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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1375/2018
All'udienza collegiale del giorno 12/03/2025 ore 12:15
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. TEMEROLI CHIARA avv. Coccoli sost.
AVV. RIZZO PIETRANTONIO
CP_2
Avv. TEMEROLI CHIARA
AVV. RIZZO PIETRANTONIO
CP_3
Avv. TEMEROLI CHIARA
AVV. RIZZO PIETRANTONIO
Appellato/i
CP_4
Avv. PAPPALARDO FRANCESCO Avv. Pappalardo Enrico sost.
AVV. MATARAZZO BRUNO
AVV. MASI MATTEO
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1375 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra l'associazione , con sede in Dogana (RSM), Parte_1 via Giangi n. 64, C.O.E. 4456, in persona del presidente sig. C. ISS 1440, difesa Controparte_5
e rappresentata dall'avv. Chiara Temeroli, del Foro di Rimini, (C.F.: – PEC: C.F._1
, (C.F.: ) e Email_1 CP_3 C.F._2 CP_2
(C.F.: ) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Temeroli e
[...] C.F._3 dall'avv. Pietrantonio IZ, del foro di Latina, (C.F.: – PEC: C.F._4
, sia congiuntamente che disgiuntamente e tutti elettivamente domiciliati in Email_2
Roma, via Circonvallazione Clodia n. 29, presso lo studio dell'avv. Paola Coccoli ( studio avv.
Claudio Bevilacqua), giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
e
(P.IVA e C.F. , R.E.A. RM1007981) con sede legale in Controparte_4 P.IVA_1
Monterotondo (RM), via Revigliola n. 2 , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_6 degli Avv.ti Francesco Pappalardo (C.F. ) e Bruno Matarazzo (C.F. C.F._5
) d'intesa con l' (C.F. ) C.F._6 Controparte_7 C.F._7 dell' e del Foro di Roma, sito in Roma, via Eleonora Duse Controparte_8 Controparte_9
35, che lo rappresentano e difendono, con pari e disgiunti poteri, giusta procura in atti, con indicazione degli indirizzi di posta elettronica PEC , Email_3
e ; Email_4 Email_5
- APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 15/02/2018 l'associazione
[...]
e i signori e IZ hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva Parte_1 CP_2
pronunciata dal Tribunale ordinario di Tivoli n. 1350/2017, pubblicata in data 18/07/2017, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 1481/2015, promosso da loro stessi e da Parte_2 [...]
, Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_5 Parte_7 [...]
, Pt_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
e nei confronti di Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 [...]
CP_4
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Nel presente giudizio gli attori hanno dedotto: che la è Controparte_1 associazione che promuove e organizza l'evento Ecorally “San AR - Città del NO”, gara riservata a veicoli ecologici;
che la settima edizione dell'evento si era tenuta il 12, 13 e 14 ottobre
2012; che gli attori, quali partecipanti all'evento, non erano riusciti ad essere alla gara programmata per il 14.10.2012 a causa dei disagi di gastroenterite acuta riportati a seguito di un'intossicazione alimentare verosimilmente originata dal consumo di funghi avariati e/o tossici presenti nel risotto che avevano ordinato e mangiato la sera del 13.10.2012 presso il “Roma Domus
Hotel”, sito in Ponzano Romano, via Provinciale Km 3,00, gestito dalla società convenuta
[...]
che l'intossicazione alimentare aveva influito negativamente sul buon esito della CP_4 manifestazione e comportato l'abbandono della gara da parte dei partecipanti, alcuni dei quali non avevano neanche potuto recarsi al lavoro nei giorni successivi;
che l'accaduto, inoltre, aveva compromesso l'edizione successiva, tenutasi nel 2013, provocando un ridotto numero di adesioni alla gara e una forte riduzione della quota d'iscrizione, da € 400,00 a € 200,00, con danni, anche in termini di immagine, per l'associazione; che vani erano stati i tentativi di giungere ad una bonaria soluzione in quanto la si era resa disponibile a rimborsare solo il corrispettivo Controparte_4 versato per la cena, per la somma complessiva di € 2.184,00. Parte convenuta di costituiva rilevando che nella giornata del 14.10.2012, circa tre ore dopo la partenza degli attori dall'albergo, uno dei responsabili dell'associazione aveva chiamato rappresentando che solo tre degli ospiti della sera precedente erano stati colpiti da dissenteria, benché la stessa cena fisse stata servita a 73 persone;
che comunque, per salvaguardare consolidati rapporti tra le parti, la convenuta aveva offerto il rimborso delle spese per la cena a tacitazione di ogni pretesa, offerta che però era stata rifiutata;
che i disturbi dedotti da parte attrice non erano stati documentati”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- rigetta le domande proposte dagli attori;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta, spese che si liquidano in € 3.500,00 a titolo di onorari, oltre spese generali, I.V.A. e CPA, come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello l'associazione e i Parte_1 signori e IZ hanno chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte CP_2
d'Appello adita, contraris reiectis, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in riforma dell'impugnata sentenza, ritenuti rilevanti e ammissibili i mezzi di prova richiesti in primo grado e non ammessi: - disporre la riammissione delle istanze istruttorie ritualmente richieste nel primo grado del giudizio, ad eccezione di quelle riguardanti esclusivamente gli attori in primo grado, ora non appellanti;
- per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1350/2017 emessa dal Tribunale
Ordinario di Tivoli in data 13/07/2017, pubblicata il 18/07/2017, nel giudizio sub R.G. n. 1481/2015, accogliere le domande spiegate dalla e dai sig.ri Parte_1 CP_2
e , e condannare la al pagamento, a favore della , della
[...] CP_3 Controparte_4 Pt_1
somma di euro 15.000,00 o di quella minor somma che dovesse risultare dovuta e al pagamento, a favore dei sig.ri e IZ, della somma di euro 1.500,00 ciascuno o di quella minor somma che CP_2
dovesse risultare dovuta. Con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato, anche in relazione al primo grado del giudizio, oltre iva, c.p.a. ed oneri di legge”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_4
16/05/2018, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 cpc. Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario e, in subordine, l'inammissibilità della domanda formulata nel giudizio di primo grado e riproposta oggi dall'appellante, e comunque rigettare in toto nel merito l'appello proposto dalla e dai sigg.ri Controparte_1
e , confermando integralmente la sentenza impugnata. In ogni caso e nella CP_3 CP_2
denegata ipotesi di ammissione anche parziale delle prove orali ex adverso riproposte, si chiede in primo luogo l'ammissione dei capitoli di prova sopra trascritti per interpello degli odierni appellanti nonché testimoniale diretta già tempestivamente e ritualmente articolati in primo grado con le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., ed in secondo luogo prova contraria sugli stessi capitoli eventualmente ammessi con i seguenti testi già indicati: sig.ra residente in [...]alla Testimone_1
via Vallerosa n. 57/A , la sig.ra residente in [...]
2. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis cpc
§ 8. — L'appello si articola in cinque motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo di appello la sentenza impugnata viene censurata per la “1.
Omessa valutazione di prove decisive.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “La domanda deve essere rigettata. Ed invero generici e valutativi sono risultati i capitoli di prova formulati da parte attrice (es. “Vero che alcune delle persone che avevano mangiato il risotto a cena già durante la notte accusavano i sintomi della dissenteria? 5) Vero che la mattina seguente molte persone saltavano la colazione a causa degli effetti connessi all'intossicazione?... Riferisca il teste le condizioni di salute del sig.
[...]
allorquando faceva ritorno alla propria abitazione dopo aver partecipato alla Parte_14 manifestazione Ecorally 2012, tenutasi nelle date del 12-13 e 14 ottobre 2012”).
Oltre a ciò la domanda non risulta corredata da alcuna documentazione medica, ad eccezione di quella relativa agli attori sig.ri e , i quali hanno depositato certificazione CP_2 CP_3 di un medico privato specialista in medicina legale e delle assicurazioni, datata 14.10.2012, in cui si legge, quanto a ciascuno dei due pazienti, che gli stessi erano affetti da “gastroenterite acuta da probabile intossicazione alimentare dopo ingestione di funghi”, necessitando ciascun paziente di gg.
3 di riposo e cure, salvo complicazioni.
Il fatto che detta documentazione sia relativa solo a due dei 23 odierni attori (persone fisiche) preclude di dare adito all'esame e all'accoglimento delle domande proposte dall'associazione e dirette al ristoro dei danni di natura economica subiti dalla stessa (per effetto della dedotta drastica riduzione delle adesioni all'evento per l'edizione dell'anno successivo, con annesso dimezzamento del costo di iscrizione ad esso, passato da € 400,00 ad € 200,00); parimenti si ritiene che lo scarno supporto probatorio di tipo documentale offerto non consente neanche di esaminare la domanda diretta al risarcimento del danno all'immagine che sarebbe derivato all'associazione per essere stata ritenuta responsabile dai propri aderenti di avere male organizzato l'evento, avendo scelto un ristorante che aveva servito cibo avariato ai suoi iscritti.
Quanto alla posizione dei singoli attori sig.ri e IZ, si rileva che essi non hanno CP_2 formulato una specifica domanda diretta al ristoro del danno biologico subito (quale invalidità temporanea assoluta e/o relativa) né domanda di risarcimento del danno patrimoniale connesso alla condizione patologica da essi subita, non essendo in particolare stata rappresentata alcuna conseguenza lesiva in termini di perdita di retribuzione connessa all'attività lavorativa da essi svolta ovvero altra conseguenza pregiudizievole in termini economici.
Tale genericità della domanda preclude ogni ulteriore rilievo diretto al vaglio della domanda risarcitoria.
Da ciò discende l'integrale rigetto delle domande proposte, con condanna degli attori soccombenti al pagamento delle spese di lite”.
Deduce l'appellante che: “La telegrafica sentenza di primo grado trascura totalmente di prendere in considerazione documentazione che, a parere della scrivente difesa, assume rilevanza decisiva per le sorti del giudizio”.
Il motivo è fondato.
Deve innanzitutto osservarsi che il creditore il quale agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie gli attori dopo aver provato il rapporto contrattuale (di ospitalità alberghiera) stipulato con la convenuta potevano limitarsi ad allegare l'inadempimento di quest'ultima costituito dall'aver servito, in occasione della cena tenutasi nell'albergo, dei cibi che avevano causato agli ospiti diarrea.
Era pertanto onere di quest'ultimo fornire la prova di aver servito dei cibi salubri.
Tale prova non è stata fornita essendosi la difesa della convenuta limitata a generiche affermazioni sulla bontà dei cibi serviti e sull'assenza di problemi dei commensali.
Tali affermazioni sono di per sé smentite dalle condizioni dei signori e IZ. CP_2
Soprattutto sono contraddette dalle recensioni dei partecipanti alla cena sul sito Tripadvisor. Esempio “eravamo in gruppo, circa 50 persone, e tutte il giorno successivo hanno sofferto di gravi disturbi grastro intestinali” ( ; “Io e la comitiva di persone con cui mi trovavo Tes_3 abbiamo cenato in albergo e il giorno dopo siamo stati colpiti da una gastroenterite collettiva (molte persone hanno rischiato di finire al pronto soccorso” ( ; “durante l'ecorally AM AR – Tes_4
NO .. la mazzata è arrivata il giorno successivo quanto abbiamo dovuto ricorrere all'infermeria del vaticano, ed altri colleghi in analoghe sedi, mi sembra inutile infierire ..” ed altri simili.
A fronte di tali recensioni l'hotel così rispondeva sul medesimo sito “Gentili signori, in relazione alle vostre recensioni che hanno visto diversi componenti del vostro gruppo avere disagi e disturbi intestinali, confermandovi il nostro dispiacere sulla incresciosa vicenda, è opportuno precisare che in tutta questa storia anche l'albergo è parte lesa..”.
L'amministratore dell'Hotel Roberto Barreca in una mail del 25.10.2012 così scriveva:
“Gent.ssmo Presidente come anticipato stamane per le vie brevi Le confermo il mio CP_5 dispiacere relativo all'incresciosa vicenda del Vs evento del 13 Ottobre c/o il nostro Roma Domus
Hotel.
Le confermo la nostra volontà ad effettuare l'intero rimborso del prezzo da Voi pagato per la cena e La informo anche che la causa dei disturbi fisici accusata dai Vostri partecipanti non è dovuta assolutamente alla nostra incuria bensì ad un prodotto da noi acquistato c/o uno dei nostri fornitori storici verso il quale abbiamo già inviato lettera di diffida per il danno economico e d'immagine che il nostro albergo sta subendo … Rimanendo in attesa delle Vostre coordinate bancarie per inviarVi il bonifico d'importo pari ad € 2184,00 relativo all'intero prezzo della cena …”.
Dunque, l'amministratore dell'hotel non contestava affatto l'accaduto attribuendone piuttosto la responsabilità ad “uno dei nostri fornitori storici”.
Tale risposta sarebbe stata assurda se gli eventi non si fossero verificati tanto che l'amministratore non esitava ad offrire di rimborsare il costo della cena e ad inviare una diffida al suo fornitore assumendone le relative responsabilità legali.
Le intossicazioni alimentari sono altresì provate dalle missive inviate alla da Pt_1 partecipanti (docc. 4, 5).
Quindi, deve ritenersi provato che i partecipanti alla cena tenutasi il 13.10.2012 presso l'hotel
Roma Domus abbiano subito un'intossicazione alimentare.
§ 8.2. — Con il secondo motivo dell'appello la sentenza impugnata viene censurata per errata/omessa pronuncia in merito all'infungibilità della documentazione medica.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “ (…) la domanda non risulta corredata da alcuna documentazione medica, ad eccezione di quella relativa agli attori sig.ri e CP_2
, i quali hanno depositato certificazione di un medico privato specialista in medicina CP_3 legale e delle assicurazioni, datata 14.10.2012, in cui si legge, quanto a ciascuno dei due pazienti, che gli stessi erano affetti da “gastroenterite acuta da probabile intossicazione alimentare dopo ingestione di funghi”, necessitando ciascun paziente di gg. 3 di riposo e cure, salvo complicazioni. Il fatto che detta documentazione sia relativa solo a due dei 23 odierni attori (persone fisiche) preclude di dare adito all'esame e all'accoglimento delle domande proposte dall'associazione e dirette al ristoro dei danni di natura economica subiti dalla stessa (per effetto della dedotta drastica riduzione delle adesioni all'evento per l'edizione dell'anno successivo, con annesso dimezzamento del costo di iscrizione ad esso, passato da € 400,00 ad € 200,00); parimenti si ritiene che lo scarno supporto probatorio di tipo documentale offerto non consente neanche di esaminare la domanda diretta al risarcimento del danno all'immagine che sarebbe derivato all'associazione per essere stata ritenuta responsabile dai propri aderenti di avere male organizzato l'evento, avendo scelto un ristorante che aveva servito cibo avariato ai suoi iscritti”.
Deduce l'appellante che: “Il rigetto della domanda spiegata dagli attori trova unico ed esclusivo sostegno probatorio nel fatto che la stessa “non sia corredata da alcuna documentazione medica, ad eccezione di quella degli attori e IZ”; ciò, a detta del Giudicante, preclude a CP_2 priori persino l'analisi delle domande promosse tanto dai partecipanti alla manifestazione quanto della . Duole constatare come, nonostante la scrivente difesa abbia, nel corso del primo grado, Pt_1 ampiamente argomentato sul perché soltanto gli attori e IZ siano stati in grado di produrre CP_2 documentazione medica, il Tribunale abbia incondizionatamente abbracciato la tesi della convenuta, senza spiegare perché le motivazioni prospettate dagli attori siano state ritenute inattendibili. In proposito, si rammenta come i sig.ri e IZ fossero residenti in Latina, a neanche un'ora di CP_2 distanza dal luogo di conclusione della manifestazione. Essi dunque, non appena ritornavano a casa, contattavano il proprio medico di fiducia, il quale acconsentiva a visitarli a domicilio in giorno festivo. La maggioranza dei partecipanti, invece, provenendo da varie parti d'Italia, si trovava lontana da casa e vi faceva rientro solo la domenica sera (viaggio peraltro più lungo del previsto considerate le frequenti tappe alle toilette degli autogrill). Il lunedì mattina gli attori continuavano ad assumere ma, di fatto, non avevano interesse alcuno ad andare dal medico in quanto, da Per_1 un lato, conoscevano già l'origine del problema che li aveva colpiti (la diagnosi in questo caso era da ritenersi superflua, valendo la stessa per tutti i componenti del gruppo) e, dall'altro, trattandosi di liberi professionisti (si pensi solo al consistente numero, tra gli attori, di giornalisti intervenuti,
[... tanto che la manifestazione, come sopra accennato, aveva assunto l'ulteriore denominazione di “
), non dovevano certificare in alcun modo la propria assenza dal lavoro”. CP_10
Il motivo è fondato.
È infatti notorio che non si ricorre al Pronto Soccorso per un evento come la diarrea che, seppur spiacevole, non necessita di una diagnosi e cure particolari e, fortunatamente, ha una durata di alcuni giorni.
È parimenti notorio che il Pronto Soccorso è generalmente affollato ed i pazienti con malattie non gravi aspettano ore per essere visitati.
Dunque, è verosimile che nessuno dei partecipanti, soprattutto perché residenti in altre città, si sia recato al pronto soccorso o dal proprio medico di famiglia preferendo gestire “in autonomia” la malattia assumendo dell'imodium che è un farmaco da banco agevolmente reperibile.
Per contro che l'evento abbia colpito numerosi dei partecipanti si evince dai documenti richiamati nel punto che precede.
Quindi, deve ritenersi provato che si sia avuta un'intossicazione alimentare che ha colpito i partecipanti alla cena tenutasi presso l'hotel convenuto probabilmente a causa di funghi avariati.
§ 8.3. — Con il terzo motivo dell'appello principale la sentenza impugnata viene censurata per l'errata interpretazione circa la natura dei danni patiti e del risarcimento evocato dagli appellanti e IZ. CP_2
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “Quanto alla posizione dei singoli attori sig.ri e IZ, si rileva che essi non hanno formulato una specifica domanda diretta al ristoro del CP_2 danno biologico subito (quale invalidità temporanea assoluta e/o relativa) né domanda di risarcimento del danno patrimoniale connesso alla condizione patologica da essi subita, non essendo in particolare stata rappresentata alcuna conseguenza lesiva in termini di perdita di retribuzione connessa all'attività lavorativa da essi svolta ovvero altra conseguenza pregiudizievole in termini economici. Tale genericità della domanda preclude ogni ulteriore rilievo diretto al vaglio della domanda risarcitoria”.
Deduce l'appellante che il Tribunale non aveva considerato la condotta dell'appellata integra gli estremi del reato di cui all'art. 444 cp. con la conseguenza che gli attori avevano comunque diritto al risarcimento dei danni morali da liquidarsi in via equitativa e che il danno poteva ritenersi provato utilizzando le presunzioni.
Il motivo è fondato.
È provato che gli attori, come da certificato medico, abbiano siano stati colpiti da “gastroenterite acuta da probabile intossicazione alimentare dopo possibile ingestione di funghi” con una prognosi di giorni tre.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano considerando il valore del punto base di € 115,00 spetta a ciascuno dei convenuti l'importo di € 345,00 oltre al rimborso della somma di € 400,00 sostenuta per partecipare all'evento che, evidentemente, non hanno potuto godere per un valore finale di €
745,00 ciascuno. Le stime dei danni sono effettuate ai valori attuali della moneta.
§ 8.4. — Con il quarto motivo dell'appello la sentenza impugnata viene censurata per l'errata interpretazione o omessa pronuncia circa la natura dei danni patiti e del risarcimento evocato dall'appellante . Pt_1
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “il fatto che detta documentazione sia relativa solo a due dei 23 odierni attori (persone fisiche) preclude di dare adito all'esame e all'accoglimento delle domande proposte dall'associazione e dirette al ristoro dei danni di natura economica subiti dalla stessa (per effetto della dedotta drastica riduzione delle adesioni all'evento per l'edizione dell'anno successivo, con annesso dimezzamento del costo di iscrizione ad esso, passato da € 400,00 ad € 200,00); parimenti si ritiene che lo scarno supporto probatorio di tipo documentale offerto non consente neanche di esaminare la domanda diretta al risarcimento del danno all'immagine che sarebbe derivato all'associazione per essere stata ritenuta responsabile dai propri aderenti di avere male organizzato l'evento”.
Deduce l'appellante che “anche qualora non fosse stato prodotto alcun certificato medico, la domanda dell'organizzazione doveva ugualmente essere presa in considerazione, essendo comunque, dagli atti di causa, ravvisabile un pregiudizio significativo in capo all'associazione”.
Il motivo è fondato.
In ordine all'an, per le ragioni espresse nei punti che precedono, deve ritenersi che i partecipanti alla manifestazione organizzata dalla abbiano subito un'intossicazione Pt_1 alimentare.
Tale evento non può non aver avuto ripercussioni pregiudizievoli per la minandone la Pt_1 credibilità tra i suoi associati e clienti che fanno parte evidentemente di un gruppo ristretto di persone
(partecipanti a rally) all'interno del quale deve ritenersi che vi sia uno scambio di informazioni.
La avrà pertanto diritto al risarcimento dei danni causati dall'inadempimento della Pt_1 al contratto di albergo. Controparte_4
In ordine alla quantificazione del danno deve considerarsi innanzitutto il danno emergente pari al costo della cena di € 2.184,00 che l'amministratore della società, riconoscendo così seppur implicitamente il proprio inadempimento, si era già offerto di rimborsare.
Relativamente al lucro cessante l'appellante ha dimostrato, con la produzione degli iscritti paganti sia riferiti all'anno 2012 che 2013 (docc.
6-8 II mem. istr.), nonché estratti dei bilanci dell'associazione riferiti ai due anni in questione (docc.
7-9 II mem. istr.) di aver dovuto praticare un calo della quota d'iscrizione portata da € 400,00 ad € 200,00.
Quindi nel 2012 vi erano stati 30 iscritti per un compenso ricavato, al netto degli sconti, di €
10.340,00. Nel 2013, a fronte di 38 iscritti, il ricavato era pari ad € 9.840,00.
Il lucro cessante è pertanto pari ad € 500,00.
Non può invece riconoscersi danno dal mancato rinnovo della sponsorizzazione da parte del perché non se conoscono le ragioni. Controparte_11
La società ha poi subito un danno all'immagine a fronte delle rimostranze dei partecipanti all'evento (si vedano in proposito denuncia inviata, in data 1° novembre 2012, dai CP_12 all'associazione appellante (cfr. doc.5 II mem. istr.) la lettera del 05.11.2012 di e
[...] CP_2
IZ).
Tale danno può essere liquidato, in via equitativa, in complessivi € 5.000,00.
L'ammontare dei danni subiti dalla è quindi pari a complessivi € 9.344,00 (€ 2.184,00- Pt_1 danno emergente+€ 500,00-lucro cessante+€5.000,00-danno all'immagine).
§ 9. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la deve essere condannata a pagare, a titolo di risarcimento danni, alla Controparte_4 [...]
la somma di complessivi € 7.684,00 e a e la somma di Controparte_1 CP_2 CP_3 complessivi € 734,00 ciascuno.
Spetteranno inoltre ai creditori gli interessi legali su dette somme dalla data del sinistro 13.10.2012 sino all'effettivo soddisfo.
§ 10. — Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 5.201 a € 26.000), applicando i valori medi, come segue:
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia : € 919,00
Fase introduttiva del giudizio : € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00
Fase decisionale : € 1.701,00 per un totale di € 5.077,00 oltre ad € 237,00 per spese
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia : € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio : € 921,00
Fase istruttoria/trattazione € 1.843,00
Fase decisionale : € 1.911,00 per un totale di € 5.809,00 oltre ad € 382,00 per spese
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'associazione
[...]
e da e nei confronti di avverso la Parte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Tivoli n. 1350/2017, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la a Controparte_4
pagare, a titolo di risarcimento danni, alla la somma di Controparte_1 complessivi € 7.684,00 e a e la somma di complessivi € 734,00 CP_2 CP_3
ciascuno oltre agli interessi legali su dette somme dalla data del sinistro 13.10.2012 sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna la a rifondere alla , a Controparte_4 Controparte_1 CP_2
e le spese di lite che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi
[...] CP_3
€ 5.077,00 per compensi ed € 237,00 per spese e per il presente grado in complessivi €
5.809,00 ed € 382,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli