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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/12/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4079/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/9/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ANDREA PARDUCCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Altopascio (LU), Piazza Tripoli n.12, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) le figlie minori resteranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 loro collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nella casa familiare posta ad Altopascio (LU), Località Tocchini, 31, che resterà a lei assegnata nell'interesse delle figlie minori;
2) i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione che riguardano le figlie;
per le questioni di straordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale rimarrà congiunta come per legge;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie: settimana a) il mercoledì dalle ore 18,00 fino alle 21,30 e dal sabato mattina alla domenica alle 21,30; settimana b) il martedì ed il giovedì dalle ore 18,00 fino alle 21,30; ciò varrà anche le festività religiose e civili dell'anno per le quali verrà seguito il criterio dell'alternanza e salvo diversi accordi fra le parti;
4) i genitori potranno tenere con sé le figlie, durante le vacanze estive per 15 gg anche non
1 consecutivi ciascuno e salvo diversi accordi fra le parti;
5) i genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento ordinario delle figlie per il tempo in cui le avranno con sé, obbligandosi il padre a corrispondere alla madre mensilmente quale contributo ordinario per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile di € 400,00, ovvero € 200,00 per ogni figlia, assoggettato a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 30 di ogni mese tramite bonifico alla moglie il cui IBAN è il seguente: IT 47 O 076011 37 000 000 73068694;
6) le spese straordinarie nell'interesse delle figlie faranno carico al 50% ad ogni genitore, spese per la cui individuazione dovrà farsi riferimento alle Linee guida del Protocollo del Tribunale di Lucca;
7) l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla moglie». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Altopascio (LU) l'1/7/2023, dal quale sono nate le due figlie nata il Per_1
7/5/2009) e (nata il [...]), entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio in Altopascio (LU) in data 1/7/2023, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Altopascio (LU) all'Atto Numero 15, Parte I, Ufficio 1, dell'Anno 2023, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
2 c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altopascio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/9/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ANDREA PARDUCCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Altopascio (LU), Piazza Tripoli n.12, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) le figlie minori resteranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 loro collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nella casa familiare posta ad Altopascio (LU), Località Tocchini, 31, che resterà a lei assegnata nell'interesse delle figlie minori;
2) i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione che riguardano le figlie;
per le questioni di straordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale rimarrà congiunta come per legge;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie: settimana a) il mercoledì dalle ore 18,00 fino alle 21,30 e dal sabato mattina alla domenica alle 21,30; settimana b) il martedì ed il giovedì dalle ore 18,00 fino alle 21,30; ciò varrà anche le festività religiose e civili dell'anno per le quali verrà seguito il criterio dell'alternanza e salvo diversi accordi fra le parti;
4) i genitori potranno tenere con sé le figlie, durante le vacanze estive per 15 gg anche non
1 consecutivi ciascuno e salvo diversi accordi fra le parti;
5) i genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento ordinario delle figlie per il tempo in cui le avranno con sé, obbligandosi il padre a corrispondere alla madre mensilmente quale contributo ordinario per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile di € 400,00, ovvero € 200,00 per ogni figlia, assoggettato a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 30 di ogni mese tramite bonifico alla moglie il cui IBAN è il seguente: IT 47 O 076011 37 000 000 73068694;
6) le spese straordinarie nell'interesse delle figlie faranno carico al 50% ad ogni genitore, spese per la cui individuazione dovrà farsi riferimento alle Linee guida del Protocollo del Tribunale di Lucca;
7) l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla moglie». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Altopascio (LU) l'1/7/2023, dal quale sono nate le due figlie nata il Per_1
7/5/2009) e (nata il [...]), entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio in Altopascio (LU) in data 1/7/2023, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Altopascio (LU) all'Atto Numero 15, Parte I, Ufficio 1, dell'Anno 2023, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
2 c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altopascio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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