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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/12/2024, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 677/2022
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 677/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 417/2022 del Tribunale di Vallo della
Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 16/06/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in data 22/06/2022,
TRA
(11/01/1940), (23/09/1957), Parte_1 Parte_2 Parte_3
(20/03/1966) e (23/09/1988), tutti rappresentati e
[...] Parte_4 difesi dall'avv. Giuseppe Amorelli ed elettivamente domiciliati in San Severino di Centola
(SA), alla Via Ospedale nr. 32, presso studio difensore;
- appellanti -
CONTRO
(29/06/1961), , Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
(11/04/1961) e (11/04/1961). CP_3
- appellati contumaci -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 417/2022 del Tribunale di Vallo della
Lucania – Azione di rivendicazione art. 948 cod. civ. e usucapione
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, 11/01/1940), Parte_1 Parte_2
(23/09/1957), (20/03/1966) e Parte_3 Parte_4
(23/09/1988) proponevano gravame avverso la sentenza n. 417/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 16/06/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in data 22/06/2022, con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania così statuiva: “rigetta la domanda attorea;
accoglie la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara che e Parte_2 Controparte_1 hanno acquistato per usucapione la piena proprietà del terreno sito nel Comune di Pisciotta alla località
“Gabella”, individuato nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 38 particelle 355 (ex 355/a), 596
(ex 354/d) e 361, 594 (ex 354/b), 356 (ex 356/a), 354 (ex 354/a), 597 (ex 356/b), 595 (ex 354/c)
e 593 (ex 355/b), confinante nell'insieme con strada Provinciale Caprioli-Palinuro, eredi , eredi Persona_1
e dichiara la presente statuizione titolo idoneo ai sensi dell'art. 2651 c.c. Persona_2 Persona_3 per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II condanna Parte_3 [...]
alla rifusione in favore di , Pt_3 Parte_1 CP_3 Controparte_4 Parte_2
, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 5.885,00 per compensi, oltre
[...] Controparte_1
CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi”.
Nel corso del giudizio di appello introdotto per ottenere la riforma della predetta sentenza, disposti diversi rinvii al fine del perfezionamento delle notifiche e nonostante la ritualità delle stesse, non si costituivano in giudizio (29/06/1961), Parte_2 CP_1
(11/04/1961) e (11/04/1961), quali parti
[...] Controparte_2 CP_3 appellate, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Fissata la prima udienza per il 26/01/2023 e disposti diversi rinvii al fine del perfezionamento delle notifiche, la causa perveniva alla data del 03/10/2024 alla quale udienza, disposta la trattazione del giudizio mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex artt. 127 e 127-ter cod. proc. civ., gli appellanti non depositavano deduzioni scritte, pertanto si consideravano non comparsi e la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 28/11/2024, fissata ex art. 127-ter, comma 4, c.p.c. così come novellato con
D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) e regolarmente comunicata alle parti costituite.
pag. 2/4 Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che, a seguito della modifica, ad opera dell'art. 55 legge n. 353/1993, dell'art. 350 c.p.c., mediante la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione, per effetto dell'art. 89 della stessa legge, dell'art. 357 c.p.c., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, dell'improcedibilità o dell'estinzione dell'appello, l'adozione dei predetti provvedimenti spetta senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 c.p.c., e fatta salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al Tribunale, per come introdotta dall'art. 74 d.lgs. n. 51/1998), il quale provvede con sentenza, trattandosi di pronunce che definiscono il giudizio risolvendo questioni pregiudiziali attinenti al processo e che, dunque, devono rivestire tale forma ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 2, c.p.c..
Ne consegue che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, quando i suddetti provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, gli stessi sono comunque assoggettati alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli previsti dall'art. 132 c.p.c. e, in particolare, le sottoscrizioni del presidente e del giudice estensore (cfr., ex ceteris, Cass. 29 maggio 1999, n. 5250; Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; Cass. ord. 17 maggio 2007, n. 11434).
Ciò posto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1 (nel testo novellato dall'art. 50 decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n.
133/2008), 127-ter, comma 4, e 309 c.p.c., applicabili anche nel giudizio di appello per effetto dell'art. 359 c.p.c. (cfr. Cass. 26 gennaio 2000, n. 858), se, nel corso del processo, nessuna delle parti compare all'udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nella fattispecie de qua agitur, gli appellanti non sono comparsi per due udienze consecutive, circostanza che giustifica la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
pag. 3/4 L'estinzione del processo, inoltre, dispensa l'adita Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese di lite, che, per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli artt. 310, comma 4, e 359 c.p.c.
La declaratoria di estinzione del processo, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo, operando la predetta disposizione normativa solo nelle ipotesi di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. Ord. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. Ord.
12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(11/01/1940), (23/09/1957), Parte_1 Parte_2 Parte_3
(20/03/1966) e (23/09/1988) nei confronti di
[...] Parte_4 [...]
(29/06/1961), (11/04/1961) e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
(11/04/1961), avverso la sentenza n. 417/2022 del Tribunale di Vallo della CP_3
Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 16/06/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in data 22/06/2022, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la contumacia di (29/06/1961), Parte_2 CP_1
(11/04/1961) e (11/04/1961);
[...] Controparte_2 CP_3
2. dichiara estinto il giudizio di gravame;
3. dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado di giudizio;
4. dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 04/12/2024
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 677/2022
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 677/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 417/2022 del Tribunale di Vallo della
Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 16/06/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in data 22/06/2022,
TRA
(11/01/1940), (23/09/1957), Parte_1 Parte_2 Parte_3
(20/03/1966) e (23/09/1988), tutti rappresentati e
[...] Parte_4 difesi dall'avv. Giuseppe Amorelli ed elettivamente domiciliati in San Severino di Centola
(SA), alla Via Ospedale nr. 32, presso studio difensore;
- appellanti -
CONTRO
(29/06/1961), , Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
(11/04/1961) e (11/04/1961). CP_3
- appellati contumaci -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 417/2022 del Tribunale di Vallo della
Lucania – Azione di rivendicazione art. 948 cod. civ. e usucapione
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, 11/01/1940), Parte_1 Parte_2
(23/09/1957), (20/03/1966) e Parte_3 Parte_4
(23/09/1988) proponevano gravame avverso la sentenza n. 417/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 16/06/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in data 22/06/2022, con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania così statuiva: “rigetta la domanda attorea;
accoglie la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara che e Parte_2 Controparte_1 hanno acquistato per usucapione la piena proprietà del terreno sito nel Comune di Pisciotta alla località
“Gabella”, individuato nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 38 particelle 355 (ex 355/a), 596
(ex 354/d) e 361, 594 (ex 354/b), 356 (ex 356/a), 354 (ex 354/a), 597 (ex 356/b), 595 (ex 354/c)
e 593 (ex 355/b), confinante nell'insieme con strada Provinciale Caprioli-Palinuro, eredi , eredi Persona_1
e dichiara la presente statuizione titolo idoneo ai sensi dell'art. 2651 c.c. Persona_2 Persona_3 per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II condanna Parte_3 [...]
alla rifusione in favore di , Pt_3 Parte_1 CP_3 Controparte_4 Parte_2
, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 5.885,00 per compensi, oltre
[...] Controparte_1
CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi”.
Nel corso del giudizio di appello introdotto per ottenere la riforma della predetta sentenza, disposti diversi rinvii al fine del perfezionamento delle notifiche e nonostante la ritualità delle stesse, non si costituivano in giudizio (29/06/1961), Parte_2 CP_1
(11/04/1961) e (11/04/1961), quali parti
[...] Controparte_2 CP_3 appellate, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Fissata la prima udienza per il 26/01/2023 e disposti diversi rinvii al fine del perfezionamento delle notifiche, la causa perveniva alla data del 03/10/2024 alla quale udienza, disposta la trattazione del giudizio mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex artt. 127 e 127-ter cod. proc. civ., gli appellanti non depositavano deduzioni scritte, pertanto si consideravano non comparsi e la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 28/11/2024, fissata ex art. 127-ter, comma 4, c.p.c. così come novellato con
D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) e regolarmente comunicata alle parti costituite.
pag. 2/4 Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che, a seguito della modifica, ad opera dell'art. 55 legge n. 353/1993, dell'art. 350 c.p.c., mediante la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione, per effetto dell'art. 89 della stessa legge, dell'art. 357 c.p.c., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, dell'improcedibilità o dell'estinzione dell'appello, l'adozione dei predetti provvedimenti spetta senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 c.p.c., e fatta salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al Tribunale, per come introdotta dall'art. 74 d.lgs. n. 51/1998), il quale provvede con sentenza, trattandosi di pronunce che definiscono il giudizio risolvendo questioni pregiudiziali attinenti al processo e che, dunque, devono rivestire tale forma ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 2, c.p.c..
Ne consegue che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, quando i suddetti provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, gli stessi sono comunque assoggettati alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli previsti dall'art. 132 c.p.c. e, in particolare, le sottoscrizioni del presidente e del giudice estensore (cfr., ex ceteris, Cass. 29 maggio 1999, n. 5250; Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; Cass. ord. 17 maggio 2007, n. 11434).
Ciò posto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1 (nel testo novellato dall'art. 50 decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n.
133/2008), 127-ter, comma 4, e 309 c.p.c., applicabili anche nel giudizio di appello per effetto dell'art. 359 c.p.c. (cfr. Cass. 26 gennaio 2000, n. 858), se, nel corso del processo, nessuna delle parti compare all'udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nella fattispecie de qua agitur, gli appellanti non sono comparsi per due udienze consecutive, circostanza che giustifica la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
pag. 3/4 L'estinzione del processo, inoltre, dispensa l'adita Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese di lite, che, per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli artt. 310, comma 4, e 359 c.p.c.
La declaratoria di estinzione del processo, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo, operando la predetta disposizione normativa solo nelle ipotesi di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. Ord. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. Ord.
12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(11/01/1940), (23/09/1957), Parte_1 Parte_2 Parte_3
(20/03/1966) e (23/09/1988) nei confronti di
[...] Parte_4 [...]
(29/06/1961), (11/04/1961) e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
(11/04/1961), avverso la sentenza n. 417/2022 del Tribunale di Vallo della CP_3
Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 16/06/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in data 22/06/2022, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la contumacia di (29/06/1961), Parte_2 CP_1
(11/04/1961) e (11/04/1961);
[...] Controparte_2 CP_3
2. dichiara estinto il giudizio di gravame;
3. dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado di giudizio;
4. dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 04/12/2024
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 4/4