Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4123 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anita Ferraro, c/o il cui studio in Cassano allo Parte_1 Jonio, alla Via Ponte Nuovi, snc, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
– elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso la Sede dell'istituto, al Corso Calabria, CP_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Mirella Arlotta
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'istante, vedendosi riconosciuta invalida senza diritto all'assegno ex L. 222/84 in precedenza goduto, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta prestazione sin dalla data della domanda amministrativa di conferma.
Ha quindi concluso perché si accertasse, previa Consulenza Tecnica, che era persona invalida con diritto all'assegno ex L. 222/84.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma. Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti, disposta nuova CTU con nomina del dott. e depositato l'elaborato peritale la Persona_1 causa appare matura per la decisione.
****
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente per la valida proposizione del ricorso.
Difatti il decreto di conclusioni delle operazioni peritali risulta comunicato a parte ricorrente in data
13.09.2023 mentre il dissenso risulta proposto entro il termine trenta giorni e precisamente il 12.10.2023; il ricorso risulta tempestivamente proposto in quanto iscritto entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso ossia il 11.11.2023.
Risulta ancor prima sperimentato, nei termini, il ricorso amministrativo avverso la decisione di diniego della prestazione.
2. Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
Con il ricorso veniva chiesto accertarsi il diritto all'assegno ex L. 222/84 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di conferma.
A seguito del rinnovo della Consulenza il CTU nominato dott. ha accertato, sulla scorta Per_1 della visita medico-legale e della documentazione versata agli atti, la sussistenza in capo a parte ricorrente del beneficio e ciò con decorrenza dalla data della presentazione della domanda di conferma domanda ossia dal 19.04.2022. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure e non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dello stesso in quanto del tutto condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio non avendo, peraltro, le parti mosso alcuna specifica contestazione al riguardo.
La domanda deve quindi accogliersi con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario oggetto del ricorso ossia l'assegno ex L. 222/84.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della pregressa fase sia quelle della presente) seguono la soccombenza così come quelle della CTU espletata nella presente fase, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
, con ricorso iscritto a seguito di ATP (Proc. n. 4340/22 RG) e sulla domanda da questa
[...]
proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto la domanda accertando e dichiarando la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario afferente all'assegno ex L. 222/84 con decorrenza dal 19.04.2022;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite CP_1
liquidate in €. 2.650,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore dell'Avv. Anita
Ferraro;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente CP_1
fase, liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 20 Gennaio 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo