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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/09/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1699/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Stefana Curadi Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1699/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BOZZI SILVIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BARSACCHI LUCIA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in Pisa il 28.09.2002 dalla cui unione nasceva la figlia in data 20.04.2006; oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole. Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario (diretto) e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Si osserva, infatti, che dalla disamina degli e/c in atti la sig.ra appare avere discrete Parte_1 disponibilità finanziare;
nonostante lo stato di inoccupazione dichiarato. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Infine le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti. La condizione n. 3 non viene presa in considerazione in quanto del tutto superflua, essendo evidente che la figlia maggiorenne può decidere in totale autonomia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio a Pisa in data 28.09.2002 trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pisa dell'anno 2002 Parte II Serie A Nr. 188;
2. ASSEGNA la casa coniugale di proprietà della madre del sig. ed al Controparte_1 medesimo concessa in comodato gratuito, al sig. che vi continuerà ad Controparte_1 abitare con la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Per_1
3. DISPONE che il sig. e la sig.ra provvederanno al mantenimento diretto CP_1 Pt_1 della figlia per il tempo che la stessa permarrà presso ciascuno di loro quanto al vitto ed all'alloggio.
4. DISPONE che le spese straordinarie relative ad abbigliamento, gite, viaggi, sport, le spese sanitarie, odontoiatriche e universitarie, mensa etc., così come le spese relative alle esigenze di vita quotidiana diverse da quelle per cibo e alloggio, saranno a carico dei genitori per il 50% e quelle maggiormente onerose che i genitori stabiliscono superiori a euro 150,00, dovranno essere previamente concordate. Il genitore che ha anticipato il denaro dovrà ricevere pertanto il rimborso del 50% dall'altro previa esibizione della ricevuta di spesa riconducibile alla figlia e per prestazioni mediche con apposizione del suo codice fiscale, per quanto Per_1 concerne la definizione di spese straordinarie in caso di disaccordo, i coniugi fanno espresso riferimento alle Linee Guida del Protocollo CNF;
5. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pisa (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di stabilire ove vogliano la propria residenza che comunicheranno in ogni caso all'altro coniuge;
- La signora appena rinvenuta una soluzione abitativa consona ad ospitare anche la figlia Pt_1 lascerà la casa familiare;
- I ricorrenti, che attualmente sono economicamente indipendenti, hanno provveduto a redigere inventario completo dei loro beni mobili, suppellettili e quant'altro avessero in comune e si sono accordati sulla divisione dei medesimi di talché si danno reciprocamente atto di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro;
- I ricorrenti si danno fin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Così deciso a Pisa il 18.09.2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Stefana Curadi Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1699/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BOZZI SILVIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BARSACCHI LUCIA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in Pisa il 28.09.2002 dalla cui unione nasceva la figlia in data 20.04.2006; oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole. Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario (diretto) e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Si osserva, infatti, che dalla disamina degli e/c in atti la sig.ra appare avere discrete Parte_1 disponibilità finanziare;
nonostante lo stato di inoccupazione dichiarato. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Infine le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti. La condizione n. 3 non viene presa in considerazione in quanto del tutto superflua, essendo evidente che la figlia maggiorenne può decidere in totale autonomia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio a Pisa in data 28.09.2002 trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pisa dell'anno 2002 Parte II Serie A Nr. 188;
2. ASSEGNA la casa coniugale di proprietà della madre del sig. ed al Controparte_1 medesimo concessa in comodato gratuito, al sig. che vi continuerà ad Controparte_1 abitare con la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Per_1
3. DISPONE che il sig. e la sig.ra provvederanno al mantenimento diretto CP_1 Pt_1 della figlia per il tempo che la stessa permarrà presso ciascuno di loro quanto al vitto ed all'alloggio.
4. DISPONE che le spese straordinarie relative ad abbigliamento, gite, viaggi, sport, le spese sanitarie, odontoiatriche e universitarie, mensa etc., così come le spese relative alle esigenze di vita quotidiana diverse da quelle per cibo e alloggio, saranno a carico dei genitori per il 50% e quelle maggiormente onerose che i genitori stabiliscono superiori a euro 150,00, dovranno essere previamente concordate. Il genitore che ha anticipato il denaro dovrà ricevere pertanto il rimborso del 50% dall'altro previa esibizione della ricevuta di spesa riconducibile alla figlia e per prestazioni mediche con apposizione del suo codice fiscale, per quanto Per_1 concerne la definizione di spese straordinarie in caso di disaccordo, i coniugi fanno espresso riferimento alle Linee Guida del Protocollo CNF;
5. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pisa (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di stabilire ove vogliano la propria residenza che comunicheranno in ogni caso all'altro coniuge;
- La signora appena rinvenuta una soluzione abitativa consona ad ospitare anche la figlia Pt_1 lascerà la casa familiare;
- I ricorrenti, che attualmente sono economicamente indipendenti, hanno provveduto a redigere inventario completo dei loro beni mobili, suppellettili e quant'altro avessero in comune e si sono accordati sulla divisione dei medesimi di talché si danno reciprocamente atto di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro;
- I ricorrenti si danno fin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Così deciso a Pisa il 18.09.2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori