Ordinanza cautelare 29 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/05/2025, n. 4689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4689 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04689/2025REG.PROV.COLL.
N. 03759/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3759 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Paolo Petrina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Legione Carabinieri Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO
Con ricorso di primo grado l’appellante ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il verbale di ritiro cautelativo di armi e munizioni redatto, in data 12 dicembre 2022, dagli ufficiali del Comando Legione Carabinieri “Lombardia” - Stazione di -OMISSIS-“in ottemperanza alla Delega di Indagini datata 06.12.2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione al Proc.Pen.Nr. 8515/22 R.G.N.R. mod. 21”.
In occasione della redazione del predetto verbale, all’interessato sono stati notificati l’informazione di garanzia e l’invito per la presentazione ai sensi dell’art. 375 c.p.p., in relazione alla contestazione del reato di cui all’art. 572 c.p. commesso in danno della moglie.
Il T.a.r. Milano, con la decisione -OMISSIS-, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, rilevando, in particolare, che sarebbe stato “impugnato un atto che esorbita dai confini della giurisdizione del giudice amministrativo” posto che si tratterebbe di un: “atto esecutivo posto in essere da ufficiali di P.G. su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano”.
L’originario ricorrente ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
Alla camera di consiglio del 20 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con un primo mezzo di gravame la parte appellante deduce: “ erroneità della sentenza appellata per inesistenza del difetto di giurisdizione – violazione dell’art. 113 cost., dell’art. 29 c.p.a. e dell’art. 21-octies legge n. 241/1990 ”.
In particolare, l’appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha argomentato il difetto di giurisdizione in base all’assunto secondo cui il ricorso di primo grado sarebbe stato proposto avverso un «un atto materiale che costituisce attività delegata dal pubblico ministero agli ufficiali di PG e che, pertanto, rientra nell’ambito del relativo procedimento penale».
Ad avviso dell’appellante, il verbale di ritiro cautelativo di armi e munizioni del 12 dicembre 2022 della Stazione dei carabinieri di -OMISSIS- sarebbe, invece, a tutti gli effetti un provvedimento amministrativo, che, in quanto tale, andrebbe, dunque, imputato alla resistente Amministrazione e non all’Autorità giudiziaria.
Deporrebbero a sostegno di tale conclusione i seguenti elementi:
- l’intestazione dell’atto alla “Legione Carabinieri Lombardia” senza alcun riferimento (sempre nell’intestazione) alla Procura della Repubblica;
- il richiamo all’art. 39 TULPS, che disciplina l’attività dell’Amministrazione di polizia;
- l’avviso alla Prefettura di Pavia per l’adozione degli atti di propria competenza.
In particolare, l’appellante attribuisce particolare rilievo a tale ultimo elemento, che comproverebbe, a suo avviso, la funzione tipicamente amministrativa del provvedimento, posto che, ove l’attività svolta fosse da imputare alla locale Procura della Repubblica, l’avviso alla Prefettura non sarebbe stato necessario.
Da quanto osservato conseguirebbe che i carabinieri erroneamente avrebbero usato l’espressione “in ottemperanza alla delega di indagine” in quanto, nell’ambito di una attività delegata investigativa avente ad oggetto l’assunzione di sommarie informazioni testimoniali e l’acquisizione di documenti, essi avrebbero, in realtà, ritenuto, di propria iniziativa, di effettuare il sequestro ai sensi dell’art. 39 TULPS.
Comproverebbe ulteriormente l’assunto in esame la considerazione per cui, se la misura fosse stata disposta nel quadro dell’esercizio dell’azione penale, difetterebbero tutti gli elementi a tutela dell’indagato, non essendo stata seguita la procedura di cui all’art. 321 c.p.p..
Infine, ad ulteriore sostegno della propria ricostruzione, la parte appellante invoca il provvedimento di non luogo a provvedere del pubblico ministero dell’8 giugno 2023, disposto in ragione del fatto che “ pur avendo la p.g. scritto nel provvedimento di procedere su delega del PM, non vi era stata alcuna diretta delega in tal senso, non essendo di competenza della A.G. il ritiro cautelativo delle armi; ed infatti nelle disposizioni alla pg in ordine ad altra attività di indagine, si era evidenziata l’opportunità di valutare il ritiro delle armi ( trattandosi di un codice rosso) autorizzando l’utilizzo degli atti di indagione anche con trasmissione alle autorità competenti ”
Il motivo non è fondato.
Reputa il Collegio che l’atto impugnato esorbita dai confini della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto posto in essere dagli ufficiali di polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero nell’ambito di un procedimento penale iscritto a carico dell’odierno appellante per il reato di maltrattamenti in famiglia.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, la delega di indagine disposta dal pubblico ministero non impedisce alla polizia giudiziaria di esercitare, anche nel medesimo contesto temporale, poteri di indagine di iniziativa.
Tale conclusione trova espresso riconoscimento nell’art. 354, c.p.p., che consente alla polizia giudiziaria, quando il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, di procedere al sequestro probatorio di cose pertinenti al reato.
L’eventuale sequestro probatorio effettuato di iniziativa dalla polizia giudiziaria di iniziativa, ai sensi della diposizione in esame, dovrà essere successivamente convalidato dal pubblico ministero, laddove ne ricorrano i relativi presupposti.
Quando il sequestro probatorio disposto di iniziativa, ai sensi della disposizione da ultimo citata, difetta dei relativi presupposti ( fumus delicti e pertinenza delle cose sequestrate al reato per il quale si procede), il pubblico ministero deve procedere alla mancata convalida del sequestro, disponendo la restituzione delle cose sequestrate.
Tali principi trovano certamente applicazione in materia di armi e munizioni, materia in riferimento alla quale la polizia giudiziaria è titolare di ampi poteri di indagine di propria iniziativa.
Sotto tale profilo, l’art. 354 c.p.p. deve essere letto in combinato disposto con l’art. 41 del TULPS, il quale prevede che “Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro”.
Nel caso in esame, conformemente al quadro normativo sopra esposto, il ritiro delle armi è stato disposto all’atto della consegna dell’informazione di garanzia, per ragioni ritenute urgenti, tenuto conto della natura dei reati contestati.
Il richiamo all’art. 39 del TULPS non vale a qualificare l’atto di che trattasi come provvedimento amministrativo, trattandosi di un mero errore materiale, che non inficia la sostanza dell’atto posto in essere, alla luce delle qualificate circostanze in cui esso stato adottato.
Gli ulteriori elementi formali valorizzati dall’appellante, quali la mancata indicazione nel verbale dell’ufficio dell’autorità giudiziaria penale, non assumono alcun rilievo sotto il profilo della qualificazione dell’atto espletato, a fronte della univoca circostanza, comprovata anche dal provvedimento di non luogo a provvedere disposto dal pubblico ministero, secondo la quale l’iniziativa di indagine dei carabinieri è stata compiuta nel quadro di una indagine delegata dal pubblico ministero.
Le conclusioni sin qui raggiunte, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, non sono inficiate dal provvedimento di non luogo a provvedere disposto dal pubblico ministero in data 8 giugno 2023, posto che, a bene vedere, da esse si trae l’ulteriore conferma che, nel caso in esame, gli operanti di polizia giudiziaria hanno agito su espressa delega del pubblico ministero, il quale, piuttosto che emettere un provvedimento di sequestro probatorio, ha preferito, del tutto legittimamente, rimettere alla valutazione degli operanti stessi l’opportunità di procedere al sequestro delle armi nel corso dell’esecuzione della delega di indagine.
Nessun rilievo in senso contrario può assumere il disposto di cui all’art. 321 c.p.p., che disciplina il diverso istituto del sequestro preventivo, mentre nel caso in esame, come detto, gli operanti di polizia giudiziaria hanno proceduto ad adottare un sequestro probatorio.
Nemmeno può rilevare, per giungere a diverse conclusioni, la previsione dell’avviso alla Prefettura competente, trattandosi di una comunicazione funzionale alle consequenziali incombenze anche di carattere amministrativo, necessarie anche a seguito dell’espletamento di un atto di indagine penale.
Alla luce di quanto osservato, ogni eventuale censura avverso l’attività degli agenti di P.G. dovrà, pertanto, essere fatta valere nell’ambito del procedimento penale nel quale essi hanno agito.
Con un secondo mezzo di gravame l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per aver rilevato d’ufficio la questione di giurisdizione in violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., per non aver concesso alle parti un termine a difesa.
Il motivo è infondato.
In senso contrario, rileva il Collegio dall’esame del verbale dell’udienza di discussione in primo grado emerge per tabulas che l’avviso ex art. 73, comma 3, è stato dato, mentre il termine a difesa è un diritto che la previsione in esame riconosce soltanto nel caso in cui la questione viene rilevata in camera di consiglio, dopo il passaggio in decisione.
La parziale novità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Si proceda a cura della Segreteria all’oscuramento dei dati relativi alla persona dell’appellante, sussistendo i presupposti come da normativa europea e nazionale a tutela della riservatezza e della privacy.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.