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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 439/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. AB Riga Presidente dr. AN IA NA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. CANNATI GIUSEPPE Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e Controparte_1 difeso dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA APPELLATO
avente ad oggetto : Rinvio da Cass. n. 21167/2024, depositata il 29.7.2024 non notificata.
Con sentenza n. 296/2020 del 12.11.2020, il Tribunale di Chieti riconosceva in favore di
[...]
, dirigente dell' , il Parte_1 Controparte_1 diritto al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in processi civili e penali che l'avevano visto assolto per un'accusa inerente alla sua attività di servizio.
Con successiva sentenza n. 51/2022 del 10.02.2022, la Corte d'Appello di L'Aquila, confermando la sentenza del Tribunale, rigettava l'impugnazione – avente ad oggetto solo il rimborso delle spese sostenute in sede penale – volta ad ottenere il pagamento di un importo maggiore, ritenendo il giudice di secondo grado vincolante il parere di congruità espresso dall'Avvocatura dello Stato, in misura pari ai valori minimi dei parametri forensi. A seguito di impugnazione, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «il parere dell'Avvocatura dello Stato – pur imprescindibile, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, convertito con modificazioni in legge n. 135 del 1997 affinché la pubblica amministrazione possa rimborsare al proprio dipendente le spese legali relative a giudizi promossi nei loro confronti in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità – è tuttavia soggetto al vaglio del giudice nella causa intentata dal dipendente per ricevere un rimborso maggiore;
vaglio finalizzato al necessario controllo del rispetto dei principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione», cassando la sentenza impugnata e rinviando dinanzi a questa Corte, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2024 ha provveduto a Parte_1 riassumere il giudizio, insistendo per l'accoglimento delle domande, così come formulate nel ricorso in appello del 18 marzo 2021 e cioè “ a) quanto alle somme riguardanti la causa penale terminata in primo grado, con sentenza del Tribunale di Chieti 147/2018, condannando l' , in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante: - in via principale: al pagamento della somma complessiva di euro 6.246,00 euro ovvero 9.113,65 euro compresi spese generali, iva e cpa, così come indicata dall'Avv. Rossi, oltre ad interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria;
- in subordine: al pagamento della somma complessiva di euro 5.220,00 euro ovvero 7.616,61 euro compresi accessori, in questo caso con applicazione dei soli compensi medi, oltre ad interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria;
- in ogni caso: al pagamento della diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, comunque superiore alla determinazione svolta dall'Avvocatura ed accolta dal Tribunale, oltre ad interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria;
b) quanto alle somme riguardanti la causa penale terminata in secondo grado, con sentenza della Corte di appello di L'Aquila 1152/19, condannando l' , in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante - al pagamento della somma complessiva di euro 7.332,40 ovvero 9.303,35 compresi accessori, così come indicata dall'Avv. Rossi, oltre ad interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria;
- in ogni caso, al pagamento della diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, comunque superiore alla determinazione svolta dall'Avvocatura e accolta dal Tribunale, oltre ad interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria;
c) quanto alle competenze liquidate con la predetta sentenza per il presente procedimento, condannando l' , in persona del suo CP_2 legale rappresentante, al pagamento di quanto deriva dallo scaglione di riferimento e, comunque, dell'importo maggiore indicato dal Giudice di primo grado”.
Si è costituita in giudizio l' studi convenuta, contestando ogni motivo di Controparte_2 gravame, chiedendone il rigetto.
pag. 2/5 All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
La Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte d'Appello di L'Aquila che, dichiarando espressamente l'impossibilità di sostituire una propria differente valutazione a quella dell'Avvocatura dello Stato, ritenendo il parere dell'Avvocatura sindacabile solo se «viziato da errore di fatto, illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità o violazione delle norme di settore», ha male applicato l'art. 18 del d.l. n. 67 del 1967. Le Sezioni Unite n. 13861/2015, pur statuendo il ruolo imprescindibile del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, non hanno affatto affermato il carattere vincolante di quel parere anche per il giudice, nel caso in cui sorga una controversia sull'entità del rimborso tra il pubblico impiegato e l'amministrazione datrice di lavoro. Infatti è necessario un «vaglio del giudice» con riferimento ai «principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione». L'Avvocatura dello Stato non è chiamata a liquidare il compenso dovuto al difensore per le prestazioni svolte a difesa del pubblico impiegato, ma a controllare che le spese sostenute per la difesa dal pubblico impiegato non siano «eccedenti quanto è necessario, e al tempo stesso sufficiente, per soddisfare gli interessi generali e i doveri giuridici che presidiano l'istituto del rimborso spese».
Nel caso di specie, per quanto allegato nel ricorso, l'attività difensiva si è svolta nell'ambito di due diversi procedimenti ed in particolare:
- nella causa penale definita dinanzi al Tribunale di Chieti con sentenza n. 1247/2018 – pubblicata il 11.12.2018, passata in giudicato il 25.01.2019 (All.1) in cui il dott. Parte_1 veniva imputato per il reato p. e p. dagli artt. 4, co. 1 e 2, e 38 della l. 300/1970 e dall'art. 171 del d.lgs. 196/2003, per aver disposto la raccolta dei dati di accesso alla rete telematica da parte dei dipendenti dell' , attraverso il Media Access Control Address, senza previa CP_3 Con autorizzazione dell'allora (oggi ) e senza previo accordo Controparte_4 con gli stessi dipendenti. La sentenza n. 1247/2018 definiva il giudizio con una pronuncia assolutoria piena, recante la formula “perché il fatto non sussiste”.
- nella causa penale definita dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1152/2019 – pubblicata il 15.07.2019, passata in giudicato il 30.09.2019 (All.2) in cui il dott.
veniva imputato per il reato p. e p. dall'art. 392 c.p. (capo A), per aver ripreso la Parte_1 diretta gestione dell'impianto sportivo denominato PALACUS 1, di proprietà dell'Ateneo e gestito dal C.U.S. di in forza di convenzione dichiarata nulla con sentenza del CP_1
Consiglio di Stato, agendo in proprio, anziché rivolgendosi all'autorità giudiziaria;
per il reato p.e.p. dall'art. 595 c.p. (capo B), per aver offeso la reputazione di , Presidente Persona_1
p.t. del C.U.S. di CP_1
Dalla documentazione versata in atti, con riguardo al giudizio dinanzi al tribunale di Chieti, non è dato comprendere quante udienze siano state celebrate e quanti testimoni siano stati sentiti, se siano state prodotte memorie scritte, al fine di meglio valutare la natura e le pag. 3/5 caratteristiche dell'attività prestata dal difensore nel corso del processo. Non risultano indicate le problematiche di diritto trattate e gli eventuali contrasti nella giurisprudenza, ma deve evidenziarsi che il procedimento ha riguardato questioni del tutto inedite, afferenti la privacy di moltissimi dipendenti, tutti i lavoratori dell'Università, ritenuti controllati mediante i sistemi informatici ivi implementati.
Non vi è dubbio che, come emerge dalla stessa sentenza assolutoria, l'istruttoria dibattimentale è consistita essenzialmente nell'acquisizione al processo penale della consulenza tecnica disposta in sede civile, in procedimento fondato sul provvedimento dell'Autorità Garante per la Privacy e le questioni hanno trovato idonee risposte nelle risultanze della perizia svolta in sede civile.
Non può trascurarsi tuttavia che, prima in sede di indagini e comunque nel corso del processo, l'attività difensiva ha dovuto ricomprendere l'esame di corposa documentazione, l'approfondimento in merito all'uso e alla tracciabilità del mac address e dei file log, in relazione alla lesione informatica della privacy dei dipendenti anche in relazione alla pronuncia sfavorevole dell'Autorità garante.
Tenuto conto dell'importanza, della natura e delle difficoltà delle questioni, così come innanzi illustrate, che inevitabilmente hanno comportato un confronto continuo tra il difensore, l'assistito e soggetti tecnici e specialisti della materia, non vi è motivo per non applicare i valori medi della tabella con la precisazione che, per la fase delle indagini preliminari, possono essere conteggiate le voci afferenti la fase di studio e quella introduttiva ma esclusa la fase istruttoria, il cui espletamento non è stato allegato né provato, mentre per la fase dibattimentale possono considerarsi tutte le fasi, per un totale pari alla somma degli importi di
€ 1.440 (fase indagini preliminari) e di € 3420 (fase dibattimentale) e così per un totale di € 4.860 oltre accessori.
Con riguardo al secondo procedimento, deve darsi atto che la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il dr. dal solo reato di cui Parte_1 all'art. 392 c.p. (capo a), ferma restando l'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo b (art. 595 c.p.). La liquidazione, pertanto, deve avere riguardo ad una sola ipotesi delittuosa, circoscritta ad una vicenda comune e ben delineata, che ha comportato un accertamento in fatto senza che abbiano rilevanza questioni di diritto particolarmente complesse.
Per detto procedimento pertanto si giustifica l'applicazione di valori tabellari minimi, con la precisazione che dalla quantificazione complessiva dovrà essere operata una adeguata decurtazione - che la Corte stima congrua quantificare nella misura del 30% - in ragione del fatto che l'attività difensiva ha riguardato anche il reato di cui al capo b (art. 595 c.p.), per il quale il dr. ha riportato condanna e non ha, perciò, diritto ad alcun indennizzo, Parte_1
pag. 4/5 per le spese legali sostenute, per un totale pari alla somma degli importi di € 1.710 (Giudizio Tribunale monocratico) e di € 4.050 (Giudizio Corte d'Appello), per un totale di € 5.760, ridotta a € 4.050 previa decurtazione del 30%. In definitiva pertanto, in parziale accoglimento della domanda formulata in primo grado, l' va condannata al pagamento in Controparte_2 favore del ricorrente, a titolo di rimborso delle spese legali per i giudizi penali sopra indicati, della somma di € 8.910, oltre spese generali, IVA e CPA, ferma restando la condanna già passata in giudicato al pagamento della somma di € 46.586,27, a titolo di rimborso delle spese legali per i procedimenti civili, per un totale complessivo di € 55.496,27, aumentata del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al saldo.
Le spese di tutti i gradi di giudizio, stante la parziale soccombenza e tenuto conto dell'esito complessivo e finale della lite, sono compensate per un terzo tra le parti e poste a carico dell' per i restanti 2/3 liquidate come da dispositivo. CP_2
P.Q.M.
In parziale accoglimento della domanda formulata in primo grado da : Parte_1
- Condanna l' al pagamento Controparte_2 in favore del ricorrente, per i titoli ivi indicati, della complessiva somma di € 55.496,27, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al saldo.
- Compensa per 1/3 tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio e condanna l' alla rifusione dei restanti Controparte_2
2/3 delle spese, liquidate, per la parte non compensata, in € 4.000 per il primo grado, €
3.400 per il grado d'appello, € 2.600 per il giudizio di Cassazione ed € 1.400 per il presente giudizio di rinvio, oltre, per ciascun grado, spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
AN IA NA AB Riga
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 439/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. AB Riga Presidente dr. AN IA NA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. CANNATI GIUSEPPE Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e Controparte_1 difeso dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA APPELLATO
avente ad oggetto : Rinvio da Cass. n. 21167/2024, depositata il 29.7.2024 non notificata.
Con sentenza n. 296/2020 del 12.11.2020, il Tribunale di Chieti riconosceva in favore di
[...]
, dirigente dell' , il Parte_1 Controparte_1 diritto al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in processi civili e penali che l'avevano visto assolto per un'accusa inerente alla sua attività di servizio.
Con successiva sentenza n. 51/2022 del 10.02.2022, la Corte d'Appello di L'Aquila, confermando la sentenza del Tribunale, rigettava l'impugnazione – avente ad oggetto solo il rimborso delle spese sostenute in sede penale – volta ad ottenere il pagamento di un importo maggiore, ritenendo il giudice di secondo grado vincolante il parere di congruità espresso dall'Avvocatura dello Stato, in misura pari ai valori minimi dei parametri forensi. A seguito di impugnazione, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «il parere dell'Avvocatura dello Stato – pur imprescindibile, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, convertito con modificazioni in legge n. 135 del 1997 affinché la pubblica amministrazione possa rimborsare al proprio dipendente le spese legali relative a giudizi promossi nei loro confronti in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità – è tuttavia soggetto al vaglio del giudice nella causa intentata dal dipendente per ricevere un rimborso maggiore;
vaglio finalizzato al necessario controllo del rispetto dei principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione», cassando la sentenza impugnata e rinviando dinanzi a questa Corte, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2024 ha provveduto a Parte_1 riassumere il giudizio, insistendo per l'accoglimento delle domande, così come formulate nel ricorso in appello del 18 marzo 2021 e cioè “ a) quanto alle somme riguardanti la causa penale terminata in primo grado, con sentenza del Tribunale di Chieti 147/2018, condannando l' , in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante: - in via principale: al pagamento della somma complessiva di euro 6.246,00 euro ovvero 9.113,65 euro compresi spese generali, iva e cpa, così come indicata dall'Avv. Rossi, oltre ad interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria;
- in subordine: al pagamento della somma complessiva di euro 5.220,00 euro ovvero 7.616,61 euro compresi accessori, in questo caso con applicazione dei soli compensi medi, oltre ad interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria;
- in ogni caso: al pagamento della diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, comunque superiore alla determinazione svolta dall'Avvocatura ed accolta dal Tribunale, oltre ad interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria;
b) quanto alle somme riguardanti la causa penale terminata in secondo grado, con sentenza della Corte di appello di L'Aquila 1152/19, condannando l' , in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante - al pagamento della somma complessiva di euro 7.332,40 ovvero 9.303,35 compresi accessori, così come indicata dall'Avv. Rossi, oltre ad interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria;
- in ogni caso, al pagamento della diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, comunque superiore alla determinazione svolta dall'Avvocatura e accolta dal Tribunale, oltre ad interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria;
c) quanto alle competenze liquidate con la predetta sentenza per il presente procedimento, condannando l' , in persona del suo CP_2 legale rappresentante, al pagamento di quanto deriva dallo scaglione di riferimento e, comunque, dell'importo maggiore indicato dal Giudice di primo grado”.
Si è costituita in giudizio l' studi convenuta, contestando ogni motivo di Controparte_2 gravame, chiedendone il rigetto.
pag. 2/5 All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
La Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte d'Appello di L'Aquila che, dichiarando espressamente l'impossibilità di sostituire una propria differente valutazione a quella dell'Avvocatura dello Stato, ritenendo il parere dell'Avvocatura sindacabile solo se «viziato da errore di fatto, illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità o violazione delle norme di settore», ha male applicato l'art. 18 del d.l. n. 67 del 1967. Le Sezioni Unite n. 13861/2015, pur statuendo il ruolo imprescindibile del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, non hanno affatto affermato il carattere vincolante di quel parere anche per il giudice, nel caso in cui sorga una controversia sull'entità del rimborso tra il pubblico impiegato e l'amministrazione datrice di lavoro. Infatti è necessario un «vaglio del giudice» con riferimento ai «principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione». L'Avvocatura dello Stato non è chiamata a liquidare il compenso dovuto al difensore per le prestazioni svolte a difesa del pubblico impiegato, ma a controllare che le spese sostenute per la difesa dal pubblico impiegato non siano «eccedenti quanto è necessario, e al tempo stesso sufficiente, per soddisfare gli interessi generali e i doveri giuridici che presidiano l'istituto del rimborso spese».
Nel caso di specie, per quanto allegato nel ricorso, l'attività difensiva si è svolta nell'ambito di due diversi procedimenti ed in particolare:
- nella causa penale definita dinanzi al Tribunale di Chieti con sentenza n. 1247/2018 – pubblicata il 11.12.2018, passata in giudicato il 25.01.2019 (All.1) in cui il dott. Parte_1 veniva imputato per il reato p. e p. dagli artt. 4, co. 1 e 2, e 38 della l. 300/1970 e dall'art. 171 del d.lgs. 196/2003, per aver disposto la raccolta dei dati di accesso alla rete telematica da parte dei dipendenti dell' , attraverso il Media Access Control Address, senza previa CP_3 Con autorizzazione dell'allora (oggi ) e senza previo accordo Controparte_4 con gli stessi dipendenti. La sentenza n. 1247/2018 definiva il giudizio con una pronuncia assolutoria piena, recante la formula “perché il fatto non sussiste”.
- nella causa penale definita dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1152/2019 – pubblicata il 15.07.2019, passata in giudicato il 30.09.2019 (All.2) in cui il dott.
veniva imputato per il reato p. e p. dall'art. 392 c.p. (capo A), per aver ripreso la Parte_1 diretta gestione dell'impianto sportivo denominato PALACUS 1, di proprietà dell'Ateneo e gestito dal C.U.S. di in forza di convenzione dichiarata nulla con sentenza del CP_1
Consiglio di Stato, agendo in proprio, anziché rivolgendosi all'autorità giudiziaria;
per il reato p.e.p. dall'art. 595 c.p. (capo B), per aver offeso la reputazione di , Presidente Persona_1
p.t. del C.U.S. di CP_1
Dalla documentazione versata in atti, con riguardo al giudizio dinanzi al tribunale di Chieti, non è dato comprendere quante udienze siano state celebrate e quanti testimoni siano stati sentiti, se siano state prodotte memorie scritte, al fine di meglio valutare la natura e le pag. 3/5 caratteristiche dell'attività prestata dal difensore nel corso del processo. Non risultano indicate le problematiche di diritto trattate e gli eventuali contrasti nella giurisprudenza, ma deve evidenziarsi che il procedimento ha riguardato questioni del tutto inedite, afferenti la privacy di moltissimi dipendenti, tutti i lavoratori dell'Università, ritenuti controllati mediante i sistemi informatici ivi implementati.
Non vi è dubbio che, come emerge dalla stessa sentenza assolutoria, l'istruttoria dibattimentale è consistita essenzialmente nell'acquisizione al processo penale della consulenza tecnica disposta in sede civile, in procedimento fondato sul provvedimento dell'Autorità Garante per la Privacy e le questioni hanno trovato idonee risposte nelle risultanze della perizia svolta in sede civile.
Non può trascurarsi tuttavia che, prima in sede di indagini e comunque nel corso del processo, l'attività difensiva ha dovuto ricomprendere l'esame di corposa documentazione, l'approfondimento in merito all'uso e alla tracciabilità del mac address e dei file log, in relazione alla lesione informatica della privacy dei dipendenti anche in relazione alla pronuncia sfavorevole dell'Autorità garante.
Tenuto conto dell'importanza, della natura e delle difficoltà delle questioni, così come innanzi illustrate, che inevitabilmente hanno comportato un confronto continuo tra il difensore, l'assistito e soggetti tecnici e specialisti della materia, non vi è motivo per non applicare i valori medi della tabella con la precisazione che, per la fase delle indagini preliminari, possono essere conteggiate le voci afferenti la fase di studio e quella introduttiva ma esclusa la fase istruttoria, il cui espletamento non è stato allegato né provato, mentre per la fase dibattimentale possono considerarsi tutte le fasi, per un totale pari alla somma degli importi di
€ 1.440 (fase indagini preliminari) e di € 3420 (fase dibattimentale) e così per un totale di € 4.860 oltre accessori.
Con riguardo al secondo procedimento, deve darsi atto che la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il dr. dal solo reato di cui Parte_1 all'art. 392 c.p. (capo a), ferma restando l'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo b (art. 595 c.p.). La liquidazione, pertanto, deve avere riguardo ad una sola ipotesi delittuosa, circoscritta ad una vicenda comune e ben delineata, che ha comportato un accertamento in fatto senza che abbiano rilevanza questioni di diritto particolarmente complesse.
Per detto procedimento pertanto si giustifica l'applicazione di valori tabellari minimi, con la precisazione che dalla quantificazione complessiva dovrà essere operata una adeguata decurtazione - che la Corte stima congrua quantificare nella misura del 30% - in ragione del fatto che l'attività difensiva ha riguardato anche il reato di cui al capo b (art. 595 c.p.), per il quale il dr. ha riportato condanna e non ha, perciò, diritto ad alcun indennizzo, Parte_1
pag. 4/5 per le spese legali sostenute, per un totale pari alla somma degli importi di € 1.710 (Giudizio Tribunale monocratico) e di € 4.050 (Giudizio Corte d'Appello), per un totale di € 5.760, ridotta a € 4.050 previa decurtazione del 30%. In definitiva pertanto, in parziale accoglimento della domanda formulata in primo grado, l' va condannata al pagamento in Controparte_2 favore del ricorrente, a titolo di rimborso delle spese legali per i giudizi penali sopra indicati, della somma di € 8.910, oltre spese generali, IVA e CPA, ferma restando la condanna già passata in giudicato al pagamento della somma di € 46.586,27, a titolo di rimborso delle spese legali per i procedimenti civili, per un totale complessivo di € 55.496,27, aumentata del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al saldo.
Le spese di tutti i gradi di giudizio, stante la parziale soccombenza e tenuto conto dell'esito complessivo e finale della lite, sono compensate per un terzo tra le parti e poste a carico dell' per i restanti 2/3 liquidate come da dispositivo. CP_2
P.Q.M.
In parziale accoglimento della domanda formulata in primo grado da : Parte_1
- Condanna l' al pagamento Controparte_2 in favore del ricorrente, per i titoli ivi indicati, della complessiva somma di € 55.496,27, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al saldo.
- Compensa per 1/3 tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio e condanna l' alla rifusione dei restanti Controparte_2
2/3 delle spese, liquidate, per la parte non compensata, in € 4.000 per il primo grado, €
3.400 per il grado d'appello, € 2.600 per il giudizio di Cassazione ed € 1.400 per il presente giudizio di rinvio, oltre, per ciascun grado, spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
AN IA NA AB Riga
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