed ex soci Parte_1
, in ugual misura tra di loro. CP_8
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 dicembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti